Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Corte IV D6572/2011 Sen tenza d e l 9 d i c emb r e 2011 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas; cancelliera Zoe Cometti. Parti A._______, nata il (…), Eritrea, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino); decisione dell'UFM del 3 novembre 2011 / N […].
D6572/2011 Pagina 2 Visto: la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in Svizzera il 24 settembre 2011; il confronto effettuato con il registro EURODAC in data 27 settembre 2011 dal quale risulta che la richiedente ha inoltrato domanda d'asilo a due riprese in Italia il 12 maggio 2011 a B._______ ed il 5 luglio 2011 a C._______ ed è stata sottoposta a due esami dattiloscopici anch'essi in Italia il 30 aprile 2011 a D._______ e E._______ ed il 7 maggio 2011 a F._______ (cfr. act. A 5/3); il verbale d'audizione del 3 ottobre 2011 (di seguito: verbale), in occasione della quale è stato concesso il diritto di essere sentito in merito alla domanda d'asilo e circa un'eventuale evasione della sua domanda d'asilo tramite una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) con il relativo allontanamento verso l'Italia; la richiesta di ripresa in carico dell'interessata del 18 ottobre 2011 inoltrata alle autorità italiane dall'UFM giusta l'art. 16 cpv. 1 lett. c del Regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 (GU L 50 del 25.2.2003, di seguito: Regolamento Dublino); la mancata delibera da parte delle autorità italiane entro le due settimane di termine legale a decorrere dalla data della richiesta delle autorità svizzere giusta l'art. 20 cpv. 1 lett. c Regolamento Dublino; la decisione dell'UFM del 3 novembre 2011 (notificata all'interessata il 29 novembre 2011; cfr. avviso di notifica e di ricevuta) di non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, con contestuale pronuncia dell'allontanamento dell'interessata verso l'Italia, ordinando l'esecuzione immediata ed indicando che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo in applicazione dell'art. 107a LAsi; la medesima decisione nella quale l'UFM ha considerato l'esecuzione del rinvio dell'interessata verso l'Italia come lecita, ragionevolmente esigibile e possibile, posto che, da un lato, l'Italia rispetterebbe il principio del divieto di respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e, dall'altro lato, non sussisterebbero indizi fondati di violazione in detto Stato dei diritti garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
D6572/2011 Pagina 3 libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e segnatamente del relativo art. 3; che, inoltre, l'Italia applicherebbe la direttiva 2003/9/CE del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri; il ricorso del 5 dicembre 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 6 dicembre 2011) con il quale la ricorrente ha concluso all'annullamento della decisione impugnata nonché alla trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisone; che ha, altresì, concluso alla concessione dell'effetto sospensivo ed ha presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo; l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 7 dicembre 2011; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che la ricorrente è toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. ac PA), per il che è legittimata ad aggravarsi contro di essa;
D6572/2011 Pagina 4 che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che la competenza d'esame dell'istanza ricorsuale si limita alla questione se l'autorità inferiore ha rettamente deciso la non entrata nel merito di una domanda d'asilo; che, ritenuta illegittima la decisione di non entrata nel merito, il Tribunale si esime dall'entrare in merito, annulla la decisione impugnata e rimanda l'affare per nuova decisione all'autorità inferiore (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA 2004] n. 34 consid. 2.1); che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata solo sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, in applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti; che, giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento; che l'UFM, applicando l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo giusta i criteri previsti dal Regolamento Dublino (art. 29a dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]); che nel Regolamento Dublino – al quale la Svizzera ha aderito il 12 dicembre 2008 (cfr. Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera [ADD, RS 0.142.392.68]) – sono contenute le norme legali applicabili in relazione all'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi; che l'esame della domanda d'asilo non deve essere confuso con la procedura di determinazione dello Stato responsabile, quest'ultima
D6572/2011 Pagina 5 dovendo essere fatta sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la sua domanda d'asilo per la prima volta presso uno Stato membro o in Svizzera (cfr. art. 5 cpv. 2 del Regolamento Dublino; CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3ª ed., Vienna 2010, n. 4 pagg. 86 seg.); che, conformemente all'art. 3 cpv. 1 del Regolamento Dublino, gli Stati membri esaminano la domanda d'asilo di un cittadino di un Paese terzo presentata alla frontiera o nel rispettivo territorio; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 2ª frase Regolamento Dublino, una domanda d'asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato membro competente in base ai criteri enunciati al capo III; che detto capo III enuncia i criteri di determinazione dello Stato competente secondo il principio della gerarchia dei criteri; che ogni criterio di determinazione dello Stato membro competente è applicabile solo se quello precedente previsto dal Regolamento Dublino non trova applicazione nella fattispecie (art. 5 Regolamento Dublino; cfr. op. cit., n. 1 segg. pag. 86); che, l'ultimo criterio pertinente in caso d'inapplicabilità dei precedenti è quello del luogo del deposito della prima domanda d'asilo giusta l'art. 13 Regolamento Dublino); che in deroga all'art. 3 cpv. 1, ciascuno Stato membro può esaminare una domanda d'asilo presentata da un cittadino di un Paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti (cfr. clausola di sovranità stabilita all'art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino e la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del citato regolamento, nonché l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1); che, giusta l'art. 10 cpv. 1 del Regolamento Dublino, quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle prove indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'art. 18 cpv. 3, inclusi i dati di cui al capo III del Regolamento CE n. 2725/2000, che il richiedente asilo ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un Paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda d'asilo; che questa responsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera;
D6572/2011 Pagina 6 che, secondo l'art. 16 cpv. 1 lett. c Regolamento Dublino, lo Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo è tenuto a riprendere in carico, alle condizioni di cui all'art. 20 Regolamento Dublino, il richiedente asilo la cui domanda è in corso d'esame e che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza esserne autorizzato; che, giusta l'art. 20 cpv. 1 lett. b Regolamento Dublino, lo Stato membro richiesto è tenuto a procedere alle verifiche necessarie e rispondere a tale richiesta quanto prima e senza comunque superare il termine di un mese dalla data in cui è investito della questione; che quando la richiesta è basata su dati ottenuti dal sistema EURODAC, tale termine è ridotto a due settimane; che se lo Stato membro richiesto non comunica la propria decisione entro il termine di un mese o di due settimane di cui alla lett. b, si ritiene che abbia accettato di riprendere in carico il richiedente asilo (art. 20 cpv. 1 lett. c Regolamento Dublino); che il Tribunale ricorda che l'Italia ha aderito – come la Svizzera – al Regolamento Dublino; che, nella fattispecie, risulta dall'esame EURODAC del 27 settembre 2011 e dalle dichiarazioni dell'insorgente in occasione dell'audizione sommaria che la ricorrente prima di giungere in Svizzera ha soggiornato in Italia dove vi ha peraltro inoltrato due domande d'asilo (cfr. act. A 5/3); che, inoltre, il 18 ottobre 2011 l'UFM ha interpellato l'Italia, affinché riprenda in carico la richiedente l'asilo, secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 16 cpv. 1 lett. c del Regolamento Dublino; che la mancata risposta dell'Italia entro le due settimane dalla richiesta di ripresa in carico della richiedente equivale all'accettazione tacita di detta richiesta (art. 20 cpv. 1 lett. c Regolamento Dublino); che codesto Tribunale osserva che, sulla base dei disposti del Regolamento di Dublino illustrati poc'anzi, l'Italia è competente nel caso in disamina; che, inoltre, giova ricordare che l'Italia, vincolata dall’Accordo d’associazione alla normativa di Dublino, è firmataria della convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30) e della CEDU e ne applica le disposizioni; che lo Stato così designato –
D6572/2011 Pagina 7 responsabile dell'esame di una domanda d'asilo – è tenuto a condurre la procedura d’asilo nel rispetto delle disposizioni della Conv. e della CEDU (cfr. Messaggio sugli accordi bilaterali II, FF 2004 5331; cfr. ugualmente i considerandi introduttivi n. 2, 12 e 15 del Regolamento Dublino); che, in caso di trasferimento in Italia, le autorità elvetiche possono partire dal principio che le regole imperative imposte dalle precitate convenzioni, in particolare il principio di divieto di respingimento consacrato all'art. 33 Conv. e all'art. 5 LAsi, così come il divieto di trattamenti inumani ai sensi dell'art. 3 CEDU, sono rispettate; che incombe di conseguenza al richiedente l'asilo d'invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale; che nel caso in disamina le dichiarazioni della ricorrente si limitano a semplici affermazioni non comprovate da alcun elemento di seria consistenza; che alla richiedente è stata data la possibilità di esprimersi circa l'intenzione della Svizzera di rinviarla in Italia (cfr. verbale, pag. 8); che, nell'atto di ricorso, l'insorgente ha asserito che in Italia ai richiedenti l'asilo non sarebbero garantite le condizioni di esistenza degna per un essere umano; che, molte organizzazioni umanitarie internazionali sosterrebbero detta allegazione; che, inoltre, l'Italia non sarebbe in grado di gestire correttamente i flussi dei richiedenti l'asilo e che il rischio di violazione di importanti diritti fondamentali sarebbe sempre presente; che, per giunta, considerata detta situazione e lo stato interessante della ricorrente, la Svizzera avrebbe dovuto ritenersi competente nel caso in disamina indipendentemente dalla competenza data dell'Italia; che, secondo la recente giurisprudenza del Tribunale, in Italia, oltre a strutture statali che garantiscono un alloggio ai richiedenti l'asilo, vi sono altresì organizzazioni caritative che si occupano dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.6.3); che, oltre a ciò, durante l'audizione sommaria ella ha dichiarato che le autorità italiane le avrebbero dato una tessera con la quale la richiedente poteva accedere alle cure; che a Verona sarebbe stata sottoposta a diverse visite mediche (cfr. verbale, pag. 5);
D6572/2011 Pagina 8 che, pertanto, l'insorgente non ha fornito alcun indizio concreto secondo cui le autorità italiane non rispetterebbero gli obblighi internazionali precitati; che, l'allegata gravidanza non è un ostacolo per il trasferimento dell'interessata verso l'Italia; che, alla luce di quanto precede, il trasferimento verso l'Italia della ricorrente è lecito ed esigibile e non esistono neppure motivi umanitari giusta l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 che permetterebbero di rinunciare al rinvio dell'insorgente in detto Paese; che, pertanto, non v'è motivo di applicare la clausola di sovranità stabilita all'art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino; che l'UFM ha rettamente ritenuto competente l'Italia per l'esame della domanda d'asilo dell'insorgente; che, in considerazione di tutto quanto suesposto, ne discende che rettamente l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo della ricorrente ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento dell'insorgente verso l'Italia ex art. 44 cpv. 1 LAsi, non essendo realizzate in casu le eccezioni previste all'art. 32 OAsi; che in siffatte condizioni non v'è spazio per i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 44 cpv. 2 LAsi in combinazione con l'art. 83 cpv. 1 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), poiché l'esame delle questioni relative all'esistenza d'eventuali impedimenti al rinvio secondo le ragioni di detti disposti sono inscindibili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura di Dublino (cfr. DTAF consid. 10); che, di conseguenza, il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
D6572/2011 Pagina 9 che, la domanda della concessione dell'effetto sospensivo diviene senza oggetto con la presente sentenza; che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva.
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D6572/2011 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Zoe Cometti Data di spedizione: