Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Corte IV D6764/2009 Sen tenza d e l 1 4 sett emb r e 2011 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Muriel Beck Kadima, Fulvio Haefeli; cancelliere Carlo Monti. Parti A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), alias C._______, nato il (…), alias D._______, nato il (…), Iraq, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Esecuzione dell'allontanamento; decisione dell'UFM del 25 settembre 2009 / N […].
D6764/2009 Pagina 2 Visti: la domanda d'asilo che l'interessato – allora minorenne – ha presentato in Svizzera in data 29 luglio 2009; i verbali d'audizione del 13 agosto 2009 (di seguito: verbale 1) e del 31 agosto 2009 (di seguito: verbale 2); la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 25 settembre 2009, notificata all'insorgente in data 28 settembre 2009 (cfr. avviso di ricevimento [act. A 26/1]); il ricorso del 28 ottobre 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 29 ottobre 2009); la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) del 2 novembre 2009 con la quale il Tribunale ha rinunciato al prelevamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali e ha, nel contempo, invitato l'UFM ad inoltrare una risposta al ricorso entro il 3 dicembre 2009; lo scritto del 1° dicembre 2009 con il quale l'UFM ha presentato le proprie osservazioni proponendo la reiezione del gravame rinviando ai considerandi della decisione del 25 settembre 2009; l'ordinanza del 22 giugno 2011 con la quale il Tribunale invita il ricorrente a manifestare la sua volontà di mantenere il ricorso, considerato che quest'ultimo verteva sull'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento in relazione all'allora minore età del ricorrente; lo scritto del 1° luglio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 4 luglio 2011) con il quale il ricorrente informa il Tribunale della sua volontà di mantenere il ricorso; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
D6764/2009 Pagina 3 e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. ac PA), e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA); che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5); che, preliminarmente il Tribunale osserva che, non essendo stata impugnata la decisione dell'UFM né sul punto dell'asilo, né circa la pronuncia dell'allontanamento (cfr. ricorso, pag. 3), oggetto del litigio in
D6764/2009 Pagina 4 questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante l'esecuzione dell'allontanamento; che dalle audizioni si evince che l'interessato è cittadino iracheno nato a E._______ con ultimo domicilio a F._______ nella provincia di Dohuk, Iraq (cfr. verbale 1, pag. 1 e verbale 2, pag. 4); che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente, siccome lecita, esigibile e possibile; che quo all'ammissibilità dell'allontanamento ha considerato che la prosecuzione del viaggio del richiedente verso lo Stato d'origine non sarebbe contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera analizzando segnatamente gli obblighi derivanti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107), nonché la loro concretizzazione nel diritto interno; che, di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe lecita; che l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe pure ragionevolmente esigibile in quanto il richiedente proviene da una delle tre province nordirachene (Dohuk) controllate dall'autorità regionale curda; che, grazie alla situazione di sicurezza e di rispetto dei diritti dell'uomo, nelle tre province non vige una situazione di guerra generalizzata; che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato che l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile; che, trattandosi d'un allontanamento di un minore non accompagnato, detto rinvio deve essere oggetto di un'analisi specifica al singolo caso e dunque valutare se detto rinvio è in contrasto con l'interesse superiore del fanciullo; che, nella decisione, l'autorità inferiore non avrebbe verificato se i genitori del richiedente abbiano concretamente la volontà e la disponibilità a riaccogliere il figlio; che, in conclusione il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata in merito all'esecuzione dell'allontanamento e la susseguente concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali; che, nella risposta al ricorso, l'UFM ha considerato che, per quanto riguarda l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in considerazione della minore età dell'insorgente, egli avrebbe vissuto con in genitori fino all'espatrio e nelle due audizioni non sarebbe mai emerso alcun elemento dal quale desumere un disaccordo tra il ricorrente e la
D6764/2009 Pagina 5 sua famiglia; che egli sembrerebbe essere sempre rimasto in contatto telefonico con la sua famiglia; che, inoltre, sarebbe espatriato con l'accordo dei genitori; che, altresì, il padre del ricorrente avrebbe un lavoro stabile, sarebbe in grado di mantenere la sua famiglia e non vi sarebbe ragione di credere che non continui a prendersi cura della famiglia come avrebbe già fatto in passato; che, per giunta, l'insorgente godrebbe di una numerosa rete famigliare a F._______ sulla quale quest'ultimo potrà sicuramente contare; che, per il resto, ha rinviato ai considerandi della sua decisione ed ha proposto la reiezione del ricorso; che avantutto, sulla censura sollevata dal ricorrente, secondo cui la persona di fiducia avrebbe dovuto essere invitata già alla prima audizione questo Tribunale osserva che ciò avviene nella misura in cui nella prima audizione si cristallizza le necessità di intraprendere o vengono avviati provvedimenti procedurale decisivi per il processo decisionale (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 13 consid. 4.b); che ciò non è il caso in una procedura ordinaria (non sommaria) e che quindi nell'agire dell'autorità inferiore non è ravvisabile una violazione del diritto di essere sentito e quindi la censura va respinta; che abbondanzialmente giova osservare che la mancata convocazione del consulente giuridico può costituire una violazione del diritto di essere sentito, ma che, il fatto che la persona di fiducia, nonostante la convocazione, non assiste all'audizione sui motivi d'asilo, non implica di per sé una violazione del diritto di essere sentito (GICRA 1999 n. 2 consid. 5); che quo all'esecuzione dell'allontanamento, questa è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che in casu non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
D6764/2009 Pagina 6 immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (cfr. art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che il ricorrente rimprovera poi all'autorità inferiore di non aver esaminato il benessere del fanciullo in vista del rimpatrio ed in particolare che nell'analisi dell'esigibilità dell'allontanamento, si è limitata a ritenere che l'insorgente gode di una esperienza lavorativa diversificata e di una cospicua rete sociale ma che per giungere a tale conclusione quo alla cospicua rete sociale, detto Ufficio non ha proceduto ad esaminare il caso in modo concreto ma si è solo basato sulle dichiarazioni del ricorrente senza verificarne l'effettività e la consistenza; che ovvero, incombeva all'autorità inferiore la verifica dell'effettivo e concreto rimpatrio dell'insorgente riguardo alla situazione in Patria e alla relativa presa a carico da parte dei suoi genitori o di un altro parente, in quanto al momento della pronuncia di detta decisione il richiedente era ancora minorenne (GICRA 2006 n. 24 consid. 6.2.); che non di meno, allo stato attuale dei fatti, tale censura non porta però in casu al rinvio della causa all'autorità inferiore per nuovo esame per essere il ricorrente nel frattempo divenuto maggiorenne, e non essere quindi più di interesse la questione dell'interesse superiore del fanciullo in relazione all'esecuzione dell'allontanamento di quest'ultimo secondo gli obblighi derivanti dalla CDF, nonché la loro concretizzazione nel diritto interno svizzero; che, inoltre, in merito alla sicurezza in Iraq, codesto Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile; che, segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese; che, inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq; che, in particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a
D6764/2009 Pagina 7 condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8); che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, nel frattempo divenuto maggiorenne, egli è giovane, con un'esperienza professionale di due anni come magazziniere (cfr. verbale 1, pagg. 2 seg.); che, inoltre, dispone di una buona rete sociale in patria, segnatamente entrambi i genitori, tre fratelli, quattro zii e sei cugini tutti residenti a F._______, luogo in cui egli ha vissuto per 14 anni (cfr. verbale 1, pagg. 1, 4 seg.); che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che, da quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; che l'autorità inferiore non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
D6764/2009 Pagina 8 nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]); che vista la particolarità del caso si rinuncia a prelevare spese processuali; che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva.
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D6764/2009 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non vengono prelevate spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: