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Corte IV D-6503/2013
Sentenza d e l 1 0 marzo 2014 Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Emilia Antonioni Luftensteiner, Robert Galliker, cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (...), Ghana, rappresentato dalla signora Lamya Hennache, ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino); decisione dell'UFM del 6 novembre 2013 / N (...).
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Visto: la prima domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera l'8 maggio 2012; la decisione dell'UFM del 18 luglio 2012 con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda di asilo ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso l'Italia; la seconda domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 1° ottobre 2013; il verbale di audizione sulle generalità del 18 ottobre 2013 (di seguito: verbale), in occasione della quale al richiedente è stato concesso il diritto di essere sentito circa un'evasione della sua domanda di asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31); la decisione dell'UFM del 6 novembre 2013, notificata al richiedente il 12 novembre 2013 (cfr. risultanze processuali), mediante la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso l'Italia; il ricorso del 18 novembre 2013 (timbro del plico raccomandato: 19 novembre 2013; data d'entrata: 21 novembre 2013) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM, con il quale il ricorrente ha concluso alla concessione dell'effetto sospensivo, all'annullamento della decisione impugnata, alla concessione dell'ammissione provvisoria, nonché ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo; i certificati medici allegati al ricorso; la sospensione in via supercautelare dell'esecuzione dell'allontanamento concessa in data 22 novembre 2013; la ricezione dell'incarto originale dell'UFM da parte del Tribunale in data 25 novembre 2013;
D-6503/2013 Pagina 3 gli altri fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021); che in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in cui l'UFM si rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda di asilo (art. 32 - 35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3); che di conseguenza le censure concernenti la revisione della decisione dell'UFM giusta l'art. 66 PA sono, come avrebbe potuto essere palesemente riconoscibile ad un rappresentante del ramo, inammissibili in un ricorso contro una decisione di non entrata in materia dell'UFM; che, giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento; che, in virtù dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (ADD, RS 0.142.392.68) – al quale la Svizzera ha aderito il 12 dicembre 2008 – l'UFM esamina la competenza per il trattamento di una domanda di asilo giusta il Regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 (GU L 50 del 25 febbraio 2003, di seguito: Regolamento Dublino II) capo III (cfr. dall'art. 5 all'art. 14), che stabilisce i criteri e i meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo (cfr. gli art. 1 e 29a cpv. 1 dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]; cf. anche
D-6503/2013 Pagina 4 art. 49 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide [rifusione] [GU L 180/31 del 29.6.2013; qui di seguito: regolamento Dublino III]; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäische Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurigo, Basilea e Ginevra 2008, pagg. 193 e segg.); che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 Regolamento Dublino II, una domanda di asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III; che lo Stato competente è quello dove è autorizzato a soggiornare in qualità di rifugiato un membro della famiglia del richiedente, successivamente, quello che ha rilasciato al richiedente un titolo di soggiorno o un visto, quello tramite il quale il richiedente è entrato, regolarmente o meno, sul territorio di uno o dell'altro degli Stati membri e quello, presso il quale la domanda di asilo è stata presentata la prima volta (cfr. art. 5 in relazione con gli artt. 6 e 13 Regolamento Dublino II); che, tuttavia, in deroga ai criteri di competenza, ciascuno Stato membro può esaminare una domanda di asilo presentata da un cittadino di un Paese terzo, anche se tale domanda non gli compete in base ai criteri stabiliti (cfr. clausola di sovranità stabilita al cpv. 2 dell'art. 3 Regolamento Dublino II e la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del citato regolamento, nonché l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1); che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dall'UFM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC", che il ricorrente ha depositato una domanda di asilo a Roma (Italia) il 20 febbraio 2008 (cfr. atto B2/3 e B3/1); che tale circostanza è stata confermata dallo stesso ricorrente (cfr. verbale pag. 5); che il (...) 2013 l'UFM ha presentato alle autorità italiane competenti la richiesta, fondata sull'art. 16 cpv. 1 lett. e Regolamento Dublino II, volta a prendere in carico il richiedente l'asilo (cfr. atto B11/6 e B12/3);
D-6503/2013 Pagina 5 che il (...) 2013 dette autorità hanno espressamente accettato il trasferimento del ricorrente verso l'Italia, in applicazione della stessa disposizione (cfr. atto B13/1 e B14/1); che, di conseguenza, la competenza dell'Italia è accertata; che, in sostanza, in sede ricorsuale il ricorrente fa valere che le condizioni di vita e le condizioni mediche in Italia sarebbero deplorevoli; che, inoltre, in Italia il ricorrente per un anno non avrebbe avuto accesso alle cure mediche per curare la tubercolosi disseminata da cui era affetto; che dunque il ritorno in Italia metterebbe in serio pericolo la sua salute e di conseguenza la sua vita; che, infine, il ricorrente sostiene che rinviarlo una seconda volta dalla Svizzera senza entrare nel merito della sua domanda di asilo costituirebbe un diniego di giustizia; che il suo caso Dublino non potrebbe essere invocato due volte; che certo appartiene alle autorità svizzere di vegliare a che gli interessati non siano esposti, in caso di trasferimento verso l'Italia, a un trattamento contrario al diritto internazionale, in particolare all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101); che, tuttavia, l'Italia è segnataria della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), così come della CEDU e della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105); che spetta al ricorrente di provare che la sua situazione potrebbe contravvenire alle esigenze dell'art. 3 CEDU; che, vista la presunzione del rispetto del diritto internazionale pubblico da parte dello Stato di destinazione, spetta al ricorrente provare che la sua situazione potrebbe contravvenire alle esigenze dell'art. 3 CEDU (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [Corte EDU] M.S.S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, par. 84-85 e 250 e sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, cause congiunte C-411/10 e C-493/10 del 21 dicembre 2011); che il ricorrente non ha saputo fornire indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbe tale da contravvenire alla CEDU in caso di esecuzione del trasferimento; che, quindi, non ha inficiato tale presunzione;
D-6503/2013 Pagina 6 che, in particolare, non ha stabilito che lo Stato di destinazione violerebbe le norme della direttiva 2003/9/CE del Consiglio del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti l'asilo negli Stati membri (GU L 31/18 del 6 febbraio 2003; di seguito: direttiva accoglienza); che, peraltro, in Italia, oltre a strutture statali che garantiscono un alloggio ai richiedenti l'asilo, vi sono altresì organizzazioni caritative che si occupano dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.6.3); che incomberà quindi al ricorrente di far valere la sua situazione specifica e le sue difficoltà, in rapporto al suo statuto, nonché di prevalersene dinanzi alle autorità italiane competenti, utilizzando le vie di diritto adeguate; che, del resto, non si può certo ignorare che le autorità italiane sono confrontate con un importante afflusso di immigrati con conseguenti difficoltà relative alla capacità delle strutture di accoglienza; che, tuttavia, anche se il sistema di accoglienza e assistenza sociale soffre di carenze e che i richiedenti l'asilo non possono sempre contare sulla presa a carico da parte delle autorità o delle organizzazioni caritative private, il Tribunale non ritiene che in Italia vi siano violazioni sistematiche della direttiva sull'accoglienza (cfr. sentenza del Tribunale D-5631/2012 del 24 gennaio 2013); che questa visione ha trovato riscontro anche nella recente giurisprudenza della Corte EDU (cfr. sentenza Corte EDU Mohammed Hussein ed altri c. Paesi Bassi ed Italia [richiesta n. 27725/10] del 2 aprile 2013, par. 78); che nemmeno dal rapporto del mese di ottobre 2013 della Flüchtlingshilfe, circa le condizioni di accoglienza in Italia in caso di trasferimenti sulla base delle disposizioni del Regolamento, di cui peraltro la rappresentante si limita a citarne la referenza elettronica senza ulteriori commenti in relazione concreta al caso qui in esame, si giunge ad altra conclusione per il caso in disamina; che, ad ogni buon conto, va comunque sottolineato che secondo la giurisprudenza della CGUE (cfr. sentenza, cause congiunte C-411/10 e C-493/10 del 21 dicembre 2011, par. 84 ss.) delle violazioni minori alle norme delle direttive di accoglienza e procedura non sono suf-
D-6503/2013 Pagina 7 ficienti ad impedire il trasferimento di un richiedente l'asilo verso lo Stato membro competente; che, infine, il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della Corte EDU N. c. Regno Unito [richiesta n. 26565/05] del 27 maggio 2008); che all'occorrenza tale non è il caso del ricorrente; che invero egli non ha fornito certificati medici o altri mezzi di prova che dimostrino che sia affetto da problemi medici; che infatti il certificato più recente allegato al ricorso, datato 3 aprile 2013, dichiara che il ricorrente è guarito dalla tubercolosi disseminata di cui era affetto; che anche dal foglio di segnalazione di casi medici dell'ORS, Assistenza dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati, del 3 ottobre 2013, su indicazione medica non risultano necessarie ulteriori terapie (cfr. atto B6/1); che nemmeno nell'audizione il ricorrente ha mai sostenuto di soffrire di problemi medici (cfr. verbale pag. 9); che infatti il ricorrente ha dichiarato che di principio non ha nulla contro un rinvio verso l'Italia; che in Italia non avrebbe però un lavoro e l'assistenza medica lascerebbe a desiderare (cfr. verbale pag. 9); che tuttavia, tali dichiarazioni non sono corroborate da alcun mezzo probatorio; che è inoltre notorio che lo stato di destinazione dispone d'infrastrutture mediche sufficienti; che invero i certificati medici prodotti dal ricorrente in allegato al ricorso dimostrano che egli nell'ultimo anno, al contrario di quanto sostenuto, ha avuto accesso a delle cure mediche adeguate ed efficienti; che infatti dal (...) 2012 al (...) 2013 è stato ricoverato presso il (...); che inoltre il certificato più recente datato 3 aprile 2013 dichiara che il ricorrente è stato in trattamento dal 27 febbraio 2012 al 27 febbraio 2013 per curare, con successo, la tubercolosi disseminata da cui era affetto (cfr. certificato medico del 3 aprile 2013); che, alla luce di tutto quanto sopra, non ci sono elementi che lascino pensare che in caso di bisogno al ricorrente non saranno garantite le cure mediche necessarie;
D-6503/2013 Pagina 8 che l'insorgente può quindi essere trasferito in Italia; che, visto quanto sopra esposto, non sussiste un rischio personale serio e concreto secondo cui il trasferimento dell'insorgente verso lo stato di destinazione sarebbe contrario ad un obbligo derivante dal diritto internazionale pubblico al quale la Svizzera è vincolata; che, a queste condizioni, non esistono nella fattispecie né ostacoli tali da rendere inammissibile l'esecuzione del trasferimento, né delle ragioni umanitarie ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1; che, pertanto, non vi è ragione di applicare la clausola di sovranità dell'art. 3 cpv. 2 1 a frase Regolamento Dublino II; che, quindi, è a giusto titolo che l'UFM non è entrato nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi e ne ha pronunciato il trasferimento verso l'Italia (cfr. art. 44 cpv. 1 LAsi e art. 32 lett. a OAsi 1); che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura di Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10, pag. 645); che, in ultima analisi, la censura riguardante il diniego di giustizia non ha alcun fondamento, essendo nella fattispecie dati i presupposti per pronunciare una decisione di non entrata nel merito giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi; che, in virtù di quanto sopra enunciato, le conclusioni ricorsuali volte all'annullamento della decisione impugnata e alla concessione dell'ammissione provvisoria vanno respinte; che, alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere respinto e la decisione dell'UFM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;
D-6503/2013 Pagina 9 che anche la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva di oggetto con la presente sentenza; che la misura supercautelare concessa in data 22 novembre 2013 cessa di avere effetto con la pronuncia della presente sentenza; che, essendo le conclusioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 2 cpv. 2 e art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
D-6503/2013 Pagina 10 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La misura supercautelare pronunciata in data 22 novembre 2013 è revocata. 3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 4. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: