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Bundesverwaltungsgericht 14.02.2014 D-621/2014

14 febbraio 2014·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,940 parole·~15 min·3

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito / nuova procedura d'asilo per la Svizzera) ed allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 30 gennaio 2014 / N

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-621/2014

Sentenza d e l 1 4 febbraio 2014 Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Walter Stöckli; cancelliera Zoe Cometti.

Parti

A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Egitto, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 30 gennaio 2014 / N (...).

D-621/2014 Pagina 2

Visto: la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato il 1° aprile 2013 in Svizzera; la decisione del 27 maggio 2013 dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM), notificata al richiedente il 30 maggio 2013 e cresciuta in giudicato, con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della menzionata domanda ai sensi del vecchio art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha ordinato l'allontanamento dello stesso dalla Svizzera e l'esecuzione di tale misura siccome lecita esigibile e possibile; la seconda domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 26 novembre 2013; il verbale d'audizione sulle generalità del 2 dicembre 2013 (di seguito: verbale 1) ed il verbale dello stesso giorno in occasione del quale è stato concesso al richiedente il diritto di essere sentito in merito all'applicazione del vecchio art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi (di seguito: verbale 2) nonché il verbale dell'audizione sui motivi d'asilo dell'8 gennaio 2014 (di seguito: verbale 3); la decisione del 30 gennaio 2014 dell'UFM, notificata all'interessato il giorno medesimo (cfr. atto B18/1), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della seconda domanda d'asilo del richiedente in applicazione del vecchio art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, pronunciando il suo allontanamento dalla Svizzera, rispettivamente l'esecuzione di tale misura siccome lecita, esigibile e possibile; il ricorso del 5 febbraio 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 6 febbraio 2014) dell'insorgente; l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 10 febbraio 2014; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;

D-621/2014 Pagina 3 e considerato: che, preliminarmente, il Tribunale rammenta che il 1° febbraio 2014 è entrata in vigore la modifica del 14 dicembre 2012 decretata dall'Assemblea federale della Confederazione Svizzera (RU 2013 4375) della legge sull'asilo del 26 giugno 1998; che tale modifica ha visto l'abrogazione del vecchio art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi (tenore del suddetto articolo: RU 2006 4745) e l'introduzione dell'art. 111c LAsi relativo alle domande multiple, alle quali l'abrogata norma è sussumibile; che, giusta il cpv. 2 delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi, le procedure di domande multiple pendenti al momento dell'entrata in vigore di tale modifica, ovvero il 1° febbraio 2014, sono rette dal diritto vigente nel tenore del 1° gennaio 2008; che essendo la seconda domanda d'asilo stata inoltrata il 26 novembre 2013 e decisa il 30 gennaio 2014, il Tribunale applica pertanto la LAsi giusta il diritto vigente nel tenore del 1° gennaio 2008; che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021); che, nell'ambito di ricorsi contro le decisioni di non entrata nel merito ai sensi dei vecchi art. 32 – 35a LAsi, l'autorità di ricorso si limita, secondo prassi, a esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3 pag. 568); che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile; che, nei citati limiti, occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;

D-621/2014 Pagina 4 che, nell'ambito dell'audizione sulle generalità, il richiedente ha indicato di essere cittadino egiziano di etnia araba e di religione islamica, nato e cresciuto a C._______ (Egitto), dove avrebbe vissuto fino all'espatrio avvenuto secondo le differenti dichiarazioni tra ottobre e novembre del 2007, dopo un breve soggiorno in Libia (cfr. verbale 1, pagg. 3 seg. e 6 e verbale 3, pag. 2); che l'interessato ha dichiarato che i motivi d'asilo della presente domanda sarebbero distinti da quelli fatti valere nella precedente procedura, indicando altresì che questi ultimi non sarebbero mai esistiti e che allora avrebbe dichiarato il falso (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2); che, i nuovi motivi d'asilo si fonderebbero sul timore di essere arrestato a causa di un documento rilasciato il 28 settembre 2004 dalle autorità militari egiziane che attesterebbe il suo congedo dalle forze armate a causa del suo pessimo comportamento e la sua appartenenza ai Fratelli musulmani (cfr. verbale 1, pagg. 7 seg.; verbale 2 e verbale 3, pagg. 3 seg.); che, nella decisione del 30 gennaio 2014, l'UFM ha considerato, da un lato, che la precedente procedura d'asilo sarebbe definitivamente conclusa e che dall'altro lato egli avrebbe avanzato non solo una diversa identità ma anche dei differenti motivi d'asilo con l'obiettivo di fuorviare le autorità; che sarebbe quindi giunto in Svizzera esclusivamente a causa del decreto d'espulsione ordinato nei suoi confronti dalle autorità italiane; che, inoltre, i motivi fatti valere durante la presente procedura sarebbero inconsistenti e contraddittori; che, altresì, il mezzo di prova versato agli atti non corroborerebbe le affermazioni dell'interessato in merito alla sua appartenenza ai Fratelli musulmani, per il che i suoi motivi d'asilo sarebbero inverosimili; che, pertanto, i fatti addotti dall'interessato non sarebbero propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi del vecchio art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la sua esecuzione verso l'Egitto siccome lecita, esigibile e possibile; che ha altresì fissato un emolumento, giusta l'art. 17b cpv. 4, di CHF 600.– a carico del richiedente; che, nel ricorso, l'insorgente ha reiterato i suoi nuovi motivi d'asilo indicando di temere per la sua vita e libertà qualora facesse rientro in patria; che, unitamente al ricorso, ha allegato il documento in originale del suo

D-621/2014 Pagina 5 congedo dal militare, un documento che attesterebbe la sua vera identità e copie del Decreto di espulsione ordinato delle autorità italiane; che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, secondo il senso, in via principale l'annullamento della decisione impugnata, la restituzione degli atti di causa all'UFM per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria qualora non gli fosse accordato l'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali con protestate spese e ripetibili; che, giusta il vecchio art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o durante la pendente procedura d'asilo è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che non vi siano indizi che nel frattempo siano intervenuti fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria; che il Tribunale osserva che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa il 7 giugno 2013 con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 27 maggio 2013, non avendo l'interessato interposto ricorso contro la menzionata decisione notificatagli il 30 maggio 2013 (cfr. atto A 24/1); che, in casu, codesto Tribunale rileva che l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta il vecchio art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi) in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato; che, segnatamente, il ricorrente ha espressamente dichiarato di non essere rientrato al suo Paese d'origine tra la crescita in giudicato della decisione del 27 maggio 2013 dell'UFM e l'inoltro della seconda domanda d'asilo in Svizzera (cfr. verbale 1, pagg. 4 seg. e verbale 3, pag. 3); che la sua venuta in Svizzera è esclusivamente da ricondurre agli effetti del Decreto di espulsione del 21 novembre 2013 emesso dal Prefetto di Milano nei suoi confronti (cfr. verbale 1, pag. 6); che circa i suoi nuovi motivi d'asilo egli fa valere che a causa del documento 28 settembre 2004 che attesterebbe il suo congedo militare, qualora dovesse rientrare in patria sarebbe sicuramente arrestato, giacché prima

D-621/2014 Pagina 6 dell'espatrio del 2007 avrebbe subito due o tre interrogatori al mese da parte della sicurezza nazionale a causa del suo legame di parentela con un cugino che apparterrebbe ai Fratelli musulmani (cfr. verbale 1, pagg. 7 seg. e verbale 3, pag. 3 e 5); che, in sostanza, egli teme, pur non appartenendo ai Fratelli musulmani (cfr. verbale 3, pag. 6), di poter essere incarcerato per questa ragione, per il che il Tribunale ritiene queste allegazioni sono pure congetture non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza; che, si rilevi inoltre, che invitato a spiegare il motivo per cui in Egitto è considerato appartenere ai Fratelli musulmani egli ha espressamente indicato di aver informato personalmente le autorità militari di avere parenti appartenenti ai Fratelli musulmani (cfr. verbale 3, pag. 4); che il Tribunale ritiene che un tale comportamento risulta illogico; che, per il resto e per evitare ulteriori ripetizioni si rinvia alla decisione impugnata; che, per giunta, nell'atto ricorsuale non ha allegato fatti, prove o argomentazioni atte a rendere improvvisamente attendibili i suoi motivi d'asilo giacché il documento in originale che attesta il suo congedo dal militare come pure l'ulteriore documento allegato al ricorso che attesterebbe la sua vera identità non sono utili a provare l'improvvisa verosimiglianza dei suoi motivi d'asilo; che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti nuovamente addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria; che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che circa la pronuncia e l'esecuzione dell'allontanamento v'è da rammentare nuovamente che il 1° febbraio 2014 sono entrate in vigore le modifiche del 14 dicembre 2012 decretate dall'Assemblea federale della Confederazione Svizzera (RU 2013 4375) della LAsi come pure di alcuni disposti della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20); che l'art. 44 LAsi nella sua nuova formulazione rinvia espressamente, mentre il vecchio art. 44 cpv. 2 rinviava implicitamente, agli art. 83 e 84 LStr; che segnatamente l'art. 83 LStr ha visto l'introduzione di due nuovi capoversi (5 e 5 bis ) circa la designazione da parte del Consiglio federale di Stati d'origine o di provenienza o di regioni di tali Stati nei quali il ritorno è ragionevolmente esigibile; che, tuttavia, giusta le disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2012 della LStr, il suo cpv. 2 indica che l'art. 83 cpv. 5 e 5 bis LStr non è applicabile alle procedure pen-

D-621/2014 Pagina 7 denti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della LStr, ovvero il 1° febbraio 2014, per il che tali capoversi non sono applicati al caso di specie giacché quest'ultimo, come già visto sopra, al momento dell'entrata in vigore della sopraccitata modifica era già pendente; che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. e vecchio art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2011/24 consid. 10.1); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Egitto possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in combinato disposto con il vecchio art. 44 cpv. 2 LAsi); che la situazione in Egitto, malgrado i noti disordini e l'instabilità del Paese, non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. tra le altre, Sentenza del Tribunale amministrativo federale E-51/2014 del 10 gennaio 2014); che, quanto alla situazione personale del ricorrente, è giovane, scolarizzato ed ha un'esperienza professionale come pasticcere, autista e muratore, per il che non v'è ragione di credere che in occasione del suo

D-621/2014 Pagina 8 rientro abbia difficoltà ad inserirsi nel contesto lavorativo e sociale egiziano avendo oltretutto una buona rete sociale in Patria (cfr. verbale 1, pagg. 2 e 4 seg.); che, in aggiunta, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 pagg. 1003 seg.) senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in combinato disposto con il vecchio art. 44 cpv. 2 LAsi); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in combinato disposto con il vecchio art. 44 cpv. 2 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (vecchio art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alla presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);

D-621/2014 Pagina 9 che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva;

(dispositivo alla pagina seguente)

D-621/2014 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Zoe Cometti

Data di spedizione:

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