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Bundesverwaltungsgericht 11.02.2009 D-665/2009

11 febbraio 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,478 parole·~17 min·2

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo ( non entrata nel merito) ed allontanamento;...

Testo integrale

Corte IV D-665/2009/ {T 0/2} Sentenza dell ' 1 1 febbraio 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Christa Luterbacher; cancelliera Antonella Guarna. A._______, dichiaratosi cittadino del Sahara Occidentale, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 29 gennaio 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-665/2009 Fatti: A. Il 26 novembre 2008, l'interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo ([...]), d'essere nato a B._______ (Sahara Occidentale) ma d'avere vissuto tutta la sua vita in Algeria, prima a C._______ per 10 anni e poi a D._______ per 20 anni. L'interessato ha affermato d'essere espatriato da D._______ nel novembre 2008, in quanto - non disponendo di alcun documento d'identità - sarebbe clandestino e senza alcun diritto e, quindi, non potrebbe vivere né in Algeria, né in Marocco. Non avendo il diritto di ottenere dei documenti da parte delle autorità di questi due Paesi, l'interessato avrebbe chiesto asilo all'Algeria, la quale avrebbe respinto la sua richiesta, concedendogli tuttavia un permesso per risiedere sul suo territorio. Da D._______, il 24 novembre 2008, l'interessato avrebbe raggiunto la capitale Algeri per imbarcarsi su una nave diretta a E._______, da dove avrebbe poi raggiunto la Svizzera. B. Il 23 dicembre 2008, è stata effettuata un'analisi LINGUA. L'esaminatore (cognito, in particolare, della lingua araba e dei dialetti magrebini, rispettivamente della regione del Maghreb che include il Marocco, l'Algeria, il Sahara Occidentale, la Mauritania e la Tunisia), nel rapporto del (...), ha indicato che dall'analisi emerge che l'interessato si esprime in arabo algerino del sud-est e non nella lingua arabo del sahraui. Inoltre, l'interessato, non è stato in grado - tra gli altri- di descrivere la città di B._______, di riconoscere i villaggi e le città del Sahara Occidentale che l'esaminatore gli ha citato, nonché di indicare un altro campo profughi oltre a quello dove pretenderebbe aver vissuto per dieci anni come pure non ha saputo descrivere la carta d'identità dei Sahraui. Per contro, l'interessato ha dimostrato di conoscere la carta d'identità e il passaporto algerino, come pure la realtà politica e amministrativa dell'Algeria. L'esaminatore ha quindi escluso che il luogo di socializzazione primario dell'interessato sia il Sahara Occidentale, bensì, ha determinato con certezza che si tratta dell'Algeria. Le risultanze e le conclusioni dell'evocato esame LINGUA sono state pure confermate il giorno seguente da un secondo esaminatore, il quale è altrettanto cognito della lingua araba e dei dialetti magrebini, come pure della regione dell'Algeria e della zona di frontiera della stessa con la Tunisia (cfr. agli atti [...]). Pagina 2

D-665/2009 C. Il (...), l'UFM ha conferito al ricorrente il diritto di essere sentito sulle risultanze del citato rapporto, più precisamente in merito all'inganno sulla sua identità. D. Il 29 gennaio 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera e l’esecuzione dell’allontanamento verso il suo vero Paese d'origine siccome lecita, esigibile e possibile. E. Il 2 febbraio 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito. Ha altresì presentato un'istanza d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. Pagina 3

D-665/2009 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato che, in virtù delle risultanze del rapporto sull'esame LINGUA, il ricorrente ha ingannato le autorità svizzere in materia d'asilo sulla propria identità ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi. In altri termini, dal citato rapporto, sarebbe emerso con certezza che, da un lato, il luogo di socializzazione primario dell'interessato sarebbe l'Algeria, e dall'altro, sarebbe escluso con altrettanta certezza che l'interessato sarebbe stato socializzato in un ambiente sahraui. In effetti, nonostante quest'ultimo abbia sostenuto di aver vissuto per parecchi anni nel campo profughi a C._______, egli non sarebbe in grado di esprimersi nell'arabo tipico dei sahraui e non saprebbe, inoltre, né menzionare quache altro campo profughi, né descrivere la città di C._______. D'altronde, l'interessato non avrebbe minimamente saputo descrivere la città di B._______, la quale - seppur vi sosterrebbe averci vissuto solo fino all'età di tre, rispettivamente cinque anni - rappresenta il suo unico legame con il Sahara Occidentale. Inversamente, l'interessato si esprimerebbe in arabo algerino del sud-est ed avrebbe dimostrato di conoscere la realtà politica e amministrativa dell'Algeria, ciò che non sarebbe stato il caso per la realtà sahraui, a proposito della quale avrebbe diverse lacune. L'autorità inferiore ha rilevato, altresì, che nell'ambito dell'audizione concernente il diritto di essere sentito sulle risultanze del citato rapporto, l'interessato si sarebbe limitato ad addurre di avere dei problemi psichici, quali vuoti di memoria, e di avere dei ricordi solo a partire dai suoi 15 anni. Inoltre, seppur abbia dimostrato di aver qualche conoscenza generale del Sahara Occidentale, egli non sarebbe riuscito a dimostrare la sua provenienza sahraui, in considerazione dell'assenza di elementi che confermerebbero il suo vissuto con familiari o terze persone di origine Pagina 4

D-665/2009 sahraui. L'interessato avrebbe del resto confermato di parlare l'arabo algerino piuttosto che l'arabo sahraui, ciò che non troverebbe giustificazione né nell'asserita vita vissuta in gran parte in Algeria a contatto con ragazzi algerini, né nel fatto che la socializzazione possa avvenire in età adulta. Infine, l'UFM ha considerato lecita, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso il vero Paese d'origine, tenuto conto, da un lato, che - vista la certezza con cui è stato stabilito che il richiedente non è stato socializzato in un ambiente sahraui contrariamente a quanto egli invece avrebbe preteso - l'autorità non è tenuta a ricercare eventuali impedimenti al rinvio; dall'altro lato, neanche i problemi di salute si opporrebbero all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, visto che l'interessato può continuare l'assunzione dei medicamenti in Patria. 5. Nel gravame, il ricorrente adduce innanzitutto di non aver potuto prendere visione del rapporto LINGUA e della relativa registrazione telefonica, e di non aver potuto quindi contestare punto per punto quanto ritenuto nella decisione di non entrata nel merito fondata sul suddetto esame. L'insorgente ritiene inoltre di aver risposto al meglio a tutte le domande e di aver reso verosimile quanto da lui affermato. Segnatamente, l'autore del gravame ritiene inevitabile e normale che la lingua araba in cui si esprime avrebbe, da un lato, degli elementi tipici dell'arabo del sahraui e dall'altro, avrebbe assunto anche dei tratti dell'arabo del sud dell'Algeria, in quanto fin dall'età di tre anni avrebbe vissuto in Algeria. A tal proposito, egli sostiene inoltre che, sebbene l'esaminatore LINGUA sarebbe un esperto dell'arabo standard e dei dialetti magrebini, l'arabo sahraui non può essere considerato un dialetto magrebino. Quanto alla contraddizione rilevata dall'UFM in merito alla sua appartenenza etnica, egli sostiene che si tratterebbe di un equivoco, poiché egli avrebbe dichiarato di essere di etnia sahraui, e contestualmente avrebbe indicato che nel Sahara Occidentale vi sarebbe anche l'etnia kabyle. Per di più, l'insorgente contesta di non aver avuto la possibilità di citare i villaggi e le città del Sahara Occidentale di cui era a conoscenza, in quanto - durante l'audizione telefonica - sarebbe stato interrotto, dopo averne citati solo quattro. Egli adduce che l'UFM avrebbe dovuto verificare la sua permanenza al campo profughi di C._______, domandandogli di descriverlo e non chiedendogli di indicare il nome di altri campi di cui sebbene ne sapeva l'esistenza - non ne conosceva il nome. A suo avviso, sarebbe falso che egli non abbia saputo descrivere la carta Pagina 5

D-665/2009 d'identità del Sahara Occidentale, ritenuto che egli avrebbe detto che era simile a quella del Marocco ed avrebbe fornito l'indicativo telefonico internazionale ed altre cose. L'insorgente considera che nonostante egli abbia vissuto dall'età di tre anni in Algeria - egli avrebbe dimostrato di sapere cose sul Sahara Occidentale che solo un sahraui può sapere e, inversamente, di non sapere cose sull'Algeria, che un algerino conoscerebbe. Egli lamenta, d'altronde, il fatto che l'UFM non avrebbe tenuto conto dei suoi problemi di salute che incidono sulla sua capacità di ricordare certe cose e per cui gli sono stati prescritti dei medicinali. Infine, l'insorgente contesta di poter ritornare a vivere in Algeria, poiché non avrebbe nessun diritto e nessuna protezione, così come contesta di poter ritornare nel Sahara Occidentale, dove la situazione sarebbe grave e dove suo padre sarebbe stato ucciso combattendo per il F._______. 6. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente inganna le autorità sulla propria identità e tale fatto è stabilito dai risultati dell'esame dattiloscopico o da altri mezzi di prova. 6.1 Questo Tribunale osserva che l’esame LINGUA va sussunto al mezzo di prova dell’informazione giusta l’art. 12 lett. c PA (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 14, tuttora applicabile). Esso soggiace al libero apprezzamento delle prove e costituisce peraltro un mezzo idoneo a dimostrare l’inganno sull’identità ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi (GICRA 1999 n. 19 e n. 20 e GICRA 1998 n. 34) e, dunque, a giustificare la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo. E’ tuttavia consentito ammettere un inganno sull’identità solo allorquando l’esame LINGUA consenta d’escludere inequivocabilmente che il richiedente l’asilo provenga dal Paese di cui sostiene di possedere la cittadinanza (GICRA 2004 n. 4). 6.2 Preliminarmente, si rileva che il ricorrente ha sollevato, in sede di ricorso, una censura in merito allo svolgimento dell’esame LINGUA, segnatamente circa la facoltà d’esprimersi al riguardo, in quanto egli non avrebbe potuto prendere visione del relativo rapporto e non avrebbe potuto accedere alla relativa registrazione telefonica, sulle cui risultanze si fonda la decisione dell'UFM di non entrata nel merito merito (cfr. gravame pag. 2). Codesto Tribunale sottolinea che per Pagina 6

D-665/2009 garantire il rispetto del principio dell'equo processo e quindi di garantire un corretto esercizio del diritto di difesa, è sufficiente la messa a disposizione al ricorrente di una relazione riassuntiva dei risultati acquisiti dall'esame LINGUA. Tale relazione - che può essere comunicata oralmente o per iscritto - non deve essere una trascrizione completa degli stessi, bensì deve riportare il contenuto essenziale dell'esame LINGUA medesimo (cfr. art. 28 PA): segnatamente deve contenere le domande poste dal consulente, la sostanza delle risposte ottenute dal richiedente, nonché l'indicazione precisa di ogni ulteriore elemento probatorio acquisito alle carte processuali per fondare l'apprezzamento cui parviene il consulente (GICRA 2003 n. 14, consid. 9). Nella fattispecie, dalle carte processuali, risulta che - in occasione dell'audizione espressamente prevista per l'esercizio del diritto di essere sentito del ricorrente in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi - la relazione riassuntiva sulle risultanze del rapporto esame LINGUA è stata sottoposta oralmente al ricorrente, con particolare riferimento sia alle domande postegli, sia alle sue risposte e sia alle conclusioni dell'esaminatore, di cui egli ha quindi potuto prendere conoscenza e sulle quali ha potuto esprimersi ([...]). Ne discende pertanto che non vi è motivo di concludere all'esistenza di un vizio grave - quale la violazione del principio dell'equo processo suscettibile di un intervento d'ufficio da parte del TAF medesimo. 6.3 Quanto al fondo delle contestazioni del ricorrente in merito alle risultante dell'esame LINGUA, codesto Tribunale osserva che - come rilevato dal primo esaminatore e confermato dal secondo - la lingua in cui si esprime l'insorgente rileva dall'arabo algerino e non dall'arabo sahraui (cfr. rapporto LINGUA del 5 gennaio 2009 pag. 3). In tale ambito, non soccorre l'insorgente l'allegazione secondo cui egli non parlerebbe l'arabo sahraui, bensì l'arabo del sud dell'Algeria, poiché avrebbe vissuto tutta la sua vita in Algeria, avrebbe frequentato ragazzi algerini e la sua socializzazione più importante sarebbe avvenuta in tale ambiente, fuori casa (cfr. ricorso pag. 2 e [...]). Infatti, non vi è chi non veda che - se egli fosse stato effettivamente di origine sahraui così come i suoi genitori - egli avrebbe appreso la lingua sahraui, allorquando ha peraltro dichiarato di aver vissuto dall'età di tre anni e per 10 anni in un campo profughi a C._______ prima con la madre e poi con la zia ([...]). Infatti, secondo l'esperienza generale, la socializzazione di una persona avviene infatti velocemente e in maniera pressoché definitiva proprio in età infantile ed è chiaramente dettata dall'ambiente e dalla presenza dei familiari e di terzi. In siffatte Pagina 7

D-665/2009 circostanze, codesto Tribunale non può che concludere, da un lato, all'inverosimiglianza delle allegazioni rese dal ricorrente a sostegno della sua origine sahraui, e dall'altro alla conferma della constatazione dell'esaminatore LINGUA, secondo cui l'ambiente di socializzazione dell'insorgente è con certezza l'Algeria e con altrettanta certezza è escluso che si tratti del Sahara Occidentale (cfr. rapporto LINGUA del [...]). Infine, si evidenzia che l'esaminatore LINGUA ha fondato la sua valutazione complessiva anche su altri elementi quali le scarse conoscenze del ricorrente in merito alla realta del Sahara Occidentale e di cui - secondo codesto Tribunale - l'interessato avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza - se tale fosse stato il suo Paese d'origine, indipendentemente dal fatto che egli dichiara di aver sempre vissuto in Algeria (cfr. ricorso pag. 3). 6.4 Per sovrabbondanza, le allegazioni in materia d'asilo presentate dal ricorrente sono totalmente inconsistenti, poiché s'esauriscono in mere e generiche affermazioni di parte. Il ricorrente si limita a mere congetture sull'eventualità che non potrebbe vivere in Algeria in quanto non avrebbe nessun diritto e nessuna protezione (cfr. ricorso pag. 2). Basti rilevare, infatti, che il ricorrente ha dichiarato di aver vissuto per ben 30 anni in Algeria, prima 10 anni a C._______ e poi 20 anni a D._______ ([...]). È inoltre emerso, da un lato, che - nonostante egli sosterrebbe l'assenza di documenti e di diritti in Algeria ([...]) - egli ha ottenuto un permesso per vivere a C._______ senza documenti e dall'altro, ha lavorato negli ultimi 10 anni a D._______, come venditore di datteri ([...]). In siffatto contesto, vi é ragione di concludere all'inesistenza per l'insorgente del pericolo d'esposizione a seri pregiudizi in Patria. 7. Da quanto esposto, discende che a giusta ragione, in virtù delle emergenze processuali, l’UFM ha considerato siccome adempiti i presupposti per la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi per inganno sull'identità giusta l'art. 1 lett. a dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). 8. Pertanto, in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Pagina 8

D-665/2009 9. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1). 9.1 Non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso il suo effettivo Paese d'origine possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). 9.2 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del “divieto di respingimento”. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione dell'allontanamento, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta al richiedente di dimostrare, nel senso della probabilità preponderante, l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto, alcun elemento di cui agli atti di causa consente di ritenere che il ricorrente sarebbe esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. 9.3 Pertanto, e come rettamente rilevato nella decisione impugnata, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ammissibile. 10. Occorre quindi esaminare se per l'insorgente vi siano pericoli concreti in caso di rimpatrio, tali da rendere inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento (art. 83 cpv. 4 LStr). Pagina 9

D-665/2009 10.1 ll TAF osserva che in Algeria - Paese ritenuto come quello d'origine del ricorrente - non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 10.2 Quanto alla situazione personale del ricorrente, questo Tribunale constata che egli è giovane, celibe ed ha vissuto durante tutta la sua vita in Algeria, ovvero 10 anni a C._______ e 20 anni a D._______ ([...]). I problemi di salute di cui ha preteso soffrire il ricorrente - quali disturbi psichici, pressione, tensione o la perdita di memoria e per i quali assume dei medicamenti ([...]) - non possono essere considerati come gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. L'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale in patria. 10.3 Ritenuto che neppure ad un esame d'ufficio delle carte processuali emergono circostanze, sussumibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, che ostano alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, il ricorso non merita tutela nemmeno su tale punto di questione. 11. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). L'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 12. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate ai considerandi 9, 10 e 11 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 13. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura Pagina 10

D-665/2009 semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 14. Avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle spese processuali è divenuta senza oggetto. 15. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 11

D-665/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]) - G._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 12

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