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Bundesverwaltungsgericht 04.12.2012 D-6133/2012

4 dicembre 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,550 parole·~13 min·2

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito / nuova procedura d'asilo per la Svizzera) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 22 novembre 2012 / N

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-6133/2012

Sentenza d e l 4 dicembre 2012 Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Robert Galliker; cancelliera Zoe Cometti.

Parti

A._______, nato il (...), Algeria, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 22 novembre 2012 / N [...].

D-6133/2012 Pagina 2

Visto: la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 5 settembre 2012 in Svizzera; il verbale di decisione del 19 settembre 2012 dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM), con il quale è stata notificata al richiedente la decisione di non entrata nel merito della sua domanda d'asilo in applicazione dell'art. 32 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), pronunciando il suo allontanamento dalla Svizzera, rispettivamente l'esecuzione di tale misura siccome lecita esigibile e possibile; la seconda domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 31 ottobre 2012; il verbale d'audizione sulle generalità del 31 ottobre 2012 (di seguito: verbale 1) ed il verbale del 9 novembre 2012 in occasione del quale è stato concesso al richiedente il diritto di essere sentito in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi (di seguito: verbale 2) nonché il verbale dell'audizione sui motivi d'asilo del 22 novembre 2012 (di seguito: verbale 3); il verbale di decisione del 22 novembre 2012 dell'UFM, con il quale è stata notificata all'interessato la decisione di non entrata nel merito della seconda domanda d'asilo (cfr. act. B 14/1) in applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, pronunciando il suo allontanamento dalla Svizzera, rispettivamente l'esecuzione di tale misura siccome lecita esigibile e possibile; il ricorso del 23 novembre 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata all'UFM il 26 novembre 2012 ed entrato al Tribunale amministrativo federale [di seguito: il Tribunale] il 29 novembre 2012 dopo trasmissione dall'UFM); l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale il 29 novembre 2012; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;

D-6133/2012 Pagina 3 e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua; che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano, mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua francese; che, pertanto, la presente sentenza è redatta in italiano; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;

D-6133/2012 Pagina 4 che, nell'ambito dell'audizione sulle generalità, il richiedente ha indicato di essere cittadino algerino di etnia araba e di religione islamica, nato e cresciuto nella provincia di Chlef (Algeria), dove avrebbe vissuto fino all'espatrio avvenuto un imprecisato giorno del novembre 2011 (cfr. verbale 1, pag. 3 seg.; act. A 4/10, pag. 6); che l'interessato ha dichiarato altresì che i motivi d'asilo della presente domanda sarebbero uguali a quelli che aveva già fatto valere in occasione della sua prima domanda (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2); che, tuttavia, in occasione dell'audizione federale ha allegato nuovi motivi d'asilo sebbene antecedenti al suo espatrio (cfr. verbale 3, pag. 3); che, nella decisione del 22 novembre 2012, l'UFM ha considerato, da un lato, che la precedente procedura d'asilo sarebbe definitivamente conclusa e che dall'altro lato egli non avrebbe addotto nuovi fatti ripetendo che i suoi motivi d'asilo sarebbero gli stessi esposti durante la prima procedura e che non se ne sarebbero aggiunti di nuovi; che invece unicamente in occasione dell'audizione federale avrebbe fatto valere nuovi motivi d'asilo, sebbene antecedenti all'espatrio dall'Algeria, a causa dei quali avrebbe paura di perdere la vita per mano di terroristi e di venire arrestato dalla polizia; che, inoltre, i motivi fatti valere in prima procedura ed in parte nella seconda procedura sarebbero stati già ritenuti irrilevanti nella prima decisione dell'UFM; che, invece i nuovi motivi allegati sarebbero apparsi solo tardivamente e non contribuirebbero nemmeno alla concretizzazione degli eventi già addotti, per il che l'attendibilità di tali motivi tardivi sarebbe dubbia; che, pertanto, i fatti addotti dall'interessato non sarebbero propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la sua esecuzione verso l'Algeria siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha reiterato i suoi nuovi motivi d'asilo indicando di contestare la decisione dell'UFM in quanto si sentirebbe minacciato di morte qualora rientrasse al suo Paese d'origine; che ha chiesto alla Svizzera protezione giacché avrebbe paura dei terroristi e di subire delle punizioni dalla polizia per non aver rispettato i termini del contratto di lavoro con la stessa;

D-6133/2012 Pagina 5 che in conclusione e secondo il senso, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o durante la pendente procedura d'asilo è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che non vi siano indizi che nel frattempo siano intervenuti fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria; che, preliminarmente, il Tribunale osserva che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa il 27 settembre 2012 con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 19 settembre 2012, non avendo l'interessato interposto ricorso contro la menzionata decisione notificatagli il 19 settembre 2012 (cfr. A 10/1); che, in casu, codesto Tribunale rileva che l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi); che, infatti, le allegazioni, s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato; che, in primo luogo, avendo l'insorgente dapprima affermato che i motivi d'asilo presentati nella presente procedura sono gli stessi già fatti valere in occasione della prima domanda d'asilo e non avendo fatto rientro al suo Paese d'origine, non ha né in sede della prima audizione né in occasione dell'audizione sul diritto di essere sentito allegato fatti atti ad implicare l'improvvisa rilevanza dei suoi motivi d'asilo; che, in secondo luogo, durante l'audizione federale sui motivi d'asilo egli ha fatto valere nuovi motivi d'asilo, sebbene antecedenti al suo espatrio, che avrebbe potuto far valere in occasione della prima procedura nonché nelle prime audizioni della seconda procedura; che nonostante sia stato interrogato più volte sui suoi motivi o ulteriori motivi d'asilo, egli avrebbe improvvisamente allegato nuovi fatti soltanto in audizione federale (cfr. A 4/10, pagg. 7 seg.; A 8/13, pag. 2; verbale 1, pag. 6 e verbale 2); che egli ha indicato di essere stato agente della polizia e pertanto minacciato da un gruppo di perso-

D-6133/2012 Pagina 6 ne non meglio specificate (cfr. verbale 3, pag. 3); che interrogato sulla sua funzione in seno alla polizia algerina egli ha indicato di aver lavorato al (...) non riuscendo nemmeno a spigare con certezza tale acronimo (cfr. ibidem); che inoltre invitato ad esporre tali nuovi motivi antecedenti l'espatrio, è rimasto vago ed impreciso, non riuscendo, per esempio, ad indicare precisamente l'ultima volta che i terroristi lo avrebbero cercato alla propria dimora, indicando dapprima il 2007 per poi rettificare ed indicare il 2011 (cfr. verbale 3, pag. 4); che, si rilevi inoltre, che invitato a spiegare il motivo per cui avrebbe sottaciuto tali motivi d'asilo egli si sarebbe limitato a rispondere che in occasione delle precedenti audizioni non sarebbe stato sereno (cfr. verbale 3, pag. 5); che tale giustificazione è, come palese, inconsistente; che, per il resto e per evitare ulteriori ripetizioni si rinvia alla decisione impugnata; che, per giunta, nell'atto ricorsuale non ha allegato fatti, prove o argomentazioni atte a rendere improvvisamente rilevanti o attendibili i suoi motivi d'asilo; che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti nuovamente addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria; che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Algeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto

D-6133/2012 Pagina 7 di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che la situazione in Algeria non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che, quanto alla situazione personale del ricorrente, è giovane e con una buona formazione scolastica, per il che non v'è ragione di credere che in occasione del suo rientro abbia difficoltà ad inserirsi nel contesto lavorativo algerino avendo oltretutto una buona rete sociale in Patria (cfr. verbale 1, pagg. 3 seg.); che, in aggiunta, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2) senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile;

D-6133/2012 Pagina 8 che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-6133/2012 Pagina 9 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Zoe Cometti

Data di spedizione:

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