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Bundesverwaltungsgericht 29.04.2014 D-6893/2013

29 aprile 2014·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,869 parole·~14 min·1

Riassunto

Domanda d'asilo presentata all'estero e autorizzazione d'entrata | Domanda d'asilo presentata all'estero e autorizzazione d'entrata; decisione dell'UFM del 13 novembre 2013

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-6893/2013

Sentenza d e l 2 9 aprile 2014 Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch; cancelliera Zoe Cometti.

Parti

A. _______, nata il (…), Eritrea, rappresentata dal signor Rosario Mastrosimone,

agendo in nome di

B. _______, nato il (…), Eritrea ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Domanda d'asilo presentata all'estero ed autorizzazione d'entrata; decisione dell'UFM del 13 novembre 2013 / N (…).

D-6893/2013 Pagina 2 Visto: la domanda d'asilo che A. _______, cittadina eritrea, ha presentato in Svizzera l'8 luglio 2011; la decisione del 12 giugno 2012 dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) con la quale detto Ufficio ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessata ed al figlio C. _______ (nato in Svizzera il […]), ha respinto la domanda d'asilo, ordinando l'allontanamento degli interessati, ammettendoli tuttavia provvisoriamente per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; lo scritto del 30 luglio 2012 con il quale il rappresentante legale di A. _______ ha depositato una domanda d'asilo in nome di B. _______ all'attenzione dell'UFM, in quanto quest'ultimo risiederebbe in Eritrea presso la nonna materna, la quale non sarebbe più in grado d'occuparsi di lui, ed il di lui padre si troverebbe a Khartoum in Sudan, pertanto sarebbe nell'interesse del fanciullo raggiungere la madre in Svizzera; la fotocopia del certificato di battesimo di B. _______ e la procura conferitagli da A. _______; lo scritto del 23 maggio 203 con il quale l'UFM ha, in primo luogo, indicato che nella presente procedura un'audizione da parte della rappresentanza svizzera non sarebbe stata necessaria ed ha, di conseguenza, invitato il rappresentante a rispondere ad un formulario di domande puntuali circa la situazione dei suoi mandanti ed, in secondo luogo, ha accordato la possibilità di prendere posizione in merito ad un eventuale rigetto della domanda d'asilo e dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera; lo scritto del 7 giugno 2013 con il quale il rappresentante ha presentato le risposte al questionario da parte della sua mandante indicando nuovamente, circa i motivi d'asilo di B. _______, che la di lui nonna non sarebbe più in grado di occuparsi dello stesso; la presa di posizione in caso di diniego d'entrata in cui è indicato che qualora B. _______ fosse costretto a rimanere in Eritrea, si ritroverebbe in uno stato di totale abbandono; lo scritto dell'8 luglio 2013 con il quale il rappresentante ha informato l'UFM che B. _______ sarebbe stato accompagnato da sua zia rispettivamente sorella di A. _______ in un campo profughi in Etiopia; lo scritto dell'11 luglio 2013 con il quale l'UFM ha sottoposto al rappresentante un ulteriore questionario di domande viste le nuove circostanze;

D-6893/2013 Pagina 3 lo scritto del 19 luglio 2013 con il quale il rappresentante, in ossequio allo scritto succitato, ha indicato che la zia di B. _______ lo avrebbe preso in custodia e accompagnato, varcando il confine illegalmente, presso un campo profughi in Etiopia nei pressi di Htsat; la decisione del 13 novembre 2013 dell'UFM, notificata il 14 novembre 2013 (cfr. atto B16/1), con la quale detto Ufficio non ha autorizzato l'entrata di B. _______ in Svizzera ed ha respinto la domanda d'asilo dall'estero, in quanto i motivi d'asilo fatti valere non sarebbero suscettibili di giustificare l'autorizzazione d'entrata in Svizzera, il soggiorno in Etiopia sarebbe ragionevolmente esigibile e, circa le relazioni strette con la Svizzera, le condizioni del ricongiungimento familiare di rifugiati ammessi provvisoriamente non sarebbero nella fattispecie date; il ricorso del 6 dicembre 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 9 dicembre 2013) con il quale la ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per il rilascio dell'autorizzazione d'entrata; l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria con protestate spese e ripetibili; le allegazioni ricorsuali con le quali l'insorgente ha contestato il mancato espletamento di un'audizione e l'assenza di una relativa motivazione, indicando che l'UFM avrebbe dovuto autorizzare l'entrata in Svizzera per chiarire i fatti sull'esistenza di motivi d'asilo come pure sulla ragionevolezza del soggiorno in Etiopia tramite espletamento di un'audizione al fanciullo ed ha, infine, contestato l'analisi dell'UFM circa le relazioni strette di B. _______ con la Svizzera; i nuovi fatti esposti a livello ricorsuale che vedrebbero la zia di B. _______ costretta a lasciare il campo profughi e condurre lo stesso ad Addis Abeba (Etiopia) per un consulto medico dal quale sarebbe risultato che il fanciullo soffrirebbe di un'atrofia del lobo occipitoparietale con assottigliamento della corteccia e associata dilatazione ventricolare (cfr. allegato 2) che renderebbe non ragionevolmente esigibile il soggiorno dello stesso in Etiopia in assenza della madre; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;

e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33

D-6893/2013 Pagina 4 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5 e 52 PA; che l'interessata, agendo in nome di suo figlio minorenne, ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 lett. a-c); che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che con modifica del 28 settembre 2012, l'Assemblea federale ha introdotto alcune modifiche urgenti alla legge sull'asilo (cfr. Modifiche urgenti della legge sull'asilo del 28 settembre 2012; RU 2012 5359; FF 2010 3889) entrate in vigore il 29 settembre 2012 con effetto sino al 28 settembre 2015; che fra le modifiche figura la soppressione della possibilità di depositare una domanda d'asilo presso una rappresentanza svizzera all'estero; che giusta la relativa disposizione transitoria, le domande d'asilo depositate all'estero prima dell'entrata in vigore di suddetta modifica della LAsi sono rette dagli articoli 12, 19, 20, 41 cpv. 2, 52 e 68 LAsi nel tenore previgente; che essendo la presente domanda d'asilo dall'estero stata depositata il 30 luglio 2012, il presente ricorso viene quindi trattato secondo le disposizioni applicabili del diritto previgente e l'invalsa giurisprudenza sviluppata sul tema; che la circostanza per cui la presente domanda d'asilo non sia stata presentata presso una rappresentanza svizzera all'estero, bensì direttamente all'UFM non è determinante (cfr. DTAF 2011/39 consid. 3); che preliminarmente, giusta l'art. 19 cpv. 1 LAsi (in vigore prima delle modifiche), se un richiedente deposita una domanda d'asilo all'estero, quest'ultima deve essere depositata presso una rappresentanza svizzera la quale trasmette tale domanda all'UFM corredata da un rapporto (art. 20 cpv. 1 LAsi in vigore prima delle modifiche); che l'Ufficio autorizza il richiedente ad entrare in Svizzera per chiarire i fatti se non si può ragionehttp://www.admin.ch/ch/i/as/2012/5359.pdf http://www.admin.ch/ch/i/ff/2010/3889.pdf http://www.admin.ch/ch/i/ff/2010/3889.pdf

D-6893/2013 Pagina 5 volmente pretendere che questi rimanga nel Paese di domicilio o di soggiorno o che si rechi in un altro Paese (art. 20 cpv. 2 LAsi, in vigore prima delle modifiche); che in ossequio all'art. 10 cpv. 1 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), la rappresentanza svizzera all'estero procede di norma ad un interrogatorio del richiedente l'asilo; che se l'interrogatorio non è possibile, il richiedente l'asilo è invitato a indicare per scritto i motivi d'asilo (art. 10 cpv. 2 OAsi 1); che la rappresentanza svizzera trasmette all'UFM il verbale dell'interrogatorio o la domanda d'asilo scritta, come anche altri documenti pertinenti e un rapporto completivo contenente la sua valutazione della domanda d'asilo (art. 10 cpv. 3 OAsi 1); che nella decisione impugnata, l'UFM ha indicato che vista la giovane età di B. _______ (7 anni e non come erroneamente indicato dall'UFM 9 anni) e conformemente alla prassi in vigore in Svizzera un'audizione sui motivi d'asilo non sarebbe stata prevista; che l'UFM ha ritenuto che i fatti sarebbero stati sufficientemente chiari per permettere una decisione e che per tale motivo ha invitato l'interessata ad esprimersi in merito ad un eventuale rifiuto della domanda d'asilo dall'estero e dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera; che nonostante l'UFM ritenesse i fatti sufficientemente chiari ha inviato a due riprese la ricorrente a rispondere in maniera precisa e concreta ad un formulario di domande (cfr. atti B8/3 e B11/3); che nel ricorso l'insorgente ha messo in dubbio tale giustificazione rilevando in particolare che l'autorità inferiore avrebbe dovuto motivare la mancata audizione di B. _______ in occasione dell'invito a rispondere al questionario di domande e non nella decisione finale; che sebbene le rappresentanze svizzere in Eritrea e in Etiopia non abbiano proceduto all'audizione diretta di B. _______ e sebbene la giustificazione della rinuncia a tale audizione sia stata esplicitata solo in occasione della decisione finale, l'insorgente ha comunque potuto far valere i motivi d'asilo del figlio (cfr. atti B9/3 e B12/3); che inoltre, la ricorrente ha avuto la possibilità di esprimersi sull'eventuale pronuncia di una decisione negativa nei suoi confronti (cfr. atti B8/3 e B9/3); che il diritto di essere sentito è stato rispettato e l'autorità inferiore ha potuto pronunciarsi sulla base di un dossier completo; che pertanto l'istruzione è stata condotta in ossequio ai crismi legali e giurisprudenziali (cfr. DTAF 2007/30 consid. 5.4- 5.7); che giusta l'art. 3 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro

D-6893/2013 Pagina 6 razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile; che se il richiedente non rende verosimili delle persecuzioni (art. 3 e 7 LAsi) o se è ragionevole pretendere che il richiedente si adoperi per essere accolto in un altro Paese (art. 52 cpv. 2 LAsi, in vigore prima delle modifiche), l'UFM è legittimato a rendere una decisione materiale negativa (cfr. DTAF 2012/3 consid. 2.3, 2011/10 consid. 3.2; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 21 consid. 2a, 2004 n. 20 consid. 3a, 1997 n. 15 consid. 2b); che le condizioni che permettono l'ottenimento di un'autorizzazione d'entrata devono essere definite in maniera restrittiva, per questo motivo l'autorità giudicante dispone di un margine di apprezzamento esteso; che oltre all'esistenza di un'esposizione a serio pericolo ai sensi dell'art. 3 LAsi, l'autorità prende in considerazione altri elementi, segnatamente l'esistenza di relazioni particolari con la Svizzera o con un altro Paese, la garanzia di protezione di uno Stato terzo, la possibilità pratica e l'oggettiva esigibilità dell'ammissione in un altro Paese; che in altri termini, la possibilità e l'esigibilità di ricercare una protezione al di fuori dalla Svizzera, così come le future possibilità di integrazione; che ciò che è decisivo, per la concessione di un'autorizzazione d'entrata, è il bisogno di protezione delle persone interessate; che pertanto, è necessario appurare l'esistenza di un pericolo verosimile ai sensi dell'art. 3 LAsi e verificare se si possa ragionevolmente esigere dall'interessato che durante l'esame della sua domanda prosegua il soggiorno nel Paese d'origine o che si rechi in un Paese che lo possa accogliere, più vicino di quanto sia la Svizzera (cfr. DTAF 2011/10 consid. 3.3); che la circostanza per cui il richiedente l'asilo dall’estero soggiorni in uno Stato terzo, non implica necessariamente che egli debba adoperarsi al fine di ottenere l’ammissione in detto Stato; che anche in siffatta evenienza, occorrerà esaminare gli elementi suscettibili di fare apparire siccome esigibile la sua ammissione in tale Stato (o in un altro Stato) e confrontarli con gli eventuali vincoli particolari con la Svizzera; che se vi sono degli indizi di una messa in pericolo attuale del richiedente l'asilo nel suo Paese d'origine e non vi è la possibilità effettiva di una domanda di protezione in un altro Paese, è accordata l'autorizzazione d'entrata in

D-6893/2013 Pagina 7 Svizzera (cfr. DTAF 2011/10 consid. 5.1; GICRA 2005 n. 19 consid. 4.3, 2004 n. 21 consid. 2b e 4, 2004 n. 20 consid. 3b, 1997 n. 15 consid. 2f); che i vincoli particolari con la Svizzera insiti nell’art. 52 cpv. 2 LAsi non sono identici ai presupposti dell’asilo accordato a famiglie di cui all’art. 51 LAsi (cfr. GICRA 2004 n. 21 consid. 4b.aa); che nella fattispecie, conviene in primo luogo stabilire se i motivi di asilo di B. _______ invocati dalla ricorrente siano tali da giustificare un'autorizzazione d'entrata in Svizzera, ossia verificare la sussistenza di un avverato bisogno di protezione; che con lo scritto con il quale la ricorrente ha presentato la domanda d'asilo in nome di B. _______ (cfr. atto B1/5), ha indicato quale motivo d'asilo che lo stesso si sarebbe trovato in Eritrea presso la nonna e che quest'ultima non sarebbe più in grado d'occuparsi di lui; che invitata a rispondere al primo formulario di domande, ella ha reiterato tali motivi (cfr. atto B9/3, pag. 2); che il Tribunale ritiene, come rettamente rilevato dall'UFM, che tali motivazioni, come palesemente riconoscibile, non rientrano nella nozione di persecuzione o esposizione a serio pericolo ai sensi dell'art. 3 LAsi; che, inoltre, in occasione della risposta al secondo formulario di domande, la ricorrente ha indicato che attualmente B. _______ si sarebbe trovato in compagnia di sua zia (sorella della ricorrente) in Etiopia in un campo profughi nei pressi di Htsat e che avrebbero attraversato il confine illegalmente (cfr. atto B12/3); che l'UFM nella decisione impugnata, ha indicato che le persone di giovane età come B. _______ non sottostanno all'obbligo di leva e pertanto, seppure lo stesso ha lasciato il territorio eritreo illegalmente a quest'ultimo non v'è da riconoscere la qualità di rifugiato; che anche qualora l'uscita illegale dal territorio eritreo riconducesse a riconoscere la qualità di rifugiato di B. _______, egli avrebbe un'esclusione alla concessione dell'asilo giusta l'art. 54 LAsi per motivi soggettivi insorti dopo la fuga; che se in una procedura di domanda d'asilo presentata all'estero la qualità di rifugiato sussiste solamente in virtù di motivi soggettivi insorti dopo la fuga, la concessione dell'autorizzazione d'entrata è a priori esclusa (cfr. DTAF 2012/26 consid. 7);

D-6893/2013 Pagina 8 che nel ricorso, la ricorrente ha indicato che le condizioni di salute di B. _______ sarebbero peggiorate e che lo stesso non sarebbe in grado di sentire e parlare (cfr. ricorso, pag. 12); che la zia di B. _______ avrebbe portato lo stesso ad Addis Abeba per una visita da un medico dalla quale si è potuto evincere che lo stesso soffrirebbe di un'atrofia del lobo occipitoparietale con assottigliamento della corteccia e associata dilatazione ventricolare (cfr. allegato 2); che pertanto, egli avrebbe bisogno delle cure della madre; che a titolo abbondanziale, giova rilevare che sebbene le condizioni di vita in Etiopia non siano facili, in particolare per i profughi nei campi, la ricorrente in sostanza non ha dimostrato che B. _______, in compagnia della zia materna, sia costretto a vivere in condizioni tali da ritenere un pericolo per la sua stessa vita; che alla luce di tutto quanto sopra, a giusto titolo l'UFM non ha autorizzato l'entrata in Svizzera a B. _______ ed ha respinto la domanda d'asilo dall'estero; che in virtù delle considerazioni esposte, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento del provvedimento impugnato vanno respinte; che ne consegue che il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, per quanto precede, il ricorso deve essere respinto; che le spese processuali che seguono la soccombenza sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che tuttavia, tenuto conto della particolarità della causa, esse vengono condonate (art. 6 lett. b TS-TAF); che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); (dispositivo alla pagina seguente)

D-6893/2013 Pagina 9 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Zoe Cometti

Data di spedizione:

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