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Bundesverwaltungsgericht 16.07.2012 D-6624/2011

16 luglio 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,415 parole·~17 min·2

Riassunto

Revoca dell'ammissione provvisoria (asilo) | Revoca dell'ammissione provvisoria; decisione dell'UFM del 8 novembre 2011

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-6624/2011

Sentenza d e l 1 6 luglio 2012 Composizione

Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Markus König, Yanick Felley, cancelliere Gilles Fasola.

Parti

A._______, nato il (…), Sri Lanka, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Revoca dell'ammissione provvisoria; decisione dell'UFM del 8 novembre 2011 / N [...].

D-6624/2011 Pagina 2

Fatti: A. In data (…), l'interessato ha inoltrato una domanda di asilo in Svizzera. B. Con decisione del 9 novembre 2009, l'UFM ha respinto tale domanda considerata l'inverosimiglianza dei motivi di asilo, ma ha concesso al richiedente l'ammissione provvisoria, ritenendo come non esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso lo Sri Lanka. Tale decisione è cresciuta in giudicato non essendo stato interposto alcun ricorso. C. Il 6 settembre 2011, l'UFM ha informato il richiedente l'asilo dell'intenzione di revocare l'ammissione provvisoria pronunciata a suo favore, invitandolo a determinarsi in merito. D. Con scritto del 7 ottobre 2011, l'interessato ha preso posizione sulla lettera dell'UFM chiedendo che l'ammissione provvisoria sia mantenuta. Allo scritto il richiedente ha allegato una lettera del fratello datata (…) (doc. 1), delle fotografie (doc. 2), uno scritto del Giudice di pace di B._______ del (…) con relativa traduzione in italiano (doc. 3), uno scritto di un parlamentare del Distretto di C._______ del (…) con relativa traduzione in italiano (doc. 4), un certificato di un ospedale dello Sri Lanka inerente un suo ricovero (doc. 5) e dei ritagli di giornale nord srilankesi (doc. 6). E. Con decisione dell'8 novembre 2011, notificata all'interessato il 9 novembre 2011, l'UFM ha revocato l'ammissione provvisoria ed ha incaricato il Cantone Ticino di eseguire l'allontanamento. F. Il 7 dicembre 2011, il richiedente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo che il provvedimento impugnato sia annullato e che venga mantenuta l'ammissione provvisoria. Al ricorso è stato allegato uno scritto in inglese del Segretario generale del (…) di data (…) (doc. 7).

D-6624/2011 Pagina 3 G. In data 12 dicembre 2011, il Tribunale ha confermato all'insorgente, giusta l'art. 55 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), l'effetto sospensivo del ricorso da lui inoltrato e, pertanto, la possibilità di soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura. H. Con decisione incidentale del 16 gennaio 2012, il Tribunale ha invitato il ricorrente a versare, entro il 1° febbraio 2012, un anticipo di CHF 600.— a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. I. In data 23 gennaio 2012, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. J. Con osservazioni del 14 febbraio 2012, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame riconfermando le motivazioni fatte valere nel merito della decisione contestata. K. Il ricorrente, in data 9 marzo 2012, ha inoltrato l'atto di replica, rispettivamente il supplemento di replica il 26 marzo 2012 ai quali ha allegato un articolo di "Human Rights Watch" del 24 febbraio 2012 (doc. 8), un articolo della "BBC Sinhala.com" del 25 febbraio 2012 (doc. 9), una lettera della zia datata (…) con relativa traduzione in italiano (doc. 10) e due ulteriori articoli della "BBC News Asia" rispettivamente del 13 marzo 2012 e 14 marzo 2012 (doc. 11 e 12). L. Con osservazioni del 1° maggio 2012, l'UFM ha invitato il Tribunale a volere respingere il ricorso dell'insorgente. Diritto: 1. 1.1. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) nonché dell'UFM in materia degli stranieri concernenti l'ammissione provvisoria (art. 31 e

D-6624/2011 Pagina 4 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32] e art. 83 lett. c n. 3 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]), nella misura in cui una delle eccezioni di inammissibilità previste all'art. 32 LTAF non sia applicabile. 1.2. La procedura delle autorità federali è retta dalle disposizioni generali sull'organizzazione giudiziaria federale (art. 112 cpv. 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri [LStr, RS 142.20]). 2. Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 PA. 3. Il ricorrente può fare valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). 4. 4.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 4.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 5. Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (cfr. sentenza del Tribunale D- 4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 6. Nella decisione impugnata l'UFM, considerata la crescita in giudicato della sua decisione del 9 novembre 2009, ha constatato l'assenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento dal profilo dell'ammissibilità. Ha inoltre rilevato che, a seguito del miglioramento della situazione nello Sri Lanka, il rinvio verso tale Paese sarebbe ora ragionevolmente esigibile. In parti-

D-6624/2011 Pagina 5 colare, secondo l'autorità inferiore, il conflitto armato tra il Governo sri lankese ed i separatisti delle Tigri per la liberazione della patria Tamil (LTTE) si sarebbe concluso nel maggio del 2009 con la sconfitta del LTTE. Il Governo locale avrebbe quindi ripreso il controllo del Paese e non sarebbero più state registrate attività terroristiche da parte del LTTE. In sostanza, la situazione e le condizioni di vita in Sri Lanka sarebbero migliorate ed un ritorno nell'Est e nel Nord del Paese sarebbe, in regola generale, ragionevolmente esigibile. Segnatamente, nella penisola di D._______ e nei distretti di E._______ e B._______ la vita quotidiana sarebbe tornata alla normalità, mentre le condizioni resterebbero particolarmente difficili nella zona di Vanni. L'UFM osserva che il ricorrente sarebbe giovane ed in un buona salute, oltre che in possesso di un diploma universitario e di esperienza lavorativa sia nello Sri Lanka che in Svizzera. L'insorgente avrebbe pertanto la possibilità di vivere a D._______, dove avrebbe già vissuto e studiato tra il (…) ed il (…), e dove vi risiederebbe una zia materna, oppure a B._______, dove abiterebbe il fratello del ricorrente. Infine, l'autorità inferiore è dell'avviso che l'assenza dal proprio Paese di origine per alcuni anni, non comporterebbe particolari difficoltà di reinserimento in Sri Lanka. 7. Contrariamente a quanto sostenuto dall'UFM, nel gravame il ricorrente ritiene che, in caso di rientro in Patria, rischierebbe di essere imprigionato dal Governo srilankese, in quanto sarebbe ancora considerato un attivista del LTTE. Tale rischio sarebbe stato documentato dalle dichiarazioni del Giudice di Pace di B._______ (doc. 3) oltre che dalle dichiarazioni rispettivamente di un membro del parlamento di C._______ (doc. 4) e del Segretario generale del (…) (doc. 7). L'insorgente afferma inoltre che il Governo locale avrebbe ripreso il controllo del Paese unicamente dal punto di vista formale, ma, concretamente, la situazione non sarebbe affatto pacificata, come sarebbe dimostrato da alcuni articoli della stampa locale. Per quanto concerne la propria situazione personale, il ritorno a B._______ o a D._______ dai parenti non sarebbe possibile, in quanto questi ultimi, controllati dalla polizia e dai militari cingalesi, non vorrebbero avere problemi a causa del suo eventuale rientro in Patria. L'insorgente rileva infine che non avrebbe alcun interesse a restare in Svizzera, dove svolge la professione di (…), piuttosto che tornare in Sri Lanka, dove lavorava alle dipendenze di (…), se non per i motivi sopradescritti. 8. Con osservazioni del 14 febbraio 2012, l'UFM ha ribadito la propria decisione, affermando che il ricorso non conterrebbe alcun fatto o mezzo di

D-6624/2011 Pagina 6 prova nuovo tale da giustificare una modifica della propria posizione. In aggiunta, l'autorità inferiore rileva che l'insorgente disporrebbe di una formazione superiore alla media, che sarebbe in buona salute e che avrebbe una zia paterna a E._______ ed una zia materna a D._______ su cui potersi appoggiare in caso di rientro in Patria. 9. Con replica del 9 marzo 2012 e relativo supplemento del 26 marzo 2012, il ricorrente riconosce di avere una formazione scolastica superiore alla media e di godere di un discreto stato di salute. Tuttavia contesta le possibilità di sostegno da parte delle proprie zie. In particolare, l'insorgente dichiara che con la zia paterna avrebbe avuto contatti in un'unica occasione all'età di otto/nove anni e che, in seguito, avrebbe perso ogni legame. Ribadisce inoltre che la zia di D._______, pur mantenendo regolari contatti epistolari con l'insorgente, non sarebbe disposta ad accoglierlo per timore di avere problemi con i militari cingalesi che, oltretutto, si sarebbero presentati ultimamente presso la sua abitazione chiedendo informazioni sul ricorrente (cfr. doc. 10). Per ciò che riguarda la situazione generale in Sri Lanka, il ricorrente dichiara che il Paese non sarebbe esente da persecuzioni e che vi sarebbero invece seri indizi di abusi da parte del Governo cingalese sugli attivisti del LTTE. A sostegno delle sue dichiarazioni l'insorgente ha prodotto degli articoli di stampa tratti da internet (cfr. doc. 8,9,11 e 12). A mente dell'insorgente, questi indizi sarebbero già di per sé sufficienti ad escludere il ritiro dell'ammissione provvisoria. Il ricorrente afferma infine di non comprendere quali cambiamenti abbiano indotto l'UFM a ritirare l'ammissione provvisoria in oggetto, ritenuto che, secondo le valutazioni della stessa autorità inferiore, il conflitto tra Governo cingalese e LTTE, si sarebbe concluso già prima della concessione dell'ammissione provvisoria in suo favore. 10. Con osservazioni del 1° maggio 2012, l'autorità inferiore sostiene che le dichiarazioni secondo cui la zia di D._______ non vorrebbe accoglierlo a causa dei problemi avuti con il Governo cingalese in ragione dei legami con il ricorrente, non sarebbero convincenti in quanto, nella decisione dell'9 novembre 2009, le asserite persecuzioni sarebbero già state esaminate e ritenute inverosimili. Per quanto attiene alla tempistica della concessione dell'ammissione provvisoria e alla susseguente revoca, l'UFM precisa di avere pronunciato l'ammissione provvisoria malgrado la fine del conflitto, perché avrebbe preferito osservare l'evolversi della situazione in Sri Lanka proprio per valutare l'esistenza dei presupposti per l'allontanamento del ricorrente nel proprio Paese di origine.

D-6624/2011 Pagina 7 11. 11.1. L'esecuzione dell'allontanamento è ordinata se ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile (art. 83 cpv. 2-4 LStr). In caso di mancato adempimento di una delle succitate condizioni, l'UFM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). 11.2. Inoltre, giusta l'art. 84 cpv. 1 LStr, l'UFM verifica periodicamente se le condizioni per la concessione dell'ammissione provvisoria sono ancora soddisfatte. In caso contrario, detto Ufficio la revoca ed ordina l'esecuzione dell'allontanamento (art. 84 cpv. 2 LStr). 11.3. 11.3.1. Nel caso concreto, non sussistono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel Paese di origine possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30), nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr, o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105). Infatti, i motivi all'origine della fuga del ricorrente dal suo Paese di origine sono stati considerati inverosimili dall'UFM nella sua decisione del 9 novembre 2009. Quest'ultima è cresciuta in giudicato. Non vi è dunque ragione di mettere in discussione tale valutazione in questa sede. D'altronde, la documentazione allegata dall'insorgente non è di natura tale da indurre il Tribunale a modificare le conclusioni di cui alla citata decisione. In particolare, il Tribunale rileva che la lettera del fratello (doc. 1), peraltro non tradotta, così come lo scritto della zia (doc. 10) risultano essere delle semplici dichiarazioni di parte verosimilmente redatte su richiesta dello stesso insorgente e, pertanto, non sono tali da suffragare le conclusioni ricorsuali. Gli scritti che il ricorrente afferma che siano del Giudice di Pace del Distretto di B._______ (doc. 3), di un Parlamentare del Distretto di C._______ (doc. 4) e del Segretario generale del (…) (doc. 7) risultano invece essere di dubbia autenticità. Infatti, tali documenti sono stampati su carta non autenticata, presumibilmente mediante una stampante di bassa qualità, e i timbri in calce appaiono essere realizzati con una stampante a colori e non con un tampone. In ragione di quanto precede, è altamente inverosimile che

D-6624/2011 Pagina 8 questi documenti siano atti originali come invece asserito dall'insorgente. In ogni caso, anche nel caso in cui dovessero essere autentici, tali atti risultano essere semplici dichiarazioni di compiacenza allestite da conoscenti del ricorrente, come risulta dagli scritti medesimi. Per quanto concerne le fotografie (doc. 2), le medesime provano unicamente che il ricorrente abbia presenziato ad una manifestazione organizzata a sostegno del popolo Tamil nel (…), ma non che lo stesso fosse un organizzatore della stessa o un membro attivo del LTTE, né provano i timori di persecuzione da parte del Governo srilankese dichiarati dal ricorrente. Il certificato medico (doc. 5), oltre che di dubbia autenticità, non prova in ogni caso che l'insorgente rischi di subire persecuzioni in Patria. Gli articoli di giornale della stampa nordsrilankese (doc.6), così come gli articoli tratti da internet (doc. 8,9,11 e 12), d'altronde, non menzionano fatti specifici relativi all'insorgente, ma riferiscono di sospetti in merito a presunti abusi commessi dal Governo srilankese, o da persone ad esso connesse, nei confronti di cittadini srilankesi di etnia Tamil riconducibili al LTTE. Del resto, nel doc. 9 viene riportata la notizia secondo cui il Ministero degli affari esteri britannico ha affermato che non sarebbero state trovate prove a sostegno delle allegazioni di "Human Rights Watch". Visto quanto precede, non vi è motivo per discostarsi dalla recente giurisprudenza del Tribunale nella quale è stato accertato un miglioramento della situazione della sicurezza in Sri Lanka (cfr. DTAF E-6220/2006 del 27 ottobre 2011 consid. 11 a 13). 11.3.2. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile. 11.4. 11.4.1. Premesso quanto sopra, in merito agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art 83 cpv. 4 LStr, relativi allo stato di sicurezza in Sri Lanka, questo Tribunale ha avuto recentemente modo di precisare che in Sri Lanka non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme del territorio e della popolazione nazionale. Infatti, in considerazione del miglioramento della situazione dal profilo della sicurezza in detto Paese, l'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti l'asilo, provenienti dallo Sri Lanka di origine tamil, è ora ragionevolmente esigibile verso il Nord dello Sri Lanka, ad eccezione della regione di Vanni, nonché verso l'Est del Paese (cfr. DTAF E-6220/2006 del 27 ottobre 2011 consid. 11 a 13). Peraltro, per quanto attiene alla regione di D._______, la situazione è nettamente migliorata a seguito dell'apertura dell'asse stradale tra D._______ e

D-6624/2011 Pagina 9 F._______ alla fine del 2009 e alla diminuzione della presenza militare. D'altronde, malgrado l'esistenza di ancora importanti lacune nei servizi e l'espansione limitata delle attività economiche, si sono registrati diversi miglioramenti sul piano sociale e sanitario, con ad esempio la riapertura di alcune scuole e la ricostruzione di ospedali. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), unitamente ad altre organizzazioni di aiuto a B._______, D._______, E._______, G._______ e H._______, fornisce consigli giuridici gratuiti per sostenere il rinvio delle persone in Sri Lanka, in particolare in relazione ai problemi legati all'accesso ad un alloggio o alla proprietà (cfr. DTAF E-6220/2006 consid. 13.2.1). Malgrado quanto precede, per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento verso il Nord dello Sri Lanka, occorre distinguere la situazione delle persone che hanno lasciato detta regione dopo la fine della guerra, avvenuta nel maggio del 2009, per le quali l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile, qualora possano beneficiare delle medesime condizioni di vita e di alloggio (cfr. DTAF E-6220/2006 consid. 13.2.1.1.), da quella delle persone che hanno lasciato il Nord del Paese prima della fine della guerra, per le quali le condizioni di vita potrebbero essere profondamente cambiate. Per quest'ultima categoria di persone è infatti necessario analizzare la situazione individualmente, verificando l'esistenza di fattori particolarmente favorevoli, segnatamente, concrete possibilità di alloggio e garanzie di un adeguato sostentamento, nonché l'esistenza di una rete sociale o familiare sufficiente. Se tali condizioni non sono realizzate, va inoltre esaminata la possibilità di un'alternativa di soggiorno interna sul territorio nazionale (cfr. DTAF E-6220/2006 consid. 13.2.1.2). 11.4.2. Nel caso concreto, il ricorrente ha dichiarato di essere originario della penisola di D._______ (Sri Lanka) e di avere avuto ultimo domicilio nel Nord del Paese, a B._______ (cfr. verbale 1, pag. 1 e verbale 2, D6-7, pag. 3). Egli ha lasciato il proprio Paese il (…) (cfr. verbale 1, pag. 3 e verbale 2, D104, pag. 11) ed ha un'ottima scolarizzazione, avendo conseguito un (…) presso l'Università di D._______ (cfr. verbale 1, pag. 4), nonché esperienza lavorativa in Patria quale impiegato di (…) (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2, D15-18, pag. 4). In Sri Lanka vivono tutt'ora il padre e una sorella, in un campo profughi a I._______ (E._______), un fratello a B._______, una zia paterna a E._______, nonché una zia materna a J._______ (D._______) (cfr. verbale 1, pag. 5). È inoltre presumibile che possa contare su una rete di contatti sociali che ha verosimilmente sviluppato nel corso dei suoi (…) a D._______ o nell'ambito (…) a B._______. In virtù di quanto precede, non vi è dubbio che il ricorrente potrà usufruire di un adeguato e concreto sostegno al suo

D-6624/2011 Pagina 10 reinserimento sociale e professionale in Patria. In particolare, a B._______, dove ha già vissuto e lavorato, potrà godere del sostegno del fratello, il quale dispone di un buon posto di lavoro presso (…) (cfr. verbale 2, D14, pag. 4). Infine, il ricorrente è da ritenersi in buona salute, dato che nel gravame non ha preteso di soffrire di gravi problemi tali da giustificare l'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2, pag. 21 e relativi riferimenti) e senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. 11.4.3. Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento è anche ragionevolmente esigibile. 11.5. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 11.6. Visto quanto sopra, l'UFM ha rettamente ritenuto che le condizioni in Sri Lanka non siano più tali da giustificare l'ammissione provvisoria del ricorrente. Il gravame deve pertanto essere respinto. 12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.—, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA, nonché art. 3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le medesime sono computate con l'anticipo spese versato in data 23 gennaio 2011.

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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.—, sono poste a carico del ricorrente. Le medesime sono computate con l'anticipo spese versato in data 23 gennaio 2011. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Pietro Angeli-Busi Gilles Fasola

Data di spedizione:

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