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Bundesverwaltungsgericht 31.05.2011 D-6444/2009

31 maggio 2011·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,997 parole·~25 min·2

Riassunto

Asilo e allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 14 settembre 2009

Testo integrale

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6444/2009 Sentenza del 31 maggio 2011 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Gabriela Freihofer e Fulvio Haefeli, cancelliera Lydia Lazar Köhli. Parti A._______, nato il (…), Iraq, patrocinato dall'avv. Yasar Ravi, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 14 settembre 2009 / N (…).

D-6444/2009 Pagina 2 Fatti: A. Il (…), l'interessato, cittadino iracheno di etnia (…) dichiaratosi originario di B._______ (provincia di Mosul), ha presentato una domanda di asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali di audizione del 22 dicembre 2008 [act. A1, di seguito: verbale 1] e del 27 agosto 2009 [act. A23, di seguito: verbale 2]) di essere stato minacciato nel (…) da persone di etnia araba durante una perquisizione da lui ordinata in veste di poliziotto al posto di controllo di C._______ e, circa un mese dopo, di essere stato l'oggetto di un agguato armato da parte di ignoti, a cui sarebbe sopravissuto e dopo il quale avrebbe nutrito una forte paura di essere ucciso da tutti gli arabi. Considerato che il fratello sarebbe stato ucciso nel (…), perché arruolatosi nelle forze militari irachene, e che un suo collega sarebbe stato anch'esso assassinato nell'(…) da ignoti, l'insorgente avrebbe deciso di lasciare il Paese, come consigliatogli dal padre. B. ll 25 maggio 2009, l'UFM ha conferito mandato alla sua sezione LINGUA di esperire un'analisi con riferimento all'origine del richiedente (cfr. act. A10). La stessa è stata effettuata il 12 giugno 2009 tramite colloquio telefonico (cfr. act. A13). Le sue risultanze sono state esposte dall'esperto LINGUA nel rapporto del 6 luglio 2009 (cfr. act. A16). C. Tramite decisione del 14 settembre 2009, notificata all'interessato il 16 settembre 2009, l'UFM ha respinto la succitata domanda di asilo, pronunciando nel contempo l'allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. D. Il 13 ottobre 2009, il richiedente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la predetta decisione dell'UFM, chiedendo, in via principale, l'annullamento del provvedimento impugnato, il riconoscimento quale rifugiato nonché la concessione dell'asilo e, in via subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria, in ragione dell'inesigibilità dell'esecuzione

D-6444/2009 Pagina 3 dell'allontanamento. Ha altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. E. Tramite decisione incidentale del 20 ottobre 2009, il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura ed ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese giudiziarie. In stessa data, ha invitato l'autorità inferiore ad esprimersi sul ricorso. F. Tramite risposta del 4 novembre 2009, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. G. Con decisione incidentale del 10 novembre 2009, il Tribunale ha concesso all'insorgente la possibilità di inoltrare un eventuale atto di replica. H. Con lettera del 2 dicembre 2009 e l'inoltro della relativa procura, l'avvocato Y. Ravi si è legittimato quale patrocinatore del ricorrente ed ha chiesto l'accesso integrale agli atti di causa, nonché la concessione di una proroga di 30 giorni per l'inoltro dell'atto di replica. I. Il Tribunale, con decisione incidentale dell'11 gennaio 2010, ha concesso all'autore del gravame l'accesso integrale agli atti di causa. Ha altresì concesso un nuovo termine per l'inoltro dell'atto di replica. J. Il 27 gennaio 2010, ha inoltrato l'atto di replica. K. Lo stesso è stato inoltrato per conoscenza all'autorità inferiore il 4 febbraio 2010. Diritto:

D-6444/2009 Pagina 4 1. 1.1. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (artt. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF; RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi; RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]). 1.2. Secondo l'art. 6 LAsi, le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti. 2. V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 108 cpv. 1 LAsi, 48 cpv. 1 e 52 PA. 3. 3.1. Giusta l'art. 33 cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato né dai motivi invocati delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dai considerandi della decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 5. 5.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto le dichiarazioni rilevanti in materia di asilo del richiedente contrarie alla realtà, contraddittorie e vaghe. In particolare, stando alle risultanze dell'esame linguistico, egli, a differenza di quanto dichiarato, non proverrebbe dalla provincia di Mosul bensì, molto probabilmente, dall'area di Duhok. Inoltre, la carta d'identità versata agli atti sarebbe falsa. Di conseguenza, le sue allegazioni circa i

D-6444/2009 Pagina 5 motivi di asilo, legate alla sua provenienza, sarebbero da considerarsi inverosimili. Del resto, durante la seconda audizione l'insorgente avrebbe omesso di menzionare l'episodio della sparatoria contro di lui, citata durante l'audizione sommaria. Infine, ritenuto che ha indicato che le minacce subite nell'(…) avrebbero rappresentato il motivo principale del suo espatrio, sarebbe del tutto illogico che egli abbia aspettato circa sei mesi prima di lasciare il suo Paese, continuando normalmente a lavorare. L'autorità inferiore, pertanto, ha ritenuto che le dichiarazioni dell'interessato non adempiono le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi, ragione per cui la questione della rilevanza dei suoi motivi di asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi potrebbe rimanere aperta. Di conseguenza, ha respinto la domanda di asilo, pronunciando nel contempo l'allontanamento dell'interessato verso la provincia di Duhok e l'esecuzione del medesimo, in quanto ammissibile, esigibile e possibile. 5.2. Nel gravame, il ricorrente presenta diverse censure in merito all'esame LINGUA svolto dall'autorità inferiore. In primo luogo, ritiene che l'esaminatore non proverrebbe dall'Iraq e, pertanto, avrebbe frainteso le sue dichiarazioni, rispettivamente avrebbe fornito un'interpretazione delle stesse non conforme alla realtà. Secondariamente, non gli sarebbe stata concessa la possibilità di enumerare i villaggi intorno alla sua città. In terzo luogo, il badinani non si parlerebbe solo a Duhok, bensì anche i curdi di Mosul parlerebbero detta lingua. Del resto, molti curdi a Mosul non parlerebbero l'arabo. Inoltre, in Iraq vi sarebbero tantissimi poliziotti analfabeti, ragione per cui non sarebbe conforme alla realtà mettere in dubbio che abbia svolto tale professione, benché analfabeta. Per quanto attiene alla carta d'identità, egli dichiara di non possedere alcun motivo per dubitarne l'autenticità, tanto più che gli sarebbe stata procurata dal padre. Di conseguenza, è dell'avviso che l'accertamento dei fatti esperito dall'UFM sarebbe incompleto. In aggiunta, non ritiene che la discrepanza tra le sue dichiarazioni in merito all'allegata sparatoria subita possa essere definita quale contraddizione, ritenuto il periodo di otto mesi intercorso tra un'audizione e l'altra. La sua attesa di cinque-sei mesi prima di lasciare il suo Paese, poi, non sarebbe illogica, come sostenuto dall'UFM, bensì dettata dalle difficoltà ad organizzare il viaggio di espatrio. Visto quanto precede e ritenuta l'allegata impossibilità, per le autorità irachene, di offrirgli un'adeguata protezione, egli si considera rifugiato, chiedendo la concessione dell'asilo. Da ultimo, ritiene l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq, in particolare verso la provincia di Mosul, inesigibile alla luce della mancanza di rispetto della dignità umana e delle più elementari norme di sicurezza.

D-6444/2009 Pagina 6 5.3. Nella risposta al ricorso, l'UFM definisce incredibile la giustificazione addotta dal ricorrente per la mancata menzione della sparatoria durante la seconda audizione, ovvero il tempo intercorso dall'audizione sommaria, ritenuto che l'auditore gli avrebbe espressamente chiesto se, dopo l'incontro con il capotribù, gli sarebbe accaduto altro. Inoltre, non avrebbe esitato a ricordare altri eventi altrettanto importanti, ovvero il decesso del fratello nel (…) e quello del collega nel (…). Peraltro, è dell'avviso che l'atto ricorsuale non contenga fatti o mezzi di prova nuovi che giustificherebbero una modifica del provvedimento querelato. 5.4. Nell'atto di replica, l'insorgente solleva nuovamente varie censure riguardo all'esame LINGUA a cui è stato sottoposto. In primo luogo, con esplicito riferimento a quanto definito dalla giurisprudenza (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1998 n. 34), rileva come l'analisi scientifica sul luogo di provenienza di un richiedente l'asilo non rappresenti una perizia, bensì una mera consulenza tecnica di parte, che avrebbe un valore probatorio superiore solo se rispettosa di determinati principi, tra i quali la garanzia dell'indipendenza del consulente tecnico, e se le sue motivazioni e conclusioni fossero contenute in un rapporto scritto. Nel caso di specie, tuttavia, all'insorgente non sarebbe mai stato comunicato nulla relativamente all'esame LINGUA esperito, rispettivamente non sarebbe stata consegnata la relazione riassuntiva delle risultanze LINGUA a cui è giunto l'esperto. Di conseguenza, non avrebbe avuto modo di esprimersi in merito e di esercitare il suo diritto di difesa. In tal guisa, l'UFM avrebbe violato il principio dell'equo processo dettato dall'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). In aggiunta, è dell'opinione che l'esaminatore LINGUA non disporrebbe delle qualifiche e competenze necessarie per determinare il suo luogo di provenienza in Iraq, ritenuto che non proverrebbe da detto Paese. Per tali ragioni, è dell'avviso che le valutazioni LINGUA non costituirebbero un elemento probatorio utilizzabile dall'UFM, ragione per cui la decisione impugnata andrebbe annullata ed andrebbero eseguite delle indagini complementari. Del resto, ribadisce come il badinani sia parlato anche a Mosul e come sia scorretto affermare che tutti gli abitanti di detta regione conoscano la lingua araba. In aggiunta, il fatto di essere analfabeta non avrebbe rilevanza, considerato che l'Iraq sarebbe uno dei Paesi con il tasso di analfabetismo più alto al mondo e che a livello professionale ciò che conterebbe non sarebbe la competenza, bensì la conoscenza. In merito alla conclusione di inverosimiglianza dell'UFM, l'autore del gravame ritiene che l'omissione della sparatoria durante il racconto reso nell'ambito della seconda audizione non implicherebbe

D-6444/2009 Pagina 7 l'inverosimiglianza di tale evento e della sua necessità di protezione. Difatti, se da una parte il decesso di un fratello o di un collega non potrebbe essere rimosso nel giro di qualche mese, dall'altra parte tale sarebbe il caso per un agguato armato, ritenuto oltretutto che il mestiere di poliziotto, per di più se svolto in Iraq, implicherebbe già di per sé un costante pericolo. In merito alla lunga attesa prima dell'espatrio, sottolinea come questa sia connessa alle enormi difficoltà formali ed organizzative legate ad una partenza dall'Iraq e rimprovera all'UFM di avere considerato la situazione di un cittadino iracheno alla stessa stregua di quella di un cittadino europeo. Circa la carta d'identità, egli è dell'avviso che la conclusione dell'esperto, secondo cui sarebbe falsificata, non potrebbe essere considerata quale elemento probatorio per rifiutare la sua domanda di asilo, ritenuto che l'UFM non gli avrebbe comunicato alcunché in merito. Ad ogni modo, anche nella denegata ipotesi in cui il documento fosse falso, ciò non implicherebbe che abbia rilasciato dichiarazioni inesatte circa la sua identità. 6. 6.1. Preliminarmente, occorre chinarsi sulle censure ricorsuali sollevate con riferimento all'espletamento dell'esame LINGUA da parte dell'autorità inferiore. 6.2. 6.2.1. L'analisi LINGUA, quale consulenza tecnica di parte che l'UFM esperisce al fine di determinare il luogo di provenienza e/o di socializzazione di un richiedente, può essere sussunto al mezzo di prova ai sensi dell'art. 12 lett. c PA, rispettivamente dell'art. 49 della Legge di procedura civile federale del 4 dicembre 1947 (CPC; RS 272) in relazione con l'art. 19 PA (cfr. GICRA 2003 n. 14 consid. 7 e relativi riferimenti). Di conseguenza, detta analisi soggiace illimitatamente al libero apprezzamento delle prove (cfr. ibidem consid. 7a). Nondimeno, laddove il suo esperimento avviene in rispetto di determinati requisiti minimi posti a tutela della sua attendibilità, oggettività ed imparzialità, ovvero segnatamente l'impiego di un esaminatore qualificato ed esterno all'Ufficio (cfr. ibidem consid. 8b), l'idoneità di un'analisi linguistica nel caso concreto (cfr. ibidem consid. 8c), l'utilizzo di modalità di analisi dirette o, per lo meno, tramite l'uso di mezzi elettronici quali telefono o registrazione su nastro (cfr. ibidem consid. 8d) e l'allestimento di un protocollo o di un rapporto che contenga i presupposti e le risultanze dell'esame esperito e che sia consultabile agli atti (cfr. ibidem consid. 8d), le può essere conferito un accresciuto valore probatorio (cfr. GICRA 1998 n. 34 consid. 7-8).

D-6444/2009 Pagina 8 6.2.2. Nel caso di specie, dagli atti (cfr. act. A17) l'esaminatore LINGUA che ha testato l'insorgente è un collaboratore esterno all'UFM dal 2003 provieniente dal Vicino Oriente che dispone di un diploma universitario in linguistica, nonché di conoscenze del kurmanji, dell'arabo e del sorani. Il periodo relativo al suo soggiorno nei Paesi analizzati, rispettivamente al contatto con le lingue testate è di 48 anni. Le sue qualifiche sono, in altre parole, all'altezza del compito da lui esperito. Secondariamente, in considerazione delle circostanze del caso, in particolare del dubbio dell'UFM in merito alla provenienza geografica del ricorrente dal sud o dal nord dell'Iraq, la perizia linguistica esperita è indubbiamente uno strumento idoneo da applicare nel caso di specie, in quanto vertente su differenze linguistiche relative alle due regioni menzionate. In terzo luogo, l'analisi esperita è attendibile anche nella misura in cui l'insorgente è stato testato nell'ambito di un colloquio telefonico, ritenuta segnatamente l'assenza problemi tecnici o di interferenze che avrebbero potuto intaccare la chiarezza delle risposte. Da ultimo, i criteri dell'analisi e le sue risultanze sono state trascritte dall'esaminatore nel relativo rapporto del 6 luglio 2009 (cfr. act. A16). In particolare, dallo stesso sono evincibili gli aspetti da lui testati (ovvero fonologia, morfologia e vocabolario utilizzati dall'insorgente, nonché le sue conoscenze dell'allegata regione di provenienza e di tradizioni culturali ivi vigenti), le risposte fornite dal ricorrente, contrapposte a quelle che avrebbe dato una persona se realmente proveniente dalla regione testata, nonché le conclusioni. Ne discende che non vi è motivo alcuno di dubitare dell'imparzialità, dell'oggettività e dell'attendibilità dell'analisi LINGUA esperita nel caso che ci occupa. Pertanto, e a differenza dell'assunto ricorsuale, ad essa è da riconoscere un valore probatorio accresciuto. 6.3. Il ricorrente è dell'opinione che non provenendo il perito LINGUA dall'Iraq, egli non sarebbe idoneo e sufficientemente competente per valutare la sua provenienza all'interno di detto Paese. Anche tale censura deve essere respinta. A prescindere dal fatto che dagli atti (cfr. act. A17) è unicamente evincibile che l'esaminatore è originario del Vicino Oriente (ovvero non è da escludere che sia nato in Iraq), la provenienza geografica dell'esaminatore LINGUA non costituisce l'unico elemento per valutarne la competenza a determinarsi nel caso concreto. Come riferito nel considerando precedente, il perito prescelto per valutare il ricorrente dispone di qualifiche più che sufficienti al fine di esprimersi sulla sua provenienza. 6.4.

D-6444/2009 Pagina 9 6.4.1. Se, da una parte, la giurisprudenza ammette un interesse pubblico preponderante alla segretezza del rapporto LINGUA, rispettivamente alla segretezza delle integrali e precise informazioni che hanno permesso di stabilire l'infondatezza delle allegazioni del ricorrente, potendo queste essere utilizzate abusivamente da altri richiedenti l'asilo in futuro (cfr. GICRA 2004 N. 28 consid. 7 e GICRA 1998 n. 34 consid. 9), dall'altra parte il rispetto del diritto di essere sentito comporta che il richiedente sia messo a conoscenza del contenuto essenziale del rapporto LINGUA, al fine di potersi esprimere in merito ed apportare eventuali mezzi di prova (cfr. GICRA 1998 n. 34 consid. 9). In tale contesto è sufficiente la messa a disposizione di una relazione riassuntiva delle risultanze LINGUA, che contenga le domande poste dal consulente, la sostanza delle risposte del richiedente (sia di quelle favorevoli che di quelle contrarie all'allegata origine), nonché l'indicazione precisa di ogni ulteriore elemento probatorio acquisito alle carte processuali per fondare l'apprezzamento cui perviene il consulente (cfr. GICRA 2003 n. 14 consid. 9). La comunicazione del sunto dell'esame LINGUA non deve obbligatoriamente avvenire per iscritto, bensì può essere realizzata anche per via orale (cfr. sentenza del Tribunale D-2241/2010 del 19 aprile 2010), a condizione che al richiedente sia data la possibilità di esprimersi adeguatamente su quanto rimproveratogli, rispettivamente sulle conseguenze delle sue risposte e delle conclusioni dell'esperto LINGUA. 6.4.2. La censura del ricorrente secondo cui l'UFM, non avendogli mai comunicato alcunché relativamente all'esame linguistico eseguito, in particolare avendo omesso di inoltrargli la relazione riassuntiva scritta dall'esaminatore LINGUA, avrebbe violato il principio dell'equo processo, rispettivamente gli avrebbe impedito il corretto esercizio del suo diritto alla difesa, non trova sostegno alcuno. Difatti, come evincibile dal verbale 2, durante l'audizione sui motivi di asilo è stato oralmente reso edotto non solo delle credenziali dell'esperto che lo ha testato, ma anche delle risultanze e conclusioni dell'analisi linguistica. Voler affermare, in tali circostanze, che non gli sarebbe mai stato comunicato alcunché in merito, risulta essere errato, nonché pretestuoso. Il fatto, poi, che l'UFM non gli abbia inoltrato il rapporto LINGUA nella sua versione scritta, adempie le esigenze poste dalla giurisprudenza, ritenuto che nella seconda parte dell'audizione sui motivi di asilo (cfr. verbale 2 pag. 7/D44- 52), l'auditore ha elencato gli elementi essenziali dal rapporto LINGUA, con particolare riferimento sia alle domande poste all'insorgente, che alle sue risposte (cfr. ibidem pag. 7/D44-52), che alle conclusioni tratte dalle stesse dal perito LINGUA (cfr. ibidem pag. 8/D55-56), dandogli ogni volta la possibilità di esprimersi in merito e, in tal guisa, permettendogli di

D-6444/2009 Pagina 10 esercitare correttamente e senza restrizioni il suo diritto di difesa. Del resto, in merito alla confutazione della provenienza da lui allegata, la decisione impugnata poggia correttamente su parte degli elementi essenziali menzionati oralmente all'insorgente, e non anche in merito ad elementi su cui non è stato edotto. 6.5. Ne discende che, al contrario delle pretese ricorsuali, non vi è motivo di concludere all'esistenza di un vizio grave suscettibile di un intervento d'ufficio da parte del Tribunale nel senso di un annullamento del provvedimento litigioso, rispettivamente dell'esperimento di ulteriori indagini. Allo stesso modo, non è riconoscibile alcun motivo per il quale sarebbe d'uopo scostarsi dalle risultanze e conclusioni dell'analisi linguistica effettuata dall'autorità di prime cure. 7. 7.1. Sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 7.2. Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. GICRA 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23).

D-6444/2009 Pagina 11 7.3. I motivi di asilo evocati dall'insorgente risultano inverosimili alla luce della contraddittorietà e genericità delle relative dichiarazioni rilasciate durante le audizioni esperite dal'UFM. A guisa d'esempio, il ricorrente è rimasto vago per quel che attiene al periodo in cui avrebbe subito delle minacce da persone arabe durante una perquisizione da lui ordinata, indicando il mese di (…) (cfr. verbale 1 pag. 4), rispettivamente il lasso tra (…) (cfr. verbale 2 pag. 5/D23). Inoltre, ha menzionato l'episodio dell'agguato armato che avrebbe subito nell'(…) unicamente durante l'audizione sommaria (cfr. verbale 1 pag. 4), sottacendolo nella seconda audizione, benché l'avesse precedentemente descritto quale motivo centrale, congiuntamente all'uccisione del fratello nel (…), della sua decisione di espatrio. Al contrario, durante l'audizione sommaria non ha fatto menzione alcuna dell'uccisione del collega nell'(…), descritta a sua volta quale episodio che l'avrebbe indotto a fuggire dall'Iraq (cfr. verbale 2 pag. 5/D25). Del resto, dalle sue dichiarazioni non emerge che conosca con precisione gli autori della sparatoria di cui sarebbe stato l'oggetto, definiti vagamente quali "Alcuni di D._______" (cfr. ibidem pag. 4/D21), rispettivamente di avere la prova di esserne stato lui il bersaglio scelto. Anche in merito alle allegate paure ha risposto vagamente di temere di essere ucciso indistintamente da "tutti gli arabi", o, secondo un'altra versione, da ignoti (cfr. ibidem pagg. 5-6/D22 e 36). Peraltro, detto timore non risulta fondato, ritenuto che, da una parte, l'uccisione del fratello sarebbe avvenuta già nel (…) e che da allora alla primavera del (…) nulla di rilevante sarebbe occorso alla sua famiglia, e, dall'altra parte, che tra le minacce perpetrategli nel (…) ed il suo espatrio, avvenuto sette mesi dopo, non avrebbe più rivisto il capo tribù che lo avrebbe minacciato, rispettivamente non gli sarebbe più accorso nulla personalmente (cfr. ibidem pag. 5/D24-25). In aggiunta, anche in merito all'uccisione del collega, la quale lo avrebbe indotto all'espatrio, non è stato in grado di rendere affermazioni circostanziate e convincenti, affermando di ignorare da chi sarebbe stato assassinato, rispettivamente, molto vagamente, di presumere che sia stato qualcuno che l'avrebbe tradito (cfr. ibidem pagg. 5-6/D26, 27 e 36). Pertanto, è illogico che abbia deciso di lasciare il suo Paese, la famiglia ed un lavoro, senza avere certezze in merito alle sue paure, rispettivamente unicamente perché il padre glielo avrebbe consigliato (cfr. verbale 1 pag. 4 e verbale 2 pag. 5/D31). Peraltro, l'argomento addotto in sede ricorsuale secondo cui l'omissione della sparatoria durante la seconda audizione non metterebbe in dubbio la necessità dell'insorgente di ottenere protezione e sarebbe da riportare ad una mera dimenticanza in ragione del lasso di tempo intercorso tra le due audizioni (cfr. ricorso pag. 3 e atto di replica par. 4 pag. 6), non può

D-6444/2009 Pagina 12 essere condiviso. Difatti, al contrario di quanto allegato, i motivi di asilo esposti in detta audizione non sono rimasti totalmente invariati rispetto al primo interrogatorio: se nella prima audizione il ricorrente ha motivato il suo espatrio con la paura avuta dopo l'agguato, congiuntamente alla morte del fratello nel (…), nella seconda audizione ha affermato di aver deciso di fuggire dall'Iraq, perché, oltre alle minacce subite da parte di persone di etnia araba, un suo collega sarebbe stato ucciso. Risulta pertanto palese che le due versioni fornite non coincidono sugli aspetti centrali del racconto, con la conseguenza che una discrepanza nelle versioni di tale portata non è giustificabile con la distanza temporale di (soli) otto mesi tra un'audizione e l'altra. 7.4. Ritenuta l'inverosimiglianza delle dichiarazioni rilevanti in materia di asilo, sui punti di questione del riconoscimento della qualità di rifugiato, rispettivamente della concessione dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. 8.1. Se respinge la domanda di asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione. Tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). 8.2. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (artt. 14 cpv. 1 e cpv. 2 e 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1; RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21). 8.3. 8.3.1. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile, esigibile e possibile. Per l'esame della possibilità, dell'ammissibilità e dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento è determinante la situazione al momento in cui viene presa la decisione. Tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo del ricorrente di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (cfr. Sentenza del Tribunale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basile e Francoforte sul Meno, 1990, pag. 262). Trattasi di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA.

D-6444/2009 Pagina 13 8.3.2. Stando all'esame LINGUA esperito dall'UFM, dalle cui risultanze e conclusioni il Tribunale non ha motivo di scostarsi (cfr. considerando 6.5), la provenienza del ricorrente dalla regione di Mosul è inverosimile. Difatti, dal rapporto LINGUA del 6 luglio 2009, emerge che dispone di scarse conoscenze in merito all'allegato luogo di provenienza B._______ nella zona di C._______, visto che, per esempio, non è stato in grado di pronunciarne il nome correttamente, né di indicarne i villaggi adiacenti (cfr. rapporto LINGUA [di seguito RL] par. 3 pag. 2) A ciò si aggiunge che l'analisi della pronuncia e del vocabolario utilizzati ha rilevato che la variante del curdo kurmanji iracheno da lui parlata durante tutto il corso del colloquio con l'esperto, ovvero il badinani, corrisponde a quella parlata nell'area di Duhok, senza che sia riconoscibile alcun influsso dell'arabo iracheno o di altri dialetti curdi, rispettivamente di altre varietà di kurmanji (cfr. ibidem par. 4 pagg. 3-4). In particolare, sono emersi la particolare pronuncia di due vocali e di determinate parole, nonché l'utilizzo del genitivo e di vocaboli specifici nella maniera tipica di predetta zona, che si scosta da quella usata in altre regioni in cui vige il kurmanji. Inoltre, benché nella regione da cui afferma di provenire predomini l'arabo, egli non lo parla e nemmeno lo comprende, a differenza di quanto asserisce (cfr. ibidem par. 4 pag. 4). Per indicare la scuola elementare, poi, ha utilizzato un termine curdo, mentre che da una persona originaria della regione dove predomina l'arabo, ci si sarebbe potuti aspettare che nomini il corrispettivo vocabolo in arabo. Pertanto, è da escludere che il ricorrente sia originario della zona di C._______ nella regione araba di Mosul. Tale tesi è altresì confortata dal fatto che la carta d'identità versata agli atti presenta dei chiari elementi di falsificazione. Ritenuta la sua parlata, è altamente probabile che egli provenga, invece, dalla zona curda di Dohuk. In tale contesto, non soccorre l'allegazione ricorsuale secondo cui non gli sarebbe stato concesso di elencare i villaggi limitrofi al suo (cfr. ricorso pag. 2), ritenuto che questa è rimasta una mera affermazione di parte. Lo stesso dicasi per l'argomento secondo cui il badinani sarebbe parlato anche a Mosul (cfr. ricorso pag. 2 e atto di replica pag. 5): in effetti, questo risulta inconferente, visto che l'analisi LINGUA ha condotto a concludere che il badinani da lui parlato presenta chiaramente accezioni tipiche della variante parlata della regione di Dohuk, ma non di quella di Mosul, e che se egli fosse effettivamente originario di quest'ultima non parlerebbe un badinani tipico di un'altra regione, visto che, secondo l'esperienza generale, la socializzazione di una persona avviene velocemente ed in maniera pressoché definitiva in età infantile ed è dettata dall'ambiente e dalla presenza di familiari e terzi.

D-6444/2009 Pagina 14 8.3.3. Avendo il ricorrente violato l'obbligo di collaborare segnatamente con riferimento all'indicazione della sua vera regione di provenienza, a lui senza dubbio nota, non spetta alle autorità in materia di asilo determinare la stessa ed eventuali ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. 8.3.4. Nella misura in cui il Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda di asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv.; RS 0.142.30). In siffatte circostanze, non vi è altresì motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. Tortura; RS 0.105; cfr. GICRA 1996 n. 18). Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr). 8.3.5. In relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo dissimulato la sua vera provenienza, il ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili di minacciarlo nel suo effettivo Paese d'origine, ragione per cui l'esecuzione dell'allontanamento nel suo Paese d'origine deve essere altresì considerata ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr). 8.3.6. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr). Difatti, l'insorgente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 8.3.7. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett.

D-6444/2009 Pagina 15 a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF; RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

D-6444/2009 Pagina 16 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione:

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