Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Corte IV D-5567/2011
Sentenza d e l 1 3 novembre 2012 Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Markus König, Gérald Bovier, cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Sri Lanka, patrocinato dall'Avv. Matteo Quadranti, ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna. autorità inferiore.
Oggetto
Revoca dell'ammissione provvisoria; decisione dell'UFM del 12 settembre 2011 / N [...].
D-5567/2011 Pagina 2
Fatti: A. In data 30 marzo 2009 l'interessato ha inoltrato una domanda di asilo in Svizzera. B. Con decisione del 17 novembre 2009 l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda di asilo pronunciando l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, concedendogli tuttavia l'ammissione provvisoria ritenendo come non esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso lo Sri Lanka. Contro detta decisione non è stato interposto alcun ricorso ed è quindi cresciuta in giudicato. C. Il 29 luglio 2011 l'UFM ha informato l'interessato dell'intenzione di revocare l'ammissione provvisoria pronunciata in suo favore a seguito dello stabilizzarsi della situazione nello Sri Lanka e del miglioramento delle condizione di vita all'est e al nord del Paese. L'interessato è stato invitato a prendere posizione entro il 12 agosto 2011. D. Con scritto dell'11 agosto 2011 l'interessato ha formulato le sue osservazioni in merito all'intenzione dell'UFM di revocare l'ammissione provvisoria chiedendo che questa venga invece mantenuta, relativizzando la posizione dell'Ufficio secondo cui la situazione nel Paese sarebbe tornata alla normalità. E. Con decisione del 12 settembre 2011, notificata all'interessato il 13 settembre 2011 (cfr. risultanze processuali), l'UFM ha revocato l'ammissione provvisoria e ha incaricato il cantone Ticino dell'esecuzione del rinvio. F. In data 7 ottobre 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 10 ottobre 2011), l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e la conferma dell'ammissione provvisoria, con protesta di spese e ripetibili. A sostegno del ricorso egli ha allegato, tra gli altri, i seguenti documenti:
D-5567/2011 Pagina 3 un documento dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) dal titolo "2011 UNHCR country operations profile - Sri Lanka", stampato dal sito ufficiale dello stesso Commissariato in data 6 ottobre 2011; un estratto di cinque pagine del documento "UNHCR Global Appeal 2011 Update"; la traduzione in inglese di quattro documenti della Corte di appello della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka, di cui uno datato del (...) 2005, due datati del (...) 2006 e un ultimo non recante alcuna data; la traduzione in italiano del (...) 2011 dei citati documenti della Corte di appello; una copia di un invito in tamil della Stazione di Polizia di C._______ (Jaffna) a presentarsi per un interrogatorio il (...) 2011 con la relativa traduzione in italiano, dalla quale non si evince la data di emissione dell'invito; una copia di una convocazione in tamil del Pretore della Giurisdizione di C._______ (Jaffna) a presentarsi per un'udienza il (...) 2011 con la relativa traduzione in italiano, dalla quale non si evince la data di emissione del documento di convocazione. G. Con decisione incidentale del 19 settembre 2012, il Tribunale ha invitato il ricorrente a versare entro il 4 ottobre 2012 un anticipo di CHF 600.– a copertura delle presunte spese processuali indicando che in caso d'inosservanza il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile. H. In data 25 settembre 2012 l'insorgente ha effettuato il pagamento dell'anticipo delle presunte spese processuali. Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
D-5567/2011 Pagina 4 Diritto: 1. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), in quanto la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). 2. La procedura delle autorità federali è retta dalle disposizioni generali sull'organizzazione giudiziaria federale (art. 112 cpv. 1 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 [LStr, RS 142.20]). 3. Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA nonché dell'UFM in materia degli stranieri concernenti l'ammissione provvisoria (art. 33 lett. d LTAF). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 4. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 5. Va qui di seguito esaminato se l'autorità inferiore ha giustamente revocato
D-5567/2011 Pagina 5 l'ammissione provvisoria al ricorrente, segnatamente se detta autorità ha rettamente ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento come ammissibile, esigibile e possibile. 5.1 Nella decisione impugnata l'UFM, considerata la crescita in giudicato della sua decisione del 17 novembre 2009, ha constatato l'assenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento dal profilo dell'ammissibilità. Ha inoltre rilevato che, alla luce del miglioramento della situazione nello Sri Lanka a seguito della fine del conflitto nel maggio del 2009, un ritorno verso l'est e il nord del Paese sarebbe di principio di nuovo ragionevolmente esigibile. Nella provincia orientale il conflitto si sarebbe già concluso nel 2007 e le condizioni di vita sarebbero da allora costantemente migliorate. Nel nord del Paese invece la situazione varierebbe a seconda della zona: dove il governo centrale già da tempo ha ripreso il controllo, segnatamente nella penisola di Jaffna e la parte meridionale dei distretti di Vavuniya e Mannar, la vita quotidiana sarebbe praticamente tornata alla normalità. Nella zona di Vanni invece le condizioni di vita sarebbero tutt'oggi da considerare molto difficili. L'UFM osserva inoltre che il richiedente proverrebbe dal distretto di Jaffna, dove disporrebbe di una rete sociale visto che vi abiterebbero la madre, gli zii e i cugini. L'UFM constata d'altronde che la sua partenza dal Paese risale a tempi recenti e che inoltre egli disporrebbe di una solida esperienza lavorativa. Pertanto non sussisterebbero motivi individuali o inerenti alla situazione del posto suscettibili di costituire un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento dal punto di vista dell'esigibilità. In conclusione l'UFM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, esigibile e possibile. 5.2 Aggravandosi contro la decisione dell'UFM, il ricorrente contesta, in sostanza e per quanto qui di rilievo, l'analisi fatta dall'Ufficio circa la situazione nello Sri Lanka. A suo dire, il fatto che il conflitto armato tra le Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) e il governo srilankese si sia concluso nel maggio del 2009, non escluderebbe che chi abbia appartenuto alle Tigri tamil possa ancora essere vittima di persecuzioni. Inoltre, dopo un conflitto durato ventisei anni, sarebbe a suo dire difficilmente immaginabile che tutto si risolva in un periodo a tal punto breve, soprattutto per quanto concerne le difficoltà nel reinserimento professionale, eventuali ritorsioni a livello giudiziario o discriminazioni di altro tipo. Visto anche il contenuto dei rapporti dell'ACNUR allegati al ricorso, non sarebbe condivisibile la posizione dell'UFM secondo cui la situazione nel Paese sarebbe tornata alla normalità. L'insorgente riferisce inoltre di essere già stato oggetto di incarcerazione, come avrebbe
D-5567/2011 Pagina 6 d'altronde già riferito tramite le sue osservazioni dell'11 agosto 2011. Seppur le accuse a lui rivolte fossero inerenti a una presunta violazione della legge sugli immigranti e sugli emigranti, secondo l'insorgente vi sarebbe da ritenere che queste sarebbero strettamente legate al fatto di avere avuto legami con le LTTE, ragione per cui si tratterebbe con ogni probabilità di un pretesto per procedere al suo arresto e per ottenere informazioni sul gruppo militante. A comprova del pericolo che correrebbe l'interessato in caso di rimpatrio, vi sarebbe anche la citazione a comparire della Polizia di C._______ allegata al ricorso. 6. 6.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStr). L'UFM verifica periodicamente se le condizioni per la concessione dell'ammissione provvisoria sono ancora soddisfatte (art. 84 cpv. 1 LStr). In caso contrario, detto Ufficio la revoca e ordina l'esecuzione dell'allontanamento (art. 84 cpv. 2 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (WALTER STÖCKLI, Asyl, in Übersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., Basilea 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1997 n. 27 consid. 4f). 6.2 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere
D-5567/2011 Pagina 7 plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee e GICRA 1995 n. 23). Nel caso concreto giova innanzitutto ricordare che nella sua decisione del 17 novembre 2009, cresciuta in giudicato, l'UFM non ha riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato, per il che questi non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31]), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv., RS 0.142.30). Inoltre, non è dato rilevare alcun indizio serio secondo cui l'insorgente potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale e immediato ("real risk") di un trattamento contrario alle succitate disposizioni (cfr. Sentenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo [di seguito: Corte EDU] Saadi c. Italia del 28 febbraio 2008). In altre parole, non sono stati forniti un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti in relazione a un pericolo di esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. La Corte EDU si è ripetutamente chinata sulla questione di un eventuale rischio di trattamenti contrari alle disposizioni della CEDU per i Tamil che da un Paese europeo fanno rientro nello Sri Lanka. A questo riguardo, la Corte ha ritenuto che non vi sia da partire dal principio che ogni Tamil di rientro in patria corra il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani. Occorrerebbe infatti analizzare, invece, se nel caso di specie e alla luce di diversi fattori, vi sia da ritenere che l'interessato possa a giusto titolo temere che le autorità in patria possano avere interesse ad arrestarlo o a interrogarlo. Quali principali fattori di rischio, la Corte EDU cita in particolare la registrazione quale membro – sospetto o certo – delle LTTE, l'esistenza di una precedente condanna o di un ordine di arresto pendente, la fuga dal carcere o da oneri su cauzione, la firma di un'ammissione di colpevolezza o di simili documenti, il reclutamento quale confidente delle forze di sicurezza, la presenza sul corpo di cicatrici, il rientro nello Sri Lanka da Londra o da un'altra ubicazione nota quale centro di finanziamento delle LTTE, l'assenza di documenti d'identità, la deposizione di una domanda d'asilo all'estero o il legame di parentela con un membro delle LTTE. Allo stesso tempo la Corte ha sostenuto che questi fattori, considerati singolarmente, non sono di regola atti a costituire un "real risk" per l'interessato. Tuttavia questa soglia
D-5567/2011 Pagina 8 potrebbe essere raggiunta nell'ambito di una valutazione d'insieme, prendendo in considerazione anche la situazione generale vigente al momento nel Paese (cfr. DTAF 2011/24, consid. 10.4.2 con relativi riferimenti). Per quanto attiene ai menzionati fattori di rischio nella fattispecie, va osservato che l'interessato durante la procedura di asilo ha dichiarato di essere stato incarcerato a Colombo nel 2005 per otto mesi, in quanto sospettato di intrattenere dei legami con le LTTE, e di essere stato liberato nel (...) del 2006 su cauzione. Inoltre dopo il suo rientro a Jaffna, nel (...) del 2006 sarebbe stato portato in un campo militare e poi subito liberato con la condizione di presentarsi ogni venerdì a prestare la firma, obbligo al quale si sarebbe sottratto già dopo una settimana. Tuttavia, nonostante tali circostanze e al fatto che il richiedente abbia chiesto asilo all'estero, secondo il Tribunale non vi è da ritenere, nell'ambito di una valutazione d'insieme, che la soglia per ammettere un "real risk" per l'insorgente sia raggiunta. Simili arresti sono da inserire nel contesto che ancora vigeva a quell'epoca, durante la guerra, quando giovani tamil spesso venivano fermati allo scopo di ottenere informazioni. Per giunta, se nei suoi confronti fossero sussistiti sospetti concreti di appartenenza al gruppo militante delle LTTE, è difficilmente immaginabile che egli sarebbe stato rilasciato su cauzione oppure a condizione di presentarsi settimanalmente a prestare la firma. Nel caso concreto anche da quanto allegato, peraltro solamente in sede di ricorso, segnatamente dai documenti prodotti: gli uni (documenti della Corte di appello della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka) solo in versione tradotta e senza originale e gli altri (citazioni a comparire) pure senza originale e dalle cui traduzioni non si evince la data di emissione, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il ricorrente possa essere esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari alle menzionate disposizioni. Ne discende che, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale. 6.3 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
D-5567/2011 Pagina 9 La disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1 pag. 215). Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l'interessato conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente nello Sri Lanka, da un lato, e della sua situazione personale, dall'altro. Nello Sri Lanka non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme del territorio e della popolazione nazionale. Infatti, secondo la recente giurisprudenza del Tribunale, in considerazione del miglioramento della situazione dal profilo della sicurezza e delle condizioni di vita in generale in detto Paese, un ritorno è ora di principio ragionevolmente esigibile anche verso il nord nonché verso l'est. L'esecuzione dell'allontanamento per i richiedenti l'asilo respinti è quindi ora da considerarsi di principio ragionevolmente esigibile verso tutto il Paese, ad eccezione delle persone che provengono dalla regione di Vanni e che non dispongono di una rete sociale al di fuori di detta regione (cfr. DTAF 2011/24 consid. 11.2.2). In questo contesto né le allegazioni ricorsuali né i rapporti allegati circa la situazione nello Sri Lanka, peraltro allestiti precedentemente la valutazione di cui alla decisione DTAF 2011/24, non possono pertanto in altro modo soccorrere il ricorrente.
D-5567/2011 Pagina 10 Tuttavia, riguardo all'esecuzione dell'allontanamento verso il nord dello Sri Lanka, occorre distinguere la situazione delle persone che hanno lasciato detta regione dopo la fine della guerra, nel maggio 2009 – per le quali l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile se possono beneficiare delle medesime condizioni di vita e di alloggio presenti al momento dell'espatrio e se nel caso di specie non si pongono particolari problemi circa il rientro (cfr. DTAF 2011/24, consid. 13.2.1.1) – e quelle che hanno lasciato il nord del Paese prima della fine della guerra o per le quali dagli atti si evince che le condizioni di vita potrebbero essere profondamente cambiate. Per queste persone è infatti necessario analizzare la situazione individualmente, verificando le attuali condizioni di vita e di alloggio. A questo riguardo il Tribunale ritiene che siano essenziali l'esistenza di una rete sociale e la possibilità di assicurarsi un alloggio nonché il minimo vitale. Se tali condizioni non fossero realizzate, va esaminata la possibilità di un'alternativa di soggiorno interna sul territorio nazionale, in particolare nella regione di Colombo, dove l'esecuzione dell'allontanamento è di principio esigibile (cfr. ibidem, consid. 13.2.1.2 e 13.3). Nel caso in esame il ricorrente ha dichiarato di essere originario di Jaffna, dove avrebbe vissuto dalla nascita fino al (...) del 2005, per poi trasferirsi a Colombo e rimanerci fino al (...) del 2006, quando sarebbe rientrato a Jaffna. Nel gennaio del 2009 si sarebbe di nuovo recato a Colombo, rimanendoci fino al momento dell'espatrio, avvenuto due mesi dopo (cfr. verbale di audizione sulle generalità del 2 aprile 2009 [di seguito: verbale 1], pagg. 1 seg.). Dagli atti non risulta, ad eccezione di un accenno alla presenza di un amico dello zio (cfr. verbale 1, pag. 3), che l'interessato disponga di una rete sociale nella zona di Colombo. Si esaminerà dunque l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il distretto di Jaffna. Nonostante il richiedente rientri nella categoria di persone che hanno lasciato il Paese prima della fine della guerra, egli è partito durante la fase finale. Infatti il conflitto armato è terminato appena quattro mesi dopo la sua partenza da Jaffna – rispettivamente due mesi dopo il suo espatrio – e non vi sono elementi per desumere che, durante questo breve lasso di tempo, le sue condizioni di vita possano essere cambiate in maniera significativa. In particolare dagli atti non risulta che l'interessato debba temere, in caso di rimpatrio, di riscontrare delle difficoltà per quel che concerne la possibilità di alloggio, di assicurarsi il minimo vitale e di avere una rete sociale. Infatti, secondo le sue dichiarazioni, a Jaffna vivrebbero
D-5567/2011 Pagina 11 la madre, due sorelle maggiori, il fratello minore, tre zii e la nonna materna. La madre e il fratello vivrebbero a casa di una delle due sorelle, la quale abita poco distante dall'altra sorella. Vi è dunque da ritenere che il ricorrente potrà garantirsi un alloggio. Inoltre egli è scolarizzato e ha una certa esperienza lavorativa quale ristoratore. In particolare ha dichiarato di avere gestito un proprio ristorante, la cui conduzione sarebbe nel frattempo stata lasciata a uno zio. Il Tribunale ritiene quindi che in caso di rientro, alla luce anche della nuova situazione nella regione, egli non dovrebbe riscontrare problemi a reintegrarsi nel mondo professionale e quindi ad avere un'attività lavorativa, come è peraltro il caso degli altri membri della sua famiglia. Il Tribunale considera quindi che egli potrà assicurarsi il minimo vitale (cfr. verbale 1, pag. 3 e verbale di audizione del 20 aprile 2009, pagg. 5-7). Infine, il ricorrente è da ritenersi in buona salute, dato che non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. Non giova d'altronde al ricorrente appellarsi al fatto di aiutare finanziariamente la famiglia in patria o alla buona integrazione in Svizzera, non costituendo queste ragioni ostative all'esecuzione dell'allontanamento. Tutto ciò posto, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per lo stesso di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese di origine. Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve essere considerata ragionevolmente esigibile. 6.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 6.5 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, l'UFM ha rettamente revocato l'ammissione provvisoria del
D-5567/2011 Pagina 12 ricorrente. Il gravame va quindi disatteso e la querelata decisione confermata. 7. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prima istanza non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 8. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Queste sono compensate con l'anticipo tempestivamente versato in data 25 settembre 2012. 9. La presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. c cifra 3 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-5567/2011 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente e sono compensate con l'anticipo versato in data 25 settembre 2012. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
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