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Bundesverwaltungsgericht 25.08.2010 D-5865/2010

25 agosto 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,958 parole·~15 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Testo integrale

Corte IV D-5865/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 2 5 agosto 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bruno Huber; cancelliere Federico Pestoni. A._______, alias B._______, alias C._______, alias D._______, alias E._______, Georgia, alias F._______, Russia ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 16 agosto 2010 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-5865/2010 Visti: la prima domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha presentato in data 7 febbraio 2006; la decisione del 10 marzo 2006 dell'UFM che ha respinto la menzionata domanda ai sensi dei degli art. 3 e 7 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) ed ha ordinato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera; la seconda domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha presentato in data 6 ottobre 2009; la decisione del 24 novembre 2009 dell'UFM che, giusta l' art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non è entrato nel merito della domanda ed ha ordinato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera; la terza domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha presentato in data 29 marzo 2010 a seguito di un rinvio ordinato dalle autorità in materia d'asilo belghe nell'ambito di una procedura Dublino; la decisione del 29 marzo 2010 dell'UFM che, giusta l' art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non è entrato nel merito della domanda ed ha nuovamente ordinato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera; la quarta domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha presentato in data 14 luglio 2010; i verbali d'audizione del 29 luglio 2010 e del 16 agosto 2010; la decisione dell'UFM del 16 agosto 2010, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. agli atti avviso di notifica e di ricevuta) con la quale l'istanza inferiore non è entrata nel merito della quarta domanda di asilo del ricorrente in applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, pronunciando il suo allontanamento dalla Svizzera rispettivamente l'esecuzione di tale misura; il ricorso inoltrato dall'insorgente il 18 agosto 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 19 marzo 2010) per mezzo del quale chiede l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo subordinatamente la concessione dell'am- Pagina 2

D-5865/2010 missione provvisoria, come pure la dispensa dal pagamento anticipato delle spese di giustizia; i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for ma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice uni co, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 cpv. 1 lett. e LAsi) e la decisione è motivata solo sommariamente; Pagina 3

D-5865/2010 che quando è chiamato a pronunciarsi su un ricorso contro una deci sione di non entrata nel merito su una domanda di asilo, il Tribunale amministrativo federale si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2007/8 consid. 2.1. pag. 73; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asi lo [GICRA] 2004 n. 34 consid. 2.1. pag. 240 e segg.; GICRA 1996 n. 5 consid. 3 pag. 39; GICRA 1995 n.14 consid. 4 pag. 127 e segg.); che egli ha dichiarato di essere originario della Georgia; di aver lasciato il territorio svizzero nel mese di maggio del 2010, dopo la conclusio ne infruttuosa della sua terza procedura d'asilo in Svizzera e di aver fatto ritorno in Patria con un volo da G._______ a H._______ e raggiungendo l'abitazione della famiglia di I._______ a J._______ (cfr. verbale d'audizione del 29 luglio 2010 pagg. 1 e 2); che durante la notte dei poliziotti avrebbero fatto irruzione nella casa cercando di ucciderlo; che tuttavia egli se n'è accorto per tempo ed è riuscito a fuggire scappando dalla finestra; che a seguito di tale fatto il ricorrente ha deciso di espatriare e ritornare in Svizzera (cfr. verbale d'audizione del 23 luglio 2010 pagg. 5, 6 e 7); che il ricorrente ha dichiarato di essere partito il 3 o 4 maggio 2010 dalla Georgia; che con l'auto si sarebbe recato fino alla frontiera turca, dove ha proseguito fino ad K._______ a bordo di un taxi; che qui si sa rebbe imbarcato su un volo diretto a L._______; che una volta giunto in Francia avrebbe depositato una domanda di asilo, ma che intuendo che le autorità francesi l'avrebbero rimandato in Svizzera, egli ha preferito venirci di propria iniziativa; che da M._______ ha raggiunto N._______ e di qui, per mezzo di un taxi, è giunto a O._______ dove si è presentato spontaneamente al Centro di procedura e di registrazione (CRP) in data 14 luglio 2010 depositando la sua quarta domanda di asilo in Svizzera (cfr. verbale d'audizione del 29 luglio 2010 pagg. 7 e 8); che, con decisione del 16 agosto 2010, l'UFM ha constatato che le precedenti tre procedure d'asilo sono definitivamente concluse e che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che detto Ufficio ha an- Pagina 4

D-5865/2010 che pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'e secuzione dell'allontanamento verso la Georgia siccome lecita, esigibi le e possibile; che nel gravame, l'insorgente fa valere che – dopo la terza procedura d'asilo conclusasi con decisione del Tribunale amministrativo federale del 29 marzo 2010 e dopo il suo rientro in patria, nel mese di maggio del 2010 – pur ammettendo che i motivi alla base della propria richiesta sono in parte gli stessi delle precedenti procedure, sarebbero intervenuti fatti completamente nuovi atti a giustificare la presente, nuova domanda di asilo; che tali fatti sono propri a motivare la sua qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, e per i quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo; che, inoltre, il ricorrente ha chiesto che sia verificato il carattere di inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, con la conseguente concessione dell'ammissione provvisoria; che, in conclusione, l'insorgente ha chiesto, l'annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti di causa all'autorità in feriore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, subordinatamente, la concessione dell'ammissione provvisoria; che egli ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento anticipato delle spese di giusti zia; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano in tervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria; che, preliminarmente, il Tribunale amministrativo federale osserva che le precedenti procedure d'asilo si sono definitivamente concluse con le decisioni del 10 marzo 2006, 24 novembre 2009 e 29 marzo 2010 con le quali l'UFM ha respinto la domanda di asilo del ricorrente rispettivamente non è entrato nel merito ed ha decretato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché la sua relativa esecuzione; che, questo Tribunale ritiene che, nella presente come nelle precedenti procedure, il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche cen- Pagina 5

D-5865/2010 sure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi); che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo, s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato; che codesto Tribunale tiene a sottolineare che – sebbene il ricorrente sostenga che i motivi d'asilo addotti nella presente procedura, ancor ché parzialmente identici a quelli già allegati in passato, si riferiscano ad avvenimenti accaduti dopo il suo rientro in patria nel mese di maggio del 2010 e sarebbero quindi dei fatti nuovi e completamente distinti da quelli addotti nelle precedenti procedure (cfr. ricorso pag. 2) – v'è ragione di ammettere che tali motivi sono manifestamente correlati a quelli delle pregresse domande d'asilo, ovvero di essere accusato di alto tradimento per aver aiutato gli ossetini durante la guerra e di voler richiedere la cittadinanza russa; che oltretutto, in contraddizione con quanto sostenuto nel gravame, come egli stesso ha dichiarato in sede di prima audizione, si tratta degli stessi motivi (cfr. verbale d'audizione del 29 luglio 2010 pagg. 5 e 6, verbale d'audizione del 16 agosto 2010 pag. 5); che, alla luce dell'inverosimiglianza già determinata dei motivi d'asilo presentati nelle passate procedure ed in considerazione della netta correlazione tra i motivi d'asilo in esse addotti, si può fin d'ora concludere all'inverosimiglianza dei motivi asseriti nella presente procedura; che, comunque, a titolo d'esempio circa l'inverosimiglianza dei motivi d'asilo della presente procedura, basti ancora rilevare che – oltre a quanto già rettamente evidenziato dall'autorità inferiore – il ricorrente ha riferito di aver detto a I._______ di attendere ad aprire la porta in modo che egli sarebbe potuto fuggire prima e che appena saltato ha sentito che sfondavano la porta; che ciò lascia intendere, a non averne dubbio, che quando i presunti poliziotti hanno fatto irruzione nella casa egli si trovava già all'esterno; che, pertanto, mal si comprende, da un lato, come essi avrebbero subito potuto accorgersi che il ricorrente era fuggito dalla finestra, tanto più che egli si trovava al secondo piano e, dall'altro come egli abbia potuto vedere che essi avevano il volto scoperto, capelli bruni, non avevano gradi sull'uniforme e che avessero un Pagina 6

D-5865/2010 fucile automatico americano, tipo Kalaschnikov e due pistole automatiche (cfr. verbale d'audizione del 29 luglio 2010 pag. 6); che, alla luce di quanto evocato, v'è, dunque, ragione di concludere che i motivi fatti valere dal ricorrente nell'ambito della procedura in esame sono, come facilmente riconoscibili, palesemente inverosimili; che, indipendente da ciò, in tutta evidenza, non costituiscono di per sé, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi del l'art. 3 LAsi, tanto meno determinante per la concessione della prote zione provvisoria; che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti nuovamente addotti dall'insorgente nella presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria; che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20)entrata in vigore il 1° gennaio 2008; che, giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, quo alla liceità, dalle carte processuali, non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immedia to di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguar dia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novem- Pagina 7

D-5865/2010 bre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, infatti, il ricorrente non ha fatto valere alcunché in tal senso; che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile; che codesto Tribunale non può ammettere che la situazione attuale prevalente in Georgia è in sé costitutiva di un impedimento alla reinte grazione del ricorrente; che, infatti, quo alla situazione in Georgia, il Tribunale amministrativo federale ritiene in particolare che, dopo l'armistizio del 12 agosto 2008, negoziato, tramite l'Unione Europea (UE), da Russia e Georgia, in quest'ultimo Paese non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvol ga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale e che inoltre, a fine novembre 2008, hanno preso il via a Ginevra i secondi negoziati di pace fra Russia e Georgia; che a tali colloqui hanno preso parte, oltre ai mediatori delle Nazioni Unite, Stati Uniti, UE e Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, anche rappresentanti delle due regioni separatiste di Abkhazia e Ossezia del Sud; che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è ancora giovane, dispone di una buona formazione avendo frequentato undici anni di scuola; che ha altresì una discreta esperienza lavorativa avendo egli gestito una sala giochi che, oltretutto, gli ha permesso di mettere da parte un piccolo capitale (cfr. verbale d'audizione del 29 luglio 2010 pagg. 2 e 3); che non emergono dagli atti elementi che possano fare escludere che il ricorrente non disponga in patria di una rete sociale; che, a questo riguardo, stando a quanto riferito, malgrado egli abbia dichiarato di avere soltanto un parente acquisito in patria, si rileva che egli ha vissuto tutta la vita a Gori (cfr. verbale d'audizione del 23 luglio 2010 pag. 1); che, l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti Pagina 8

D-5865/2010 di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici; che sulla base di queste considerazioni, l'esecuzione dell'allontanamento è anche ragionevolmente esigibile; che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ri corrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autori tà di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale amministrativo federale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9

D-5865/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente, tramite il [...] di O._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento); - all'UFM, [...] di O._______ con ordine di notificare la sentenza al ri corrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale (allegati: incarto N [...] e copia del ricorso del 18 agosto 2010; in copia); - P._______, Q._______ ad [...] [...] (in copia). Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Federico Pestoni Data di spedizione: Pagina 10

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