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Bundesverwaltungsgericht 09.02.2009 D-6273/2006

9 febbraio 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,629 parole·~13 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Testo integrale

Corte IV D-6273/2006 {T 0/2} Sentenza d e l 9 febbraio 2009 Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Christa Luterbacher, Claudia Cotting-Schalch, cancelliere Carlo Monti. A._______, Sri Lanka, alias B._______, Sri Lanka, alias C._______, Sri Lanka, patrocinato dall'avvocato Marco Frigerio, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 13 dicembre 2006 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-6273/2006 Fatti: A. Il 30 ottobre 2006, l'interessato di etnia tamil, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza, d'essere stato allontanato dall'Olanda verso lo Sri Lanka in seguito ad una procedura d'asilo con esito negativo. Quindi avrebbe vissuto per tre mesi in una pensione a Colombo antecedente al suo espatrio in data 27 ottobre 2006. Ha allegato d'avere lasciato lo Sri Lanka per il timore della situazione generale e, poiché ritornato in patria dall'estero, d'essere sequestrato e derubato da un gruppo di nome D._______. B. Il 13 dicembre 2006, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. f della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 18 dicembre 2006, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, l'entrata in materia della sua richiesta d'asilo nonché l'accordo dell'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha, altresì, protestato tasse, spese ed eventuali ripetibili. D. Il 21 dicembre 2006, la CRA ha rinunciato, per eccezione, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS172.021]), a chiedere il versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. E. L'11 gennaio 2007, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. Pagina 2

D-6273/2006 F. Il 5 febbraio 2007, l'insorgente ha inoltrato l'atto di replica. G. Il 18 luglio 2008, chiamato ad esprimersi ulteriormente, l'UFM ha parzialmente annullato la decisione impugnata, concedendo all'insorgente l'ammissione provvisoria, giacché attualmente è non esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso lo Sri Lanka. H. Il 31 luglio 2008, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha concesso al ricorrente un termine fino all'11 agosto 2008 per esprimersi sul mantenimento o meno del ricorso in materia d'asilo con la comminatoria che avrebbe statuito nel merito del ricorso ai punti di questione non divenuti privi d'oggetto, in caso di decorso infruttuoso del termine. Lasciando scadere infruttuosamente il succitato termine, l'insorgente ha implicitamente manifestato l'intenzione di mantenere il ricorso in materia d'asilo. I. Il 17 novembre 2008, il TAF, ha invitato l'UFM ad inoltrare entro il 18 dicembre 2008, dei mezzi di prova, mediante i quali potere accertare l'esistenza di una decisione negativa in materia d'asilo, di cui è stato oggetto il ricorrente in uno Stato dell'Unione Europea (UE) o dello Spazio economico europeo (SEE), concedendogli altresì la possibilità di presentare delle osservazioni complementari al ricorso. J. Il 4 dicembre 2008, l'UFM ha nuovamente proposto la reiezione del gravame. Diritto: 1. 1.1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Pagina 3

D-6273/2006 1.2 Il TAF osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). 1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto. 2. 2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. f LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa. 2.2 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. 4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che il ricorrente ha precedentemente inoltrato una domanda d'asilo nei Paesi Bassi e che la stessa ed il relativo ricorso sono stati respinti. In seguito, i legali del richiedente gli avrebbero spiegato che non vi sarebbe più stata altra via di ricorso. Queste indicazioni confermerebbero che la procedura d'asilo iniziata nei Paesi Bassi si sarebbe conclusa con una decisione Pagina 4

D-6273/2006 negativa cresciuta in giudicato. Per di più, non vi sarebbero indizi tali da permettere di concludere che nel frattempo siano intervenuti fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria. Inoltre, l'UFM ha rilevato che l'insorgente sarebbe tornato in Sri Lanka, stabilendosi a Colombo per tre mesi ed avrebbe lasciato il Paese nuovamente il 27 ottobre 2006. In tale periodo sarebbe stato controllato a diverse riprese e, in tre occasioni, le forze dell'ordine avrebbero verificato la sua carta d'identità scolastica. Oltre a ciò, non gli sarebbero successi altri torti. Peraltro, i suoi timori d'essere rapito a scopo di rapina, da movimenti cingalesi o tamil sarebbero decisamente vaghi e non permetterebbero di evidenziare un pericolo concreto. Secondo l'autorità inferiore nulla s'opporrebbe, infine, all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente verso il sud del suo Paese d'origine, la stessa restando ammissibile, esigibile e possibile. 4.2 Nel gravame, il ricorrente ha allegato, che la sua posizione non sarebbe mai stata approfondita da alcuna autorità, ritenuto che non sarebbero state eseguite ricerche effettive circa l'adempimento delle condizioni di rifugiato. Ha asserito che nel frattempo sarebbero intervenuti fatti importanti, seri e drammatici al punto da dover riconsiderare con la dovuta attenzione la situazione di un giovane cittadino di etnia tamil costretto ad un eventuale rientro in Sri Lanka. La situazione del Paese sarebbe seriamente compromessa al punto che un rientro nel Paese sarebbe da ritenersi inesigibile, in quanto vi sarebbe stato un peggioramento importante negli ultimi mesi. Inoltre, vi sarebbe una guerra tra le “tigri” tamil e i militari che sostengono il governo cingalese. Per conseguenza, anche dovuto alla sua giovane età, al rientro in Sri Lanka, il ricorrente verrebbe – con quasi assoluta certezza – immediatamente sequestrato dai militari e imprigionato in un centro detentivo dove i diritti umani rischierebbero seriamente di non essere rispettati. 4.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha rilevato che l'atto ricorsuale non conterrebbe fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una modifica della suddetta decisione ed ha proposto la reiezione del gravame. Inoltre, non condivide l'opinione del ricorrente secondo cui la sua posizione non sia stata approfondita da alcun'autorità. Infatti, le autorità olandesi avrebbero tenuto conto delle allegazioni del ricorrente. Pagina 5

D-6273/2006 4.4 Nella replica, l'insorgente ha allegato che sarebbe giunto in Olanda quando era minorenne e che ciò gli avrebbe permesso di rimanervi sino alla maggiore età, senza che le sue ragioni di rifugiato politico venissero verificate. La richiesta d'asilo in Olanda non sarebbe stata formulata perché il ricorrente non avrebbe avuto con sé i genitori, bensì poiché, data l'origine tamil, la sua vita sarebbe in reale pericolo. 4.5 Nelle successive osservazioni, l'UFM ha allegato che nella sua decisione del 13 dicembre 2006 si è riferito alle dichiarazioni dell'insorgente fatte durante le audizioni secondo le quali, egli avrebbe depositato una domanda d'asilo in Olanda e che la relativa procedura si sarebbe conclusa. Oltre a ciò, l'arrivo a termine della procedura sarebbe stato evidenziato dalle parole stesse dell'interessato, quando egli avrebbe ripetuto più volte di essere sprovvisto di ulteriori possibilità di inoltrare un ricorso contro la decisione di allontanamento dall'Olanda. Per conseguenza, la crescita in giudicato della relativa decisione olandese sarebbe evidente. 5. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. f LAsi, non si entra in materia di una domanda d'asilo se il richiedente è stato oggetto di una decisione negativa in materia d'asilo in uno Stato dell'UE o dello SEE, a meno che dall'audizione non emergano indizi secondo cui nel frattempo sono intervenuti fatti propri a giustificare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria ai sensi dell'art. 66 segg. LAsi (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 33). Per “decisione negativa in materia d'asilo” si intende una decisione resa al termine di una procedura, nella quale è stata esaminata materialmente e poi negata la qualità di rifugiato del richiedente l'asilo (v. GICRA 2006 n. 33 consid. 5 pag. 367 seg. e sentenza del TAF E-1034/2008 del 25 febbraio 2008 pag. 6). 6. Questo Tribunale considera che, in considerazione dell'insieme delle circostanze del caso di specie, in relazione all'evasione di una decisione di non entrata nel merito giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. f LAsi, l'istruttoria, la valutazione delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente e la motivazione della decisione impugnata sono manifestamente carenti. Infatti, nell'ambito dell'accertamento dei fatti rilevanti, l'autorità inferiore si è basata soltanto sulle dichiarazioni Pagina 6

D-6273/2006 dell'insorgente rese in occasione delle audizioni, affermazioni peraltro non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza. A titolo preliminare, questo Tribunale rileva che le dichiarazioni dell'autore del gravame sono da considerarsi, nell'insieme, confuse e di scarsa attendibilità. Prova ne è segnatamente il contenuto dell'audizione del 20 novembre 2006, in cui allo stesso veniva concesso il diritto di essere sentito in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi. Premesso ciò, quest'ultimo ha ribadito a più riprese di aver percorso una procedura d'asilo in Olanda sino all'ultima istanza e che tale pratica si sarebbe conclusa con esito negativo ([...]) come pure che sarebbe stato informato da quattro avvocati sull'impossibilità di intraprendere ulteriori passi per contestare la decisione resa nei suoi confronti ([...]). Tuttavia, dagli atti di causa ed in particolare dai verbali delle varie audizioni, non v'è modo di determinare con certezza che lo stesso abbia ottenuto una decisione materiale con esito negativo in materia d'asilo, nella quale siano stati esaminati a fondo i suoi motivi d'asilo, ma, al massimo, di presumere che lo stesso sia stato giudicato in materia di allontanamento. Inoltre, se si considera che in occasione dell'audizione del 1° dicembre 2006 ([...]), il ricorrente ha allegato che, dopo aver preso conoscenza della decisione negativa del Tribunale d'ultima istanza, si sarebbe rivolto ad un avvocato, definito come “criminal lawyer”, e non più a quattro consulenti legali come invece affermato nell'audizione del 20 novembre 2006, non si può escludere che il medesimo invece di essere stato oggetto unicamente di una procedura d'asilo (di cui l'esito è peraltro da ritenersi incerto), abbia subito anche una procedura penale terminata con la pronuncia dell'espulsione, senza possibilità di ulteriore appello. Per di più, non può nemmeno essere scartata la possibilità che le asserzioni del ricorrente siano state costruite ad arte, al fine di assicurarsi di non potere più essere allontanato in Olanda o in Sri Lanka, come già successogli nei primi mesi del 2006. E infatti plausibile che memore di quando precedentemente accaduto, l'autore del gravame si sia adoperato per fare risaltare ai suoi occhi, in maniera inequivocabile, che un allontanamento verso l'Olanda (ed in seguito verso lo Sri Lanka) non poteva più essere preso in considerazione, dato che in tale Paese egli non aveva più alcuna pendenza giudiziaria. Il fatto che il ricorrente affermi di essersi rivolto a ben quattro o cinque avvocati mostra chiaramente il tentativo dello stesso di volere sostenere, al di là di ogni dubbio, che l'Olanda debba essere ormai considerata per lui un capitolo chiuso. Per queste ragioni e conto tenuto della giovane età del ricorrente, la mancanza Pagina 7

D-6273/2006 d'esperienza di vita di quest'ultimo nonché le allegazioni vaghe, confuse ed inattendibili, prodotte in fase di procedura di prima istanza, non può essere esclusa a priori e senza misure istruttorie complementari l'inesistenza di una decisione materiale con esito negativo formalmente cresciuta in giudicato. L'UFM non avrebbe pertanto dovuto basarsi unicamente sulle dichiarazioni dell'insorgente senza effettuare misure istruttorie complementari di verifica in questo senso. L'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti risulta pertanto essere incompleto. In considerazione di quanto precede, questo Tribunale non può condividere la valutazione contenuta nel provvedimento litigioso secondo cui il ricorrente sarebbe già stato oggetto nei Paesi Bassi di una decisione materiale negativa in materia d'asilo, ragione per la quale non si entrerebbe nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. f LAsi. Per conseguenza, la decisione impugnata incorre nell'annullamento. 7. Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., n. 1977 pag. 418). In particolare, esso può sostituirsi all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 25 luglio 2007 D-6735/2006 consid. 11 e relativo riferimento). Tale non è il caso nella presente fattispecie. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti e a pronunciare una nuova decisione in merito. 8. Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 PA). 9. 9.1 La parte vincente ha diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla procedura di ricorso (art. 64 PA in relazione all'art. 7 e segg. del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Pagina 8

D-6273/2006 9.2 L'8 settembre 2008, è stata introdotta una nota particolareggiata delle spese, per un totale di CHF 1'990.10 così suddivise: CHF 224.50 di spese, CHF 1'625.- di onorario e CHF 140.60 d'IVA. 9.3 Nel caso concreto, il TAF ritiene opportuno aggiudicare l'intero ammontare riportato nella succitata nota particolareggiata delle spese. Per conseguenza, le spese ripetibili da rifondere alla parte, poste a carico dell'UFM, ammontano a CHF 1'990.10 (CHF 140.60 d'IVA inclusa). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9

D-6273/2006 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata. 2. Gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. L'UFM rifonderà al ricorrente CHF 1'990.10 (CHF 140.60 d'IVA inclusa) a titolo di spese ripetibili. 5. Comunicazione a: - patrocinatore del ricorrente (plico raccomandato) - UFM, Divisione Soggiorno (in copia, n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) - E._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 10

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