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Bundesverwaltungsgericht 27.10.2014 D-6085/2014

27 ottobre 2014·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,245 parole·~11 min·2

Riassunto

Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato) | Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione dell'UFM del 13 ottobre 2014

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-6085/2014

Sentenza d e l 2 7 ottobre 2014 Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Walter Lang; cancelliera Zoe Cometti.

Parti

A. _______, nato il (…), Romania, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione dell'UFM del 13 ottobre 2014 / N […].

D-6085/2014 Pagina 2

Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 18 settembre 2014; i verbali d'audizione del 26 settembre 2014 (di seguito: verbale 1) e del 13 ottobre 2014 (di seguito: verbale 2); il verbale di decisione del 13 ottobre 2014 dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM), notificato il medesimo giorno all'interessato (e non come erroneamente indicato nell'avviso di notifica e ricevuta [atto A9/1] il 13 dicembre 2014), con il quale detto Ufficio ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, rispettivamente l'esecuzione di tale misura siccome lecita esigibile e possibile; il ricorso del 20 ottobre 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 21 ottobre 2014) con il quale l'insorgente ha concluso, in via principale, all'annullamento della decisione impugnata e alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione, in via subordinata, alla concessione dell'asilo oppure alla concessione dell'ammissione provvisoria; che ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali con protestate tasse, spese e ripetibili; gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 21 ottobre 2014; i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;

e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;

D-6085/2014 Pagina 3 che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti; che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di essere cittadino rumeno, nato e cresciuto a B._______ in Romania (cfr. verbale 1, pagg. 3 seg.); che sarebbe espatriato poiché avrebbe avuto problemi con la mafia e la polizia, le quali, a suo dire, gli avrebbero introdotto un serpente oppure delle telecamere nel corpo per controllarlo; che inoltre la di lui moglie sarebbe stata coinvolta in un'attività illegale di clonazione di carte di credito e che la polizia e la mafia l'avrebbero poi obbligata a prostituirsi (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pagg. 2 seg.); che a sostegno delle sue dichiarazioni ha depositato due ecografie; che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi); che il richiedente è cittadino rumeno (cfr. passaporto agli atti); che il Consiglio federale ha inserito la Romania nel novero degli Stati esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate

D-6085/2014 Pagina 4 o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che nella querelata decisione l'UFM ha considerato inverosimili le dichiarazioni dell'interessato circa i suoi motivi d'asilo; che, in particolare, il richiedente non avrebbe reso verosimile la persecuzione subita dalla mafia e dalla polizia; che si sarebbe limitato ed esporre in modo confuso delle congetture di persecuzione non riuscendo ad approfondirne alcuna; che inoltre non sarebbe coerente aver trascorso in Italia otto mesi per cercare lavoro senza chiedere asilo e poi giungere in Svizzera a chiedere protezione ed indicare che le persecuzioni allegate risalirebbero a due o quattro anni orsono; che in fine, le ecografie non sarebbero idonee a provare la verosimiglianza dei motivi d'asilo e non si riuscirebbe ad intravvedere le asserite telecamere; che pertanto l'UFM ha concluso che le dichiarazioni dell'interessato non soddisferebbero le condizioni richieste per ammettere la verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi; che nel ricorso egli ha contestato l'inverosimiglianza rilevata dall'UFM ed ha ribadito quanto asserito in corso di audizioni; che ha contestato la vaghezza delle sue dichiarazioni indicando tuttavia che non essendo chiaro nemmeno per lui quanto accadutogli, potrebbe riferire esclusivamente solo ciò che ricorda; che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione, questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni rese dal ricorrente in corso di procedura sono inverosimili, giacché non corroborate da elementi consistenti, limitandosi, quo ai fatti evocati, ad esprimere delle congetture non fondate su un indizio oggettivo; che, infatti, l'insorgente indica di aver subito delle persecuzioni dalla polizia e dalla mafia non indicando, in alcun momento, in quale circostanza abbia avuto una relazione con le stesse; che l'unico riferimento esplicito ad un'eventuale relazione sarebbe allorquando, a bordo della nave C._______, la mafia e la polizia gli avrebbero introdotto un serpente nella bocca; che non ha indicato ulteriori dettagli su tale evento (cfr. verbale 1, pag. 7); che inoltre la presenza di telecamere nel fegato o in un altro organo per opera della polizia non è di per sé credibile; che ha giustificato tale circostanza con la volontà della polizia o della mafia di danneggiare la di lui famiglia (cfr. verbale 2, pag. 4); che anche se così fosse, mal si comprende che lo stesso non abbia cercato

D-6085/2014 Pagina 5 aiuto presso un avvocato per denunciare tali sospetti (cfr. ibidem); che per il resto, onde evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda a quanto osservato dall'UFM nella decisione impugnata; che a livello ricorsuale il ricorrente non ha nemmeno presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che di conseguenza, per tutte queste ragioni, le dichiarazioni del richiedente non adempiono le condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi; che quindi il ricorrente non è riuscito a dimostrare, o perlomeno a rendere verosimile, la qualità di rifugiato, per il che è a giusto titolo che l'UFM ha respinto la sua domanda d'asilo; che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4); che in limine, nemmeno la circostanza di poter entrare e risiedere, come cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, sul territorio svizzero alla luce delle norme e principi dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681), fa ostacolo alla pronuncia dell'allontanamento posto che l'entrata sul territorio svizzero è stata con lo scopo di depositare domanda di asilo; che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento; che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (cpv. 2), ammissibile (cpv. 3) e ragionevolmente esigibile (cpv. 4);

D-6085/2014 Pagina 6 che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30); che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente d'essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che a livello ricorsuale si è limitato ad indicare che un rientro al suo Paese d'origine lo esporrebbe a subire trattamenti vietati dall'art. 3 CEDU senza approfondire ulteriormente tale congettura; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (cfr. art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che, inoltre, la situazione vigente in Romania non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che, come già enunciato, il Consiglio federale ha inserito la Romania nella lista «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; che inoltre, giusta l'art. 83 cpv. 5 LStr, se gli stranieri allontanati o espulsi provengono da uno degli Stati designati dal Consiglio federale come Stati in cui il ritorno è ragionevolmente esigibile o da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, si ritiene che l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione sia di norma ragionevolmente esigibile; che tale presunzione non è stata inficiata dal ricorrente; che egli è giovane ed ha frequentato dodici anni di scuola per poi specializzarsi quale meccanico navale ottenendo in seguito un diploma di motorista marittimo; che inoltre gode di un'ottima esperienza professionale in tale campo; che inoltre la sua famiglia vive a tuttora nel Paese d'origine (cfr. verbale 1, pag. 4); che, pertanto, in Romania ha un'ottima rete sociale;

D-6085/2014 Pagina 7 che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);

(dispositivo alla pagina seguente)

D-6085/2014 Pagina 8 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Zoe Cometti

Data di spedizione:

D-6085/2014 — Bundesverwaltungsgericht 27.10.2014 D-6085/2014 — Swissrulings