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Bundesverwaltungsgericht 11.12.2017 D-6879/2017

11 dicembre 2017·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,803 parole·~19 min·2

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento | Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 9 novembre 2017

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-6879/2017

Sentenza dell ' 11 dicembre 2017 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Mia Fuchs; cancelliera Sebastiana Bosshardt.

Parti A._______, nata il (…), alias B._______, nata il (…), alias C._______, nata il (…), con il figlio D._______, nato il (…), alias E._______, nato il (…), Eritrea, entrambi rappresentati dal lic. iur. Mario Amato, Soccorso operaio svizzero SOS Ticino, ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 9 novembre 2017 / N (…).

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Visto: la domanda di asilo che A._______ ed il figlio D._______ hanno presentato in Svizzera il 17 agosto 2017, il verbale di audizione del 28 agosto 2017 con contestuale diritto di essere sentiti in merito all'eventuale responsabilità dell'Italia per la trattazione della loro domanda d'asilo (di seguito: verbale), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 9 novembre 2017, notificata il 28 novembre 2017 (cfr. risultanze processuali), mediante la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento degli interessati verso l'Italia, il ricorso del 5 dicembre 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 6 dicembre 2017) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM con il quale i ricorrenti hanno concluso all'annullamento della decisione ed al rinvio degli atti di causa per l'ottenimento da parte dell'Italia di garanzie concrete ed individuali che i ricorrenti verranno ospitati in strutture adeguate; in subordine hanno concluso all'applicazione della clausola di sovranità da parte della SEM; altresì, essi hanno presentato una domanda di sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento quale misura cautelare urgente ai sensi dell'art. 56 PA, di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e di esenzione dal pagamento anticipato delle presumibili spese processuali con protestate tasse, spese e ripetibili, i certificati medici del 4 dicembre 2017 e del 5 dicembre 2017 allegati al ricorso, il provvedimento supercautelare del 6 dicembre 2017 con il quale il Tribunale ha sospeso provvisoriamente l'esecuzione dell'allontanamento, la ricezione dell'incarto originale della SEM da parte del Tribunale in data 7 dicembre 2017, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

D-6879/2017 Pagina 3 e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒ c e art. 52 PA, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti, che giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41 consid. 3.1), che ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15),

D-6879/2017 Pagina 4 che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienna 2014, n. 4 ad art. 7), che contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2012/4 consid. 3.2.1 e giurisprudenza ivi citata), che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a prendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 – il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III), che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione della banca dati centrale d'informazione visti (CS-

D-6879/2017 Pagina 5 VIS) che le autorità italiane hanno rilasciato agli interessati un visto valido dal 7 aprile 2017 al 20 luglio 2017, che ciò è pure stato confermato dalla richiedente stessa, la quale ha dichiarato che l'Ambasciata italiana ad Asmara le aveva rilasciato un visto per fare curare suo figlio D._______ (cfr. verbale, pag. 6), che il 7 settembre 2017, la SEM ha presentato alle autorità italiane competenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III, una richiesta di presa in carico fondata sull'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III, che l'Italia, non avendo risposto alla domanda di presa in carico entro il termine previsto all'art. 22 par. 1 e 6 Regolamento Dublino III, ha tacitamente riconosciuto la propria competenza nella trattazione della domanda di asilo in questione (art. 22 par. 7 Regolamento Dublino III), che, di conseguenza, la competenza dell'Italia, peraltro non contestata dai ricorrenti, è di principio data, che non vi sono inoltre fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III), che il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che inoltre, diversamente da quella che è la situazione ritenuta per la Grecia, ad oggi non risulta che la legislazione in materia d'asilo in Italia non venga applicata, né che la procedura d'asilo sia caratterizzata da carenze strutturali tali da concludere che le domande di asilo non vengano trattate seriamente dalle autorità preposte, né che non vi siano effettive vie di ricorso, né che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i paesi d'origine (cfr. sentenze della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09; Mohammed Hussein contro Paesi Bassi e

D-6879/2017 Pagina 6 Italia del 2 aprile 2013, 27725/10; Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12, §114; decisione della CorteEDU Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, §33) che ad ogni buon conto, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che nella fattispecie i ricorrenti contestano anzitutto la questione delle garanzie delle autorità italiane, a loro dire, non sufficientemente concrete, che invero, esse non rispetterebbero appieno le esigenze poste dalla sentenza Tarakhel contro Svizzera, in quanto costituirebbero più un'enunciazione di principio che non una garanzia concreta che la ricorrente ed il figlio verranno ospitati in strutture adeguate in Italia, che nulla sarebbe dato sapere circa la struttura precisa di destinazione dei ricorrenti in Italia, sulle condizioni materiali di accoglienza e sul rispetto dell'unità familiare, che pertanto la decisione impugnata dovrebbe essere annullata e gli atti restituiti all'autorità di prime cure affinché acquisisca dall'Italia la garanzia che essi verranno ospitati in strutture adeguate, che in particolare, le autorità italiane dovranno indicare esattamente la struttura precisa di destinazione, le condizioni materiali di accoglienza e garantire concretamente che l'unità familiare verrà rispettata, che con tale argomento i ricorrenti si riferiscono implicitamente alla clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità,

D-6879/2017 Pagina 7 che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che qualora invece il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravvenga all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che sulla questione delle garanzie in vista del trasferimento di famiglie in Italia questo Tribunale si è pronunciato con sentenza di principio DTAF 2015/4 riprendendo quanto stabilito dalla CorteEDU nella sopraccitata sentenza Tarakhel contro Svizzera, §122, secondo cui la Svizzera non può procedere al trasferimento di famiglie qualora non ottenga garanzie individuali dall'Italia circa la presa in carico adeguata e conforme all'età dei fanciulli ed alla preservazione dell'unità della famiglia; che in assenza di tali garanzie individuali da parte dell'Italia vi sarebbe un rischio di violazione dell'art. 3 CEDU, che nella sentenza DTAF 2016/2, il Tribunale ha constatato che le garanzie fornite dalle autorità italiane laddove i richiedenti l'asilo vengono indicati con nome, età e come comunità familiare («nucleo familiare») e viene fatto riferimento (anche implicito) alle garanzie generali rilasciate dall'Italia riguardo a una sistemazione conforme alle esigenze della famiglia – in particolare alle circolari del 2 febbraio 2015, dell'8 giugno 2015 e del 15 febbraio 2016 – sono da considerarsi sufficientemente individualizzate e concrete e ciò malgrado sia indicato unicamente l'aeroporto di destinazione e non l'alloggio (cfr. DTAF 2016/2 consid. 5), che tale giurisprudenza è pure stata confermata dalla CorteEDU con decisione Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, §34-35, che nella fattispecie, il Tribunale constata che i ricorrenti, seppur unicamente in seguito all'accettazione tacita, sono stati riconosciuti dalle autorità italiane come «nucleo familiare» (cfr. comunicazione di riammissione delle autorità italiane del 9 novembre 2017, atto A21/1); che inoltre, in tale comunicazione, le autorità hanno riportato le generalità precise degli stessi come pure il grado di parentela e le loro date di nascita (cfr. ibidem); che tale comunicazione menziona pure esplicitamente che la famiglia sarà

D-6879/2017 Pagina 8 alloggiata conformemente alla circolare dell'8 giugno 2015 e che i ricorrenti dovranno recarsi all'aeroporto di F._______ e presentarsi all'«Ufficio di Polizia di Frontiera» (cfr. ibidem), che ai sensi della giurisprudenza sopracitata, tali garanzie risultano dunque sufficientemente concrete ed individualizzate, che ciò posto, va ritenuto che l'Italia ha fornito sufficienti garanzie concrete ed individuali – di assicurare un alloggio adeguato all'età del bambino ed alla preservazione dell'unità della famiglia conformemente alla sentenza Tarakhel contro Svizzera – così da poter escludere una violazione dell'art. 3 CEDU, che proseguendo nell'analisi, va rilevato che i ricorrenti non hanno dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a prenderli in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla loro domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che inoltre, essi non hanno apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandoli in un paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinti in un tale paese, che il Tribunale rileva in seguito che, come peraltro non censurato in sede ricorsuale dagli insorgenti, lo stato di salute di D._______ non costituisce neppure un ostacolo al loro trasferimento in Italia, che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in casi eccezionali, che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7 e relativi riferimenti), che in una recente sentenza la CorteEDU ha a tal proposito precisato che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona – in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione – sarà confrontata ad un reale rischio

D-6879/2017 Pagina 9 di un grave, rapido e ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §180-193), che ciò non risulta essere il caso nella fattispecie, che invero, il bambino soffre di una malattia cronica che porta alla formazione di importanti depositi di calcio sottocutanei e intramuscolari i quali aumentano di volume e drenano materiale calcifico a livello cutaneo portando a delle ulcerazioni della cute e sovrainfezione (cfr. certificato medico della Dr.ssa med. G._______ del 5 dicembre 2017), che la Dr.ssa med. G._______ ritiene importante che D._______ possa rimanere in Svizzera almeno il tempo necessario da poter porre una diagnosi definitiva ed instaurare una terapia efficace che lo porti ad una stabilità clinica (cfr. ibidem), che pertanto, una volta posta la diagnosi definitiva ed instaurata una terapia efficace, non vi sono ulteriori ostacoli al trasferimento del ricorrente in Italia, che in tale Paese egli potrà continuare la terapia prescritta, che è infatti notorio che lo Stato di destinazione dispone di infrastrutture mediche sufficienti, che l'Italia, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve inoltre provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza), che del resto non vi è motivo di dubitare che l'autorità preposta comunichi allo Stato in questione la situazione medica del ricorrente (cfr. art. 31 e 32 Regolamento Dublino III), che a titolo abbondanziale va osservato che neppure il termine di trasferimento di sei mesi previsto dall'art. 29 par. 1 Regolamento Dublino III ha iniziato a correre l'8 novembre 2017, momento nel quale è avvenuta l'accettazione tacita da parte delle autorità italiane della richiesta di prendere

D-6879/2017 Pagina 10 in carico gli interessati (cfr. atto A22/1), costituisce un ostacolo a che il trasferimento avvenga dopo la diagnosi e l'instaurazione della terapia, che in altre parole, i ricorrenti non hanno fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le loro condizioni di vita o la loro situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Italia, che ad ogni modo, appartiene agli interessati sollevare l'eventuale violazione dei loro diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che infine, gli insorgenti, chiedono che la SEM, considerate le condizioni di salute di D._______, applichi in un'ottica umanitaria la clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, che l'autorità di prime cure, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (disposizione che come già rilevato concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità) dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che la modifica dell'art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto il potere d'esame del Tribunale; che pertanto il Tribunale può e deve unicamente controllare che l'autorità inferiore abbia esercitato il suo potere d'apprezzamento ovvero se la SEM ha fatto uso di tale potere e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti; che in questi casi il Tribunale non può sostituire il suo apprezzamento a quello della SEM, che nella fattispecie, dagli atti non appaiono elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento, che pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, l'Italia è competente dell'esame della domanda di asilo dei ricorrenti ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderli in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Regolamento Dublino III, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo dei richiedenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso l'Italia conformemente

D-6879/2017 Pagina 11 all'art. 44 LAsi, posto che essi non possiedono un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (art. 32 lett. a OAsi 1), che in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata, che con la presente sentenza le misure supercautelari pronunciate il 6 dicembre 2017 sono revocate, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta senza oggetto, che in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-6879/2017 Pagina 12 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le misure supercautelari pronunciate il 6 dicembre 2017 sono revocate. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt

Data di spedizione:

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