Corte IV D-6777/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 5 novembre 2008 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico con l'approvazione del giudice Maurice Brodard; cancelliera Chiara Piras. A._______, alias B._______, alias C._______, alias D._______, Algeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 22 ottobre 2008 / N . Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-6777/2008 Fatti: A. Il 10 aprile 2004, l'interessato ha presentato una prima domanda d'asilo in Svizzera. Con decisione del 3 maggio 2004, l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR; attualmente e in seguito, UFM) ha respinto la menzionata domanda e ha ordinato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera. Il 3 dicembre 2004, l'interessato si è reso irreperibile (notifica del 23 dicembre 2004, agli atti). B. Il 26 settembre 2008, l'interessato ha presentato una seconda domanda d'asilo in Svizzera come cittadino afghano. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo (cfr. verbale d'audizione del 9 ottobre 2008, nell'ambito del quale ha invece attestato la propria cittadinanza algerina), che i motivi d'asilo sono invariati da quelli fatti valere nella prima procedura. Ha rilevato, altresì, di non essere rientrato in patria, ma di avere trascorso alcuni mesi in Germania, in Tunisia e infine in Grecia, dove avrebbe lavorato nel campo dell'agricoltura. Visto che la Grecia non metteva a disposizione gli stessi mezzi della Svizzera, avrebbe deciso di lasciare la Grecia per tornare in Svizzera. C. Durante l'audizione del 9 ottobre 2008 è stato accordato all'interessato il diritto di essere sentito in relazione ad un'eventuale decisione di non entrata nel merito. D. Il 22 ottobre 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Algeria siccome lecita, esigibile e possibile. E. Il 27 ottobre 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento del provvedimento impugnato, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Ha Pagina 2
D-6777/2008 altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha constatato che la prima procedura d'asilo è definitivamente conclusa e che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura, che sarebbero i medesimi della prima, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria. 5. Nel gravame, l'insorgente sostiene di essere espatriato a causa delle continue minacce da parte di terroristi islamici come pure della polizia ed afferma di essere esposto al rischio di ulteriori intimidazioni in caso di rientro in patria. Inoltre, il suo stato di salute non permetterebbe un Pagina 3
D-6777/2008 rinvio in Algeria. Da sette anni soffrirebbe, infatti, di (...) e dovrebbe prendere dei medicinali. Peraltro, sarebbe (...), (...) e avrebbe perso (...). Infine, da parecchi anni soffrirebbe di (...). 6. 6.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non emerga che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria. 6.2 Preliminarmente, il TAF osserva che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 3 maggio 2004 che aveva considerato inverosimili le allegazioni decisive allora presentate dal ricorrente. 6.3 Per quanto attiene ai motivi d'asilo addotti nella presente procedura, questo Tribunale osserva che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione delle allegazioni decisive in materia d'asilo, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTAF in relazione all'art. 6 LAsi e all'art. 4 PA). 6.4 Inoltre, l'insorgente basa i suoi timori di persecuzione in caso di rientro in patria su mere affermazioni di parte, non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza. Basti rilevare che non giova al ricorrente la generica affermazione secondo la quale avrebbe girato il mondo senza trovare un altro Paese come la Svizzera e di non potere tornare in Algeria, perché non avrebbe i mezzi finanziari (cfr. verbale d'audizione del 9 ottobre 2008 pag. 5). Tali affermazioni sono, come facilmente riconoscibile, palesemente irrilevanti, ritenuto che non costituiscono, in tutta evidenza, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinanti per la concessione della protezione provvisoria giusta gli art. 66 e segg. LAsi. Manifestamente non soccorre il ricorrente neppure l'evocata condanna in patria per collaborazione con i terroristi (ibidem). Delle ricerche di polizia o una condanna, secondo Pagina 4
D-6777/2008 le leggi nazionali, per reati commessi, sono delle misure statali del tutto legittime che non possono essere qualificate di persecuzioni pertinenti nell'ottica dell'art. 3 LAsi. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti nuovamente addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria. 7. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 9. 9.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 9.2 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile. 10. Occorre quindi esaminare se per l'insorgente vi siano pericoli concreti Pagina 5
D-6777/2008 in caso di rimpatrio tali da rendere inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento (art. 83 cpv. 4 LStr). 10.1 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. Il ricorrente è ancora giovane ed ha una certa esperienza professionale (cfr. verbale d'audizione del 9 ottobre 2008 pag. 5). Pur avendo affermato di soffrire di vari malesseri ([...], [...], [...], [...] e [...]; v. gravame pag. 1), l'insorgente non ha finora prodotto alcun certificato medico in grado di attestare gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. Peraltro, per quanto riguarda il (...) e l'(...) – al contrario di quanto esposto nel gravame dal ricorrente – in Algeria, a livello di policlinico, si trovano medici designati a trattare pazienti affetti da tali disturbi. Infatti, in caso di necessità di cure approfondite, il paziente può essere indirizzato verso uno dei vari Centri Ospedalieri Universitari situati in diverse città, come Algiers, Blida, Sètif, Sidi Bel Abbès, Batna e Tlemcen. Per di più, i medicinali necessari per il (...) sono di facile accesso per tutta la popolazione ed acquistabili nelle farmacie. Inoltre, per quanto attiene ai (...) fatti valere dal ricorrente, giova sottolineare che in Algeria il ricorrente potrebbe rivolgersi sia a servizi specializzati nei Centri Ospedalieri Universitari, sia a specialisti privati. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Algeria. 10.2 Per conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento è anche ragionevolmente esigibile. 11. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, il quale è entrato in Svizzera munito di un passaporto falso belga, Pagina 6
D-6777/2008 usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 12. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 13. Il TAF, avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 7
D-6777/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM) - E._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione: Pagina 8