Corte IV D-6530/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 2 0 settembre 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Jenny de Coulon Scuntaro; cancelliere Andrea Pedrazzini. A._______, nato il (...), Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM dell'8 settembre 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-6530/2010 Visto: la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data (...) in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 20 agosto 2010 (di seguito: verbale 1) e dell'8 settembre 2010 (di seguito: verbale 2), il verbale della decisione dell'UFM dell'8 settembre 2010, notificata oralmente all'interessato il giorno stesso (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 13 settembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato), la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 14 settembre 2010, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF), Pagina 2
D-6530/2010 che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano, di etnia (...) e di aver avuto ultimo domicilio a B._______, che egli ha affermato di essere espatriato dopo che suo padre, il quale avrebbe scoperto la sua relazione con un uomo, l'avrebbe rinnegato e minacciato di morte, che l'interessato ha dichiarato di essere espatriato in aereo da C._______ fino ad una località sconosciuta e di essere arrivato in Svizzera con un treno, che il ricorrente non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che, nella decisione dell'8 settembre 2010, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo un documento d'identità o di viaggio valido entro le 48 ore; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sarebbe realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e la sua esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente fa valere di non aver potuto consegnare alcun documento per una situazione di oggettiva impossibilità; che, Pagina 3
D-6530/2010 segnatamente, il suo passaporto gli sarebbe stato ritirato dal suo passatore e la sua carta d'identità sarebbe rimasta a casa; che, malgrado abbia cercato di contattare un amico per farsi inviare la carta d'identità, non vi sarebbe riuscito; che, inoltre, l'UFM avrebbe erroneamente considerato non necessari ulteriori chiarimenti, in quanto egli ritiene di aver esposto in modo dettagliato, sostanziato e coerente i suoi motivi d'asilo e che vi sarebbe dunque la necessità di entrare nel merito, come, peraltro, rilevato dal rappresentante delle opere d'assistenza (ROA) sul foglio allegato al verbale dell'audizione federale, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6), Pagina 4
D-6530/2010 che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che il ricorrente afferma di essere espatriato in aereo, partendo da C._______ e atterrando, di notte, in una località sconosciuta (cfr. verbale 1, pag. 6); che sarebbe poi arrivato in Svizzera in treno, senza saper indicare né il luogo di partenza, né il luogo di arrivo (cfr. ibidem) e che ignora con quale compagnia aerea avrebbe viaggiato (cfr. ibidem), che non è credibile che il ricorrente non sappia indicare né la compagnia aerea con la quale avrebbe viaggiato, né dove il suo aereo sarebbe atterrato, né da dove sarebbe partito il suo treno a destinazione della Svizzera, né il luogo in cui sarebbe arrivato; che, viste le risposte vaghe, non circostanziate e stereotipate, vi è motivo di credere che il ricorrente dissimuli le circostanze del viaggio, sconfinando nella violazione dell'obbligo di collaborare, e pertanto, di ritenere inverosimile il suo racconto in merito al viaggio, che, inoltre, in relazione al possesso di documenti di identità, il ricorrente ha affermato di essere stato in possesso di un passaporto munito di visto (cfr. verbale 1, pag. 6), che, tuttavia, gli sarebbe stato ritirato dal passatore (cfr. verbale 1, pag. 4); che le affermazioni circa il possesso di documenti sono inverosimili, giacché, se il passatore l'avesse accompagnato solo fino al treno per la Svizzera, e quindi al più tardi in quel momento gli avesse ritirato il passaporto, egli non avrebbe potuto entrare legalmente nel nostro Paese, munito di un visto, come dichiarato dall'insorgente medesimo (cfr. verbale 1, pag. 6), che il ricorrente ha affermato di aver chiamato D._______ in Patria per farsi spedire la carta d'identità, ma di non essere riuscito a contattarlo (cfr. verbale 2, pag. 2, D4); che, inoltre, egli avrebbe cercato di contattare detto amico una volta soltanto, "appena dopo la prima audizione" (cfr. verbale 2, pag. 2, D5) e, pertanto, non risulta che egli abbia effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere un esito favorevole per l'invio dei suoi documenti, ciò che costituisce un indizio della dissimulazione dei documenti, considerato che, di regola, chi è già in possesso di un documento di identità e si limita a dissimularlo, non intraprende alcunché per procurarsene di nuovi o di complementari, Pagina 5
D-6530/2010 che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di avere lasciato il suo Paese, perché suo padre, il quale avrebbe scoperto il suo rapporto con un altro uomo, avrebbe minacciato di ucciderlo nel caso tornasse nel suo villaggio di E._______ (cfr. verbale 2, pag. 4, D27), che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della Pagina 6
D-6530/2010 benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, segnatamente, il ricorrente si è contraddetto su un punto centrale del suo racconto, ovvero sulle circostanze dei rapporti sessuali con il suo amico D._______, in quanto nell'audizione sommaria ha affermato che, dopo il primo episodio del giugno 2009, sarebbe stato "violentato ripetutamente" e che "lui metteva la polverina nella bevanda" (cfr. verbale 1, pag. 5), allorché nell'audizione federale ha dichiarato che da quel giorno in poi avrebbe acconsentito alle sue "avances" e fatto regolarmente sesso (cfr. verbale 2, pag. 3, D11), che, pertanto, le allegazioni riguardanti i precitati rapporti sessuali sono considerate inverosimili, che, nella misura in cui le allegazioni circa i rapporti sessuali sono inverosimili, non può essere nemmeno verosimile che suo padre abbia voluto denunciare il ricorrente per i citati fatti come pure che quest'ultimo rischi una condanna in seguito a tali eventi, che, in aggiunta, per quanto riguarda gli scontri tra Haussa e Cristiani e l'asserito incendio del suo (...) avvenuto nel (...), non v'è un legame di causalità temporale tra detto episodio e l'espatrio; che, peraltro, il ricorrente ha dichiarato di non avere mai avuto problemi con le autorità del suo Paese, né di svolgere attività politiche o religiose; che, pertanto, tali motivi sono irrilevanti in materia d'asilo, che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato in parte inverosimili ed in parte irrilevanti, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8 pag. 725-733 e DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 pag. 90 e segg.), Pagina 7
D-6530/2010 che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr), che, inoltre, in Nigeria, non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, Pagina 8
D-6530/2010 che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, vanta un'esperienza professionale quale (...), avendo posseduto un (...) (cfr. verbale 1, pag. 5) e dispone in Patria di una rete familiare e sociale, ritenuto segnatamente che i suoi genitori, tre fratelli e una sorella vivono in loco (cfr. verbale 1, pag. 3) che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (v. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti in causa, emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), Pagina 9
D-6530/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 3. Comunicazione a: - ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di F._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Centro di registrazione e di procedura di F._______ (via fax, per l'incarto N (...), con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) - G._______. Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini Data di spedizione: Pagina 10