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Bundesverwaltungsgericht 09.09.2010 D-6116/2010

9 settembre 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,195 parole·~16 min·2

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Testo integrale

Corte IV D-6116/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 9 settembre 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del Giudice Hans Schürch; cancelliera Vera Riberti; A._______, nato il (...), Bosnia-Erzegovina, alias B._______, nato il (...), Slovenia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 26 agosto 2010 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-6116/2010 Visti: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato il (...); i verbali d'audizione del 3 agosto 2010 e del 12 agosto 2010 a C._______; il rapporto d'arresto della polizia criminale del Canton D._______ dell'(...), dal quale risulta che i motivi d'arresto sarebbero segnatamente l'infrazione di falsità in certificati; il modulo di decisione del (...) dell'Ufficio della migrazione del Canton D._______ (Amt für Migration, Ruckführung) con la quale viene ordinato l'allontanamento dell'interessato ex art. 64 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20); il decreto penale dell'(...) (E._______) che ritiene colpevole l'interessato di falsità in certificati, d'entrata e di soggiorno illegale in Svizzera, d'inganno nei confronti delle autorità e d'esercizio senza permesso di un'attività lucrativa in Svizzera; il formulario dell'(...) dell'Ufficio della migrazione del Canton D._______ (Amt für Migration, Ruckführung) che convoca l'interessato per organizzare il rientro in patria; la decisione dell'UFM del 26 agosto 2010 notificata il medesimo giorno all'interessato (cfr. risultanze processuali); il ricorso inoltrato dal ricorrente il 27 agosto 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 30 agosto 2010); gli atti trasmessi al Tribunale amministrativo federale in data 30 agosto 2010 (data d'entrata 31 agosto 2010); gli ulteriori documenti allegati dal ricorrente al suo scritto del 3 settembre 2010, segnatamente i documenti concernenti gli impegni politici; un'attestazione dell'azienda di sicurezza privata oltre a sei fotografie che lo ritraggono con politici di primo piano (data d'entrata 6 settembre 2010) ulteriori fatti ed argomenti del caso di specie che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; Pagina 2

D-6116/2010 e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del l'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 PA e 108 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti e che gli altri presupposti processuali sono parimenti adempiuti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente fondati o infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata solo sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti; che interrogato sui motivi d'asilo l'interessato ha dichiarato di essere cittadino della Bosnia e Erzegovina , con ultimo domicilio a F._______ e di essere espatriato 7 anni or sono (cfr. verbale d'audizione del 3 agosto 2010, pag. 1); che i suoi problemi sarebbero iniziati nel (...) mentre si trovava in G._______ dove avrebbe lavorato per il partito H._______ e poiché si sarebbe rifiutato, in occasione delle elezioni del Pagina 3

D-6116/2010 1996, di registrare dei voti illegali tramite l'iscrizione di nomi di persone decedute (cfr. verbale d'audizione del 3 agosto 2010, pag. 4); che una volta rientrato in patria, nel (...), egli avrebbe intrapreso un'attività indi pendente grazie a stampanti, a computer ed a fotocopiatrici ch'egli avrebbe portato con sé dalla G._______ (cfr. verbale d'audizione del 3 agosto 2010, pagg. 4 e 5); che, nel quadro di questa attività, egli avrebbe ricevuto delle minacce e subito dei danneggiamenti da parte di membri dell'unione islamica J._______ (o "K._______"), per il fatto che si sarebbe rifiutato di eseguire i loro ordini in merito ad operazioni su internet, di altre attività informatiche e di preparazione di volantini (cfr. verbale d'audizione del 3 agosto 2010, pag. 5 e verbale d'audizione del 12 agosto 2010, pag. 3); che le prime minacce sarebbero avvenute a fine (...)/inizio (...) (cfr. verbale d'audizione del 12 agosto 2010, pag. 3); che l'insorgente sarebbe entrato in territorio elvetico munito di un documento d'identità sloveno falso (cfr. verbale d'audizione del 12 agosto 2010, pag. 4); che egli sarebbe espatriato nel (...), recandosi ini zialmente in L._______ per qualche mese, in M._______ e poi a N._______, ma ha inoltrato la sua domanda di asilo soltanto il (…) (cfr. verbale d'audizione del 3 agosto 2010, pagg. 2 e 7); che, secondo le sue dichiarazioni, la ragione dell'inoltro della domanda d'asilo dopo aver soggiornato da tempo ed illegalmente in Svizzera sarebbe dovuta al fatto che, all'incirca due mesi prima della sua domanda d'asilo, una persona che l'avrebbe all'epoca minacciato, certo Signor O._______, avrebbe messo una bomba davanti ad un edificio della polizia di F._______ (cfr. verbale d'audizione del 12 agosto 2010, pag. 5); che, con decisione del 26 agosto 2010, l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo dell'interessato fondandosi sull'art. 33 LAsi; che, in particolare, detto Ufficio ha constatato che l'interessato era entrato illegalmente in territorio elvetico nel mese di (...) 2007, utilizzando un passaporto sloveno falso e che in data (...) è stato arrestato dalla poli zia del Canton D._______ dopo anni di permanenza illegale in Svizzera; che, inoltre, dopo essere stato rilasciato dalla custodia cautelare ed in attesa di essere rinviato in Bosnia e Erzegovina, egli aveva inoltrato la domanda d'asilo; che, per di più, date le lampanti contraddizioni, le lacune e l'assenza di dettagli, le allegazioni del richiedente sono state ritenute inverosimili; che, viste dette contraddizioni dell'interessato, quest'ultimo non era stato in grado di confutare la presunzione secondo cui avrebbe inoltrato la domanda d'asilo in stretta correlazione cro- Pagina 4

D-6116/2010 nologica con il suo arresto e con la decisione d'allontanamento, benché l'inoltro della domanda era possibile e poteva ragionevolmente essere preteso prima; che, infine, le allegazioni contraddittorie dell'interessato ed i restanti atti di causa, non permettevano di ammettere l'e sistenza di indizi di persecuzione; che l'autorità inferiore ha, altresì, pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Bosnia e Erzegovina siccome lecita, esigibile e possibile; che nel gravame, l'insorgente fa valere che nel suo caso sussisterebbero indizi di persecuzione, viste le minacce e le intimidazioni ch'egli avrebbe subito nel suo Paese, come pure le prove fornite dal medesi mo a sostegno delle sue dichiarazioni, le quali risulterebbero, a suo dire, verosimili; che, allegato al ricorso, l'insorgente ha prodotto un documento in lingua tedesca (Gründungsprotokoll del [...]) che proverebbe la sua partecipazione a riunioni politiche; che egli ha inoltre asseri to che il suo rinvio verso la Bosnia e Erzegovina sarebbe inesigibile; che, in conclusione, l'insorgente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, qualora non fosse riconosciuto quale rifugiato, la concessione dell'ammissione provvisoria; che egli ha, altresì, presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese anticipate di giustizia; che giusta l'art. 33 LAsi, non si entra nel merito della domanda d'asilo di una persona che soggiorna illegalmente in Svizzera se, con tale domanda, essa mira manifestamente a sottrarsi all'esecuzione imminente di un'espulsione o di un allontanamento (cpv. 1); che tale scopo è presunto se l'inoltro della domanda precede o segue di poco un arresto, un procedimento penale, l'esecuzione di una pena o l'emanazione di una decisione di allontanamento (cpv. 2); che, il cpv. 1 della suddetta norma non è applicabile se l'inoltro della domanda non era possibile o non poteva ragionevolmente essere preteso prima (cpv. 3 lett. a) o se sussistono indizi di persecuzione (cpv. 3 lett. b); che, la nozione di indizi di persecuzione dell'art. 33 cpv. 3 lett. b LAsi deve essere intesa in senso lato e alla medesima portata dell'art. 18 e dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che la stessa comprende pertanto non soltanto i seri pregiudizi previsti dall'art. 3 LAsi, ma pure i rischi di violazione dei diritti umani e la situazione di guerra, guerra civile o violenza gene ralizzata (cfr. in tal senso Giurisprudenza ed informazioni della Com- Pagina 5

D-6116/2010 missione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18; GI - CRA 2004 n. 35 consid. 4.3; GICRA 2004 n. 5 consid. 4c/aa); che, peraltro, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (cfr. GICRA 1998 n. 33 consid. 4b, GICRA 2004 n. 5 consid. 4c/bb, GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3); che, in altri termini, l'autorità deve entrare nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente invoca delle persecuzioni – in senso lato – e che le sue allegazioni non risultano, prima facie, provviste di credibilità (GICRA 1998 n. 33 consid. 4b); che, nella fattispecie, il ricorrente è arrivato in Svizzera nel 2007, munito di un documento d'identità falso, ove ha vissuto, sebbene lasciando di tanto in tanto il territorio, per ben tre anni prima di inoltrare la domanda d'asilo (cfr. verbale d'interrogatorio della polizia criminale di D._______ del 9 giugno 2010, pag. 8 e verbale d'audizione del 12 agosto 2010, pag. 5); che la domanda d'asilo dell'interessato è stata presentata poco più di un mese dopo l'arresto avvenuto nel Canton D._______, come pure della decisione d'allontanamento ordinato dalle autorità cantonali; che le condizioni previste all'art. 33 cpv. 1 e 2 sono pertanto adempiute; che, per di più, non si evince dagli atti che l'interessato non avrebbe potuto inoltrare la domanda prima o che questo non poteva essere ragionevolmente preteso; che, tra l'altro, il ricorrente medesimo ammette nel ricorso che la sua domanda è tardiva (cfr. ricorso, pag. 2); che, oltre a ciò, quo agli asseriti indizi di persecuzione, l'insorgente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia d'asilo si esauriscono, infatti, in affermazione di parte non corroborate da elementi della minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso pur tenendo conto di un grado di verosimiglianza ridotto; Pagina 6

D-6116/2010 che, in particolare ed a titolo d'esempio, quanto alle sparatorie dinanzi al suo domicilio in patria, egli avrebbe inizialmente menzionato due eventi avvenuti all'inizio del (...) per il primo e alla fine del medesimo anno per il secondo (cfr. verbale d'audizione del 3 agosto 2010, pag. 5); che, per contro, successivamente, egli avrebbe menzionato un solo episodio di sparatoria, sostenendo in un primo tempo che sarebbe avvenuto alla fine del (...) e, successivamente, alla fine del (...) (cfr. verbale d'audizione del 12 agosto 2010, pagg. 3 e 5); che confrontato a dette contraddizioni di eventi e di date, egli si è limitato a dire che non era più sicuro se era successo nel (...) o nel (...) sostenendo che esisteva comunque un rapporto di polizia (cfr. verbale d'audizione del 12 agosto 2010, pag. 8); che, per inciso, il ricorrente non ha neppure prodotto detto rapporto di polizia; che, inoltre, le dichiarazioni circa il numero di volte e le modalità delle minacce subite da un certo N._______ sarebbero state contraddittorie e alquanto vaghe (cfr. verbale d'audizione del 3 agosto 2010, pag. 6 e verbale d'audizione del 12 agosto 2010, pagg. 5 e segg.); che, quanto ai mezzi di prova forniti dallo stesso in sede di prima istanza e dinanzi a codesto Tribunale, si rileva che delle semplici fotografie o il protocollo del (...) prodotto in sede ricorsuale non dimostrano in alcun modo, neppure prima facie e tenuto conto di un grado di verosimiglianza ridotto, che egli abbia effettivamente subito le minacce e le violenze asserite; che nemmeno i documenti prodotti con lo scritto del 3 settembre 2010, posto che oltretutto si tratta per la maggior parte di semplici fotocopie, non soccorrono il ricorrente, per non sostanziare ulteriormente quanto già allegato in precedenza; che per esempio uno di questi documenti, a prima vista di diffidente confezione, attesta che una ditta di sicurezza, tra il (...) ed il (...), avrebbe protetto il ricorrente, la sua famiglia e la sua ditta contro minacce di terzi; che non di meno detto scritto si limita soltanto ad attestare di avere protetto il ricorrente senza sostanziare null'altro circa quale pericolo o minaccia sarebbe stato oggetto; che per il resto nemmeno è comprensibile il motivo per il quale verrebbe chiesta protezione ad una ditta privata piuttosto che venga richiesto allo Stato di agire in questa funzione; Pagina 7

D-6116/2010 che sia pure osservato che detti documenti, peraltro risalenti agli anni (...), (...) e (...), vengono prodotti inspiegabilmente la prima volta dinan zi a questo Tribunale e non già al momento della domanda di asilo, nella misura in cui dovessero avere ancora una connessione temporale con i motivi d'asilo addotti; che nemmeno la documentazione fotografica può portare ad altra conclusione; che, per di più, il ricorrente non è riuscito a fornire alcun dettaglio con creto o spiegazione credibile riguardo al suo racconto, oppure chiarire le contraddizioni sollevate dall'UFM (cfr. verbale d'audizione del 12 agosto 2010, pagg. 8 e seg. e ricorso, pag. 2); che, non essendovi pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) non si applica in casu; che, inoltre, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere delle violazioni degli art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) imputabili all'agire umano, in caso di rientro in Bosnia e Erzegovina; che, premesso ciò, in detto Paese non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insie me della popolazione nella totalità del territorio nazionale; che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 33 cpv. 3 lett. b LAsi; che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 33 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tu tela e la decisione impugnata va confermata; che, se non entra nel merito di una domanda d'asilo, l'UFM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 cpv. 1 LAsi); Pagina 8

D-6116/2010 che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 e 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'a silo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata dall'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (Lstr, RS 142.20), entrata in vigore il 1° gennaio 2008; che, giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che a seguito di quanto osservato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile e ragionevolmente esigibile(art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 apv. 3 e 4 LStr); che pure quo la situazione personale del ricorrente, dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'al lontanamento; che, infatti, egli è ancora relativamente giovane, in buona salute ed ha una formazione quale tecnico del traffico; che, inoltre, egli ha lavorato per diversi anni nel suo paese come indipendente (cfr. verbale d'audizione del 3 agosto 2010, pag. 2); che, infine, l'insorgente dispone in patria di una rete sociale, tra cui due figli ed una sorella (cfr. verbale d'audizione del 3 agosto 2010, pag. 3); che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvi soria (GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); Pagina 9

D-6116/2010 che il ricorrente, il quale possiede già un passaporto della Bosnia e Er zegovina, usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni altro documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata; che, pertanto, l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente). Pagina 10

D-6116/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 3. Comunicazione a: - ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di C._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Centro di registrazione e di procedura di C._______, con allegato l'incarto N [...] con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento al Tribunale amministrati vo federale (per corriere interno; in copia) - P._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Vera Riberti Data di spedizione: Pagina 11

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