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Bundesverwaltungsgericht 22.12.2016 D-5781/2016

22 dicembre 2016·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,744 parole·~19 min·3

Riassunto

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 2 settembre 2016

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-5781/2016

Sentenza d e l 2 2 dicembre 2016 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Markus König; cancelliera Sebastiana Stähli.

Parti A._______, nato il (…), Stato sconosciuto, alias B._______, nato il (…), Etiopia, alias C._______, nato il (…), alias D._______, nato il (…), Somalia, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 2 settembre 2016 / N […].

D-5781/2016 Pagina 2

Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 28 gennaio 2015, i verbali d'audizione del 4 febbraio 2015 (di seguito: verbale 1) e del 18 agosto 2016 (di seguito: verbale 2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 2 settembre 2016, notificata al richiedente il più presto il 5 settembre 2016, con la quale la SEM ha respinto la domanda d'asilo, pronunciato contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e ritenuto l'esecuzione del medesimo siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, il ricorso del 21 settembre 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 22 settembre 2016), nel quale l'insorgente ha concluso all'accoglimento del ricorso e al rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore per nuova decisione in merito alla verosimiglianza dei motivi d'asilo, in subordine alla concessione dell'ammissione provvisoria ed ha altresì depositato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52 PA), che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),

D-5781/2016 Pagina 3 che ai sensi dell'art. 111a cpv. 2 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che nel corso delle audizioni, il richiedente ha dichiarato di essere cittadino etiope, di etnia Ogaden, lingua somala e con ultimo domicilio a Giggiga (Etiopia) (cfr. verbale 1, pag. 3 seg.), rispettivamente di essere cittadino somalo, nato e cresciuto in Etiopia dove avrebbe risieduto illegalmente (cfr. verbale 2, D7), che sarebbe espatriato poiché da una parte avrebbe avuto problemi con le autorità etiopi che lo accusavano di appartenere all'Ogaden National Liberation Front (ONLF) e d'altra parte con il movimento ONLF stesso poiché accusato di collaborare con le autorità etiopi; che il movimento ONLF l'avrebbe anche rapito e picchiato (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, D5), che nella decisione impugnata la SEM ha considerato inverosimili, poiché contraddittorie, le dichiarazioni dell'interessato circa la sua asserita cittadinanza somala e circa i suoi motivi d'asilo, che innanzitutto, per quanto attiene alla cittadinanza del richiedente, al suo arrivo in Svizzera egli avrebbe dichiarato di essere di nazionalità somala; che tuttavia nel corso dell'audizione sulle generalità avrebbe allegato di essere cittadino etiope e di aver indicato in precedenza di essere somalo per timore di un rinvio; che nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo avrebbe invece allegato di aver vissuto illegalmente in Etiopia, che confrontato in merito alle incongruenze avrebbe reiterato di essere un cittadino somalo poiché parlerebbe tale lingua ed a Giggiga vivrebbero prevalentemente suoi connazionali; che di conseguenza, la SEM l'ha considerato di provenienza sconosciuta,

D-5781/2016 Pagina 4 che in secondo luogo, quo ai motivi d'asilo, l'interessato avrebbe fornito dichiarazioni divergenti; che invero, avrebbe in un primo tempo situato temporalmente la morte del padre al 20 luglio 2013, per poi indicare la data del 24 luglio 2012 ed infine situarla nel 2015, che in merito al ferimento del fratello avrebbe dapprima dichiarato che egli sarebbe stato colpito alla gamba sinistra il 26 gennaio 2014; che contrariamente, in un secondo tempo avrebbe indicato la gamba destra e collocato l'avvenimento nel medesimo anno dell'uccisione del padre; che avrebbe giustificato la contraddizione adducendo di aver approssimato la risposta, che infine, egli avrebbe indicato che il movimento ONLF gli avrebbe "bruciato la pancia" per poi indicare che sarebbero stati i poliziotti governativi a maltrattarlo in questo modo; che richiestagli una spiegazione avrebbe ritrattato la seconda versione dei fatti confermando la prima ed aggiungendo che i poliziotti governativi l'avrebbero picchiato, che infine, considerata la sua provenienza sconosciuta, non sarebbe nemmeno riuscito a rendere verosimile il suo bisogno di protezione, che non essendo adempiute le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato ed ha respinto la domanda d'asilo del richiedente, che nel ricorso l'insorgente allega di essere originario della regione etiope dell'Ogaden e figlio di una coppia somala; che la decisione impugnata sarebbe frutto di innumerevoli incomprensioni circa la sua cittadinanza, nazionalità e origine; che egli non avrebbe mai avuto un documento d'identità; che gli sarebbe sconosciuto il concetto di cittadinanza; che si considererebbe somalo in quanto somala sarebbe la sua famiglia, la sua lingua e la sua cultura; che tuttavia, saprebbe di essere nato in una terra che formalmente apparterrebbe all'Etiopia, che le divergenze riscontrate dall'autorità inferiore in merito alle sue origini rifletterebbero le particolarità dell'Ogaden e di conseguenza le sue allegazioni sarebbero state equivocate dall'autorità inferiore, che pertanto, nel complesso, i motivi d'asilo apparirebbero coerenti, dettagliati e plausibili e le conclusioni dell'autorità di prime cure non sarebbero meritevoli di tutela, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto

D-5781/2016 Pagina 5 accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti),

D-5781/2016 Pagina 6 che nel caso in disamina, come rettamente ritenuto nella querelata decisione, questo Tribunale ritiene inverosimili – poiché contraddittorie in punti essenziali – le dichiarazioni rese dal ricorrente circa i suoi motivi d'asilo, che segnatamente, risultano incongruenti le dichiarazioni in merito alle minacce subite dall'insorgente; che nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo egli ha dichiarato che dei membri del movimento ONLF si sarebbero recati a casa sua, avrebbero picchiato selvaggiamente la madre, bendato l'insorgente e portato via con loro e tenuto prigioniero per alcuni giorni; che gli avrebbero pure "bruciato la pancia" (cfr. verbale 2, D5 e D49), che tuttavia nel corso della prima audizione non aveva menzionato questo rapimento e soprattutto aveva indicato che erano i poliziotti governativi ad averlo ricercato a casa e ad avere picchiato la madre con il calcio del fucile (cfr. verbale 1, pag. 7), che egli avrebbe giustificato l'omissione adducendo di essere una persona in difficoltà e preoccupata (cfr. verbale 2, D42); che la spiegazione fornita non può comunque indurre il Tribunale ad una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione dal momento che il rapimento ed i maltrattamenti subiti hanno portato il ricorrente ad espatriare (cfr. verbale 2, D61), che circa il tempo trascorso tra le minacce, i maltrattamenti e l'espatrio il Tribunale rileva che il ricorrente ha dapprima dichiarato di essere stato ricercato dalla polizia il giorno del ferimento del fratello il 26 gennaio 2014 e di aver in seguito continuato a vivere come sempre pensando di espatriare quando avrebbe avuto l'occasione (cfr. verbale 1, pag. 7); che l'espatrio è dunque avvenuto nove mesi dopo (cfr. ibidem), che in seguito ha contrariamente dichiarato di essere stato rapito un mese prima dell'espatrio (cfr. verbale 2, D60), che per quanto attiene al rapimento ed ai maltrattamenti subiti da parte dei membri dell'ONLF, il ricorrente si è pure contraddetto nel corso della medesima audizione, che invero, malgrado avesse inizialmente dichiarato che i membri dell'ONLF gli avevano "bruciato la pancia" (cfr. verbale 2, D5), ha successivamente allegato che erano stati i poliziotti governativi a fargli ciò (cfr. verbale 2, D43-D45),

D-5781/2016 Pagina 7 che reso attento in merito all'incongruenza, ha semplicemente confermato la prima versione dei fatti, aggiungendo che anche i poliziotti l'avevano picchiato (cfr. verbale 2, 49), che non collimanti risultano pure le dichiarazioni inerenti al ferimento del fratello; che il ricorrente ha indicato che il fratello era stato ferito alla gamba sinistra (cfr. verbale 1, pag. 7) per poi invece indicare la gamba destra (cfr. verbale 2, D28), che interrogato in merito alla divergenza, l'insorgente ha indicato di aver approssimato la risposta (cfr. verbale 2, D35), che in sede ricorsuale il ricorrente non ha neppure presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, che infine, l'insorgente ha pure fornito dichiarazioni contraddittorie circa la sua nazionalità, che al momento del deposito della domanda d'asilo egli ha dichiarato di essere cittadino somalo (cfr. atto A1/2), che nel corso dell'audizione sulle generalità ha allegato di essere di nazionalità etiope, di etnia Ogaden e di aver indicato in un primo tempo di essere somalo per timore di un rinvio (cfr. verbale 1, pag. 3); che non avrebbe mai né avuto né richiesto un documento d'identità poiché non aveva denaro a sufficienza per pagare il documento (cfr. verbale 1, pag. 5), che nella successiva audizione ha dichiarato di essere somalo e di vivere illegalmente in Etiopia poiché il passaporto era molto costoso e non aveva abbastanza soldi per poterselo permettere (cfr. verbale 2, D7-D11, D67), che alla richiesta di una spiegazione in merito alle contraddizioni, il ricorrente si è giustificato adducendo che nel corso dell'audizione precedente intendeva dire di essere nato sul territorio etiope, però di essere cittadino somalo poiché di madre somala (cfr. verbale 2, D67-D71); che inoltre tutti gli abitanti di Giggiga sono somali, che in sede ricorsuale, l'insorgente ha dichiarato di ignorare il concetto di cittadinanza; che egli è somalo poiché somala è la sua famiglia, la sua lingua e la sua cultura; che tuttavia è nato in un territorio che formalmente appartiene all'Etiopia (cfr. ricorso pag. 2),

D-5781/2016 Pagina 8 che contestualmente a ciò, il Tribunale ritiene che non avendo l'insorgente presentato alcun documento d'identità, rispettivamente avendo fornito dichiarazioni così contrastanti in merito alla sua cittadinanza ed essendosi ogni volta giustificato in maniera diversa, è a giusto titolo che la SEM ha ritenuto una violazione dell'obbligo di collaborare all'accertamento della sua cittadinanza, che visto quanto sopra, il Tribunale ritiene le allegazioni inerenti ai motivi d'asilo dell'insorgente inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi, per il che, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dello stesso siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che in particolare, né la situazione politica né la situazione economica vigenti nel suo Paese d'origine si opporrebbero all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; che inoltre, egli sarebbe giovane e con esperienza professionale quale manovale edile e godrebbe di buona salute; che infine, egli saprebbe quale sarebbe il suo paese d'origine e potrebbe rivolgersi alla rappresentanza di tale paese per ottenere i necessari documenti di viaggio, che con ricorso l'insorgente rileva che la decisione della SEM sarebbe sostanzialmente immotivata e sarebbe dunque meritevole di annullamento; che l'autorità di prime cure non terrebbe conto della specificità dell'Ogaden, della situazione di violenza generalizzata che la caratterizzerebbe e degli ostacoli di natura individuale,

D-5781/2016 Pagina 9 che l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Ogaden o verso la Somalia dovrebbe essere considerata illecita in quanto lo esporrebbe al rischio di uccisione, tortura e trattamenti inumani vietati dall'art. 3 CEDU, che non sarebbe neppure ragionevolmente esigibile a causa della situazione particolare della regione e della sua situazione personale, che innanzitutto, da quanto emerge dalle tavole processuali, il Tribunale parte dal presupposto che il ricorrente possa essere di origine etiope; che invero, ritenuta la particolarità della regione dell'Ogaden, prevalentemente abitata da persone di etnia somala, dove il ricorrente dichiara di essere cresciuto, e l'avvenuta socializzazione in Etiopia, l'esecuzione dell'allontanamento viene qui di seguito esaminata verso tale Paese; che tuttavia non può essere escluso che l'insorgente provenga o sia originario di un altro Paese, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa al respingimento della domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), che in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),

D-5781/2016 Pagina 10 che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStr per rinvio dell'art. 44 LAsi), che ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che nella fattispecie non risultano indizi da cui desumere che egli sarà concretamente in pericolo in caso di ritorno in Etiopia, che invero, la situazione in Etiopia non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che le difficoltà consecutive ad una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, reddito insufficiente, assenza di prospettive per il futuro) oppure dovute alla disorganizzazione, alla mancanza d'infrastrutture o a problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel Paese in questione, può essere confrontata, non sono determinanti in materia d'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2010/41 consid. 8.3.6; 2009/52 consid. 10.1 e 10.2.5), che le autorità di asilo possono esigere nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento un certo sforzo da parte di persone in giovane età e in buona salute che permettano loro, in caso di ritorno, di superare le difficoltà iniziali legate all'alloggio e alla ricerca di un impiego assicurante il minimo vitale (DTAF 2010/41 consid. 8.3.5 e relativi riferimenti), che inoltre, neanche dalla sua situazione personale emergono indizi che permettano di ritenere che l'insorgente sarà concretamente in pericolo in caso di ritorno in Etiopia, che egli è giovane, ha esperienza professionale quale manovale edile e dispone di una buona rete sociale nel Paese d'origine (cfr. verbale 1, pag. 4 seg.), che in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria senza che da un esame di ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 e relativi riferimenti),

D-5781/2016 Pagina 11 che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), che infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 600.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

D-5781/2016 Pagina 12 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli

Data di spedizione:

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