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Bundesverwaltungsgericht 10.09.2010 D-6288/2010

10 settembre 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,055 parole·~15 min·2

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Testo integrale

Corte IV D-6288/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 1 0 settembre 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della Giudice Nina Spälti Giannakitsas; cancelliera Vera Riberti; A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 2 settembre 2010 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-6288/2010 Visti: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Sviz zera; il documento che l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; i verbali d'audizione del 17 agosto 2010 e del 2 settembre 2010; il verbale di decisione dell'UFM del 2 settembre 2010, notificata all'interessato lo stesso giorno (cfr. risultanze processuali); il ricorso inoltrato il 3 settembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 6 settembre 2010); gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale in data 6 settembre 2010; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); Pagina 2

D-6288/2010 che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice uni co, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata solo sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio di scritti; che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano di etnia Igbo, origi nario di C._______ e con ultimo domicilio a D._______ (cfr. verbale d'audizione del 17 agosto 2010, pagg. 1 e 3); che egli avrebbe lasciato la Nigeria il mese di luglio 2010 per il timore di essere ucciso dalle persone che avrebbero rapito ed assassinato suo padre (cfr. verbale d'audizione del 17 agosto 2010, pag. 5); che il richiedente, avrebbe transitato dalla Repubblica del Benin per poi arrivare in Togo, in seguito in Ghana, in Burkina Faso ed arrivando infine in Senegal, da dove si sarebbe imbarcato per la Spagna; che avrebbe poi continuato in treno il suo viaggio giungendo a E._______ il (...) (cfr. verbale d'audizione del 17 agosto 2010, pagg. 2 e 6); che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento suscettibile di identificarlo; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste al l'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie; Pagina 3

D-6288/2010 che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata consegna di documenti d'identità, riconfermato quanto già affermato nei verbali di audizione, o meglio di non aver mai posseduto né il passaporto né la carta di identità, ribadendo inoltre che avrebbe comunque fatto degli sforzi per contattare qualcuno in patria per farsi spedire la sua patente di guida; che, inoltre, trovandosi attualmente in Svizzera, gli sarebbe oggettivamente impossibile procurarsi un documento d'i dentità; che, pertanto, egli ritiene di aver fornito motivi scusabili che ne giustificano la mancata consegna; che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento anticipato delle presumibili spese processuali; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione del la domanda; che, secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti colari formalità amministrative (cfr. DTAF 2007/7, consid. 5); Pagina 4

D-6288/2010 che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6); che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di un mese dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che, per di più, egli si è limitato a dichiarare di aver provato a chiamare quattro volte la madre al loro domicilio (a D._______) al fine di farsi mandare la patente di guida – che, per inciso, non rappresenta neppure un documento di viaggio o d'identità ai sensi dalla legge – sapendo tuttavia che ella si era trasferita a C._______ (cfr. verbale d'audizione del 2 settembre 2010, pag. 2); che, confrontato a tale incongruenza, egli ha asserito unicamente che sperava che qualcuno rispondesse al telefono di casa sua per lasciare almeno un messaggio (cfr. verbale d'audizione del 2 settembre 2010, pag. 2); che, ad ogni domanda del collaboratore che ha proceduto all'audizione in merito all'ottenimento dei documenti d'identità, l'insorgente non è riuscito a fornire nessuna spiegazione plausibile (cfr. verbale d'audizione del 2 settembre 2010, pag. 3); che, oltre a ciò, interrogato sul proprio viaggio, egli è stato alquanto superficiale senza fornire dettagli particolari del tragitto intrapreso; che, infatti, sebbene egli abbia indicato qualche paese africano ed europeo da cui sarebbe transitato, egli non è stato in grado di fornire molti nomi di città o villaggi toccati, eccezion fatta di F._______, G._______, H._______, I._______ e J._______ (cfr. verbale d'audizione del 17 agosto 2010, pagg. 2e6e verbale d'audizione del 2 settembre 2010, pag. 6); che, tra l'altro, egli avrebbe citato I._______ in sede di prima audizione soltanto e non l'avrebbe più citata durante la seconda audizione, menzionando, in questa occasione, J._______ (cfr. verbale d'audizione del 17 agosto 2010, pagg. 2e6e verbale d'audizione del 2 settembre 2010, pag. 7); che, per di più, egli non ha saputo fornire dettaglio alcuno sulla nave sulla quale avrebbe viaggiato e/o circa la durata del viaggio (cfr. verbale d'audizione del 2 settembre 2010, pag. 7); che, a titolo abbondanziale ed a prescindere dalle allegazioni lacunose di cui sopra, varcare il confine Schengen senza subire alcun controllo, costituisce al momento attuale, un'impresa pressoché impossibile; Pagina 5

D-6288/2010 che, in aggiunta, l'autore del gravame non ha fornito alcuna spiegazione circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità del suo viaggio; che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte; che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il Tribunale amministrativo federale ha ragione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa; che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla tore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5); che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5); che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dalla Nigeria temendo per la sua vita poiché sarebbe stato minacciato di morte dalle persone che già avrebbero ucciso il padre; che l'autore del gravame non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui al- Pagina 6

D-6288/2010 l'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo non può essere considerata verosimile; che, in effetti, basti rilevare che il ricorrente si è espresso in modo molto vago e poco logico sugli eventi che lo avrebbero indotto a lasciare il proprio Paese; che, a titolo d'esempio, egli non è riuscito ad indicare nessuna data esatta in relazione alle minacce, al rapimento ed all'uccisione del padre, asserendo soltanto che le minacce, il rapimento, la sparatoria e l'incendio del magazzino sarebbero avvenuti nel mese di (...), rispettivamente (...) (cfr. verbale d'audizione del 17 agosto 2010, pagg. 3 e 5 e verbale d'audizione del 2 settembre 2010, pagg. 4 seg. ); che appare piuttosto insolito ch'egli non si ricordi nessuna data esatta al riguardo, considerando in effetti che dei tali eventi, quale il rapimento e la perdita di un genitore, siano nella vita di un individuo alquanto sconvolgenti; che, per di più, sempre in relazione alla morte del padre, egli si è pure contraddetto poiché avrebbe dichiarato, in un primo tempo, che il padre era morto il (...), ma poi non avrebbe più menzionato detto giorno nelle successive dichiarazioni (cfr. verbale d'audizione del 17 agosto 2010, pagg. 3 e 5 e verbale d'audizione del 2 settembre 2010, pag.4); che, infine, persino per quanto concerne il mancato intervento richiesto presso le autorità statali – motivato dal ricorrente dal fatto che non ci si può fidare della polizia nigeriana – il racconto manca di logica; che, infatti, il ricorrente e la madre avevano già chiesto aiuto alla polizia in occasione della consegna del riscatto e che gli agenti erano appunto intervenuti al fine di proteggere la famiglia del ricorrente; che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono stati esaminati e ret tamente ritenuti come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, tanto meno, a mente di questo Tribunale, non si evincono dagli atti elementi da cui dedurre che al ricorrente sarebbe stata preclusa un'appropriata protezione contro le persecuzioni statali (cfr. GICRA 2006 no 18); che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulte riori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo; Pagina 7

D-6288/2010 che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedi mento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (cfr. DTAF 2009/50, consid. 8, pagg. 730 e segg.); che, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzio ne sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 LStr giusto il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigi bile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, in considerazione di quanto precede, come detto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr); che, inoltre, notoriamente, la situazione vigente in Nigeria non appare caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che Pagina 8

D-6288/2010 coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane ed ha lavorato quale commerciante dall'età di 15 anni vendendo pezzi di ricambio d'auto (cfr. verbale d'audizione del 17 agosto 2010, pagg. 2 e 3 e verbale d'audizione del 2 settembre 2010, pag. 3); che, inoltre, stando a quanto riferito, dispone ancora di una rete sociale in patria, dove vivono perlomeno la madre ed una zia paterna (cfr. verbale d'audizione del 17 agosto 2010, pag. 3); che l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; Pagina 9

D-6288/2010 che, avendo il Tribunale amministrativo federale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente) Pagina 10

D-6288/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 3. Comunicazione a: - ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di E._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Centro di registrazione e di procedura di E._______ (via fax; per incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento al Tribunale amministrativo federale) - K._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Vera Riberti Data di spedizione: Pagina 11

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