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Bundesverwaltungsgericht 11.08.2010 D-5563/2010

11 agosto 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,948 parole·~20 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Testo integrale

Corte IV D-5563/2010 {T 0/2} Sentenza dell ' 1 1 agosto 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del Giudice Walter Lang, cancelliera Vera Riberti; A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Iran, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 2 agosto 2010 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-5563/2010 Visti: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato il (...) in Svizzera; il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; i verbali d'audizione dell'8 luglio 2010 e del 22 luglio 2010; la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) del 2 agosto 2010, notificata al richiedente il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali); il ricorso del 4 agosto 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 5 agosto 2010); gli atti dell'UFM trasmessi via fax al Tribunale amministrativo federale (TAF) in data 5 agosto 2010; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); Pagina 2

D-5563/2010 che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente fondati o infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata solo sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scrit ti; che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino iraniano, d'etnia curda, di essere nato e cresciuto a C._______ ed averci vissuto fino al giorno del suo espatrio, nel mese di (...) (cfr. verbale d'audizione dell'8 luglio 2010, pag. 1); che egli avrebbe lasciato il suo Paese per il timore di es sere arrestato a causa della sua attività quale installatore di antenne paraboliche e della sua etnia (cfr. verbale d'audizione dell'8 luglio 2010, pag. 4); che il richiedente, munito di un passaporto falso, si sarebbe recato in aereo ad D._______ da C._______, rimanendo in Turchia una decina di giorni da dove sarebbe ripartito, a bordo di una barca, in direzione dell'Italia, senza saper precisare il luogo preciso dello sbarco, arrivando successivamente in Svizzera, viaggiando in auto, treno e rispettivamente in taxi; che egli sarebbe entrato in territorio elvetico, illegalmente, scavalcando la rete metallica nella regione di E._______ (cfr. verbale d'audizione dell'8 luglio 2010, pagg. 5 e 6); che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identi tà che soddisfa le esigenze legali; Pagina 3

D-5563/2010 che nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi del l'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo paese d'origine siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata consegna di documenti d'identità, rimandato a quanto già affermato nei verbali di audizione, precisando che per poter procurarsi la carta d'i dentità, suo zio si sarebbe dovuto recare a F._______ e avrebbe poi dovuto trovare un modo sicuro per inviarla in Svizzera, ragion per cui detto documento non gli sarebbe ancora pervenuto; che egli ha sostenuto di aver fornito motivi scusabili che spiegano le ragioni per la mancata consegna dei documenti richiesti e che comunque sussisterebbe, nel suo caso, la necessità di ulteriori chiarimenti in relazione alla sua domanda d'asilo; che, inoltre, ha contestato l'allontanamento verso l'Iran, in quanto illecito e inesigibile; che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo; che egli ha chiesto di essere ammesso provvisoriamente qualora non gli venisse accordato asilo politico; che, infine, ha presentato una domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo delle spese processuali; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione del la domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore Pagina 4

D-5563/2010 dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esi stenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti colari formalità amministrative (DTAF 2007/7, consid. 5); che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7, consid. 6); che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di un mese e mezzo dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che, per di più, egli si è limitato a dichiarare di aver posseduto unica mente la carta d'identità - senza riuscire peraltro ad indicare né l'anno di rilascio né quello di un eventuale rinnovo - ma di averla consegnata ai passatori durante il viaggio e che questi non gliela avrebbero più restituita (cfr. verbale d'audizione dell'8 luglio 2010, pagg. 3 e 4); che, anche in sede d'audizione federale, egli avrebbe precisato di averla ottenuta quand'era bambino ma di non averla mai rinnovata, nonostante egli abbia attualmente 24 anni (cfr. verbale d'audizione del 22 luglio 2010, pag. 3); che, inoltre, alla domanda su cosa avrebbe fatto per ottenere i documenti d'identità dopo aver firmato, in data (...), il formulario relativo all'incombenza di presentarli entro 48 ore dopo l'inoltro della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato che non avrebbe fatto nul la poiché non avrebbe avuto soldi a sufficienza per fare una telefonata; che tuttavia, confrontato al fatto che aveva sicuramente ricevuto il contributo settimanale durante il suo soggiorno al centro di registrazione, egli ha ribadito di averlo ricevuto soltanto il giorno stesso dell'audizione cantonale e che, in ogni modo, avendo il numero di telefono del passatore, aveva l'intenzione di chiamarlo al fine di ottenere la sua carta d'identità (cfr. verbale d'audizione dell'8 luglio 2010, pag.4); Pagina 5

D-5563/2010 che, successivamente, l'insorgente si è invece contraddetto dichiarando di aver chiamato suo zio affinché si occupasse di rintracciare il passatore; che, per di più, a dire del ricorrente, lo zio avrebbe cercato di chiamare il passatore senza però riuscire a rintracciarlo; che, tuttavia e allo stesso tempo, egli ha dichiarato di aver chiamato una sola volta lo zio; che, a riguardo di questa incoerenza, egli non ha saputo fornire una spiegazione plausibile (cfr. verbale d'audizione del 22 luglio 2010, pagg. 2 e 3); che, inoltre, in sede ricorsuale, l'interessato si è limitato a ripetere le dichiarazioni emesse in precedenza e non ha saputo spiegare le incongruenze sollevate dall'autorità inferiore (cfr. ricorso, pag. 2); che, oltre a ciò, interrogato sul suo viaggio, il ricorrente ha dichiarato, in un primo tempo, di essere espatriato il mese di (...) e, in un secondo tempo, il (...) (cfr. verbale d'audizione dell'8 luglio 2010, pagg. 1 e 5); che, quanto all'itinerario, egli sostiene di aver viaggiato in aereo, con una passaporto falso, da C._______ a D._______ e di essere rimasto in Turchia una decina di giorni, imbarcando poi con una trentina di per sone in direzione dell'Italia, senza ricordare né se il luogo di imbarco fosse D._______ o G._______ né il luogo preciso dello sbarco (cfr. verbale d'audizione dell'8 luglio 2010, pag. 5); che il ricorrente si sarebbe in seguito contraddetto affermando, in sede d'audizione federale, di essere partito con la barca da D._______ o, secondo una successiva dichiarazione, da un'isola e più precisamente l'"isola G._______" (cfr. verbale d'audizione del 22 luglio 2010, pagg. 12 e 14); che, confrontato al fatto che né D._______ né G._______ fossero delle isole, egli ha semplicemente risposto che era la prima volta che si recava in Turchia (cfr. verbale d'audizione del 22 luglio 2010, pag. 14); che altre contraddizioni risultano in merito al seguito del viaggio dall'Italia; che, infatti, l'insorgente avrebbe inizialmente affermato di essere giunto in taxi sino alla frontiera svizzera e invece successivamente, in sede della medesima audizione, di aver preso il treno da H._______ - ove era arrivato in auto con un passatore - a I._______ ed in seguito il taxi fino alla frontiera; che, sempre in occasione della predetta audizione, il ricorrente avrebbe fornito una terza versione di viaggio, asserendo di essere andato dal luogo dello sbarco fino a J._______ in taxi e poi da J._______ in treno fino a H._______ e, sempre in treno, fino a I._______; che, in occasione Pagina 6

D-5563/2010 della seconda audizione, ha mantenuto l'ultima dichiarazione senza poter più garantire che si trattasse di J._______ ed ha altresì confermato di non avere subito alcun controllo né in territorio turco, né greco, né italiano (cfr. verbale d'audizione del 22 luglio 2010, pag. 14); che, il ricorrente non è stato in grado di specificare null'altro o fornire dettagli e spiegazioni che possano donare credibilità al proprio racconto, che appare quindi impreciso e contraddittorio; che, in aggiunta, l'autore del gravame non ha fornito alcuna spiegazione circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità del suo viaggio; che, a prescindere dalle allegazioni inverosimili di cui sopra, giova pure sottolineare che varcare il confine Schengen senza subire alcun controllo, come il ricorrente dichiara di aver fatto, risulta, al momento, alquanto difficoltoso; che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze e secondo le modalità descritte; che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ragione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa; che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla tore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5); Pagina 7

D-5563/2010 che non si entra nel merito di una domanda d'asilo allorquando sulla base di un esame sommario è riconoscibile che il richiedente l'asilo non adempie manifestamente la qualità di rifugiato; che ciò può risultare sia dalla manifesta inconsistenza sia dalla manifesta irrilevanza dei motivi d'asilo addotti; che la manifesta irrilevanza può altresì risultare dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'i nattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5); che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dall'Iran per il timore di essere arrestato dalla polizia, dato il suo lavoro illegale di installatore di antenne e a causa della sua etnia, come pure del fatto che fosse espatriato illegalmente dal suo paese, l'Iran essendo un paese in cui non vi è rispetto alcuno dei diritti umani e delle li bertà fondamentali; che il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo non presenta elementi di verosimiglianza; che, basti rilevare che l'insorgente non è riuscito a specificare il periodo esatto durante il quale abbia esercitato l'attività di installatore di antenne paraboliche, dichiarando, in un primo tempo, dal (…) al (...) e, in un secondo tempo, dal (...) al (...), o addirittura il (...) (cfr. verbale d'audizione dell'8 luglio 2010, pag. 2 e verbale d'audizione del 22 luglio 2010, pagg. 4, 5 e 8); che, inoltre, in merito al suo percorso scolastico e professionale, il ricorrente avrebbe semplicemente raccontato di aver lavorato per tre anni "con le gomme", precisando in seguito unicamente "mettevamo la gomma nelle forma, sotto c'era il calore e si dava forma alla gomma" (cfr. verbale d'audizione del 22 luglio 2010, pag. 4) e, dopo questo lavoro, di aver cominciato a installare antenne (cfr. verbale d'audizione del 22 luglio 2010, pag. 5); che, confrontato al fatto che le date relative all'inizio dell'attività di installatore dichiarate in precedenza non combaciavano, egli ha semplicemente asserito che, tra le due attività lavorative precitate, Pagina 8

D-5563/2010 avrebbe svolto dei lavori saltuari, nelle costruzioni e dove capitava (cfr. verbale d'audizione del 22 luglio 2010, pag. 5); che, circa il rischio di essere arrestato a causa della sua attività, egli ha dichiarato, in sede della prima audizione, che non vi erano elementi concreti che gli facevano pensare che presto sarebbe stato denunciato alle autorità, ma che egli nutriva dei semplici sospetti; che, inoltre, avendo lo stesso interrotto la sua attività sei mesi prima dell'espatrio, egli ha confermato che durante quei sei mesi non gli era successo nul la e che aveva giusto sentito dire che vi erano stati problemi per persone che avevano svolto o svolgevano la sua stessa professione (cfr. verbale d'audizione del 22 luglio 2010, pag. 5); che, invece e unicamente in occasione della seconda audizione, egli ha raccontato di aver avuto un amico, senza riuscire neppure a fornirne l'identità completa, che sarebbe stato arrestato e detenuto a causa della stessa attività di installatore di antenne (cfr. verbale d'audizione del 22 luglio 2010, pag. 5); che, al riguardo, egli ha avuto dichiarazioni piuttosto discordanti in relazione al periodo e alla durata dell'arresto e della detenzione, come pure sul fatto se avesse rivisto o meno detto amico (cfr. verbale d'audizione del 22 luglio 2010, pagg. 9 segg.); che, di conseguenza, alla luce delle dichiarazioni lacunose e contraddittorie del ricorrente quanto ai fatti v'è ragion di concludere alla mani festa inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti; che per quanto il ricorrente sostenga di aver spiegato la sua attività di installatore, egli non è comunque riuscito a fornire né il numero di antenne installate durante la sua attività né dove i suoi clienti si procurassero le antenne (cfr. verbale d'audizione del 22 luglio 2010, pagg. 6 e 8); che, pertanto, i motivi d'asilo evocati sono stati rettamente ritenuti come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulte riori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo; che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento Pagina 9

D-5563/2010 all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista del l'ammissibilità (DTAF 2009/50 consid. 8); che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Iran possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzio ne sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, per inciso, quanto al rischio sollevato dal ricorrente in caso di rientro in patria dovuto al suo espatrio illegale, giova ricordare che gli iraniani che hanno inoltrato domanda d'asilo all'estero – ammettendo che questa informazione venga a conoscenza delle autorità iraniane, elemento che in casu non è dimostrato – non devono temere di subire al loro rientro delle persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2009/28, consid. 7.4.4); che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusto il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che la questione del carattere possibi le, ammissibile e esigibile dev'essere esaminata d'ufficio; che tuttavia Pagina 10

D-5563/2010 questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare al l'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (cfr. sentenza del TAF D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262); che si tratta di un caso tipico d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA; che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr); che la situazione in Iran non appare caratterizzata da una guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale che permetterebbe di dedurre, per tutti i richiedenti provenienti da detto paese e indipendentemente dalle circostanze di ogni caso particolare, l'esistenza di un pericolo concreto ai sensi degli art. 44 cpv. 2 LAsi e 83 cpv. 4 LStr; che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, idoneo al lavoro e dispone ancora di una rete sociale e famigliare in patria, ove vivono il padre e due fratelli (cfr. verbale di audizione dell'8 luglio 2010, pag. 3); che, per di più, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustifi care la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; Pagina 11

D-5563/2010 che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autori tà di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente) Pagina 12

D-5563/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente decisione. 3. Comunicazione a: - ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di E._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Centro di registrazione e di procedura di E._______ (via fax, per l'incarto N [...] con preghiera di notificare al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento al Tribunale amministrativo federale) - K._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Vera Riberti Data di spedizione: Pagina 13

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