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Bundesverwaltungsgericht 11.08.2010 D-5565/2010

11 agosto 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,629 parole·~18 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Testo integrale

Corte IV D-5565/2010 {T 0/2} Sentenza dell ' 1 1 agosto 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del Giudice Robert Galliker, cancelliera Lydia Lazar Köhli; A._______, nato il (...), Angola, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 2 agosto 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-5565/2010 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha inoltrato il (...) in Svizzera, il documento che l'UFM ha consegnato, letto e spiegato al richiedente lo stesso giorno (cfr. act. A3) e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 16 luglio 2010 (di seguito verbale 1) e del 2 agosto 2010 (di seguito verbale 2), il verbale della decisione dell'UFM del 2 agosto 2010, notificata oralmente (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dal ricorrente, act. A10), il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 4 agosto 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato) contro la precitata decisione dell'UFM, la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta al Tribunale via fax il 5 agosto 2010, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei consi derandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del l'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi), Pagina 2

D-5565/2010 che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, i ricorsi manifestamente infondati ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice uni co, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scrit ti, che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino angolano di etnia (...) e di essere nato e vissuto a B._______ fino al suo espatrio, che egli ha dichiarato di avere lasciato il suo Paese d'origine per sottrarsi al carcere; che, difatti, le autorità, ritenendolo colpevole di ricerca di diamanti non autorizzata in una mina, l'avrebbero condannato ad una pena detentiva, ai suoi occhi ingiusta; che egli sarebbe fuggito dal carcere di S. in data (...) grazie all'aiuto di un suo zio, un generale del le forze militari angolane, Pagina 3

D-5565/2010 che il richiedente ha affermato di essersi dapprima spostato in moto fino a C._______, da dove, il (...), sarebbe salito su un aereo militare francese, che lo avrebbe condotto in una località a lui sconosciuta in D._______; che da lì egli avrebbe raggiunto E._______ in auto insieme ad un amico; che, infine, egli avrebbe viaggiato in treno fino a Chiasso, dove, prima di presentarsi al CRP, avrebbe alloggiato per una settimana presso un angolano, che il ricorrente ha dichiarato di avere viaggiato sempre sprovvisto di documenti d'identità; che egli ha altresì sostenuto di non essere mai stato controllato durante il suo viaggio, che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identi tà, che nella decisione impugnata, l'UFM ha sottolineato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità suscettibile di identificarlo, e dall'altro, ha stabilito che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'e secuzione dell'allontanamento verso l'Angola siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente contesta che nel caso concreto non sussistano motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi; che, in tale contesto, egli dichiara di non avere mai posseduto un passaporto in Patria e di avere lasciato la sua carta d'identità presso il suo datore di lavoro in Angola; che, una volta in Svizzera, egli avrebbe provato invano a contattare qualcuno in patria per farsi inviare la carta d'identità; che, inoltre, il ricorrente contesta che non ricorrano i presupposti del l'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi nella fattispecie circa la necessità di ulteriori chiarimenti per l'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento: che, infatti, nel suo Paese sarebbe destinato a subire un'ingiusta carcerazione e a dover vivere in condizioni drammatiche; che, inoltre, in Angola non avrebbe la possibilità di fare valere i suoi diritti; che l'UFM, basandosi unica mente su due presunte incongruenze, avrebbe concluso all'inverosimiglianza del suo racconto in maniera soggettiva, superficiale ed arbitra- Pagina 4

D-5565/2010 ria, sopravvalutando gli elementi a suo sfavore; che, per quanto attiene all'esecuzione dell'allontanamento, essa sarebbe da ritenere illecita ed inesigibile alla luce della disastrosa situazione che regnerebbe attual mente in Angola e, in particolare, nella zona di B._______, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di dispensa dal versamento di un anticipo corrispondente alle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ul teriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti colari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di na scita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente fino ad oggi non ha esibito alcun documento che adempia i criteri testé menzionati, che, in merito all'asserito viaggio intrapreso dall'Angola, il ricorrente ha in particolare dichiarato di avere sempre viaggiato sprovvisto di qualsi voglia documento, di non essere mai stato controllato (cfr. verbale 1 pag. 7) e di non avere mai pagato nulla per i suoi spostamenti, pagati- Pagina 5

D-5565/2010 gli dallo zio; che, inoltre, egli non ha saputo fornire nessuna indicazione circa il luogo di destinazione del suo volo fino in D._______ (cfr. ibi dem, pagg. 2 e 7), rispettivamente la durata del volo dal F._______ (cfr. verbale 2 pag. 5/D44); che egli si è contraddetto circa il viaggio dalla D._______ fino a E._______, asserendo dapprima di averlo intrapreso con un amico in auto (cfr. verbale 1, pag. 2), e, in una seconda versione, di avere invece viaggiato in autobus (cfr. ibidem, pag. 7); che egli non è altresì stato in grado di menzionare le località da cui sareb be transitato dalla D._______ fino a E._______ (cfr. ibidem, pag. 7), che le indicazioni dell'insorgente in merito al viaggio intrapreso ed alle sue modalità risultano pertanto vaghe e non corroborate da elementi descrittivi concreti che ne supporterebbero la verosimiglianza; che, inoltre, varcare il confine di Schengen senza subire alcun controllo – come il ricorrente sostiene di avere fatto – costituisce, allo stato attuale, un'impresa quanto meno difficoltosa, che, pertanto, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non può avere viaggiato nelle circostanze descritte, che, inoltre, non soccorrono l'insorgente le stereotipate allegazioni ri corsuali secondo cui gli sarebbe impossibile farsi pervenire dei documenti visto che non avrebbe mai posseduto un passaporto, rispettivamente perché non sarebbe riuscito a contattare nessuno in Patria, al fine di farsi spedire la carta d'identità (cfr. ricorso pag. 2), in quanto tali affermazioni non rappresentano dei motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi; che lo stesso dicasi per l'affermazione secondo cui, dall'Angola, non è possibile far arrivare documenti per via postale (cfr. verbale 1 pag. 5), che, peraltro, il ricorrente avrebbe avuto poco più di due settimane di tempo tra l'audizione sulle generalità, in cui era stato interpellato per la prima volta su eventuali documenti d'identità da versare agli atti, e la seconda audizione, per tentare con ogni mezzo di mettersi in contatto con il suo Paese; che le dichiarazioni secondo cui egli non sarebbe in contatto con nessuno in Angola (cfr. verbale 2 pag. 2/D6 e 11) non convince alla luce del fatto che, in detto Paese, vi abitano non solo la moglie, bensì numerosi parenti tra cui i genitori; che, inoltre, l'insorgente, a sua detta, si è limitato a chiamare la moglie per sole due-tre vol te, rinunciando a provare oltre, rispettivamente a contattare altre persone della sua famiglia (cfr. ibidem pag. 2/D11-12), Pagina 6

D-5565/2010 che il ricorrente non ha quindi effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio dei suoi documenti, ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché di concreto per pro curarsene di nuovi, che, vista l'inverosimiglianza delle modalità del viaggio intrapreso dal ricorrente nonché l'inconsistenza ed inattendibilità delle sue dichiarazioni circa il possesso di documenti d'identità, v'è ragione di concludere che egli dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'in sorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla tore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una pro cedura sommaria, nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5), che non si entra nel merito di una domanda d'asilo allorquando sulla base di un esame sommario è riconoscibile che il richiedente l'asilo non adempie manifestamente la qualità di rifugiato: che ciò può risultare sia dalla manifesta inconsistenza sia dalla manifesta irrilevanza dei motivi d'asilo addotti; che la manifesta irrilevanza può altresì risultare dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'i nattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato per sottrarsi ad una pena detentiva di diversi anni, che, a suoi occhi, gli Pagina 7

D-5565/2010 sarebbe stata comminata ad ingiusto titolo, non avendo egli commesso alcun reato, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri spetto a quella di cui all'impugnata decisione, che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, a guisa d'esempio, la versione secondo cui egli sarebbe stato ar restato il (...), interrogato il giorno dopo ed infine fuggito dal carcere il (...) (cfr. verbale 1 pag. 6), mal si sposa con la dichiarazione resa in fase di audizione sui motivi, secondo cui la sua prigionia sarebbe invece durata una settimana (cfr. verbale 2 pag. 3/D15); che il ricorrente, in tale contesto, ha reso una terza versione, in contraddizione con le due versioni enunciate poc'anzi, secondo cui, invece, dall'arresto all'arrivo dello zio in carcere sarebbero trascorse circa due settimane (cfr. ibi dem pag. 4/D26); che l'allegazione secondo cui sarebbe stato condannato (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 pag. 3/D15) non risulta pertinente alla luce del fatto che, come il ricorrente ha egli stesso dichiarato, fi nora non avrebbe subito alcun processo, rispettivamente che la sentenza sarebbe stata resa pubblica il (...) (cfr. verbale 1 pag. 6), vale a dire successivamente al suo espatrio; che il ricorrente si è altresì contraddetto in merito alla pena a cui sarebbe stato condannato, indicando 24, rispettivamente 16 o 12 anni di prigione (cfr. ibidem pag. 6 e verbale 2 pag. 3/D16 e pag. 6/D54); che lo stesso dicasi per quanto ri guarda il suo collega angolano, avendo dapprima affermato il suo arresto (cfr. verbale 1 pag. 6), per poi, in fase di seconda audizione, negare tale fatto (cfr. verbale 2 pag. 3/D19-21), che, di conseguenza, v'è ragione di concludere alla manifesta inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti dal ricorrente, senza che sia necessario evocare ulteriori elementi contraddittori e vaghi del medesimo, che, peraltro, non vi è motivo per ritenere che il ricorrente non possa beneficiare di un equo processo in relazione ad eventuali accuse mosse nei suoi confronti, Pagina 8

D-5565/2010 che, nel gravame, l'insorgente si è limitato a definire la decisione del l'UFM come arbitraria e superficiale, senza tuttavia menzionare quali sarebbero gli elementi del suo racconto che renderebbero quest'ultimo verosimile; che, inoltre, egli non ha in alcun modo preso posizione in merito alle incongruenze riscontrate dall'ufo, allegando in maniera stereotipata come la grave situazione in Angola giustificherebbe di per sé un approfondimento della sua domanda, che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista del l'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 8), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Angola possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è en trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, Pagina 9

D-5565/2010 che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'al lontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), che, inoltre, la situazione vigente in Angola non è, notoriamente, carat terizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è tuttora giovane, ha frequentato le scuole per (…) anni e vanta di esperienza professionale quale (...) (cfr. verbale 1 pag. 3); che egli ha svolto un'attivi tà lavorativa fino al (...) (cfr. ibidem pag. 3); che, inoltre, egli dispone in Patria – dove ha vissuto sin dalla nascita – di una rete familiare e sociale, dato che a B._______ vivono la sua compagna, i genitori, una sorella e diversi zii (cfr. ibidem pag. 4); che, infine, l'insorgente è in buona salute; che, infatti, non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, Pagina 10

D-5565/2010 che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; che l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e che la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), ragione per cui il ricorso va respinto, che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagine seguente) Pagina 11

D-5565/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF. 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizio ne della presente decisione. 3. Comunicazione a: - ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di Chiasso (Raccomandata; allegato: bollettino di pagamento) - UFM, Centro di registrazione e di procedura di Chiasso (via fax, per l'incarto [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrati vo federale) - G._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: Pagina 12

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