Corte IV D-5476/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 1 0 agosto 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione di Martin Zoller, giudice; cancelliera Lydia Lazar Köhli. A._______, nato il (...), Algeria / Marocco, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 28 luglio 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-5476/2010 Visti: la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Svizzera, con l'identità di A._______, nato il (...), cittadino algerino, la decisione del 21 gennaio 2010 dell'UFM di non entrata nel merito della menzionata domanda e con la quale ha ordinato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, come pure l'esecuzione dell'allontanamento, la decisione del Tribunale amministrativo federale D-451/2010 del 28 gennaio 2010, che ha respinto il ricorso dell'interessato del 25 gennaio 2010, la seconda domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data (…) in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viag gio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 13 luglio 2010 (di seguito: verbale 1) e del 28 luglio 2010 (di seguito verbale 2), il verbale della decisione dell'UFM del 28 luglio 2010, notificata al ricorrente il giorno stesso (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 30 luglio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'incarto dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in copia via fax il 2 agosto 2010 ed in originale il 3 agosto 2010, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, Pagina 2
D-5476/2010 e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF), che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino marocchino, originario di B._______, dove sarebbe pure domiciliato, che il ricorrente ha dichiarato di essere espatriato, poiché, nel suo Paese d'origine, avrebbe contratto un debito che non sarebbe in grado di rimborsare e che il mancato pagamento delle rate implicherebbe una pena detentiva, che il ricorrente, munito di passaporto falso, di cui ignorerebbe le generalità, avrebbe preso un aereo da C._______ (Marocco) a D._______ (Italia), dove si sarebbe fermato per qualche giorno da amici; che, in seguito, avrebbe proseguito il suo viaggio a destinazione della Svizzera in treno, transitando per E._______ (Italia), Pagina 3
D-5476/2010 che il ricorrente non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che, nella decisione del 28 luglio 2010, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo un documento d'identità entro 48 ore dal deposito della sua domanda; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e la sua esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, il ricorrente fa valere che, rischiando in Marocco una pena detentiva in condizioni in contrasto con il diritto internazionale, l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli uffi ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua Pagina 4
D-5476/2010 cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti colari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che il ricorrente ha dichiarato di essere espatriato munito di un falso passaporto ceco, che non avrebbe mai nemmeno aperto (cfr. verbale 1 pag. 8); che, quindi, non avrebbe mai letto le generalità in esso riporta te, che, pertanto, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, poiché non risulta credibile che abbia passato i controlli aero portuali con un passaporto falso di un'altra nazionalità, senza destare sospetti e senza dover perlomeno declinare la sua falsa identità, che, l'insorgente ha altresì affermato di non aver mai posseduto un passaporto e di avere perso la propria carta d'identità in Patria quattro anni fa; che, tuttavia, l'insorgente non sembra aver intrapreso il benché minimo sforzo al fine di farsi pervenire almeno la copia della propria carta d'identità, che avrebbe consegnato a sua madre (cfr. verbale 2 D 5-9); che, peraltro, risulta manifestamente inverosimile che egli abbia potuto, in Patria, affrontare le formalità burocratiche legate all'acquisto di un immobile identificandosi unicamente con la copia di cui sopra (cfr. verbale 2 D 22), che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli Pagina 5
D-5476/2010 stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrile vanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di avere lasciato il suo Paese perché egli non sarebbe in grado di rimborsare le rate di un mutuo, motivo per il quale rischierebbe una pena detentiva, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri spetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, segnatamente, come rettamente rilevato dall'UFM, l'insorgente non è stato in grado di fornire alcun dettaglio a comprova della conclusione del debito allegato; che, a titolo di esempio, egli non è stato in grado di collocarlo nel tempo in maniera precisa e non ha saputo forni re i cognomi degli amici che gli avrebbero fatto da garante, (cfr. verbale 1 pag. 7 e verbale 2 D 16 e 21); che, inoltre, egli si è contraddetto in merito all'oggetto acquistato, dichiarando, in un primo tempo, di aver comperato un terreno sul quale avrebbe fatto costruire una casa e affermando, in seguito, di avere direttamente acquistato una casa (cfr. verbale 1 pag. 7 e verbale 2 D 11), Pagina 6
D-5476/2010 che, peraltro, il ricorrente non ha invocato nessun'azione statale nei suoi confronti al momento dell'espatrio, che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista del l'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8 pag. 725-733 e DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 pag. 90 e segg.), che, indipendentemente dalle allegazioni sulla sua presunta provenienza algerina fatte valere nella procedura precedente e di cui peral tro sono già state esaminate le condizioni per l'esecuzione dell'allonta namento (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale D- 451/2010 del 28 gennaio 2010), in casu non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo paese d'origine possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è en trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, Pagina 7
D-5476/2010 che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'al lontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr), che, inoltre, la situazione vigente nel suo paese d'origine, non è carat terizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, gode di una formazione professionale quale (...); che egli dispone inol tre in Patria di una rete famigliare, ritenuto che sua madre ed i suoi fratelli abitano in loco, che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (v. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, Pagina 8
D-5476/2010 che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9
D-5476/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di F._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Centro di registrazione e di procedura di F._______, (via fax, con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale; allegato: incarto N [...]) - G._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: Pagina 10