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Bundesverwaltungsgericht 11.11.2008 D-6775/2008

11 novembre 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,592 parole·~13 min·2

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Testo integrale

Corte IV D-6775/2008 {T 0/2} Sentenza dell ' 1 1 novembre 2008 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch; cancelliera Chiara Piras. A._______, Sierra Leone, alias B._______, Sudan, alias C._______, Nigeria, alias D._______, Sierra Leone, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 24 ottobre 2008 / N . Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-6775/2008 Fatti: A. Il 22 agosto 2008, l'interessato, dichiaratosi minorenne, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha asserito, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 1° settembre e del 20 ottobre 2008), d'essere espatriato, a seconda delle versioni, in (...) o il (...), dopo avere investito con l'automobile della madre una donna incinta, la quale sarebbe deceduta il giorno successivo all'incidente. Per paura di essere ucciso dal marito della vittima, il quale avrebbe distrutto la macchina ed incendiato la casa del ricorrente, a seconda delle versioni, il giorno dell'incidente o il giorno seguente, l'interessato si sarebbe recato a casa di un conoscente prima di lasciare il Paese. B. Dalle risultanze dell'esame dattiloscopico è emerso che l'interessato era già stato fermato dalle guardie di confine elvetiche e respinto in Italia in data (...) e (...). In tali occasioni l'interessato aveva fornito le seguenti generalità: C._______, cittadino nigeriano e B._______, cittadino sudanese. C. Il 24 ottobre 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Italia siccome lecita, esigibile e possibile (v. Accordo di riammissione Italo-Svizzero del [...]). D. Il 27 ottobre 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento del provvedimento litigioso e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo ed il riconoscimento della sua minore età e quindi la nomina di una persona di fiducia inoltre, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Pagina 2

D-6775/2008 Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi, e art. 83 lett d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto inverosimili le indicazioni dell'interessato circa la sua minore età. L'esame radiologico effettuato avrebbe stabilito un'età ossea superiore ai 18 anni. Il ricorrente avrebbe peraltro reso dichiarazioni lacunose sulla biografia dei membri della sua famiglia e fornito lui stesso tre date di nascita divergenti. Peraltro, l'UFM ha considerato che il 14 dicembre 2007, l'Italia è stata designata dal Consiglio federale come Stato terzo sicuro, dove sussiste la presunzione del rispetto del principio di divieto di respingimento. Detto Ufficio constata che l'insorgente è stato oggetto di ben due respingimenti verso l'Italia ed ha sottolineato che le autorità italiane, in data (...), si sono dichiarate disposte a riammettere l'interessato sul loro territorio. Inoltre, in Svizzera, non vivrebbero persone con le quali il ricorrente intratterrebbe rapporti stretti o suoi parenti prossimi. L'autorità inferiore ha reputato, altresì, siccome inverosimili le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate Pagina 3

D-6775/2008 dall'insorgente. Infine, l'UFM ha ritenuto che in virtù delle risultanze del rapporto sull'esame lingua emerge che il ricorrente non ha compiuto la propria socializzazione in Sierra Leone. 5. Nel ricorso, l'insorgente ha smentito di essere stato fermato due volte al confine tra la Svizzera e l'Italia e sostiene che si debba trattare di un'altra persona, visto che lui non si è mai trattenuto in Italia. Inoltre, ha sottolineato la sua minore età e la necessità di nominare una persona di fiducia. Infine, ha asserito di trovarsi in pericolo di morte rientrando in patria. 6. 6.1 Giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), per il richiedente l'asilo minorenne, che non è accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età. La designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (v. Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento). Nell'ambito dell'accertamento dei fatti è altresì possibile ricorrere all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1). 6.2 Nella fattispecie, il TAF osserva che, da un lato, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età. In particolare, non ha fornito valide giustificazioni per la mancata produzione di documenti d'identità o di viaggio ed è stato impreciso sulla sua biografia come pure sull'età dei suoi genitori. Dall'altro lato, dall'esame radiologico, effettuato il 27 agosto 2008 (agli atti, A7/1), risulta un'età ossea del ricorrente superiore ai 18 anni in contraddizione con la dichiarata età di 16 anni. Pertanto, conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di specie, segnatamente della genericità ed imprecisione delle argomentazioni ricorsuali, non v'è ragione di censurare la mancata designazione al ricorrente di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi, in quanto l'insorgente non è stato in grado di corroborare l'allegata minorità. Pagina 4

D-6775/2008 7. 7.1 Secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, in vigore dal 1° gennaio 2008, il Consiglio federale designa gli Stati terzi sicuri in cui, secondo i suoi accertamenti, v'è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. 7.2 Giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Giusta l'art. 34 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 non si applica se in Svizzera vivono persone con cui il richiedente intrattiene rapporti stretti o suoi parenti stretti (lett. a), se il richiedente adempie manifestamente la qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi (lett. b), o se vi sono indizi che nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi (lett. c). 8. 8.1 Questo Tribunale osserva che dagli atti di causa emerge che, in virtù delle risultanze dell'esame dattiloscopico il ricorrente era stato fermato due volte alla frontiera Italo-Svizzera e rinviato, in data (...) e (...), in Italia prima di presentare la sua domanda d'asilo in Svizzera. Le condizioni d'applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi sono perciò manifestamente realizzate. A tal proposito vale rilevare, che la durata del soggiorno nello Stato terzo sicuro antecedente l'entrata del ricorrente in Svizzera non è decisiva per l'allontanamento verso tale Stato (v. FF 2002 6125; Decisione del TAF E-2001/2008 del 4 aprile 2008). Infine, l'Italia – designata come Stato terzo sicuro dal Consiglio federale il 14 dicembre 2007 – ha dato il suo accordo alla riammissione dell'insorgente, in applicazione dell'Accordo del 10 settembre 1998 tra il Consiglio federale svizzero ed il Governo della Repubblica italiana sulla riammissione delle persone in situazione irregolare (RS 0.142.114.549), in data (...). Giusta l'art. 6 n. 3 del succitato Accordo, l'autorizzazione di riammissione ha la validità di un mese dalla data della sua notifica e tale termine può essere prorogato su domanda della Parte contraente. Nel caso concreto è da considerare ancora valida la riammissione. 8.2 Questo Tribunale osserva che dalle carte processuali non emergono elementi da cui si possa desumere che in Svizzera si trovino persone con le quali il ricorrente intrattenga rapporti stretti o Pagina 5

D-6775/2008 siano suoi parenti prossimi. Da quanto esposto, discende che, nel caso concreto, non sono dati i presupposti dell'art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi. 8.3 Contrariamente a quanto preteso nel gravame, l'insorgente non è manifestamente riuscito a comprovare la propria qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi. Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente in corso di procedura non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono infatti in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti rilevare che il ricorrente si è più volte contraddetto nell'ambito delle audizione riguardo agli eventi che lo avrebbero indotto a lasciare il Paese. Mentre, nell'audizione del 1° settembre 2008 aveva allegato che il marito della vittima, di cui non conosce il nome, era andato la settimana dopo l'accaduto, o il giorno successivo, a dare fuoco alla casa del ricorrente (pag. 4), durante l'audizione del 20 ottobre 2008, ha invece sostenuto che il marito della vittima aveva distrutto la macchina e la casa dell'insorgente il giorno dell'incidente (pag. 5 e 6). Egli si limita, altresì, a mere congetture, non confortate da alcun elemento serio e concreto, sull'eventualità d'essere ucciso dal marito della vittima dell'incidente, in caso di rientro in patria, rispettivamente sull'impossibilità di ottenere un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei suoi confronti da parte di terzi e di beneficiare di un equo processo. Peraltro, delle ricerche di polizia, in relazione all'uccisione di una persona, sono delle misure statali del tutto legittime che non possono essere qualificate di persecuzioni pertinenti nell'ottica dell'art. 3 LAsi. Per sovrabbondanza l'esito dell'esame lingua, secondo il quale il ricorrente non avrebbe manifestamente compiuto la sua socializzazione in Sierra Leone, convalida la fondatezza delle conclusioni dell'UFM circa l'inverosimiglianza del racconto dell'insorgente. 8.4 Dato che l'Italia è considerata uno Stato terzo sicuro, incombe all'insorgente invalidare la presunzione di protezione effettiva dal respingimento. Nella fattispecie, il ricorrente non è manifestamente riuscito in tale intento. Inoltre, nell'incarto non vi sono indizi secondo Pagina 6

D-6775/2008 cui le autorità italiane, confrontate ad elementi e prove suscettibili ad attestare la qualità di rifugiato, non accorderebbero un'appropriata protezione. Pertanto, l'art. 34 cpv. 3 lett. c LAsi non trova applicazione nella fattispecie. 9. Di conseguenza, il ricorso in materia di non entrata nel merito, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 10. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1). 11. 11.1 Non emerge dalle carte processuali alcun serio indizio da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Italia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre l'insorgente al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. Tortura, RS 0.105). 11.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva che né la nota situazione generale esistente in Italia, che non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, né altri motivi deducibili dalle carte processuali conducono a pensare che, in caso d'allontanamento in questo Paese, vi sia una messa in pericolo concreta del ricorrente. Pagina 7

D-6775/2008 11.3 Inoltre, l'insorgente è giovane, ha una certa esperienza professionale (cfr. verbale d'audizione del 1° settembre 2008 pag. 2) e non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza del ricorrente in Svizzera per motivi medici. 11.4 Per di più, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Le autorità italiane si sono dichiarate disposte a riammettere l'insorgente sul loro territorio (v. Accordo di riammissione Italo-Svizzero del [...]). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 12. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è da ritenere ammissibile, esigibile e possibile, per le ragioni indicate al considerando 11 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento verso l'Italia il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 13. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 14. Il TAF, avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura della presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. Per contro, la richiesta d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, ritenuto che il ricorso era privo di probabilità d'esito favorevole. 15. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 8

D-6775/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. La richiesta d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 4. Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 5. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ) - E._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione: Pagina 9

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