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Bundesverwaltungsgericht 20.12.2012 D-6497/2012

20 dicembre 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,327 parole·~17 min·2

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino); decisione dell'UFM del 3 dicembre 2012

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-6497/2012

Sentenza d e l 2 0 dicembre 2012 Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Martin Zoller; cancelliera Nicole Manetti.

Parti

A._______, nato il (...), Nigeria, rappresentato dal signor Rosario Mastrosimone, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino); decisione dell'UFM del 3 dicembre 2012 / N [...].

D-6497/2012 Pagina 2

Visto: la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 6 agosto 2012; il verbale di audizione del 22 agosto 2012 (di seguito: verbale), in occasione della quale è stato concesso il diritto di essere sentito in merito alla domanda d'asilo e circa un'eventuale evasione della stessa tramite una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) con il relativo trasferimento verso l'Italia; la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 3 dicembre 2012 (notificata all'insorgente al più presto in data 7 dicembre 2012; cfr. risultanze processuali) di non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi con contestuale pronuncia dell'allontanamento dell'interessato verso l'Italia, ordinando l'esecuzione al più tardi il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso e indicando che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo in applicazione dell'art. 107a LAsi; la medesima decisione nella quale l'UFM ha considerato l'esecuzione del rinvio dell'interessato verso l'Italia come lecita, ragionevolmente esigibile e possibile, posto che, da un lato, l'Italia rispetterebbe il principio del divieto di respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e, dall'altro lato, non sussisterebbero indizi fondati di violazione in detto Stato dei diritti garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e segnatamente del relativo art. 3; che, inoltre, l'Italia applicherebbe la direttiva 2003/9/CE del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (GU L 31/18 del 6 febbraio 2003; di seguito: direttiva accoglienza); il ricorso del 14 dicembre 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 17 dicembre 2012) con il quale il ricorrente ha concluso all'annullamento della decisione impugnata nonché, secondo il senso, alla trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore affinché la domanda d'asilo venga esaminata dalla Svizzera e in subordine la trasmissione al rappresentante del ricorrente degli atti di causa non ancora notificati con la concessione di un termine per il completamento dell'atto ricorsuale e, in via ancor più subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria;

D-6497/2012 Pagina 3 che ha altresì concluso alla concessione dell'effetto sospensivo e ha presentato, secondo il senso, una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili; il rapporto medico, allegato al ricorso, del Dr. med. B._______ del C._______ datato del 5 dicembre 2012, attestante l'epatite B da cui è affetto l'interessato; lo scritto del ricorrente del 17 dicembre 2012 con allegati:  un rapporto medico redatto su un formulario dell'UFM del Dr. med. D._______, datato del 14 dicembre 2012;  i risultati di laboratorio del 15 ottobre 2012 di E._______ concernenti l'interessato; la sospensione in via supercautelare dell'esecuzione dell'allontanamento in data 17 dicembre 2012; l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 19 dicembre 2012; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;

e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;

D-6497/2012 Pagina 4 che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che, in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in cui l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda di asilo (art. 32–35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3); che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che vi è luogo di determinare se l'UFM poteva applicare la disposizione di cui all'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, secondo la quale non entra in materia su una domanda di asilo, allorquando il richiedente può rendersi in uno Stato terzo competente a condurre la procedura di asilo e di rinvio, in virtù di un accordo internazionale; che, in applicazione dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (ADD, RS 0.142.392.68), l'UFM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti nel Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio 18 febbraio 2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50/1 del 25 febbraio 2003; di seguito: Regolamento Dublino II) (cfr. art. 1 e 29a cpv. 1 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; MA- THIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Re-

D-6497/2012 Pagina 5 gelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurigo, Basilea e Ginevra 2008, pagg. 193 e segg.); che l'esame della domanda d'asilo non deve essere confuso con la procedura di determinazione dello Stato responsabile, quest'ultima dovendo essere fatta sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la sua domanda d'asilo per la prima volta presso uno Stato membro o in Svizzera (cfr. art. 5 cpv. 2 Regolamento Dublino II; CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3ª ed., Vienna 2010, n. 4 pagg. 86 seg.); che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 Regolamento Dublino II, una domanda di asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III; che lo Stato competente è quello dove è autorizzato a soggiornare in qualità di rifugiato un membro della famiglia del richiedente, successivamente, quello che ha rilasciato al richiedente un titolo di soggiorno o un visto, quello tramite il quale il richiedente è entrato, regolarmente o meno, sul territorio di uno o dell'altro degli Stati membri e quello presso il quale la domanda di asilo è stata presentata la prima volta (cfr. art. 5 in relazione con gli art. 6 a 13 Regolamento Dublino II); che lo Stato membro sul territorio del quale il richiedente ha soggiornato per un periodo continuato di almeno cinque mesi prima dell'inoltro della sua domanda è tenuto a prendere in carico, nelle condizioni previste agli art. 17 a 19 Regolamento Dublino II, il richiedente l'asilo che ha inoltrato una domanda in un altro Stato membro (cfr. art. 10 cpv. 2 e 16 cpv. 1 lett. a Regolamento Dublino II); che tale obbligo cessa se il cittadino di un Paese terzo si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che detto cittadino di un Paese terzo non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente (cfr. art. 16 cpv. 3 Regolamento Dublino II); che, tuttavia, in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può esaminare una domanda d'asilo presentata da un cittadino di un Paese terzo (cfr. clausola di sovranità stabilita all'art. 3 cpv. 2

D-6497/2012 Pagina 6 Regolamento Dublino II e la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del citato Regolamento; cfr. ugualmente l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1); che, nel caso di specie, dalle dichiarazioni dell'interessato (cfr. verbale, pag. 4) e dalla tessere sanitarie prodotte (cfr. verbale, pag. 7), è emerso che l'interessato ha soggiornato in Italia a partire dal 2004 fino al momento dell'arrivo in Svizzera il 6 agosto 2012 (cfr. verbale, pag. 4); che il 29 agosto 2012, l'UFM ha presentato alle autorità italiane competenti una richiesta, fondata sull'art. 10 cpv. 2 Regolamento Dublino II, volta a riprendere in carico il richiedente l'asilo (cfr. act. A 10/6); che l'Italia ha riconosciuto la sua competenza (cfr. act. A 17/1 e act. A 18/1); che circa la conclusione ricorsuale tendente alla trasmissione degli atti di causa che non gli sarebbero stati notificati, segnatamente la richiesta da parte delle autorità svizzere a quelle italiane di presa a carico dell'interessato (cfr. act. A 10/6), va rilevato che tale documento è classificato come non soggetto a libera consultazione per un interesse pubblico preponderante; che inoltre, anche volendo giungere ad una decisione di compulsazione degli atti, a mente di questo Tribunale, si rivelerebbe un esercizio fine a se stesso, non contenendo tale documento alcunché di necessità per il completamento del ricorso, per il che la domanda è respinta; che, di conseguenza, la competenza dell'Italia è data; che l'interessato ritiene di non poter vivere in Italia in quanto in questo Paese non avrebbe né lavoro né documenti né casa; che non riceverebbe aiuti e quindi non ci potrebbe tornare; che inoltre sarebbe affetto da epatite B e non potrebbe curarsi per mancanza di soldi (cfr. verbale, pag. 7); che nell'atto di ricorso l'insorgente ha fatto valere, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che in Italia non vi sarebbero strutture di accoglienza in grado di garantire un alloggio a tutti i richiedenti l'asilo che si trovano sul territorio; che inoltre la procedura di asilo in Italia si sarebbe già conclusa negativamente e le autorità italiane non gli garantirebbero nessun tipo di sostegno; che parrebbe probabile che in Italia il ricorrente si troverebbe sprovvisto di uno statuto legale e di conseguenza con importanti difficoltà nell'acceso ai servizi medici e sociali; che quindi egli invoca il proprio sta-

D-6497/2012 Pagina 7 to di salute per opporsi al trasferimento; che, a questo proposito, troverebbe applicazione l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, poiché il trasferimento verso lo Stato di destinazione l'esporrebbe ad un rischio per la sua condizione fisica costitutivo di una violazione dell'art. 3 CEDU; che certo appartiene alle autorità svizzere di vegliare a che l'interessato non sia esposto, in caso di trasferimento verso Italia, a un trattamento contrario al diritto internazionale, in particolare all'art. 3 CEDU; che tuttavia questo Stato è segnatario della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), così come della CEDU e della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che non incombe quindi alla Svizzera di determinare se l'interessato sarà assistito, dopo il suo trasferimento, in condizioni soddisfacenti; che spetta al ricorrente di provare che la sua situazione potrebbe contravvenire alle esigenze dell'art. 3 CEDU; che vista la presunzione del rispetto del diritto internazionale pubblico da parte dello Stato di destinazione, appartiene al ricorrente di inficiarla, adducendo dei seri indizi che permetterebbero di ammettere che, nel suo caso particolare, le autorità di questo Stato non rispetterebbero questa garanzia e non gli accorderebbero la protezione necessaria o lo priverebbero di condizioni di vita degne (cfr. sentenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo [Corte EDU] M. S. S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, par. 84-85 e 250; cfr. ugualmente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], cause congiunte C-411/10 e C-493/10 del 21 dicembre 2011); che il ricorrente non ha potuto stabilire che lo Stato di destinazione sarebbe sprovvisto di istituzioni pubbliche tali da rispondere, su richiesta dei richiedenti l'asilo, ai loro bisogni; che, segnatamente, se da un lato il ricorrente ha contestato la qualità della presa in carico dei richiedenti l'asilo in Italia, dall'altro lato, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire alla CEDU in caso di esecuzione del suo trasferimento; che, in particolare, egli non ha stabilito che lo Stato di destinazione violerebbe le norme della direttiva accoglienza;

D-6497/2012 Pagina 8 che incomberà quindi al ricorrente di far valere la sua situazione specifica e le sue difficoltà, in rapporto al suo statuto, nonché di prevalersene dinanzi alle autorità italiane competenti, utilizzando le vie di diritto adeguate; che, pertanto, in mancanza di tali prove, la presunzione secondo la quale lo Stato di destinazione rispetta i suoi obblighi non è inficiata (cfr. sentenza della Corte EDU M. S. S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, par. 69, 342-343 e riferimenti citati; cfr. anche DTAF 2011/35); che, inoltre, il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della Corte EDU N. c. Regno Unito [richiesta n. 26565/05] del 27 maggio 2008); che all'occorrenza tale non è il caso del ricorrente, il quale, stando ai rapporti medici prodotti, non risulta essere allo stadio succitato; che stando ai citati rapporti, per il momento non sarebbero peraltro nemmeno necessari particolari trattamenti ma unicamente controlli regolari; che, in aggiunta, è notorio che lo Stato di destinazione dispone di infrastrutture mediche sufficienti; che, d'altronde, quanto asserito in sede ricorsuale è smentito dalle tessere sanitarie italiane che il richiedente ha consegnato all'UFM (cfr. verbale, pag. 7); che, infine, l'insorgente può essere trasferito in Italia entro il 3 giugno 2013 (cfr. decisione impugnata, pag. 3 e art. 20 cpv. 1 lett. d Regolamento Dublino II); che, pertanto, non vi è ragione di temere per le condizioni di salute del medesimo, ritenuto che le autorità competenti per l'esecuzione del trasferimento hanno sufficientemente tempo per organizzarsi in maniera tale da tenere debito conto della sua situazione particolare; che, visto quanto precede, il ricorrente non ha stabilito l'esistenza di un rischio personale, serio e concreto che il suo trasferimento verso lo Stato di destinazione sarebbe contrario all'art. 3 CEDU o a un altro obbligo derivante dal diritto internazionale pubblico al quale la Svizzera è vincolata;

D-6497/2012 Pagina 9 che, in queste condizioni, non esistono nella fattispecie né ostacoli tali da rendere inammissibile l'esecuzione del trasferimento dell'interessato, né delle ragioni umanitarie ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1; che, pertanto, non vi è ragione di applicare la clausola di sovranità dell'art. 3 cpv. 2 1 a frase Regolamento Dublino II; che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, l'Italia è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino II ed è tenuta a riprenderlo in carico giusta le condizioni previste all'art. 20 Regolamento Dublino II; che, quindi, è a giusto titolo che l'UFM non è entrato in materia della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi e ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 cpv. 1 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1); che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura di Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10 pag. 645); che, in virtù di quanto sopra enunciato, anche le conclusioni ricorsuali volte all'annullamento della decisione impugnata e al rinvio degli atti all'autorità inferiore vanno respinte; che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione dell'UFM, che rifiuta l'entrata in materia della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, è confermata; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che anche la domanda di concessione dell'effetto sospensivo diviene senza oggetto con la presente sentenza;

D-6497/2012 Pagina 10 che la misura supercautelare concessa in data 17 dicembre 2012 cessa di avere effetto con la pronuncia della presente sentenza; che, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva;

(dispositivo alla pagina seguente)

D-6497/2012 Pagina 11 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La misura supercautelare pronunciata in data 17 dicembre 2012 è revocata. 3. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Nicole Manetti

Data di spedizione:

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