Corte IV D-675/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 7 ottobre 2008 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Kurt Gysi, cancelliere Carlo Monti. A._______, Marocco, alias B._______, Sahara Occidentale, alias C._______, Marocco, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo ( non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 1° febbraio 2008 / N . Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-675/2008 Fatti: A. Il 27 novembre 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha allegato d'essere espatriato per il timore d'essere ucciso da parte di membri del “D._______”. Infatti, mentre prestava servizio per detto movimento politico ed armato del Sahara Occidentale, sarebbe stato arrestato ed incarcerato. In seguito, corrompendo colui che gli portava il cibo durante la detenzione, sarebbe riuscito a fuggire. Egli avrebbe infine soggiornato per diversi mesi in Italia, precedentemente al suo arrivo in Svizzera. B. Il 1° febbraio 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. a legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Italia siccome lecita, esigibile e possibile (v. accordo di riammissione Italo-Svizzero dell'11 gennaio 2008). C. Il 1° febbraio 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione di merito. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle spese processuali. D. Il 22 febbraio 2008, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. E. Il 26 febbraio 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. F. Il 17 marzo 2008, il ricorrente ha inoltrato l'atto di replica. Pagina 2
D-675/2008 Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi, e art. 83 lett d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che l'Italia è stata designata dal Consiglio federale come Stato terzo sicuro, dove sussiste la presunzione del rispetto del principio di divieto di respingimento. Peraltro, l'Italia si sarebbe dichiarata disposta a riammettere il ricorrente sul suo territorio. Inoltre, l'insorgente non avrebbe presentato alcun motivo in grado di confutare la presunzione del principio di non-refoulement. Inoltre, il ricorrente avrebbe dichiarato di avere soggiornato in Italia dal mese di giugno 2007 fino al mese di novembre 2007 come richiedente l'asilo e di avere lasciato la vicina penisola a seguito di provocazioni subite da parte di un interprete. Peraltro, avrebbe ritirato la sua domanda d'asilo in Italia. Per di più, il medesimo, avrebbe dichiarato di non volere tornare in Italia, poiché non vi sarebbe in generale rispetto per l'individuo e nemmeno per il profugo. Oltre a ciò, l'insorgente temerebbe il traffico di droga per strada in Italia. A tal proposito, l'UFM ricorda che, in caso di problemi, Pagina 3
D-675/2008 il ricorrente potrebbe rivolgersi alle autorità locali. Infine, l'UFM ha considerato che il ricorrente non adempie manifestamente la qualità di rifugiato. 5. Nel gravame, l'insorgente allega in sostanza di avere ritirato la sua domanda d'asilo in Italia, in seguito alla ricezione di una decisione scritta, secondo cui non avrebbe ottenuto asilo politico, ma, al massimo, gli sarebbe stata concessa una protezione umanitaria temporanea. Per di più, a suo avviso, non vi sarebbe una protezione dal respingimento in Italia. Il documento, ricevuto dalle autorità italiane, che gli intimava di lasciare il Paese entro cinque giorni, ne sarebbe la prova. Peraltro, i suoi problemi nel Sahara Occidentale sarebbero seri e reali, giacché il movimento in questione l'avrebbe imprigionato per due anni. Inoltre, egli avrebbe paura d'essere ucciso al suo ritorno. Infine, avrebbe risposto al meglio a tutte le domande e reso affermazioni verosimili. 6. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame, in sostanza per l'assenza di fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una modifica del provvedimento litigioso. Inoltre, sarebbero state poste numerose domande al ricorrente nel corso dell'audizione federale del [...] in merito alla sua provenienza nonché alla sua appartenenza al movimento sopraccitato. L'insorgente non avrebbe saputo rispondere a semplici domande come per esempio il nome e la localizzazione dei campi profughi. Peraltro, non sarebbe stato in grado di rispondere a domande su avvenimenti importanti che riguardano il Sahara Occidentale ed il precitato movimento, come per esempio la firma del “cessate il fuoco”. Pertanto, egli non sarebbe riuscito a rendere verosimile la sua provenienza dal Sahara Occidentale come pure la sua appartenenza al "D._______". Il ricorrente si sarebbe, inoltre, contraddetto sulla data del suo arresto, allegando nell'audizione sulle generalità di essere stato arrestato nel 2004 mentre nel corso dell'audizione federale avrebbe sostenuto d'essere stato arrestato nel 2005. Peraltro, non avrebbe reso verosimile di avere lavorato nel magazzino del movimento non essendo stato in grado di fornire il nome dell'agenzia ONU dalla quale provenivano le merci. Infine, non sarebbe verosimile l'allegata espulsione dall'Italia del ricorrente, visto che le autorità italiane avrebbero accordato, in data 11 gennaio 2008, la sua riammissione sul loro territorio. Pagina 4
D-675/2008 7. Nella replica, l'insorgente ha osservato di avere fornito i nomi dei campi E._______, F._______ e G._______. Inoltre, sostiene che l'analisi dell'UFM non sia abbastanza approfondita per escludere la sua provenienza dal Sahara Occidentale. Peraltro, l'Italia si sarebbe dichiarata pronta a riammetterlo sul suo territorio per poi dare seguito alla sua espulsione. 8. 8.1 Secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, in vigore dal 1° gennaio 2008, il Consiglio federale designa gli Stati terzi sicuri in cui, secondo i suoi accertamenti, v'è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. 8.2 Giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Giusta l'art. 34 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 non si applica se in Svizzera vivono persone con cui il richiedente intrattiene rapporti stretti o suoi parenti stretti (lett. a), se il richiedente adempie manifestamente la qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi (lett. b), o se vi sono indizi che nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi (lett. c). 9. 9.1 Le condizioni d'applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi sono manifestamente realizzate, essendo incontestato che l'insorgente ha soggiornato in Italia dal mese di giugno 2007 fino al mese di novembre 2007. Peraltro, l'Italia – designata come Stato terzo sicuro dal Consiglio federale il 14 dicembre 2007 – ha dato il suo consenso alla riammissione dell'insorgente, in applicazione dell'Accordo del 10 settembre 1998 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana sulla riammissione delle persone in situazione irregolare (in seguito: Accordo; RS 0.142.114.549), in data 6 agosto 2008. Giusta l'art. 6 n. 3 dell'Accordo, l'autorizzazione di riammissione ha la validità di un mese dalla data della sua notifica; tale termine può essere prorogato su domanda della Parte contraente richiedente. Nella fattispecie, pur essendo trascorso più di un mese dalla notifica, la riammissione è da considerarsi ancora possibile, ritenuto che le autorità italiane, su richiesta dei loro omologhi elvetici, possono Pagina 5
D-675/2008 accordare una proroga a tale autorizzazione, nonostante non sussista più un obbligo di riammissione ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo (v. art. 4 Accordo). Infine, questo Tribunale rileva che, ad un esame degli atti di causa, non v'è attualmente ragione di ritenere che le autorità della vicina penisola non accordino tale proroga. 9.2 Questo Tribunale osserva che dalle carte processuali non emergono elementi da cui si possa desumere che in Svizzera si trovino persone con cui il ricorrente intrattenga rapporti stretti o siano suoi parenti prossimi. Da quanto esposto, discende che, nel caso concreto, non sono dati i presupposti dell'art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi. 9.3 Contrariamente a quanto preteso nel gravame, l'insorgente non è manifestamente riuscito a comprovare la propria qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi. Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente in corso di procedura non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Quest'ultime s'esauriscono infatti in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti rilevare che, come rettamente rilevato dall'UFM, il ricorrente non ha saputo fornire informazioni sufficientemente dettagliate circa il movimento, né particolari relativi alla sua attività specifica quotidiana (per esempio, l'insorgente non è stato in grado d'indicare il nome dell'agenzia dell'ONU fornitrice di generi alimentari al deposito di cui egli s'occupava personalmente). Inoltre, lo stesso s'è contraddetto sulla data della sua incarcerazione, dichiarando dapprima d'essere stato incarcerato nel marzo 2004 ([...]), per poi allegare d'essere stato incarcerato nel marzo 2005 ([...]). Richiamato su questa contraddizione, egli s'è limitato a confermare una delle due versioni, ribadendo d'essere stato imprigionato nel 2005 anziché nel 2004 ([...]). Per conseguenza, questo Tribunale ritiene che le evocate torture subite in prigione nonché quanto rimane del suo racconto siano inverosimili, essendo chiaramente inverosimile la stessa detenzione. In virtù di quanto precede, nel caso di specie, l'eccezione prevista dall'art. 34 cpv. 3 lett. b LAsi non è applicabile. 9.4 Dato che l'Italia è considerata uno Stato terzo sicuro, incombe all'insorgente invalidare la presunzione di protezione effettiva dal Pagina 6
D-675/2008 respingimento. Nella fattispecie, il ricorrente non è manifestamente riuscito in tale intento. Infatti, nell'incartamento non vi sono indizi secondo cui le autorità italiane, confrontate ad elementi e prove suscettibili ad attestare la qualità di rifugiato, non accorderebbero un'appropriata protezione. Pertanto, l'art. 34 cpv. 3 lett. c LAsi non trova applicazione nella fattispecie. 10. Di conseguenza, il ricorso in materia di non entrata nel merito, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 11. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 12. 12.1 Non emerge dalle carte processuali alcun serio indizio da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Italia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre l'insorgente al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 12.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva che né la nota situazione generale esistente in Italia – che non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale - né altri motivi deducibili dalle carte processuali conducono Pagina 7
D-675/2008 a pensare che, in caso d'allontanamento verso la vicina penisola, vi sia una messa in pericolo concreta del ricorrente. 12.3 Inoltre, l'insorgente è giovane, ha una certa esperienza professionale e non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. 12.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Le autorità italiane si sono dichiarate disposte a riammettere il ricorrente sul loro territorio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 13. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 12 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 14. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 15. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 8
D-675/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM) - H._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 9