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Bundesverwaltungsgericht 21.12.2020 D-6310/2020

21 dicembre 2020·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,183 parole·~21 min·5

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento | Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 3 dicembre 2020

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-6310/2020

Sentenza d e l 2 1 dicembre 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Yannick Antoniazza-Hafner; cancelliere Jesse Joseph Erard.

Parti A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), alias C._______, nato il (…), alias D._______, nato il (…), Russia, patrocinato dalla MLaw Cinzia Chirayil, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (…), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 3 dicembre 2020 / N (…).

D-6310/2020 Pagina 2 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 26 ottobre 2020, il rilevamento dei dati personali del 9 novembre 2020 (cfr. atto […]-10/12), il verbale del colloquio personale dell’interessato tenutosi il 12 novembre 2020 ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) (cfr. atto […]-14/3), gli atti medici F2 dell’11 e del 12 novembre 2020 (cfr. atti […]-16/1 e […]- 27/2), la domanda di ripresa in carico dell’interessato del 21 luglio 2020, sottoposta dalla Svizzera alle preposte autorità tedesche in applicazione del Regolamento Dublino III (cfr. atto […]-18/5), lo scritto del 16 novembre 2020, per il tramite del quale la Germania ha respinto suddetta richiesta (cfr. atto […]-23/2), la conseguente domanda di riesame ex 5 par. 2 del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione delle comunità europee del 2 settembre 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo ([GU] L 222/3 del 05.09.2003; modificato parzialmente dal regolamento di esecuzione [UE] n. 118/2014 della Commissione del 30 gennaio 2014 [GU L 39/1 del 08.02.2014]; di seguito: Regolamento n. 1560/2003), inoltrata il 20 novembre 2020 e con la quale la SEM ha nuovamente sollecitato la Germania affinché questa riprendesse in carico l’insorgente (cfr. atto […]- 24/3), l’accettazione del trasferimento delle autorità tedesche del 23 novembre 2020 sulla base dell’art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atto […]-29/3),

D-6310/2020 Pagina 3 lo scritto del 3 dicembre 2020, con il quale l’interessato ha versato agli atti una fotografia del documento d’identità della signora E._______, l’atto di matrimonio – rilasciato dal centro islamico di Vienna – che legherebbe quest’ultima al ricorrente, nonché l’istantanea di una schermata telefonica ritraente, presumibilmente, i supposti coniugi, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 3 dicembre 2020, notificata il 4 dicembre 2020 (cfr. risultanze processuali), mediante la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la Germania, il ricovero clinico volontario del richiedente l’asilo, perdurato dal 5 dicembre 2020 al 10 dicembre 2020 (cfr. atti […]-42/1 e […]-45/1), il ricorso del 14 dicembre 2010, recte 14 dicembre 2020 (cfr. tracciamento degli invii) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM con il quale il ricorrente ha postulato in limine la sospensione dell’esecuzione dell’allontanamento in via supercautelare e la restituzione dell’effetto sospensivo al gravame; a titolo principale egli ha demandato l’annullamento della querelata decisione e la trasmissione degli atti alla SEM per una nuova istruttoria; contestualmente, egli ha proposto istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese, la documentazione allegata all’impugnativa, composta in particolare da un certificato medico del 5 dicembre 2020 oltre che da una dichiarazione del 14 dicembre 2020 redatta dal signor F._______, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),

D-6310/2020 Pagina 4 che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111 LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dei motivi che seguono, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti giusta l’art. 111a cpv. 1 LAsi, che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda di asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5); che pertanto, nella presente fattispecie, occorre determinare se la SEM poteva fare applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7

D-6310/2020 Pagina 5 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 – un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova in altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III), che gli obblighi di cui all’art. 18 par. 1 lett. c–d vengono meno se l’interessato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che l’interessato non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente (cfr. art. 19 par. 2 Regolamento Dublino III), che gli obblighi di cui all'art. 18 par. 1 lett. c–d vengono altresì meno se l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri conformemente a una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento emessa da quello Stato membro a seguito del ritiro o del rigetto della domanda (cfr. art. 19 par. 3 comma 1 Regolamento Dublino III); che la domanda presentata dopo che ha avuto luogo un allontanamento effettivo è considerata una nuova domanda e dà inizio a un nuovo procedimento di determinazione dello Stato membro competente (cfr. art. 19 par. 3 comma 2 Regolamento Dublino III), che, giusta l’art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un

D-6310/2020 Pagina 6 trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l’interessato aveva già depositato una domanda d’asilo in Polonia e in Germania, rispettivamente il 6 settembre 2013 e il 18 ottobre 2013 (cfr. atto […]-9/1), che nell’ambito del colloquio personale ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Dublino III, l’insorgente ha confermato tale riscontro; ch’egli ha altresì precisato che dopo aver depositato una domanda d’asilo in Polonia si sarebbe trasferito con la famiglia in Germania, sino a quando le autorità tedesche avrebbero allontanato i suoi familiari verso la Cecenia; che in seguito a tale episodio egli sarebbe rimasto ancora sei mesi in Germania prima di recarsi illegalmente in Bielorussia; che dopo un soggiorno di tre mesi egli avrebbe lasciato quest’ultimo Paese per stabilirsi in Austria, ove si sarebbe sposato secondo il rito religioso islamico con una cittadina tedesca; che da ultimo, egli avrebbe lasciato l’Austria per rendersi in Svizzera, chiedendovi l’asilo, che in medesima sede, l’insorgente si è opposto ad un ritorno in Germania, avendo quest’ultima distrutto tutto quanto costruitovi da lui e dalla sua famiglia; che parimenti, egli si è opposto ad un trasferimento in Polonia giacché, a suo dire, in tale Paese non avrebbe nulla e le autorità lo tratterebbero “come un sacco della spazzatura”, che infine, questionato sul suo stato di salute, il richiedente ha lamentato un dolore al polso sinistro e delle carie, che sulla base di tali elementi, e avendo cura di evidenziare l’asserito soggiorno in Bielorussia, il 12 novembre 2020 la SEM ha presentato alle

D-6310/2020 Pagina 7 autorità tedesche, nei termini fissati all’art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull’art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atto […]-18/5), che presa conoscenza del rifiuto delle autorità tedesche (cfr. atto […]-23/2), l’autorità inferiore ha indirizzato alle medesime una domanda di riesame ai sensi dell’art. 5 par. 2 Regolamento n. 1560/2003 (cfr. atto […]-24/3), a seguito della quale la Germania ha espressamente accettato di riprendere in carico il ricorrente in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atto […]-29/3), che nella decisione oggetto del presente esame, la SEM ha quindi reputato data la competenza della Germania, che in casu l’insorgente confuta tuttavia tale competenza (cfr. memoriale ricorsuale pag. 3, punto 10 e pag. 6, punti 29-30); che a suo dire, la sua scomparsa − rilevata dalle autorità tedesche − le dichiarazioni da lui rilasciate, unitamente allo scritto del signor F._______, renderebbero altamente verosimile il soggiorno in Bielorussia (cfr. memoriale ricorsuale pag. 6 punto 29); che la decisione impugnata si ancorerebbe quindi ad un’istruttoria incompleta, che orbene, nel caso in esame le argomentazioni ricorsuali non possono essere condivise dal Tribunale, che come rettamente indicato dalla SEM nella domanda di ripresa in carico oltre che nella richiesta di riesame trasmesse alle corrispondenti autorità tedesche, il ricorrente non ha prodotto durante il procedimento di primo grado alcun elemento atto a comprovare l’asserito soggiorno in Bielorussia, che per quanto concerne invece lo scritto versato agli atti con il gravame (cfr. doc. 4), lo scrivente Tribunale non può esimersi dal constatare che lo stesso si riduce ad una mera allegazione di parte e, come tale, non muta la valutazione di cui alla sindacata decisione, che pertanto, l'insorgente non ha provato né reso verosimile di aver lasciato il territorio degli Stati membri, né, tantomeno, di averlo fatto per una durata superiore ai tre mesi previsti dall’art. 19 Regolamento Dublino III, che pertanto su tale punto la SEM non ha violato il principio inquisitorio, che la competenza della Germania risulta dunque, di principio, data,

D-6310/2020 Pagina 8 che in proposito, non vi sono fondati motivi di ritenere che in Germania sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III), che, peraltro, il Paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che, diversamente da quella che è la situazione ritenuta per la Grecia, ad oggi non risulta che la legislazione in materia d'asilo in Germania non venga applicata, né che la procedura d'asilo sia caratterizzata da carenze strutturali tali da concludere che le domande di asilo non vengano trattate seriamente dalle autorità preposte, né che non vi siano effettive vie di ricorso, né che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i paesi d'origine (cfr. sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09), che non da ultimo, giova rammentare che l’eventualità ai sensi della quale la domanda d’asilo fosse stata respinta in Germania, non mette in dubbio la competenza delle autorità di tale Paese per l’eventuale esecuzione del suo trasferimento, rispettivamente per un eventuale regolamento delle condizioni di soggiorno se un rinvio non fosse eseguibile nel suo Paese d’origine (cfr. in tal senso anche: sentenza del Tribunale D-5996/2019 del 21 novembre 2019),

D-6310/2020 Pagina 9 che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che proseguendo nell'analisi, ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 − disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità − se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, qualora invece il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 Carta UE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, l'autorità inferiore è invece obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che in primo luogo, nel caso in disamina il ricorrente non ha dimostrato, né invero ha censurato, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico e a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che egli non ha neppure apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, che con la sua impugnativa, l’insorgente allega tuttavia un quadro clinico contraddistinto dalla comparsa di ideazioni suicidali, le quali avrebbero reso necessario un ricovero clinico dal giorno seguente la notifica della decisione avversata, sino al 10 dicembre 2020; che invero, secondo la sua patrocinatrice, nella fattispecie concreta vi sarebbero sufficienti indizi per ritenere che le sofferenze psicologiche lamentate da A._______ sarebbero preesistenti rispetto alla comunicazione della decisione negativa da parte della SEM (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 6, punti 31 e 32), che conseguentemente, non si disporrebbe di un quadro clinico sufficientemente chiaro per valutare oculatamente un eventuale rischio di violazione dell’art. 3 CEDU per il caso in cui il ricorrente fosse trasferito in Germania,

D-6310/2020 Pagina 10 che quo alle succitate doglianze ricorsuali, v’è da osservare che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche valetudinarie, costituisce una violazione dell’art. 3 CEDU unicamente in casi eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell’interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell’art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che orbene, dagli atti all’inserto non è possibile desumere delle condizioni di salute cagionevoli a tal punto da comportare una violazione della precitata giurisprudenza per il caso in cui il richiedente fosse allontanato in Germania, che in tal senso, egli lamenta dolore ad un polso ed è afflitto da alcune carie, senza che nessuna delle patologie richieda un seguito medico di sorta, che oltremodo, le problematiche psicologiche addotte non permettono una diversa valutazione; che invero, v’è anzitutto da rimarcare che le stesse parrebbero essere una reazione alla decisione dell’autorità inferiore, siccome apparse unicamente a seguito della comunicazione della stessa; che del resto egli non ne ha fatto menzione nel corso del procedimento di prima istanza, che ad ogni modo, giova rammentare che per quanto riguarda il rischio della messa in atto di tentativi suicidali, il Tribunale federale ha stabilito che il rischio di suicido non costituisce un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza del TF 2C_856/2015 del 10 ottobre 2015 consid. 3.2.1); che ciò corrisponde anche alla prassi dello scrivente Tribunale (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale D-505/2020 del 4 febbraio 2020, F-5933/2019 del 23 gennaio 2020 consid. 7.6, F-5900/2019

D-6310/2020 Pagina 11 del 18 novembre 2019, E-1997/2019 del 2 maggio 2019, F-4514/2018 del 20 agosto 2018), che tuttavia, questa situazione particolare, segnatamente la fragilità dello stato di stato di salute psichico dell'insorgente, dovrà essere debitamente presa in considerazione per le modalità d'organizzazione del trasferimento; che prima di procedere con tale provvedimento, sarà inoltre premura delle autorità competenti – con eventualmente l'aiuto della SEM in applicazione dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE, RS 142.281) – informare in maniera precisa e completa le autorità tedesche dell'arrivo, dei problemi di salute e del bisogno di protezione dell'insorgente, così da permettere a tali autorità di indirizzare il ricorrente alle strutture terapeutiche adatte per un’eventuale continuazione del trattamento (cfr. art. 31 e 32 Regolamento Dublino III), che su tali presupposti, nel caso in disamina non v’è ragione di chiarire ulteriormente lo stato psicologico di A._______, che per il resto il Tribunale osserva che la Germania dispone notoriamente di infrastrutture mediche sufficienti ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva), che non vi sono dunque motivi per ritenere che il ricorrente non potrà proseguire – ove necessario − un trattamento farmacologico e di sostegno psichiatrico e psicologico anche in tale Paese, che da ultimo, il fatto che il ricorrente non voglia fare ritorno in Germania in ragione del fatto che in tale Paese non avrebbe più niente (cfr. […]-14/3), non risulta rilevante nella fattispecie, che pertanto, quest’ultimo non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Germania,

D-6310/2020 Pagina 12 che comunque, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che infine, nella fattispecie, dagli atti non appaiono elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento nell'applicazione della clausola di sovranità per motivi umanitari, che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che di conseguenza, in mancanza dell’applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Germania è competente per la ripresa in carico del ricorrente in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 Regolamento Dublino III, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del richiedente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Germania conformemente all’art. 44 LAsi, posto che egli non possiede un’autorizzazione di soggiorno in Svizzera (art. 32 cpv. 1 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all’esistenza di un impedimento all’esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 83 LStrI (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l’entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Germania, confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell’effetto sospensivo risulta senza oggetto, che altresì, per lo stesso motivo succitato, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto,

D-6310/2020 Pagina 13 che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-6310/2020 Pagina 14 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard

Data di spedizione:

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