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Bundesverwaltungsgericht 23.01.2014 D-6665/2013

23 gennaio 2014·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,547 parole·~13 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito / assenza di documenti) ed allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 18 novembre 2013

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-6665/2013

Sentenza d e l 2 3 gennaio 2014 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Esther Karpathakis, Gérald Bovier; cancelliere Gilles Fasola.

Parti

A._______, nato il (...), Etiopia, rappresentato dal lic. iur. Mario Amato, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 18 novembre 2013 / N (...).

D-6665/2013 Pagina 2 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 21 ottobre 2013; il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; l'audizione sulle generalità del 29 ottobre 2013 (di seguito: verbale 1) e quella sui motivi d'asilo dell'11 novembre 2013 (di seguito: verbale 2); lo scritto del 31 ottobre 2013 con cui l'UFM ha convocato una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 lett. b della Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) in ragione della verosimile minore età del richiedente; la decisione dell'UFM del 18 novembre 2013, notificata all'interessato il 20 novembre 2013 (cfr. risultanze processuali), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della citata domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo; il ricorso inoltrato dal ricorrente al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 27 novembre 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 28 novembre 2013); la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta via fax al Tribunale in data 28 novembre 2013; i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;

e considerato che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998, [LAsi, RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Legge sul Tribunale

D-6665/2013 Pagina 3 amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021); che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5); che, per contro, non sono documenti validi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (ibid., consid. 6); che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esibito sino ad oggi alcun documento che adempia i citati criteri; che, in merito al possesso di documenti, il ricorrente ha dapprima dichiarato di non avere mai posseduto un passaporto e di avere ottenuto una carta d'identità che avrebbe lasciato a B._______ (Etiopia) (cfr. verbale 1, pag. 7); che, circa la possibilità di presentare alle autorità elvetiche validi documenti ai sensi della LAsi, ha sostenuto che avrebbe chiamato la zia residente a B._______ chiedendole di inviargli la summenzionata carta d'identità (cfr. ibidem); che, tuttavia, in occasione della seconda audizione ha

D-6665/2013 Pagina 4 affermato che egli avrebbe una tessera di circolazione a B._______ (cfr. verbale 2, D3-4, pag. 2); che tale tessera sarebbe rilasciata dal municipio e, pertanto, per la gente del luogo equivarrebbe ad una carta d'identità (cfr. verbale 2, D7, pag. 2); che, infine, non avrebbe ancora chiamato la zia in quanto non saprebbe dove andare a telefonare (cfr. verbale 2, D11, pag. 3); che nel ricorso l'insorgente sostiene che vi sarebbero motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi per la mancata consegna dei documenti; che, in particolare, sarebbe giunto da poco in Svizzera e non avrebbe quindi ancora quella famigliarità in grado di permettergli di contattare i propri famigliari in Patria; che, inoltre, andrebbe considerata ma minore età dello stesso; che, tuttavia, il ricorrente è giunto in Svizzera da oltre un mese; che, inoltre, egli ha potuto beneficiare della consulenza della persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 lett. b LAsi; che, in aggiunta, il racconto dell'insorgente circa il proprio viaggio non è credibile; che, infatti, è del tutto impensabile che il medesimo abbia potuto viaggiare privo di documenti dall'Etiopia al nostro paese attraversando Sudan, Libia e Italia senza subire alcun controllo (cfr. verbale 1, pagg. 8 e 9); che, di conseguenza, le giustificazioni per la mancata consegna di un valido documento ai sensi della LAsi risultano essere inconsistenti e prive di fondamento; che, per i motivi esposti, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile (cfr. anche DTAF 2010/2); che, pertanto, il ricorrente deve sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità; che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che inoltre con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una

D-6665/2013 Pagina 5 procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5); che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella querelata decisione alla quale si rinvia, questo Tribunale ritiene che le allegazioni del ricorrente siano vaghe e contraddittorie e, pertanto, inverosimili; che, a titolo d'esempio, l'insorgente ha dapprima sostenuto di essere entrato nel gruppo denominato C._______ nel gennaio del 2010 (cfr. verbale 1, pag. 10), allorché in seguito ha affermato di essere entrato in tale gruppo nel maggio del 2010 (cfr. verbale 2, D48, pag. 6); che, inoltre, egli ha dichiarato inizialmente di avere lasciato tale gruppo il 25 novembre 2010 e di essere stato arrestato il 3 dicembre 2010, allorquando, nel merito della secondo audizione, ha affermato di avere lasciato il gruppo il 25 dicembre 2010 e di essere stato arrestato il medesimo giorno in cui avrebbe lasciato il C._______ (cfr. verbale 2, D69, pag. 7); che, infine, non è chiaro se egli sarebbe fuggito rompendo il muro della cella (cfr. verbale 1, pag. 11) o la porta della stessa (cfr. verbale 2, D77-78, pag. 8); che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente; che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo; che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7, pp. 90 e ss. e DTAF 2009/50 consid. 5-8, pp. 725-733); che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Etiopia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uo-

D-6665/2013 Pagina 6 mo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105); che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 2011 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9, p. 733); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr); che, inoltre, la situazione vigente in Etiopia non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, come giustamente osservato dal ricorrente, considerata la minore età di quest'ultimo, la giurisprudenza ha posto all'UFM alcuni obblighi derivanti dalla convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (RS 0.107); che, in particolare, l'autorità inferiore è tenuta ad adottare le misure d'istruzione necessarie ed adeguate al fine di accertare, già nel corso dell'istruzione di causa, la possibilità per un minorenne non accompagnato, di essere preso in cura al suo rimpatrio da un membro della famiglia o da un istituto specializzato (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1999 n. 2 consid. 6b e 6c, pag. 12 e segg.; GICRA 2006 n. 24 consid. 6.2, pagg. 258 e segg. );

D-6665/2013 Pagina 7 che l'affermazione del tutto generale dell'UFM secondo cui in patria disporrebbe di una rete famigliare sulla quale potere contare, non corrisponde ad un esame completo dei fatti pertinenti (cfr. Sentenza del Tribunale dell'11 ottobre 2010 consid. 5, pagg. 6-8); che, visto quanto precede, non è possibile, allo stato attuale del dossier, valutare in maniera adeguata se l'esecuzione dell'allontanamento del minore verso l'Etiopia sia compatibile con i principi posti dalla giurisprudenza citata in materia di richiedenti l'asilo minori non accompagnati; che, quando gli atti non sono completi o comunque insufficienti per statuire sull'applicazione del diritto federale, il Tribunale può rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA; MADELEINE CAMPRUBI, in: Auer/Müller/Schindler (edit.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zurigo 2008, n. 1 e 7 ad art. 6; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977 p. 418; cfr. sentenza del Tribunale D-6735/2006 del 25 luglio 2007, consid. 11 e relativo riferimento). che nel caso di specie devono essere esperite delle investigazioni supplementari al fine di verificare se, in caso di ritorno nel paese d'origine, l'insorgente potrà essere preso in carica in maniera adeguata da un famigliare, segnatamente la zia materna, o da un istituto specializzato; che, pertanto, la decisione impugnata, nella misura in cui pronuncia l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso l'Etiopia, è annullata; che, di conseguenza, gli atti di causa sono rinviati all'Autorità inferiore affinché proceda a completare l'accertamento dei fatti determinanti in materia d'esecuzione dell'allontanamento e ad emettere una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che, sulla base della situazione personale del ricorrente agli atti, si può realisticamente partire dal presupposto di una situazione di indigenza del medesimo senza ulteriori accertamenti e, visto che il ricorso non era sin dall'inizio sprovvisto di probabilità di esito favorevole, l'istanza di ammissione all'assistenza giudiziaria (art. 65 cpv. 1 PA) è accolta;

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che, inoltre, l'accoglimento parziale del ricorso, giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 7 cpv. 1 seg. TS-TAF); che, la stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in CHF 300.–, conto tenuto della soccombenza parziale del ricorrente ed il lavoro effettivo ed utile svolto dal rappresentante della ricorrente (cfr. art. 14 cpv. 2 TS-TAF). che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

D-6665/2013 Pagina 9 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso, limitatamente alla questione dell'esecuzione dell'allontanamento, è accolto. Per il resto è respinto. 2. Gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. L'UFM rifonderà al ricorrente CHF 300.- a titolo di spese ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Gilles Fasola

Data di spedizione:

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