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Bundesverwaltungsgericht 27.10.2023 D-5732/2023

27 ottobre 2023·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,025 parole·~15 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi) | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 9 ottobre 2023

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Corte IV D-5732/2023

Sentenza d e l 2 7 ottobre 2023 Composizione Giudice Chiara Piras, giudice unica, con l'approvazione della giudice Aileen Truttmann; cancelliera Sebastiana Bosshardt.

Parti A._______, nato il (…), Georgia, (…), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 9 ottobre 2023 / N (…).

D-5732/2023 Pagina 2 Visto: la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 10 agosto 2023, l'estratto della banca dati dattiloscopica "EURODAC" del 14 agosto 2023 dal quale risulta che l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in Francia in data (…) marzo 2023, la procura del 17 agosto 2023 conferita dall'interessato alla rappresentanza legale della Regione B._______, il colloquio personale del 25 agosto 2023 conformemente all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III), la richiesta del 28 agosto 2023 di ripresa in carico del richiedente presentata dalla SEM alle competenti autorità francesi fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino, l'accettazione del 10 settembre 2023 della suddetta richiesta da parte delle autorità francesi in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III, i referti medici agli atti, la decisione del 9 ottobre 2023, notificata il 12 ottobre 2023, mediante la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la Francia, la dichiarazione del 12 ottobre 2023 di rinuncia al mandato di rappresentanza da parte della Protezione giuridica della Regione B._______, il ricorso del 19 ottobre 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 20 ottobre 2023) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM con

D-5732/2023 Pagina 3 il quale il ricorrente ha chiesto l'applicazione della clausola di sovranità e l'entrata nel merito della sua domanda d'asilo, con contestuale richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria e dell'effetto sospensivo,

e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒ c e art. 52 PA ed occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dalla giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che in sede di colloquio Dublino l'interessato ha dichiarato di non voler tornare in Francia poiché in tale Paese sarebbe rimasto da solo, abbandonato, non avrebbe ricevuto nessuna informazione né aiuti ed avrebbe dovuto vivere per strada (cfr. atto SEM 15/2), che nella querelata decisione l'autorità inferiore ha constatato la competenza della Francia per l'esame della domanda d'asilo ed ha escluso la sussistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III o un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o di violazione del principio del divieto di respingimento; che non vi sarebbero neppure dei motivi umanitari che giustificherebbero l'applicazione della clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III; che invero, i problemi medici non sarebbero ostativi al trasferimento,

D-5732/2023 Pagina 4 che in sede ricorsuale, l'insorgente contesta la competenza della Francia e ritiene che si dovrebbe entrare nel merito della sua domanda d'asilo in applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III; che invero, la sua incolumità fisica e psicologica in Francia sarebbe in serio pericolo in quanto non potrebbe beneficiare di alcun aiuto; che nel corso del suo soggiorno sarebbe rimasto da solo, abbandonato sulla strada, nessuno gli avrebbe fornito alcun tipo di aiuto o informazioni e nemmeno di cure mediche; che pertanto, la Francia non applicherebbe in maniera corretta la direttiva accoglienza, che giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che

D-5732/2023 Pagina 5 sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 – un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova in altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III), che nel caso di specie, dall'estratto "EURODAC" risulta che l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in Francia il 28 marzo 2023 (cfr. atto SEM 9/1), che la richiesta di ripresa in carico presentata dalla SEM in data 28 agosto 2023 e fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III è stata espressamente accettata dalle autorità francesi il 10 settembre 2023 in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM 16/5 e 20/2), che di conseguenza, la competenza della Francia è di principio data, che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, visto che non vi sono fondati motivi per ritenere che in Francia, sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 4 CartaUE, che il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che la presunzione secondo cui la Francia rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento

D-5732/2023 Pagina 6 europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]) non è stata rovesciata dall'insorgente, che resta ancora da stabilire se, come richiesto dalla ricorrente, nel suo caso trovi applicazione la clausola di sovranità, che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che tale disposizione è concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), secondo il quale se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa, che in presenza di motivi umanitari, la SEM dispone di potere di apprezzamento nell'applicazione della clausola di sovranità (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che in casu, nulla permette di concludere che la sua domanda d'asilo in Francia sia stata trattata in modo lacunoso e che con la pronuncia del rinvio lo Stato di destinazione non ha rispettato il principio del divieto di respingimento, che essendo la Francia uno stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante, nulla permette di ritenere che l'insorgente non possa far valere i suoi diritti di fronte alle istanze superiori in tale Paese – e perfino adire alla Corte europea dei diritti dell'uomo – se ritiene che la sua domanda d'asilo non sia stata valutata in modo corretto,

D-5732/2023 Pagina 7 che egli ha dichiarato di aver rinunciato a presentare ricorso contro la decisione negativa (cfr. atto SEM 15/2), che tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro ("one chance only") il Regolamento Dublino III intende far fronte al fenomeno delle domande di asilo multiple ("asylum shopping"), che agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegne in violazione della direttiva accoglienza, che se il ricorrente ritenesse che i suoi diritti in tal senso vengano violati dalle autorità francesi, apparterrà a lui adire le preposte vie legali presenti nel Paese, per far valere i suoi diritti (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza), che infine, dall'incarto non risultano problemi medici ostativi al trasferimento, che invero, il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo [Corte EDU] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.), che nel caso in disamina, al ricorrente è stato diagnosticato un disturbo post-traumatico da stress ed una sindrome da disadattamento, in trattamento medicamentoso con (…); che egli riporta inoltre diverse cicatrici sul viso, mani, avambracci e polpaccio dovute ad un'ustione avvenuta da bambino (nel 199[…]) e da questo incidente egli presenta inoltre una respirazione difficoltosa (cfr. atti SEM 19/3, 21/3, 22/3, 23/3 e 25/2), che pertanto, i problemi di salute di cui soffre l'insorgente non risultano essere di particolare gravità ed il trattamento che sta seguendo non presenta eccezionali specificità; che altresì, nonostante gli esiti della visita specialistica da un otorinolaringoiatra non siano ancora conosciuti, non vi sono indizi per ritenere che i problemi di cui soffre dalla sua infanzia siano gravi,

D-5732/2023 Pagina 8 rispettivamente che questi non possano essere eventualmente trattati in Francia, che invero, è notorio che la Francia dispone di infrastrutture mediche sufficienti ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso ed il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva), che egli potrà dipoi ovviare a possibili complicazioni nell'ottenimento dei farmaci prescritti venendo trasferito con una riserva sufficiente, che in altre parole, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Francia, che infine, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III ("clausola di sovranità"), che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Francia è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 Regolamento Dublino III, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Francia conformemente all'art. 44 LAsi (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel

D-5732/2023 Pagina 9 merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Francia, confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal versamento di un anticipo sono divenute senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5732/2023 Pagina 10 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale.

La giudice unica: La cancelliera:

Chiara Piras Sebastiana Bosshardt

Data di spedizione:

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