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Corte IV D-6939/2019
Sentenza d e l 7 gennaio 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice David R. Wenger; cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti A._______, nato il (…), Gambia, patrocinato dal Signor Ugo Di Nisio, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 17 dicembre 2019.
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Visto: la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 29 novembre 2019, i verbali relativi al rilevamento delle generalità del 6 dicembre 2019 (cfr. atto […]-15/8) ed al colloquio personale Dublino dell'11 dicembre 2019 (cfr. atto18/2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 17 dicembre 2019, notificata il 19 dicembre 2019 (cfr. atto 27/1), mediante la quale l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso l'Italia, il ricorso del 30 dicembre 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 31 dicembre 2019) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM con il quale il ricorrente ha concluso alla sospensione in via cautelare dell'esecuzione dell'allontanamento nonché alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso; in seguito, all'annullamento della decisione impugnata ed all'esame materiale della domanda d'asilo da parte della Svizzera; altresì, ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, i mezzi di prova allegati in sede ricorsuale, in particolare l'avviso di provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi umanitari del Ministero dell'Interno italiano, Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di B._______ del 5.04.2019 e la decisione di rifiuto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno del Questore della provincia di C._______ del 9.07.2019, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,
e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
D-6939/2019 Pagina 3 che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒ c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che in sede di colloquio personale Dublino l'interessato ha dichiarato che gli sarebbe stato rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari ed avrebbe ricevuto un foglio di via; che per questi motivi non vorrebbe tornare in Italia (cfr. atto 18/2), che nella decisione impugnata la SEM ha da una parte ritenuto l'Italia competente per l'esame della domanda d'asilo del richiedente – avendo egli depositato una prima richiesta in tale Stato nel giugno 2016 – dall'altra ha ritenuto che non vi sarebbero motivi che giustificherebbero l'applicazione della clausola di sovranità né l'esistenza di motivi umanitari, che in sede ricorsuale, l'insorgente ritiene che la decisione impugnata sarebbe meritevole di annullamento poiché l'autorità inferiore non avrebbe effettuato una valutazione attuale dell'impatto del "Decreto "Salvini" (d.l. 113/2018) sull'intero sistema d'accoglienza italiano; che in particolare, la SEM non sembrerebbe aver rilevato che il permesso per motivi umanitari accordato al ricorrente sarebbe stato soppresso da tali novità legislative e che questa impossibilità di riottenere tale permesso sarebbe alla base della richiesta di asilo in Svizzera; che alla luce delle citate novità legislative, lo status giuridico del ricorrente in Italia apparirebbe attualmente incerto; che invero, l'insorgente non adempirebbe ai requisiti per ottenere il nuovo permesso di soggiorno per casi speciali, che a dire del ricorrente sarebbe altresì manifesta l'incoerenza del legislatore italiano ed il danno che questa avrebbe causato all'interessato; che da un lato, la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di B._______ nel gennaio 2017 aveva concesso un permesso di soggiorno per protezione umanitaria mentre nell'aprile 2019 la medesima Commissione, ai sensi del medesimo decreto legislativo, ne aveva negato il rinnovo, senza che la situazione di fatto del ricorrente fosse
D-6939/2019 Pagina 4 mutata; che di fatto, questa circostanza configurerebbe una violazione dei diritti del ricorrente quali tutelati dal diritto internazionale; che tale circostanza non sarebbe tuttavia stata esaminata nella decisione impugnata, che in conclusione, l'autorità inferiore avrebbe dunque omesso di accertare in modo esaustivo tutti gli elementi giuridicamente rilevanti; che pertanto la decisione avversata andrebbe annullata ed andrebbe applicata la clausola di sovranità da parte della Svizzera al fine di tutelare il ricorrente dalle violazioni dei diritti dei richiedenti asilo in Italia, che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri),
D-6939/2019 Pagina 5 che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 – il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III), che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che, nel caso di specie, le dichiarazioni del richiedente e le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l'interessato ha depositato una domanda d'asilo in Italia il 29 giugno 2019 (cfr. atto 10/1),
D-6939/2019 Pagina 6 che il 4 dicembre 2019 la SEM ha presentato alle autorità italiane competenti, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto 11/7), che il 16 dicembre 2019, queste autorità hanno espressamente accettato il trasferimento del ricorrente verso l'Italia, in applicazione della stessa disposizione (cfr. atto 22/1), che di conseguenza, la competenza dell'Italia risulta di principio essere data, che, in seguito, l'Italia è legata alla CartaUE e firmataria, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09) oppure in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che all'occorrenza non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza
D-6939/2019 Pagina 7 dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III), che la CorteEDU, nei casi di trasferimenti di persone verso l'Italia, ha a più riprese ribadito che la situazione non poteva essere comparata a quel-la ritenuta per la Grecia nella sentenza M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011,30696/09 ed ha finora sempre negato l'esistenza di carenze sistemiche in Italia (cfr. sentenze CorteEDU Tarakhel contro Sviz-zera del 4 novembre 2014, 29217/12; A.S. contro Svizzera del 30 giugno 2015, 39350/13, par. 36; A.M.E. contro Paesi Bassi del 13 gennaio 2015, 51428/10; decisione CorteEDU Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, par. 33; cfr. altresì sentenza del Tribunale E-962/2019 del 17 dicembre 2019 consid. 6.1), che dopo la pronuncia di tali decisioni tuttavia, diversi cambiamenti – fattuali e legislativi – sono intervenuti in Italia, che il Tribunale, in una recente sentenza (cfr. E-962/2019 del 17 dicembre 2019) ha analizzato tali cambiamenti, in particolare le modifiche nel sistema d'asilo italiano introdotte dal decreto legislativo n. 113/2018 su sicurezza e immigrazione, anche chiamato "decreto Salvini" e della sua legge di applicazione (legge 1 dicembre 2018, n. 132 [legge n. 132/2018]), che effettivamente, il "decreto Salvini " ha abolito lo statuto di protezione umanitaria abrogando la disposizione del decreto legislativo n. 286/1998 ed ha introdotto un'autorizzazione di soggiorno per casi speciali ("protezione speciale") la quale però potrà essere rilasciato soltanto ad un gruppo di persone definite in maniera ristretta (cfr. E-962/2019 consid. 6.2.3.3), che tuttavia, malgrado le importanti modifiche introdotte dal summenzionato decreto, il Tribunale è giunto alla conclusione che è non possono essere ritenute delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nel sistema di accoglienza in Italia (cfr. nel dettaglio E-962/2019 consid. 6.3), che pertanto, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, rimane presunto da parte dell'Italia (cfr. E-962/2019 consid. 6.4), che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie,
D-6939/2019 Pagina 8 che proseguendo nell'analisi, ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, qualora invece il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 Carta UE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, l'autorità inferiore è invece obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che nel caso in disamina, il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che, il ricorrente non ha neppure apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese, che il fatto che al ricorrente non venga più rinnovato il permesso di soggiorno non permette una diversa valutazione della fattispecie, che invero, nulla permette di concludere che la domanda sia stata trattata in modo lacunoso e che con la pronuncia del rinvio lo Stato di destinazione non ha rispettato il principio del divieto di respingimento, che invero, come già detto in precedenza il "decreto Salvini" ha abolito lo statuto di protezione umanitaria; che pertanto, questa circostanza ed il fatto che al ricorrente non sia più stato rinnovato il permesso di soggiorno non può essere interpretato come obbligo della SEM di dover entrare nel merito della domanda d'asilo, che invero, tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro («one chance only») il Regolamento Dublino III intende far fronte al fenomeno delle domande di asilo multiple («asylum shopping»),
D-6939/2019 Pagina 9 che agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che, in altre parole, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Italia, che, ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che infine, nella fattispecie, dagli atti non appaiono neppure elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, l'Italia è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuto a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 Regolamento Dublino III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI, (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2),
D-6939/2019 Pagina 10 che, visto quanto precede, ne discende che la SEM con il provvedimento impugnato non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-6939/2019 Pagina 11 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: