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Bundesverwaltungsgericht 05.02.2010 D-574/2010

5 febbraio 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,706 parole·~19 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Testo integrale

Corte IV D-574/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 5 febbraio 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas; cancelliera Lydia Lazar Köhli. A._______, dichiaratosi nato il (...), Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 27 gennaio 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-574/2010 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha inoltrato il 18 dicembre 2009 in Svizzera, l'esame osseo della radiografia alla mano a cui il richiedente è stato sottoposto in data 22 dicembre 2009 ed il relativo rapporto, il verbale d'audizione dell'interessato del 29 dicembre 2009, in occasione del quale al richiedente, tra l'altro, è stato conferito il diritto di essere sentito sulla risultanze dell'esame osseo, rispettivamente sulla sua maggior età e sulla rinuncia ad assegnargli una persona di fiducia, il verbale d'audizione del 14 gennaio 2010, la decisione dell'UFM del 27 gennaio 2010, notificata all'interessato lo stesso giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dal ricorrente), il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (TAF) il 29 gennaio 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato) contro la precitata decisione dell'UFM, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), Pagina 2

D-574/2010 che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo appare inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano di etnia (...) e di essere vissuto a B._______ dalla nascita fino all'(...) e, da tale data fino all'espatrio, nascosto in un bunker a LC._______, che egli ha dichiarato di avere lasciato il suo Paese d'origine perchè ricercato dalla polizia in seguito alla sua adesione al movimento MASSOB, che l'interessato ha affermato di essersi imbarcato a C._______, arrivando in un Paese a lui sconosciuto; che, in seguito, egli sarebbe salito sul primo treno trovato, diretto in un luogo a lui ignoto; che per due volte egli avrebbe dovuto interrompere il viaggio in treno perchè sprovvisto di documenti e biglietto di viaggio; che, infine, un nigeriano incontrato per caso gli avrebbe spesato un taxi che l'avrebbe portato in Svizzera, che il ricorrente ha dichiarato di avere viaggiato sempre sprovvisto di documenti d'identità; che egli sarebbe stato controllato unicamente una volta mentre viaggiava in treno, Pagina 3

D-574/2010 che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che, nella decisione del 27 gennaio 2010, l'UFM ha dapprima considerato che in forza dell'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti sancito dall'art. 8 cpv. 1 LAsi, l'interessato non sarebbe riuscito a convincere l'autorità della sua minore età, non avendo presentato alcuna prova a sostegno della stessa, né reso verosimile la sua bibiografia, oltre ad essere risultato maggiorenne dall'esame osseo, ragione per cui l'audizione sui fatti si sarebbe svolta senza una persona di fiducia; che, inoltre, l'UFM ha sottolineato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311], e dall'altro lato, che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 al. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente censura la modifica – a sua detta arbitraria ed ingiustificata – da parte dell'UFM della sua data di nascita unicamente sulla base di una esame osseo della mano e di una differenza di pochi mesi tra l'età da lui dichiarata e quella supposta in base all'esame menzionato; che egli, pertanto, conferma la sua data di nascita iniziale; che egli allega di non avere potuto consegnare alcun documento, non per la sua mancanza di volontà, bensì per una situazione di oggettiva impossibilità, visto che non avrebbe mai posseduto documenti d'identità e l'unico documento in suo possesso gli sarebbe stato sequestrato dalla polizia; che, pertanto, egli contesta che nel caso concreto non sussitano motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi; che, inoltre, egli contesta che nella fattispecie non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità di ulteriori chiarimenti per l'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento: che egli, in tale contesto, avrebbe esposto motivi che sarebbero, oltre che veri, anche verosimili; che l'UFM avrebbe Pagina 4

D-574/2010 tuttavia valutato arbitrariamente solo elementi a suo sfavore, senza dare rilievo ai numerosi elementi che avrebbero dovuto imporre l'entrata in materia; che, infine, un suo eventuale allontanamento sarebbe da considerarsi come non ragionevolmente esigibile, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria; che egli ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), per il richiedente l'asilo minorenne, che non è accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età; che la designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (v. Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento); che, nell'ambito dell'accertamento die fatti è altresì possibile ricorrere all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1), che, nella fattispecie, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età; che segnatamente – come rettamente rilevato dall'autorità inferiore – egli non è stato in grado di comprovarla con documenti d'identità; che, d'altronde, non soccorrono il ricorrente le stereotipate e vaghe dichiarazioni circa la mancata produzione di documenti d'identità o di viaggio (cfr. verbale audizione del 29 dicembre 2009 [di seguito verbale 1] pagg. 4-5); che, inoltre, egli ha reso dichiarazioni inattendibili circa l'inizio della frequentazione della scuola primaria, a sua detta avvenuta alla tenera età di tre anni (cfr. ibidem pag. 3), che, nel caso concreto, l'insorgente non è stato in grado di dimostrare l'asserita minore età, Pagina 5

D-574/2010 che, in siffatto contesto, aggiungasi altresì che dall'esame radiologico effettuato il 22 dicembre 2009 (cfr. A6/1) risulta un'età ossea del ricorrente superiore ai 18 anni in contraddizione con la dichiarata età di 17 anni e tre mesi, peraltro in contraddizione con la data di nascita allegata (cfr. ibidem pag. 1), che, pertanto, conto tenuto delle circostanze sopraevocate del caso di specie, unitamente all'inconsistenza degli argomenti ricorsuali presentati dal ricorrente (cfr. ricorso pag. 2) ed all'inesistenza di qualsivoglia mezzo di prova, v'è ragione di concludere alla maggiore età dell'autore del gravame e di confermare la mancata designazione al ricorrente di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi, in quanto l'insorgente non è stato in grado di corroborare l'allegata minorità, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente fino ad oggi non ha esibito alcun documento che adempia i criteri testé menzionati, Pagina 6

D-574/2010 che in merito all'asserito viaggio intrapreso da Lagos, egli ha fornito risposte vaghe e stereotipate, ad esempio in merito all'inizio del viaggio in nave ed alla sua durata, al Paese d'arrivo, alla destinazione del treno preso dopo il viaggio in nave ed al decorso del viaggio fino in Svizzera (cfr. verbale audizione 1 pagg. 2e9e verbale audizione 2 pag. 14/D144); che egli non ha saputo indicare dove si sarebbe trattenuto dopo il viaggio in nave e l'entrata in Svizzera, nonostante trattasi di ben due mesi di tempo (cfr. verbale audizione 1 pag. 9), che le indicazioni dell'insorgente in merito al viaggio intrapreso ed alle sue modalità risultano vaghe e non corroborate da elementi descrittivi concreti che ne supporterebbero la verosimiglianza, che, pertanto, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non può avere viaggiato nelle circostanze descritte, che in sede di seconda audizione e quindi poco più di due settimane dopo l'audizione sulle generalità in cui egli è venuto a conoscenza degli obblighi elencati nel foglio arancione consegnatogli all'arrivo al Centro di registrazione e procedura di Chiasso (cfr. verbale audizione 1 pag. 5), l'insorgente ha dichiarato di non aver intrapreso nulla al fine di procurarsi un documento d'identità perchè non ne avrebbe avuto la possibilità, essendo fuggito dal suo Paese e non avendone mai posseduto un esemplare (cfr. verbale audizione 2 pag. 2/D4-7); che il ricorrente avrebbe avuto più di due settimane di tempo per, per lo meno, avviare tentativi al fine di procurarsi dei documenti d'identità (contattando ad esempio lo [...] dei conoscenti in Patria), rimanendo invece del tutto inattivo in tal senso, per cui non si può logicamente parlare, come egli pretenderebbe di fare nel gravame di ricorso, di una situazione di "oggettiva impossibilità", che, d'altronde, non soccorrono l'insorgente le stereotipate allegazioni ricorsuali secondo cui gli sarebbe impossibile farsi pervenire dei documenti visto che non ne avrebbe mai posseduti (cfr. ricorso pag. 2), in quanto tali affermazioni non rappresentano dei motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi, che il ricorrente non ha quindi effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio dei suoi documenti, ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in Pagina 7

D-574/2010 possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché di concreto per procurarsene di nuovi, che, vista l'inverosimiglianza delle modalità del viaggio intrapreso dal ricorrente nonché l'inconsistenza ed inattendibilità delle sue dichiarazioni circa il possesso di documenti d'identità, v'è ragione di concludere che egli dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere fuggito dal suo Paese per timore di essere arrestato dalla poliza, che lo starebbe cercando a causa della sua appartenenza al movimento MASSOB, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, Pagina 8

D-574/2010 che, a titolo d'esempio, il ricorrente ha fornito informazioni errate e vaghe in merito al movimento MASSOB al quale pretenderebbe di aver aderito; che egli, infatti, non ha saputo fornire il significato esatto dell'acronimo del gruppo, e neppure spiegare in dettaglio cosa rappresenta il termine "Biafra", indicandovi vagamente una zona composta da dieci Stati nigeriani (dei quali non ha saputo indicarne che cinque); che, inoltre, egli ha reso due versioni contrapposte quando invitato a fornire i nomi delle persone a capo del MASSOB e del Biafria (cfr. verbale audizione 2 pag. 8/D55 e 58) e non è stato in grado, oltre che citare i nomi dei dirigenti, di delucidare la struttura del movimento (cfr. ibidem pag. 8/D58); che interrogato sulle ragioni della sua ignoranza in merito al movimento – ignoranza che ragionevolmente non ci si aspetterebbe da una persona che ha volontariamente deciso di aderire ad un gruppo della natura del MASSOB – egli ha tentato di giustificarsi adducendo di non avere ancora partecipato a molte riunioni (cfr. ibidem pag. 9/D68); che, peraltro, le descrizioni fornite dal ricorrente circa l'addestramento militare che si sarebbe apprestato a frequentare (cfr. ibidem pag. 9/D69-72), la stanza dove si sarebbe tenuta la riunione alla quale avrebbe presenziato il 16 agosto 2007 (cfr. ibidem pagg. 9-10/D77-89), l'intervento delle forze di polizia ed il suo arresto (cfr. ibidem pagg. 10- 11/D94-101) si contraddistinguono per il loro carattere vago, superficiale e povero di dettagli, dando anch'esse l'impressione che il ricorrente non ha effettivamente vissuto quanto addotto; che, infine, codesto Tribunale sottolinea che se il ricorrente avesse realmente vissuto gli episodi raccontati, mal si comprende come egli abbia trascorso due anni nascosto in un bunker e si sia sempre basato su quanto riferito dallo zio del compagno, senza invece fuggire al più presto possibile, come è più che ragionevole pensare, e senza mai informarsi in prima persona su un eventuale mandato d'arresto emesso nei suoi confronti; che, pertanto e convenendo con l'autorità inferiore, le dichiarazioni del ricorrente a sostegno della sua domanda non meritano credibilità, che, per abbondanza, nel memoriale di ricorso il ricorrente se da un lato rimprovera l'UFM di avere valutato unicamente elementi del racconto a suo sfavore, dall'altro egli non si esprime in alcun modo su questi ultimi, bensì dichiara di essere già fuggito una volta dopo un arresto; che tale evento è rimasto del tutto sottaciuto durante il corso della procedura, fatto questo che va ad intaccare ulteriormente la credibilità dell'intero racconto del ricorrente, Pagina 9

D-574/2010 che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Pagina 10

D-574/2010 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine è ammissibile, che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria – che non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale – non sembra ostare di per sé alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento verso detto Paese, che, per quanto attiene alla situazione personale dell'insorgente, egli dispone di una formazione scolastica di (...) anni ed ha lavorato nei (...) e come gerente di un (...) (cfr. verbale audizione 1 pag. 6-7 e verbale audizione 2 pag. 4/D30); che egli, inoltre, può beneficiare in Patria di una rete social-familiare, potendo per lo meno fare capo ad uno (...) (cfr. verbale audizione 1 pag. 4), che, d'altronde, il ricorrente non ha fatto valere dei problemi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), Pagina 11

D-574/2010 che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 12

D-574/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presenta sentenza. 3. La presente sentenza è indirizzata: - al ricorrente, tramite il Centro di registrazione e procedura di Chiasso (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - all'UFM, Centro di registrazione e procedura di Chiasso (via fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) - D._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: Pagina 13

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