Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 27.10.2010 D-6832/2010

27 ottobre 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,898 parole·~19 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Testo integrale

Corte IV D-6832/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 2 7 ottobre 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Maurice Brodard; cancelliere Federico Pestoni. A._______, Siria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 14 settembre 2010 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-6832/2010 Visti: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Svizzera; il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; i verbali d'audizione del 14 aprile 2008 e del 2 giugno 2008; il grave incidente occorso in data 18 giugno 2009 al ricorrente, il quale è caduto dal terzo piano di un autosilo a Lugano procurandosi diverse fratture; la richiesta del 30 aprile 2010, con la quale l'UFM ha richiesto informa zioni riguardanti l'interessato all'Ambasciata svizzera in Siria; il rapporto del 20 giugno 2010 con il quale l'Ambasciata svizzera in Si ria ha risposto alla predetta richiesta dell'UFM confermando in sostanza la cittadinanza siriana del richiedente, la possibilità per quest'ultimo di ottenere un passaporto e il fatto che egli non risulta essere ricercato dalle autorità in patria; lo scritto del 2 luglio 2010 con il quale l'autorità inferiore ha trasmesso il rapporto citato al ricorrente, concedendogli un termine per pronunciarsi sul documento, sul quale tuttavia il ricorrente non si è mai espresso; la decisione dell'UFM del 14 settembre 2010, notificata all'interessato il 16 settembre 2010 (cfr. risultanze processuali); il ricorso del 21 settembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 22 settembre 2010) con i relativi allegati attestanti il suo stato di salute e meglio le operazioni da lui subite nonché i trattamenti ancora in corso; l'ordinanza del 24 settembre 2010, con la quale il TAF ha concesso all'UFM un termine, scadente il 12 ottobre 2010, per presentare le pro- Pagina 2

D-6832/2010 prie eventuali osservazioni e l'esenzione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali; lo scritto del 27 settembre 2010, con il quale il ricorrente ha voluto precisare il dettaglio temporale del suo ricorso; lo scritto del 12 ottobre 2010, con il quale l'UFM ha integralmente confermato la propria posizione senza aggiungere alcunché, vista l'assenza di fatti o mezzi di prova nuovi suscettibili di modificare la propria po sizione; l'autorità inferiore ha tuttavia evidenziato che dalla documentazione medica allegata dal ricorrente si evince un'evoluzione favorevole che non creerebbe alcun ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato nel suo paese d'origine; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; Pagina 3

D-6832/2010 che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino siriano di etnia araba, nato ad B._______, C._______, e con ultimo domicilio ad D._______, E._______ (cfr. verbale d'audizione del 14 aprile 2008, pagg. 1 e 2); che il richiedente, avrebbe lasciato la Siria all'inizio del mese di (...) del (...) per il timore di dover scontare in patria una pena di (...) anni, a suo dire ingiusta poiché comminatagli senza equo processo e poiché in carcere verrebbe certamente torturato; che egli ha infatti dichiarato di essere arruolato nell'esercito in qualità di responsabile del riforni mento di carburante per l'aviazione e che una sera, mentre si sarebbe assentato momentaneamente dal proprio posto, sarebbero stati rubati (...) litri di benzina; che per questo motivo egli sarebbe stato ritenuto ingiustamente colpevole ed imprigionato; che dopo quasi due anni di carcere, nel mese di (...) del (...) sarebbe riuscito ad evadere sfruttan do la disattenzione di una guardia che avrebbe lasciato incustodito il proprio fucile; che egli avrebbe colpito la guardia col calcio del fucile per poi rubarle i vestiti ed uscire dal carcere inosservato; che dopo aver passato due o tre giorni presso la sua famiglia egli sarebbe espatriato; che, dopo un tratto a piedi sarebbe giunto in Turchia, da dove avrebbe proseguito, a bordo di un TIR per una decina di giorni, fino in Francia; che di qui, a bordo di un'auto, sarebbe poi giunto in Svizzera, dove ha depositato, a F._______, la propria domanda di asilo in data (...) (cfr. verbale d'audizione del 14 aprile 2008, pagg. 5, 6 e 7); che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi del l'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste al l'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Siria siccome lecita, esigibile e possibile, Pagina 4

D-6832/2010 che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata consegna di documenti d'identità, riconfermato quanto già affermato nei verbali di audizione, e meglio di aver contattato suo padre in Arabia Saudita nella speranza che egli potesse fare qualcosa per procurali, posto che sarebbe stato troppo pericoloso contattare i suoi parenti in Siria; che, tuttavia, dopo il suo espatrio le autorità avrebbero perquisito la sua abitazione ed avrebbero confiscato tutti i suoi documenti; che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto la possibilità di esprimersi nuovamente sul rapporto dell'Ambasciata svizzera in Siria, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo, subordinatamente la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal versamento anticipato delle presumibili spese processuali; che, in limine, occorre analizzare la censura procedurale sollevata dal ricorrente, il quale ritiene di non essersi potuto esprimere sul rapporto prodotto dall'Ambasciata svizzera in Siria a causa degli allegati problemi di salute; che il diritto di essere sentito è garantito dall'art. 29 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) e dall'art. 28 della legge sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Esso comprende, tra le altre cose, la possibilità per l'interessato di pronunciarsi ed indicare prove contrarie circa le accuse che gli vengono mosse. che ai sensi dell'art. 24 PA, se il richiedente è stato impedito senza sua colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, ne sia fatta domanda motivata e sia compiuto l'atto omesso; che nel caso concreto, l'autorità inferiore con scritto del 2 luglio 2010 ha correttamente trasmesso al richiedente il rapporto prodotto dall'Ambasciata svizzera in Siria, concedendogli altresì un termine, scadente il 15 luglio 2010, per pronunciarsi al riguardo; che il richiedente non ha prodotto alcunché nel termine impartitogli; Pagina 5

D-6832/2010 che, nel gravame del 21 settembre 2010 che qui ci occupa, il ricorrente adduce di non essere stato in grado di rispondere alla lettera per le ragione mediche allegate e che nemmeno si ricorda dove essa si trova; che il grave incidente occorso al ricorrente è datato 18 giugno 2009; che, stando alla documentazione allegata, egli ha subito numerose operazioni tra i mesi di giugno e luglio del 2009; che tuttavia il ricorrente non ha in alcun modo provato di essere impedito, ancora oltre un anno dopo l'accaduto, a rispondere allo scritto dell'UFM del 2 luglio 2010; che pertanto non v'è ragione di credere che il ricorrente, non abbia po tuto rispondere allo scritto menzionato o quanto meno non abbia potu to nominare un rappresentante che lo facesse in sua vece per le ragioni addotte, non confortate da alcun elemento probatorio; che pertanto la censura sollevata dal ricorrente circa la mancata possi bilità di esprimersi in merito al rapporto prodotto dall'Ambasciata sviz zera in Siria non può essere accolta; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione del la domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti colari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta Pagina 6

D-6832/2010 professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6); che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di oltre due anni dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che, per di più, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di aver contattato suo padre in Arabia Saudita nella speranza che egli potesse fare qualcosa per procurali, poiché sarebbe stato troppo pericoloso contattare i suoi parenti in Siria; che, tuttavia, dopo il suo espatrio le autorità avrebbero perquisito la sua abitazione ed avrebbero confiscato tutti i suoi documenti (cfr. ricorso pag. 2); che tuttavia in sede di seconda audizione il ricorrente ha riferito che dopo la confisca dei documenti gli sarebbe rimasto soltanto un vecchio passaporto scaduto (cfr. verbale d'audizione del 2 giugno 2008, pag. 4, Q27); che, oltre a ciò, interrogato sul proprio viaggio, egli è stato assolutamente superficiale ed evasivo senza fornire alcun dettaglio del tragitto intrapreso; che ha dichiarato di aver lasciato la Siria con l'aiuto di un passatore, attraversando illegalmente, a piedi, il confine con la Turchia; che di qui avrebbe proseguito a bordo di un TIR fino in Francia, senza tuttavia sapere da quali paesi sarebbe passato, e che il viaggio sarebbe durato dieci giorni, due dei quali sarebbero stati fermi; che in segui to, a bordo di un'auto sarebbe giunto in Svizzera, a F._______, dove in data (...) ha depositato la propria domanda di asilo; che durante il tragitto descritto egli non avrebbe mai subito alcun controllo (cfr. verbale d'audizione del 14 aprile 2008, pag. 7); che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte; che, in particolare, appare totalmente inverosimile che egli sia giunto in Svizzera senza ricordare alcun dettaglio di un viaggio così lungo, e senza aver mai subito alcun tipo di controllo; che argomentazioni come quelle addotte appaiono tutte assolutamente inattendibili; che, per di più ed a prescindere dalle allegazioni palesemente fantasiose di cui sopra, già varcare il confine Schengen senza subire alcun controllo, risulta a tutt'oggi quantomeno difficoltoso; Pagina 7

D-6832/2010 che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ragione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa; che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla tore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5); che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5); che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dalla Siria per il fatto di essere ricercato in seguito alla propria evasio ne da un carcere in patria; che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri spetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo presenta diversi elementi illogici e contraddittori; Pagina 8

D-6832/2010 che basti rilevare innanzitutto che il ricorrente si è espresso in modo illogico e contraddittorio sugli eventi che lo avrebbero indotto a lasciare il proprio Paese; che, a titolo d'esempio, egli ha riferito di essere stato condannato a (...) anni di carcere ed una multa in denaro nel paese d'origine, ma che dopo due anni di detenzione sarebbe riuscito ad evadere di prigione ed espatriare (cfr. verbale di audizione del 14 aprile 2008, pagg. 5 e 6); che tuttavia, dal rapporto prodotto dall'Ambasciata svizzera in Siria si evince che il ricorrente non è assolutamente ricercato in patria (cfr. Rapporto del 20 giugno 2010 dell'Ambasciata svizzera in Siria); che inoltre, il ricorrente si contraddice circa il momento in cui sarebbe stato giudicato dal Tribunale militare in patria; che infatti, in sede di prima audizione, egli ha dichiarato di essere stato tradotto dinnanzi al Tribunale e condannato immediatamente dopo il suo internamento ad G._______, il (...) (cfr. verbale di audizione del 14 aprile 2008, pag. 6), mentre nel corso dell'audizione federale ha affermato di essere stato giudicato dopo un mese, immediatamente prima di essere trasferito alla prigione di H._______, il (...) (cfr. verbale di audizione del 2 giugno 2008, pagg.16 e 17); che a questo proposito il ricorrente, nel gravame, conferma la seconda versione giustificando la discrepanza con delle difficoltà di comprensione con il traduttore della prima audizione; che avendo il ricorrente sottoscritto i propri verbali di audizione confermandone il contenuto ed avendo affermato in occasione delle rispettive interrogazioni di aver capito molto bene quanto tradotto dall'interprete (cfr. verbali di audizione del 14 aprile 2008, pag. 8 e del 2 giugno 2008, pag. 2), egli non può ora sollevare una tale censura; che pure il racconto offerto dal ricorrente circa la sua fuga dal carcere appare alquanto inverosimile, in quanto costellato da tutta una serie di avvenimenti illogici; che già solo il fatto di poter svolgere dei lavori all'esterno della propria cella senza sorveglianza, così come la guardia che va al bagno lasciando fuori ed incustodito il proprio fucile, costituiscono elementi del racconto parecchio incredibili; che, oltre a ciò, l'uscita dal carcere senza che le altre guardie si accorgessero di nulla soltanto perché il ricorrente indossava i vestiti della guardia neutralizzata risulta ancor più fantasiosa (cfr. verbale di audizione del 2 giugno 2008, pagg. 20 e 21); che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono stati esaminati e ret tamente ritenuti come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, tanto meno, a mente di questo Tribunale, le allegazioni prodotte sarebbero state di un'intensità tale da essere considerate decisive in materia d'asilo né che si evincono elementi da Pagina 9

D-6832/2010 cui dedurre che al ricorrente sarebbe stata preclusa un'appropriata protezione contro le persecuzioni statali (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 no 18); che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulte riori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo; che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedi mento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (cfr. DTAF 2009/50, consid. 8, pagg. 730 e segg.); che, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Siria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzio ne sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; GICRA 2001 n. 21); Pagina 10

D-6832/2010 che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 LStr, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigi bile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, in considerazione di quanto precede, come detto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr); che, la situazione vigente in Siria non appare caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e possiede una discreta formazione scolastica, in quanto ha le scuole al meno fino alla secondaria; che egli inoltre ha pure una discreta esperienza professionale avendo operato qualche tempo come (...), come aiutante nei terreni di famiglia e, infine, come (…) (cfr. verbali d'audizione del 14 aprile 2008, pag. 2 e del 2 giugno 2008, pagg. 6 e 7); che egli ha ancora due fratelli e cinque sorelle in patria e che inoltre, stando a quanto riferito, sarebbe nato e cresciuto ad B._______ (salvo brevi spostamenti verso altre città) dove ha persino lavorato e frequentato le scuole; che, pertanto, si può partire dal presupposto che disponga ancora di una fitta rete sociale in patria; che quo ai problemi di salute del signor A._______, a mente di questo Tribunale non v'è ragione di credere che egli, una volta terminati i trattamenti attualmente in corso, e meglio la cura odontoiatrica e la presa a carico specialistica psichiatrica di breve durata (cfr. Rapporto medico del 20 settembre 2010 del Dr. med. I._______), non possa fare rientro nel suo paese d'origine posto che, oltretutto, dalla documentazione agli atti emerge che l'evoluzione delle condizioni del paziente è favorevole o abbastanza favorevole; che infine, in relazione agli eventuali mezzi finanziari necessari per accedere alle cure mediche, questo tribunale segnala che il ricorrente ha la facoltà di richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); Pagina 11

D-6832/2010 che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autori tà di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 12

D-6832/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (allegato: incarto N [...], per corriere interno; in copia) - L._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Federico Pestoni Data di spedizione: Pagina 13

D-6832/2010 — Bundesverwaltungsgericht 27.10.2010 D-6832/2010 — Swissrulings