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Bundesverwaltungsgericht 03.02.2009 D-549/2009

3 febbraio 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,381 parole·~12 min·2

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Testo integrale

Corte IV D-549/2009/ {T 0/2} Sentenza d e l 3 febbraio 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Blaise Pagan; cancelliera Antonella Guarna. A._______, B._______, C._______, Mongolia, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 15 gennaio 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-549/2009 Visto: la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in data 27 dicembre 2007 in Svizzera, i verbali d'audizione degli interessati del [...] e del [...], la decisione dell'UFM del 4 marzo 2008, mediante la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha ordinato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera verso la D._______, la sentenza del Tribunale amministrativo federale (TAF) del 15 agosto 2008 che ha respinto il ricorso inoltrato dagli interessati contro la suddetta decisione, la riapertura della siffatta procedura d'asilo in data 11 dicembre 2008 da parte dell'UFM, non essendo più eseguibile l'allontanamento degli interessati verso la D._______, in quanto l'autorizzazione alla riammissione da parte del suddetto Paese sarebbe scaduta, la decisione dell'UFM del 15 gennaio 2009, il ricorso inoltrato dagli insorgenti il 27 gennaio 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), Pagina 2

D-549/2009 che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, gli interessati hanno dichiarato di essere espatriati, nell'ottobre rispettivamente nel novembre 2004, dopo che il marito sarebbe stato condannato ad una pena di 11 anni per l'uccisione di un suo collega di lavoro, per cui tuttavia si sarebbe dichiarato innocente nonché vittima di un complotto. Approfittando di un congedo accordatogli dalle autorità carcerarie, nel novembre 2004 il marito avrebbe lasciato il Paese, giungendo dapprima in E._______ e poi in D._______, dove erano già arrivate la moglie e la figlia. In D._______, gli interessati avrebbero presentando domanda d'asilo, tuttavia senza successo. I medesimi sarebbero rimasti a vivere illegalmente in D._______ fino al dicembre 2007, allorquando alla stazione nord di F._______, il marito sarebbe stato intercettato da un fratello e da due amici della vittima, i quali sarebbero andati in D._______ per vendicarla. A quel punto, gli interessati avrebbero deciso di scappare in Svizzera, che, nella decisione del 15 gennaio 2009, l'UFM ha considerato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dai richiedenti sono inverosimili siccome contraddittorie e vaghe, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione degli interessati a persecuzioni in caso di rientro in patria, Pagina 3

D-549/2009 che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi. L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera entro il 16 febbraio 2009, e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel gravame, i ricorrenti sottolineano che sarebbero irrilevanti le contraddizioni, nonché il carattere inconsistente delle loro dichiarazioni come invece evidenziato dall'autorità inferiore, in quanto essi le avrebbero spiegate già nel corso della seconda audizione. A dire degli insorgenti, l'UFM si sarebbe dunque limitato ad una lettura parziale delle loro allegazioni e non avrebbe altresì fornito nella sua decisione i motivi per cui le considererebbe inconsistenti. Inoltre, gli autori del gravame contestano che non emergerebbero indizi di persecuzioni per procedere ad una decisione materiale. Infine, essi fanno valere che - in caso di rinvio in Mongolia - sarebbero esposti a trattamenti inumani e degradanti vietati in applicazione dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e la loro vita sarebbe in pericolo, in quanto non potrebbero beneficiare della protezione da parte delle autorità mongole. L'esecuzione del loro allontanamento non sarebbe dunque né lecita, né ragionevolmente esigibile, che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria l'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, Pagina 4

D-549/2009 che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18), che, codesto Tribunale osserva che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione. In particolare, gli insorgenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA), che basti ancora rilevare che - al di là delle dichiarazioni contraddittorie rettamente evidenziate dall'UFM - le vicende rese dai ricorrenti a sostegno della loro domanda d'asilo sono contrarie ad ogni logica dell'agire e dell'esperienza, e risultano quindi inverosimili. Tra le tante considerazioni che possono essere segnalate, codesto Tribunale osserva, infatti, che mal si comprende come al marito possa essere stata attenuata la pena di ben 14 anni, senza alcun vero ricorso in appello, ma solo grazie all'insistenza del suo avvocato, allorquando tra l'altro lo stesso ricorrente pretenderebbe essere oggetto di accuse ingiuste, dovute al fatto che i parenti della vittima farebbero parte del corpo di Polizia ([...]). L'appartenenza di tali persone alle autorità è rimasta una mera allegazione di parte. Allo stesso modo, è assolutamente poco credibile che al ricorrente sia stato concesso un congedo soltanto dietro semplice garanzia, dal momento che sarebbe stato detenuto in un carcere di massima sicurezza e condannato per omicidio. Inoltre, non si capisce come - in tali condizioni - la moglie Pagina 5

D-549/2009 abbia potuto farsi rilasciare il passaporto autentico del marito ([...]), allorquando tra l'altro il ricorrente avrebbe affermato che la Polizia gli avrebbe sequestrato "i documenti" ([...]). Per questi motivi, v'é quindi ragione di concludere che se la vicenda resa dai ricorrenti fosse stata veritiera, essa non si sarebbe certo svolta secondo tali modalità e circostanze. Inoltre, il TAF rileva che non soccorre nemmeno gli insorgenti l'asserzione - in particolare della moglie - secondo cui costituirebbero un altro motivo d'asilo i problemi, nonché le pressioni che essa avrebbe subito da parte della famiglia del marito ([...]). Infatti, i ricorrenti non hanno saputo dare una motivazione unica e lineare sull'origine di tali problemi, ragion per cui si deve concludere alla loro inverosimiglianza ([...]). In siffatte circostanze, segnatamente evocata l'inverosimiglianza delle vicende raccontate dagli insorgenti - i quali tra l'altro non hanno fornito alcun elemento supplementare in sede di ricorso - non appare motivo per ritenere che essi, non possano ottenere dalle competenti autorità in patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei loro confronti. Inoltre, un eventuale errore giudiziario ai danni dell'insorgente è di per sé irrilevante in materia d'asilo, che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che Pagina 6

D-549/2009 coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che codesto Tribunale osserva che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale dei ricorrenti. Nella fattispecie, i ricorrenti sono ancora giovani ed hanno entrambi una formazione ed un'esperienza professionale: il marito come elettricista, mentre che la moglie come telegrafista ([...]). Gli insorgenti non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una loro permanenza in Svizzera per motivi medici, che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr). I ricorrenti, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, Pagina 7

D-549/2009 che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole (art. 65 PA), la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, infine, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 8

D-549/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 4. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 5. Comunicazione a: - ricorrenti (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) - G._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 9

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