Corte IV D-6867/2006 {T 0/2} Sentenza d e l 1 0 febbraio 2009 Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Hans Schürch, Gérald Bovier, cancelliere Carlo Monti. A._______, Armenia, alias B._______, Armenia, e C._______, Armenia, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 5 agosto 2003 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-6867/2006 Fatti: A. Il 15 luglio 2003, A._______ e suo figlio, cittadini armeni di Erevan, hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera. A._______ ha dichiarato, in sostanza, che i suoi motivi d'asilo sarebbero legati alle elezioni presidenziali del 26 maggio 2003 in Armenia. Suo marito le avrebbe detto di avere avuto dei problemi in relazione ad una notevole somma di denaro. Dopo le elezioni presidenziali sarebbero comparse a casa sua tre persone a lei sconosciute ed avrebbero parlato con suo marito e suo cognato. Quest'ultime sarebbero tornate dopo otto o nove giorni a cercare nuovamente suo marito e suo cognato, che nel frattempo sarebbero spariti. Successivamente, queste persone sarebbero andate quasi giornalmente a cercarli. La notte del 19 giugno 2003, suo marito sarebbe tornato a casa e sarebbe stato rapito poco dopo dalle stesse persone. Il giorno seguente, suo cognato di nome D._______, avrebbe portato l'interessata insieme a sua sorella, suo fratello e suo figlio a Ichevan. Per il timore di subire delle rappresaglie dalle succitate persone, l'interessata e suo figlio sarebbero espatriati insieme a suo fratello l'11 luglio 2003. B. Il 5 agosto 2003, l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente e di seguito, UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine, ossia l'Armenia, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 3 settembre 2003, l'interessata e suo figlio, hanno inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la menzionata decisione dell'UFM. Hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la concessione dell'asilo nonché, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Il 29 settembre 2003, la CRA ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura Pagina 2
D-6867/2006 amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere agli insorgenti il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Il TAF osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). 1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto. 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52 PA, nonché art. 108 cpv. 1 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in tedesco, ma il ricorso è stato presentato in italiano, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. Pagina 3
D-6867/2006 4. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 5. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato come inverosimile l'insieme delle allegazioni di A._______, siccome, in data 26 maggio 2003, non si sarebbero svolte le elezioni presidenziali, ma quelle parlamentari e la stessa avrebbe altresì costruito tutto il suo racconto intorno alla data di tale avvenimento. Si sarebbe altresì corretta in occasione dell'audizione federale, dopo che suo fratello era già stato confrontato con tale divergenza. Inoltre, non sarebbe necessario discutere gli altri elementi d'inverosimiglianza, visto che i suoi motivi d'asilo sarebbero manifestamente irrelevanti, ritenuto che i pregiudizi sollevati dalla medesima sarebbero evidentemente da imputare a dei terzi, per i quali lo stato armeno non sarebbe responsabile. Peraltro, A._______ avrebbe avuto la possibilità di denunciare questi avvenimenti alle autorità. Oltre a ciò, non vi sarebbero indizi agli atti idonei a dimostrare che le autorità avrebbero rifutato delle misure di protezione agli insorgenti. In aggiunta, non sarebbe chiaro, dalle allegazioni presentate, come A._______ possa dedurre un pericolo per lei e suo figlio, in seguito al rapimento di suo marito. Infatti, le minacce espresse da quest'ultimi sarebbero solamente state dirette verso suo marito. Infine, l'UFM ha concluso che le allegazioni presentate non adempiono i requisiti per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. 5.2 Nel gravame, A._______ ha dichiarato di confermare quanto esposto in procedura di prima istanza. Avrebbe sbagilato la data delle elezioni presidenziali, perché sotto choc, considerato tutto quello che le era successo. Inoltre, non avrebbe partecipato alle elezioni, visto che avrebbe un figlio molto vivace. Peraltro, le autorità non interverrebbero nella questione a cui sarebbe confrontata, in quanto, da un lato, non sarebbe un problema loro e, dall'altro lato, le faccende di suo marito sarebbero probabilmente legate ad un affare illegale. Infine, ha allegato che, in caso di rientro in patria, sarebbe oggetto, Pagina 4
D-6867/2006 insieme a suo figlio ed a suo fratello, di persecuzioni da parte di terzi, senza potere contare su un intervento da parte delle autorità statali. 6. 6.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 6.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (v. GICRA 1995 n. 23). 7. 7.1 Il TAF osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive rese dagli insorgenti in corso di procedura s'esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Occorre, in particolare, convenire con l'UFM che le Pagina 5
D-6867/2006 stesse risultano inconsistenti su diverse circostanze essenziali. Giova altresì osservare che i ricorrenti si limitano a mere congetture, non fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento al timore di persecuzione da parte di terzi. Basti rilevare che A._______ nel corso della procedura di prima istanza, ha più volte ribadito di essere coinvolta in questa faccenda insieme a suo figlio a causa di suo marito e suo cognato ([...]). Ora, se veramente tale faccenda avesse coinvolto tutta la famiglia, non sarebbero di certo espatriati soltanto la ricorrente, suo figlio e suo fratello, bensì anche sua sorella e suo cognato D._______, essendo quest'ultimo, peraltro, insieme a suo marito, socio al 40% di una fabbrica di latte ad Erevan ([...]) e quindi sufficientemente benestante per permettersi il viaggio. Peraltro, fino ad oggi, quest'ultima non ha versato agli atti alcun elemento probatorio per corroborare la sua storia. Oltre a ciò, la stessa non ha neanche approfondito nei dettagli con suo marito, suo fratello, oppure suo cognato la problematica che li coinvolgeva ed in particolare circa il datore di lavoro delle tre persone che continuavano a presentarsi a casa loro ([...]). In aggiunta, non soccorre A.______ l'affermazione ricorsuale, secondo cui si sarebbe sbagliata sulle date delle elezioni presidenziali e parlamentari, essendo stata sotto choc per gli avvenimenti vissuti. Infatti, ella abitava nella stessa casa con suo marito, suo fratello, sua sorella e suo cognato ([...]), artefici della campagna elettorale, ragione per cui doveva essere al corrente dei fatti e non poteva sbagliarsi su questo punto. Per di più, risulta impossibile che suo marito sia stato contattato all'inizio di marzo 2003 ([...]) per partecipare alla campagna elettorale per le elezioni presidenziali di E._______, dato che, dopo il primo turno di voto del 19 febbraio 2003, erano rimasti soltanto due candidati, ovvero Stepan Karen Demirchian e il futuro presidente Robert Sedrak Kocharian. Per conseguenza, le allegazioni presentate dagli insorgenti non possono essere considerate verosimili. Inoltre, non v'è ragione di ritenere che i ricorrenti non possano ricevere nel loro Paese un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei loro confronti da parte di terzi. Infine, giova rilevare che i motivi d'asilo fatti valere nell'ambito della procedura in esame sono, ad ogni buon conto, palesemente irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. 7.2 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Pagina 6
D-6867/2006 8. I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 9. 9.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 7 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Armenia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). 9.1.1 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del "non-refoulement". Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui gli autori del gravame possano essere esposti in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri termini, quest'ultimi non hanno saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. Pagina 7
D-6867/2006 9.1.2 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 9.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile se, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero viene a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Qualora venga constatato un pericolo concreto deve essere concessa l'ammissione provvisoria, salvo i casi di cui l'art. 83 cpv. 7 LStr (cfr. Foglio Federale del n. 20 del 20 maggio 2002 pag. 3433 [FF 2002 3433]). 9.2.1 Il TAF osserva nondimeno che in Armenia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 9.2.2 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. A._______ è giovane ed ha una certa conoscenza delle lingue. Inoltre, il fratello di A._______ verrà anch'egli allontanato verso l'Armenia. Tale provvedimento viene deciso in separata sede, tramite sentenza odierna di questo Tribunale. Oltre a ciò, nulla esclude che la medesima disponga ancora di una rete sociale in patria, segnatamente sua sorella e suo cognato ad Ichevan. Ciò permetterà segnatamente di garantire un sostegno non indifferente agli insorgenti, una volta rientrati in patria. Essi non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dei ricorrenti in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per gli stessi di un adeguato reinserimento sociale nel loro Paese d'origine. 9.2.3 Inoltre, nonostante gli autori del gravame abbiano presentato una domanda d'asilo più di cinque anni fa, non si giustifica di esaminare se i medesimi si trovino in una grave situazione personale ai sensi dell'art. 14a cpv. 4bis della, nel frattempo abrogata, legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del Pagina 8
D-6867/2006 26 marzo 1931 (LDDS) e degli abrogati art. 44 cpv. 3-5 LAsi come pure 33 OAsi 1, ritenuto che un tale esame non è di competenza di questo Tribunale. Infatti, secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi, spetta al Cantone rilasciare un eventuale permesso di dimora ad una persona soggiornante in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo, di cui è sempre stato noto alle autorità il luogo di soggiorno e che ha dimostrato un certo grado d'integrazione. Per conseguenza, l'eventuale concessione di tale permesso agli insorgenti esula dall'ambito procedurale della domanda d'asilo del caso di specie. 9.2.4 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è esigibile nella fattispecie. 9.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, gli insorgenti, usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 10. In considerazione di quanto precede anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 11. Ritenuto che il ricorso era privo di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA). 12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico degli insorgenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9
D-6867/2006 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrenti (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) - F._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 10