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Bundesverwaltungsgericht 01.02.2019 D-6719/2018

1 febbraio 2019·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,912 parole·~10 min·5

Riassunto

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) | Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 24 ottobre 2018

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-6719/2018

Sentenza d e l 1 ° febbraio 2019 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice William Waeber, cancelliera Sebastiana Bosshardt.

Parti A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), alias A._______, nato il (…), Somalia, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 24 ottobre 2018 / N (…).

D-6719/2018 Pagina 2

Visto: la domanda d'asilo che l'interessato – dichiaratosi minorenne ([…]) – ha presentato in Svizzera il 30 maggio 2018, il verbale d'audizione del 18 giungo 2018 (di seguito: verbale 1) nel corso del quale è stato concesso al richiedente il diritto di essere sentito in merito all'asserita minorità (cfr. verbale 1, pag. 9), la susseguente modifica della data di nascita dell'interessato – considerato maggiorenne per il resto della procedura d'asilo – da parte della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) e la decisione di non assegnazione di una persona di fiducia (cfr. verbale 1, pag. 9), il verbale d'audizione sui motivi d'asilo del 25 settembre 2018 (di seguito: verbale 2), la copia del passaporto yemenita (cfr. atto A21) fornita dal richiedente a sostegno della sua domanda d'asilo dal quale risulta il (…) quale data di nascita, la decisione della SEM del 24 ottobre 2018, notificata il 26 ottobre 2018 (cfr. atto A48/1), per mezzo della quale tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente asilo dalla Svizzera, ammettendolo tuttavia provvisoriamente per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, il ricorso del 26 novembre 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 27 novembre 2018), mediante il quale l'interessato ha postulato l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine la restituzione degli atti all'autorità di prima istanza per una nuova decisione; contestualmente di essere esentato dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, con protestate spese e ripetibili, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

D-6719/2018 Pagina 3 e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. ac e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente fondati sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che in sede d'audizione, il richiedente ha allegato di essere minorenne, segnatamente di avere appena (…) anni (cfr. verbale 1, pag. 3 segg.), che a sostegno di tale allegazione l'interessato ha prodotto la copia di un passaporto yemenita, ottenuto grazie al padre che avrebbe sposato una donna yemenita (cfr. verbale 1, pag. 4), che quali motivi d'asilo egli ha fatto valere di avere avuto dei problemi in seguito alla sua appartenenza ad un clan minoritario; che segnatamente, il richiedente sarebbe stato arrestato due volte (cfr. verbale 2, Q115, Q118),

D-6719/2018 Pagina 4 che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto innanzitutto che i motivi d'asilo allegati in sede d'audizione federale non avrebbero trovato menzione nell'audizione sulle generalità, che per quanto riguarda gli arresti arbitrari l'autorità inferiore ha considerato ad ogni modo che entrambi sarebbero stati frutto di circostanze sfavorevoli; che egli si sarebbe infatti trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato; che di conseguenza, non sarebbero mirati nei suoi confronti, che pertanto, la sua appartenenza ad un clan minoritario non sarebbe in misura di fondare un timore futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi, che in sede ricorsuale l'insorgente rileva anzitutto che al momento del deposito della domanda d'asilo sarebbe stato ancora minorenne; che tuttavia la SEM l'avrebbe considerato maggiorenne mentre nella decisione impugnata non vi sarebbe alcuna considerazione al riguardo, che in seguito, il ricorrente contesta le valutazioni della SEM in merito ai suoi motivi d'asilo; che i due arresti subiti sarebbero solo una minima parte della serie di pressioni esercitate nei suoi confronti in quanto appartenente ad un clan minoritario, che inoltre, egli sarebbe stato privato, in quanto minorenne non accompagnato, delle tutele che derivano dall'essere minorenne; che nel provvedimento impugnato non verrebbe confutata la sua minore età e la SEM avrebbe dovuto invece chinarsi su tale questione, che giusta l'art. 12 PA, l'autorità accerta d'ufficio i fatti; che quest'ultima deve procedere all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti, che d'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 seg.), che tuttavia, il principio inquisitorio è limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2008, ad art. 12 PA, n. 8, pagg. 192 seg.),

D-6719/2018 Pagina 5 che dinanzi alla SEM l'insorgente ha dichiarato a diverse riprese di avere (…) anni (cfr. atto A1; verbale 1, pagg. 2 segg.); che segnatamente al momento del deposito della domanda d'asilo avrebbe indicato sul formulario la data del (…) (cfr. atto A1); che nel corso dell'audizione sulle generalità avrebbe coerentemente dichiarato il (…) quale suo anno di nascita, precisando tuttavia di non conoscere con esattezza né il giorno né il mese, supponendo tuttavia che fosse (…) mese del (…) (cfr. verbale 1, pag. 2 e 3), che dalla copia del passaporto fornita risulta la data di nascita del (...) (cfr. atto A21), che nell'esercizio del suo diritto di essere sentito il ricorrente ha ribadito di avere (…) anni (cfr. verbale 1, pag. 9), che a mente di questo Tribunale, l'autorità inferiore ha nella fattispecie violato il suo obbligo di stabilire i fatti giuridicamente rilevanti, che invero, malgrado l'interessato abbia fornito delle date diverse per quanto riguarda il giorno ed il mese di nascita, ha sempre affermato di essere nato nel (…); che tale anno di nascita è pure confermato dal passaporto yemenita, che la sua supposizione per quanto concerne il mese di nascita trova ugualmente riscontro nel passaporto yemenita, che al Tribunale non risulta comprensibile sulla base di che elementi la SEM abbia deciso di considerare l'interessato maggiorenne, ovvero di ben (…) anni più grande, che invero, nella decisione impugnata la questione dell'età non è né stata menzionata né trattata, che altresì, non è stato neppure effettuato un esame radiologico al fine di stimare l'età biologia del richiedente, che la SEM non ha nemmeno preso in considerazione la copia del passaporto fornita dal ricorrente, la quale conferma la minore età del ricorrente, che il semplice fatto che egli non sia stato in grado di situare temporalmente i suoi soggiorni in Somalia (come risulta nel quadro dell'esercizio del diritto di essere sentito concesso all'insorgente [cfr. verbale 1, pag. 9]), così come la sua incapacità nel fornire una stima dell'età dei genitori, ancora non risulta una ragione sufficiente per ritenere il richiedente maggiorenne,

D-6719/2018 Pagina 6 che tali lacune potrebbero essere ascritte, oltre che all'asserita giovane età, anche al fatto che l'interessato non è stato scolarizzato, ma ha effettuato unicamente 3 anni di scuola coranica, che pertanto, la SEM non ha nella fattispecie determinato i fatti rilevanti ed è inoltre incorsa in una grave violazione del suo obbligo di motivare, che tale violazione non può nella fattispecie essere sanata dallo scrivente Tribunale, che non avendo tutti gli elementi necessari per determinarsi sull'asserita minore età (in particolare in assenza di un referto radiologico), la decisione è annullata e la causa è ritornata all'autorità inferiore per un complemento d'istruzione, che la SEM è tenuta segnatamente ad effettuare un esame radiologico così come altre misure d'istruzione che riterrà necessarie; che in seguito, motiverà debitamente la propria decisione, tenendo inoltre conto della copia del passaporto yemenita del ricorrente, che altresì, qualora l'interessato dovesse venir ritenuto minorenne, l'autorità inferiore non mancherà di nominargli una persona di fiducia (art. 17 cpv. 3 LAsi) e di effettuare nuovamente l'audizione sui motivi d'asilo secondo i criteri definiti nella DTAF 2014/30, che pertanto, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 24 ottobre 2018 è annullata e gli atti sono trasmessi all'autorità di prime cure (art. 61 cpv. 1 PA) al fine di accertare l'età del ricorrente, se del caso con l'ausilio di ulteriori misure istruttorie, che una volta chiarito tale aspetto, l'autorità è inviata a pronunciare, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza, che visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA), che al ricorrente, non patrocinato in questa sede, non vengono assegnate indennità ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),

D-6719/2018 Pagina 7 che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-6719/2018 Pagina 8 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 24 ottobre 2018 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non vengono assegnate indennità ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt

Data di spedizione:

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