Corte IV D-6337/2009/ {T 0/2} Sentenza d e l 2 1 novembre 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Muriel Beck Kadima; cancelliera Antonella Guarna. A._______, nata il (...), Repubblica della Serbia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento; decisione dell'UFM del 29 settembre 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-6337/2009 Visto: la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in data 1° febbraio 2009 in Svizzera, i verbali d'audizione del 12 e 26 febbraio 2009, nonché del 3 settembre 2009, la decisione dell'UFM del 29 settembre 2009, notificata all'interessata il giorno seguente (cfr. risultanze processuali), il ricorso dell'insorgente - in lingua inglese - inoltrato il 7 ottobre 2009 per telefax e in copia all'UFM, il quale l'ha trasmesso senza indugio via telefax per competenza al Tribunale amministrativo federale (TAF), la decisione incidentale del 16 ottobre 2009, con la quale il TAF ha invitato la ricorrente a regolarizzare il gravame, presentando - entro tre giorni lavorativi a partire dal giorno seguente la notifica della decisione - l'atto di ricorso del 7 ottobre 2009 in orginale e firmato, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine, nonché copia della decisione impugnata, la tempestiva presentazione il 21 ottobre 2009 - tramite invio raccomandato - dell'atto di ricorso in originale e nuovamente firmato da parte della ricorrente, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), Pagina 2
D-6337/2009 che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in tedesco ed il ricorso è stato presentato in inglese; che tuttavia, da un lato, le audizioni a cui è stata sottoposta l'insorgente, contestate dalla stessa in sede di ricorso, sono state tenute in italiano; che, dall'altro lato, la ricorrente non conosce né la lingua tedesca né la lingua italiana; che, considerati altresì la ripartizione delle risorse umane di codesto Tribunale dal punto di vista linguistico ed un impiego efficiente delle stesse, la presente sentenza può essere redatta a titolo eccezionale in lingua italiana, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessata ha dichiarato di essere di etnia (...) e di aver vissuto sin dalla nascita a B._______, situata nella municipalità di C._______ (Repubblica della Serbia), che la richiedente ha affermato di essere espatriata, nel (...), insieme al suo fidanzato D._______, per il timore che suo padre potesse ucciderli; che, infatti, il padre dell'interessata - che li avrebbe visti insieme, rispettivamente che sarebbe venuto a conoscenza che stavano insieme - non sarebbe stato d'accordo circa la loro relazione e la loro intenzione di sposarsi, che l'interessata - unitamente al suo fidanzato - avrebbe lasciato C._______ munita della sua carta d'identità; che ella avrebbe raggiunto in bus l'Albania, da dove avrebbe proseguito nascosta in un camion fino ad arrivare in Italia e poi in Svizzera, senza subire controlli; che, giunta in Svizzera, sarebbe stata ospitata da un amico del suo fidanzato, prima di presentare la sua domanda d'asilo al Centro di registrazione e di procedura di E._______, Pagina 3
D-6337/2009 che, nella decisione del 29 settembre 2009, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Repubblica della Serbia nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dalla richiedente sono totalmente infondate, siccome contraddittorie e discordanti, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione dell'interessata a persecuzioni in caso di rientro in patria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e la sua esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente ha addotto di essere scioccata dalla decisione negativa e inumana dell'UFM che metterebbe in pericolo la sua vita; che ella sostiene che i verbali d'audizione conterrebbero numerosi errori: le frasi sarebbero state scritte e tradotte erroneamente e le date sarebbero state riportate in modo scorretto; che, quanto ai motivi d'asilo, l'insorgente ha fatto valere di non essere soltanto innamorata del suo fidanzato D._______, ma di averlo usato per salvarsi; che, a causa delle divergenze politiche con suo padre, segnatamente viste le loro differenti opinioni, essa sarebbe considerata una potenziale nemica per la sua famiglia e per la società; che, pertanto, ella rischierebbe la vita; che la ricorrente non sarebbe disposta ad accettare l'imposizione di alcuna regola dittatoriale; che, infine, la ricorrente ha addotto di non essersi potuta preparare contro la decisione dell'UFM, in quanto non avrebbe trovato nessuno per scrivere il suo ricorso a causa delle sue possibilità linguistiche; che, di conseguenza, ha chiesto più tempo per poter reagire contro la decisione dell'UFM, nonché una terza audizione; che la ricorrente avrebbe il timore di dover pagare con la sua vita, se venisse rinviata in Serbia, essendosi opposta alla sua famiglia, alla sua società e alle regole imposte dalla religione, che, preliminarmente, le censure della ricorrente relative alla possibilità di presentare ricorso e alla concessione di una terza audizione non meritano tutela; che, quanto alla prima, l'insorgente ha chiaramente avuto modo di esporre nell'atto di ricorso le sue motivazioni di merito nella lingua inglese da lei conosciuta; che, la ricorrente non abbia esposto tutto quanto necessario, non può che essere imputato all'insorgente stessa, la quale tra l'altro avrebbe Pagina 4
D-6337/2009 potuto disporre dell'assistenza giuridica per i richiedenti l'asilo; che, quanto alla seconda censura, la ricorrente ha debitamente sottoscritto i verbali d'audizione, confermando così le dichiarazioni da lei rese e trascritte, senza alcuna riserva; che, d'altronde, nemmeno la rappresentante dell'opera assistenziale F._______ presente all'audizione federale diretta ha fatto valere qualsivoglia problema circa lo svolgimento delle audizioni; che, di conseguenza, le suddette richieste della ricorrente sono respinte, che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, da un lato, allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18), che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247), che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 6 marzo 2009, la Repubblica della Serbia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella fattispecie, la ricorrente non è riuscita ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche Pagina 5
D-6337/2009 censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, segnatamente, l'insorgente ha reso numerose dichiarazioni contraddittorie su punti essenziali del suo racconto, come rettamente rilevato dall'UFM; che, a titolo d'esempio, basti rilevare che ella si è contraddetta sul momento in cui avrebbe conosciuto il suo fidanzato, colui per il quale avrebbe addirittura preso la decisione di lasciare definitivamente il suo Paese d'origine nonché la sua famiglia; che la ricorrente infatti ha inizialmente affermato di aver conosciuto D._______ un anno prima dell'espatrio e che avrebbero instaurato una relazione, incontrandosi di nascosto, vedendosi al bar (cfr. verbale d'audizione del 12 febbraio 2009 pag. 5), mentre che ha poi dichiarato di aver conosciuto il suo fidanzato "a gennaio, poco prima di andare via, una o due settimane prima" (cfr. verbale d'audizione del 3 settembre 2009 D36 pag. 5); che, chiamata a pronunciarsi su tale palese contraddizione, l'insorgente ha affermato che per un anno si sarebbero frequentati di nascosto, per telefono, non osando uscire di casa e che solo a gennaio si sarebbero incontrati (cfr. ibidem, D77-79 pag. 9); che, tale giustificazione, oltre ad essere in contrasto con le dichiarazioni della ricorrente secondo cui lei e il suo fidanzato si sarebbero frequentati di nascosto, vedendosi al bar (cfr. sopra verbale d'audizione del 12 febbraio 2009 pag. 5), risulta altresì illogica, tanto più che essa non ha saputo ricordare il numero di telefono del suo fidanzato, allorquando ha affermato di sentirlo tutti i giorni, rispettivamente quando poteva (cfr. verbale d'audizione del 3 settembre 2009 D86-87 pag. 10), che, inoltre, circa le persecuzioni di cui la ricorrente pretende essere oggetto da parte di suo padre, in considerazione della sua asserita relazione con D._______, l'insorgente non ha fatto menzione - in occasione della prima audizione - né di minacce né di violenze da parte del padre (cfr. verbale d'audizione del 12 febbraio 2009 pagg. 5- 6); che, se tale fosse stato effettivamente il caso, la ricorrente non avrebbe atteso le domande n. 43 e 44 dell'audizione federale diretta, per indicare di essere stata minacciata e picchiata dal padre (cfr. verbale d'audizione del 3 settembre 2009 D43-44 pag. 6), Pagina 6
D-6337/2009 che, infine, le asserzioni della ricorrente fatte valere in sede di ricorso circa l'esistenza di problemi politici o d'ordine religioso in patria sono mere affermazioni di parte, tardive, nonché non corroborate da alcun mezzo di prova, ragion per cui non meritano alcuna considerazione, che, in tale contesto, segnatamente alla luce dell'inverosimiglianza del racconto reso dalla ricorrente sulla base degli elementi sopraevocati, non v'è motivo ad ogni modo di ritenere che la ricorrente non possa ottenere dalle competenti autorità in patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi, ovvero da parte della sua famiglia, nei suoi confronti, che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nella Repubblica della Serbia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre la ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che nella Repubblica della Serbia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, pertanto, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, Pagina 7
D-6337/2009 che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che la ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; GICRA 2001 n. 21), che, peraltro, il fatto di essere fidanzata o di vivere in concubinato con un richiedente l'asilo, che si trova altresì in Svizzera, non costituisce un ostacolo alla pronuncia e all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 44 cpv. 1 in fine LAsi, che, inoltre, dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale della ricorrente, ritenuto che ella è giovane, ha una formazione scolastica ed è in buona salute, che, infatti, l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, infine, oltre alla sua famiglia, la ricorrente dispone verosimilmente di una fitta rete sociale in patria, dove essa ha vissuto sin dalla nascita, che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che la ricorrente, usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi), oltre alla carta d'identità che già possiede (cfr. risultanze processuali); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, Pagina 8
D-6337/2009 che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9
D-6337/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (per corriere interno; in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) - G._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 10