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Bundesverwaltungsgericht 16.02.2009 D-6183/2006

16 febbraio 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,671 parole·~13 min·2

Riassunto

Asilo e allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 28...

Testo integrale

Corte IV D-6183/2006 {T 0/2} Sentenza d e l 1 6 febbraio 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer; cancelliere Carlo Monti. A._______, Ucraina, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 28 ottobre 2006 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-6183/2006 Fatti: A. Il 28 agosto 2006, l'interessata ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ella ha dichiarato, in sostanza, di essere espatriata per seguire il suo compagno – che avrebbe conosciuto in Ungheria e con cui vorrebbe fondare una famiglia – nonché per il timore di subire ulteriori violenze da parte del suo ex-marito in patria. Dopo il divorzio statuito nel 1999, l'interessata avrebbe continuato a convivere con quest'ultimo fino alla fine dell'anno 2005. Inoltre, la stessa l'avrebbe denunciato tre volte per le violenze subite. In seguito, sarebbe espatriata, a seconda delle versioni, il 26, 27, oppure il 28 febbraio 2006, recandosi nella Repubblica Ceca, dove avrebbe chiesto l'asilo il 7 o l'8 giugno 2006. Nel mese di luglio del 2006, l'interessata avrebbe raggiunto l'Ungheria per poi arrivare in Svizzera il 28 agosto 2006. B. Il 26 ottobre 2006, l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, ossia l'Ucraina, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 27 novembre 2006, l'interessata, ha inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, il rinvio degli atti di causa all'UFM per ulteriori indagini nonché, in via sussidiaria, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle spese processuali. D. Il 6 dicembre 2006, la CRA ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere all'insorgente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. Pagina 2

D-6183/2006 E. Il 14 dicembre 2006, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. F. Il 6 febbraio 2007, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha concesso alla ricorrente la facoltà di introdurre l'atto di replica. G. Il 19 febbraio 2007, l'autrice del gravame ha presentato l'atto di replica. Diritto: 1. 1.1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Il TAF osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). 1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto. 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Pagina 3

D-6183/2006 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 5. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili e, in punti essenziali, incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire le allegazioni della richiedente. Inoltre, sarebbero incoerenti le asserzioni relative agli anni di violenze inflitte all'interessata da parte dell'ex-marito. Infatti, se la stessa avesse realmente subito gli evocati maltrattamenti, quest'ultima non avrebbe continuato a convivere con il suo ex-marito, ma avrebbe traslocato da diverso tempo. Peraltro, sarebbero contraddittorie e non convincenti le giustificazioni, secondo le quali la medesima sarebbe rimasta a casa dell'ex-marito, siccome non avrebbe avuto i mezzi per comperarsi una casa, in quanto non avrebbe avuto un lavoro ed avrebbe dovuto crescere i figli. In aggiunta, l'interessata avrebbe potuto recarsi altrove, per esempio da sua madre. Inoltre, l'UFM ha pure considerato che se la richiedente avesse realmente ritenuto importanti i motivi d'asilo evocati in Repubblica Ceca in occasione della sua domanda d'asilo che sarebbero gli stessi della presente procedura d'asilo quest'ultima avrebbe atteso l'esito della procedura d'asilo ceca, prima di recarsi in Svizzera per seguire il suo compagno. Per di più, non sarebbero credibili le dichiarazioni relative all'ultima violenza subita, siccome prive di consistenza. Infatti, avrebbe esposto i fatti in modo vago, generico e sprovvisto di dettagli. Inoltre, l'UFM ha considerato come inadeguati i mezzi di prova inoltrati, siccome sarebbe impossibile verificarne la loro autenticità, trattandosi di copie trasmesse per posta elettronica e non di documenti originali. Peraltro, la loro semplice presentazione non proverebbe né l'esistenza di un pericolo effettivo per la ricorrente, né che abbia vissuto tutti questi anni nella condizione da lei descritta. Infine, l'UFM ha concluso che le allegazioni presentate non soddisfano le condizioni di verosimiglianza Pagina 4

D-6183/2006 previste dall'art. 7 LAsi. Per conseguenza, non potrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiato nella fattispecie. 5.2 Nel gravame, l'insorgente ha segnalato di avere presentato la sua domanda d'asilo esclusivamente per stare accanto al suo compagno. Inoltre, l'UFM avrebbe fondato la sua decisione su dichiarazioni che la stessa non avrebbe fatto valere a sostegno della sua domanda d'asilo, ovvero sui problemi che la ricorrente avrebbe avuto con il suo ex-marito, considerandoli inverosimili. Questa valutazione sarebbe irrilevante, in quanto l'autrice del gravame avrebbe sostenuto di chiedere l'asilo per i motivi del compagno. 5.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha rilevato, in particolare, che la ricorrente avrebbe esplicitamente allegato come motivo d'asilo le violenze subite dal coniuge ed avrebbe pure presentato dei mezzi di prova per validare le sue dichiarazioni. 5.4 Nella replica, l'insorgente ha ribadito di avere chiesto l'asilo esclusivamente per seguire il suo compagno. Inoltre, i problemi con l'ex-marito sarebbero emersi soltanto dopo che le sarebbe stato chiesto se avesse avuto qualche problema in patria. Sarebbe quindi evidente che il motivo principale sia quello di stare accanto al suo compagno. 6. 6.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 6.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che Pagina 5

D-6183/2006 quest'ultima risulti secondaria (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (v. GICRA 1995 n. 23). 7. 7.1 A titolo preliminare questo Tribunale costata che il Consiglio federale ha inserito, in data 1° gennaio 2007, l'Ucraina nel novero dei Paesi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 LAsi. Pertanto, sussite di massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese. 7.2 7.2.1 Il TAF osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive rese dall'insorgente in corso di procedura s'esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Giova altresì osservare che la ricorrente si limita a mere congetture, non fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento al timore di persecuzione da parte di terzi, nella fattispecie il suo ex-marito. Questo Tribunale considera i fatti relativi ai problemi dell'autrice del gravame con il suo ex-marito come irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi e, peraltro, non pertinenti nella presente procedura, giacché non vi è ragione di ritenere che la ricorrente non possa ricevere un'appropriata protezione statale contro l'eventuale agire illegittimo nei suoi confronti da parte di terzi, ritenuto che le autorità ucraine hanno la capacità di garantire una protezione appropriata, disponendo di strutture funzionanti ed efficienti. Per sovrabbondanza, non emergono dalle carte processuali elementi secondo cui l'insorgente non avrebbe avuto la possibilità effettiva di andare ad abitare altrove, allontanandosi così dal suo presunto aggressore. Pagina 6

D-6183/2006 7.2.2 Per quanto riguarda i motivi d'asilo legati al suo compagno, il TAF rileva che la ricorrente non ha fatto valere di essere stata interessata né personalmente, né direttamente, né concretamente dai fatti che hanno spinto il suo compagno a chiedere l'asilo, limitandosi, peraltro, ad affermare di volere stare con lui e di sapere poco sui suoi motivi d'asilo. Inoltre, giova rilevare che la stessa non ha alcun legame di parentela con il suo compagno, né una relazione tale da poterla considerare come una comunità durevole analoga al matrimonio (cfr. su questo tema GICRA 1993 n. 24), ritenuto che l'autrice del gravame ha convissuto con il suo compagno al massimo per due mesi precedentemente alla partenza dall'Ungheria per la Svizzera ([...]). Per conseguenza, la ricorrente non può essere considerata parte della famiglia del suo compagno, ai sensi dell'art. 1 lett. e dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (Oasi 1, RS 142.311). 7.3 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1). 9. 9.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 7 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Ucraina possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). 9.1.1 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del "non-refoulement". Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Pagina 7

D-6183/2006 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui la ricorrente possa essere esposta in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri termini, quest'ultima non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. 9.1.2 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 9.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Qualora venga constatato un pericolo concreto deve essere concessa l'ammissione provvisoria, salvi i casi di cui l'art. 83 cpv. 7 LStr (cfr. Foglio Federale del n. 20 del 20 maggio 2002 pag. 3433 [FF 2002 3433]). 9.2.1 Il TAF osserva nondimeno che in Ucraina non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 9.2.2 Quanto alla situazione personale dell'insorgente, la medesima è ancora giovane ed ha una certa esperienza professionale come psicologa infantile. Inoltre, dispone di una rete sociale in patria, segnatamente la madre, un fratello e due figli. Non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa Pagina 8

D-6183/2006 emerga la necessità di una permanenza dell'autrice del gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per la stessa di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. 9.2.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie. 9.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, la ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 10. In considerazione di quanto precede, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 11. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a cpv. 2 LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'insorgente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9

D-6183/2006 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dell'insorgente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - rappresentante della ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) - B._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 10

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