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Corte IV D-6290/2012
Sentenza dell ' 11 dicembre 2012 Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer, cancelliera Camilla Fumagalli.
Parti
A._______, nato il (...), Marocco, ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino); decisione dell'UFM del 12 novembre 2012 / N [...].
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che con decisione del 12 novembre 2012, notificata all'interessato il 28 novembre 2012 (cfr. risultanze processuali), l'UFM non è entrato nel merito della domanda di asilo del richiedente ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), pronunciando l'allontanamento e l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso l'Italia e costatando che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo in applicazione dell'art. 107a LAsi; che con ricorso, inoltrato in data 5 dicembre 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato), al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il ricorrente è insorto contro detta decisione; che il 7 dicembre 2012 l'incarto originale dell'UFM è pervenuto al Tribunale; che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 della Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31]) contro una decisione in materia di asilo emanata dall'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021); che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale; che, in applicazione dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (ADD, RS 0.142.392.68), l'UFM esamina la competenza per il trattamento di una domanda di asilo giusta il Regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 (GU L 50 del 25 febbraio 2003, di seguito: Regolamento Dublino II)
D-6290/2012 Pagina 3 al capo III (cfr. dall'art. 5 all'art. 14), che stabilisce i criteri e i meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo (cfr. gli artt. 1 e 29a cpv. 1 dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäische Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurigo, Basilea e Ginevra 2008, pp. 193 e ss.); che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 Regolamento Dublino II, una domanda di asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III (cfr. art. 5 in relazione con gli artt. 6 e 13 Regolamento Dublino II); che, tuttavia, in deroga ai criteri di competenza, ciascuno Stato membro può esaminare una domanda di asilo presentata da un cittadino di un Paese terzo, anche se tale domanda non gli compete in base ai criteri stabiliti (cfr. art. 3 cpv. 2 e art. 15 Regolamento Dublino II, nonché art. 29a cpv. 3 OAsi 1); che, nel caso di specie, è emerso che il ricorrente ha vissuto Italia per ben (...) anni ed ha un permesso di soggiorno italiano valido sino a (...) (cfr. Atto 4/10); che, il 10 settembre 2012, l'UFM ha presentato alle autorità italiane una richiesta, fondata sull'art. 9 cpv. 1 e 3 del Regolamento Dublino II, volta alla ripresa a carico del richiedente (cfr. Atti A8/6, A11/1); che tali autorità, non avendo risposto entro il termine previsto legalmente, giusta l'art. 20 cpv. 1 lett. c Regolamento Dublino II, hanno tacitamente riconosciuto la propria competenza; che, di conseguenza, la competenza dell'Italia è accertata; che l'Italia è segnataria della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), così come della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) e della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105); che, vista la presunzione del rispetto del diritto internazionale pubblico da parte dello Stato di desti-
D-6290/2012 Pagina 4 nazione, spetta al ricorrente provare che la sua situazione potrebbe contravvenire alle esigenze dell'art. 3 CEDU (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [Corte EDU] M.S.S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, par. 84-85 e 250 e sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, cause congiunte C-411/10 e C-493/10 del 21 dicembre 2011); che il ricorrente non ha saputo fornire indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire alla CEDU in caso di esecuzione del trasferimento; che, quindi, il ricorrente non ha potuto inficiare tale presunzione; che, in particolare, egli non ha stabilito che lo Stato di destinazione violerebbe le norme della direttiva 2003/9/CE del Consiglio del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti l'asilo negli Stati membri (GU L 31/18 del 6 febbraio 2003; di seguito: direttiva accoglienza); che neppure il riferimento ricorsuale a decisioni di altri tribunali è pertinente al caso di specie, ritenuto che il Tribunale non è vincolato dagli accertamenti e dalla giurisprudenza di Paesi terzi; che, peraltro, in Italia, oltre a strutture statali che garantiscono un alloggio ai richiedenti l'asilo, vi sono altresì organizzazioni caritative che si occupano dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.6.3); che, ad ogni buon conto, come si evince dagli atti in Italia (a B._______) risiede la sorella del ricorrente con la propria famiglia (cfr. Atto A4/10 p. 5); che, inoltre, il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della Corte EDU N. c. Regno Unito [richiesta n. 26565/05] del 27 maggio 2008); che all'occorrenza tale non è il caso del ricorrente, il quale, come si evince dagli atti, non risulta essere allo stadio succitato (cfr. Atto A4/10 p. 7); che, in aggiunta, è notorio che lo Stato di destinazione dispone di infrastrutture mediche sufficienti; che, d'altronde, il ricorrente è già stato sottoposto in Italia a numerose visite mediche annuali durante i (…) anni
D-6290/2012 Pagina 5 di soggiorno (cfr. Atto A4/10 p. 7); che, peraltro, egli non ha mai lamentato alcuna carenza da parte del sistema italiano sotto questo profilo, nemmeno in sede ricorsuale; che, infine, l'insorgente può essere debitamente trasferito in Italia, non essendovi ragione di temere per le condizioni di salute del medesimo; che non esistono nella fattispecie né ostacoli tali da rendere inammissibile l'esecuzione del trasferimento dell'insorgente, né delle ragioni umanitarie ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1; che, di conseguenza, è a giusto titolo che l'UFM non è entrato nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi e ne ha pronunciato il trasferimento in Italia (cfr. art. 44 cpv. 1 LAsi e art. 32 lett. a OAsi 1); che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione dell'UFM confermata; che le conclusioni ricorsuali volte all'annullamento della decisione impugnata e al rinvio degli atti all'autorità inferiore vanno respinte; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali sono divenute prive di oggetto; che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 nonché art. 2 cpv. 2 e art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
D-6290/2012 Pagina 6 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
Data di spedizione: