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Bundesverwaltungsgericht 09.10.2008 D-6036/2008

9 ottobre 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,366 parole·~12 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Testo integrale

Corte IV D-6036/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 9 ottobre 2008 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Maurice Brodard; cancelliere Carlo Monti. A._______, Georgia, rappresentato dal lic. iur. Mario Amato, Soccorso operaio svizzero SOS, Via Zurigo 17, 6900 Lugano, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 15 settembre 2008 / N . Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-6036/2008 Fatti: A. Il 23 giugno 2008, l'interessato, georgiano di etnia abkhaza, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, d'essere espatriato in dicembre del 2007 dalla Georgia per il timore d'essere incarcerato, essendo un sostenitore del partito di Abashidze. Inoltre, egli teme di non poter essere adeguatamente curato contro l'epatite B nel suo Paese d'origine. Sarebbe andato in Turchia, dove sarebbe rimasto per cinque o sei mesi, per poi recarsi in Francia a bordo di un TIR, dopodiché avrebbe varcato il confine svizzero a piedi in data 23 giugno 2008. B. Il 15 settembre 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 22 settembre 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per ulteriori indagini. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Diritto: 1. 1.1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Pagina 2

D-6036/2008 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Nel provvedimento litigioso, l'UFM ha considerato, da un lato, che il ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. Dall'altro lato, ha ritenuto le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'insorgente siccome imprecise e prive di elementi suscettibili a corroborare la storia relativa al suo sostegno al partito d'Abashidze. Inoltre, l'insorgente avrebbe parlato della confusione plausibile generalizzata durante il cambiamento politico in Adjaria ed avrebbe raccontato d'avere distribuito volantini, ma avrebbe anche confermato di non essere mai stato ricercato dall'autorità statale. Peraltro, i suoi familiari non avrebbero ricevuto alcunché attinente al medesimo, in merito ad un'eventuale ricerca. Per di più, il ricorrente non sarebbe stato in grado di datare correttamente il cambiamento politico avvenuto in Adjaria. Inoltre, l'insorgente avrebbe narrato la storia di due persone con ruoli più importanti nel partito d'Abashidze, ma non sarebbe stato in grado di convincere l'UFM che anch'egli si troverebbe in una simile situazione di pericolo. Infine, l'UFM ha rilevato che il ricorrente avrebbe lasciato la Georgia anche per farsi curare l'epatite B, ciò che, di per sé, non sarebbe un motivo d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi. L'autorità inferiore ha infine considerato non necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente. Pagina 3

D-6036/2008 5. Nel ricorso, l'insorgente allega, in sostanza e per quanto e qui di rilievo, che apparirebbe oggettivamente realistico, al di là della questione relativa alla mancata presentazione di documenti d'identità, che al medesimo si possa applicare l'eccezione prevista dall'art. 32 cpv. 3 lett. c. Infatti, l'UFM a torto liquiderebbe con tre brevi paragrafi la questione relativa all'esistenza d'eventuali impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento, senza approfondire più di quel tanto tale aspetto. Peraltro, non si potrebbe pretendere che il ricorrente, nella sua condizione di richiedente l'asilo senza risorse economiche, si faccia visitare a sue spese per esibire un certificato medico. Per di più, incomberebbe all'UFM di verificare, sulla scorta delle indicazioni fornite dal ricorrente, se egli sia effettivamente affetto da epatite B. Inoltre, l'insorgente avrebbe asserito che i medicinali necessari per la cura costerebbero troppo ed alcuni non si troverebbero sul mercato. Sarebbe altresì dubbio che lo stesso possa ricevere le cure necessarie in patria, considerando l'attuale situazione umanitaria della regione di provenienza. Peraltro, l'esigenza di entrare nel merito della domanda d'asilo emergerebbe dalla situazione critica dal profilo umanitario e della sicurezza attualmente presente in Georgia. Pertanto l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente in quanto sarebbero necessari ulteriori chiarimenti per accertare eventuali impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento. 6. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 6.1 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che Pagina 4

D-6036/2008 permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6). 6.2 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5). 7. Questo Tribunale osserva, che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo. In particolare, è importante rilevare che il ricorrente non ha neanche contestato il giudizio dell'UFM al proposito. Non v'è, dunque, ragione di ritenere che se l'insorgente avesse effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un documento di viaggio o d'identità, detti sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Infine, se un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v., fra le tante, la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento). 8. Il TAF rileva, inoltre, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché Pagina 5

D-6036/2008 minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). In particolare, questo Tribunale rileva che l'insorgente non ha contestato la decisione dell'UFM in merito ai suoi motivi d'asilo in sede di ricorso. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come non convincenti, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dall'insorgente. 9. Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 8 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 10. 10.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) od esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) od all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 10.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico. In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti. Pagina 6

D-6036/2008 10.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che, dopo l'armistizio del 12 agosto 2008 negoziato, tramite l'Unione Europea, da Russia e Georgia, in quest'ultimo Paese non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 10.4 Inoltre, il ricorrente è giovane, celibe ed ha una certa esperienza professionale. Egli non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. Infatti, per quanto concerne le possibilità di cura dell'epatite B, questo Tribunale osserva che in Georgia sono disponibili medicamenti appropriati e centri di assistenza medico-sanitaria adeguati, segnatamente a Tbilisi. Per di più, in relazione ai mezzi finanziari necessari per accedere alle cure mediche, il TAF rileva che il ricorrente ha la facoltà di richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. 10.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 10.6 Da quanto precedentemente esposto, discende che non sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (art. 32 cpv. c LAsi). 11. Pertanto, in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 12. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM Pagina 7

D-6036/2008 avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 13. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 14. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 15. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 16. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 8

D-6036/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (plico raccomandato) - UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno (in copia, n. di rif. N ) - B._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 9

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