Corte IV D-535/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 1 5 settembre 2010 Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Bruno Huber e Fulvio Haefeli; cancelliere Federico Pestoni. A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Iraq, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 27 dicembre 2007 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-535/2008 Fatti: A. L'interessato, dichiaratosi di origine irachena, etnia curda, nato e vissuto a C._______ (D._______, E._______) ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il (...). Interrogato sui motivi di asilo, egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per il fatto di temere riper cussioni nel suo paese da parte dei membri del F._______ dopo che egli avrebbe lasciato il partito per diventare membro del G._______. Il ricorrente ha riferito di non aver subito direttamente dei maltrattamenti o delle minacce da questi individui, né tanto meno di aver avuto con tatti con essi. Tuttavia, egli avrebbe lasciato l'Iraq per il timore di essere ricercato ed arrestato, posto che, a causa del suo passaggio tra le fila del G._______, il responsabile della zona per il F._______ sarebbe andato da suo padre per chiedergli spiegazioni e dicendo che non era possibile entrare nel G._______. B. Con decisione del 27 dicembre 2007, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo suesposta. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, ossia l'Iraq, siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 28 gennaio 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per ulteriori indagini , subordinatamente, la concessione dell'ammissione provvisoria vista l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il proprio Paese d'origine. Egli ha altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle presumibili spese processuali. D. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 5 febbraio 2008, ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura. Ha inoltre rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172 021]), a Pagina 2
D-535/2008 chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. E. In medesima data, con decisione incidentale, il Tribunale amministrativo federale ha concesso un termine all'UFM, scadente il 6 marzo 2008, per prendere posizione sul ricorso. F. Con osservazioni del 18 febbraio 2008, l'UFM ha confermato quanto già espresso con decisione del 27 dicembre 2007, posto che dalle dichiarazioni del richiedente non emergono elementi tali da giustificare una modifica del precedente atto. L'autorità inferiore, in aggiunta, ha ri levato che il ricorrente non è stato in grado di fornire alcuna spiegazio ne plausibile in merito all'inconsistenza delle sue conoscenze relative al G._______ emersa dalle sue allegazioni. In particolare, l'UFM ritiene che la recente militanza ed il fatto di essere un mercenario non giustificano un tale mancanza di informazioni. Inoltre, per quanto riguarda la motivazione che aveva spinto il richiedente ad unirsi al G._______, il richiedente ha fornito versioni contraddittorie. G. Con decisione incidentale del 27 febbraio 2008, il Tribunale ammini strativo federale ha concesso al ricorrente un termine, scadente il 27 marzo 2008, per produrre l'atto di replica. H. In data 20 marzo 2008, il ricorrente, per il tramite del suo rappresen tante, ha introdotto il proprio memoriale, rilevando che il suo grado di conoscenza circa il movimento di appartenenza non è misurabile in base al tempo di militanza, quanto piuttosto con l'analisi di elementi concreti. A questo proposito ha ribadito di non essere stato un militan te particolarmente convinto e di essersi sempre occupato di attività secondarie in seno al partito. Infine, ha censurato l'espressione "indottri nato" utilizzata dall'UFM per circostanziare il suo passaggio tra le fila del G._______. Egli, infatti, avrebbe scelto il G._______ dopo aver semplicemente ascoltato le spiegazioni sulle attività svolte ed il pensiero del gruppo da parte di alcuni membri che venivano nel suo villaggio. Semmai, a suo dire, il fatto di non essere indottrinato dimostrerebbe ulteriormente le proprio lacune conoscitive relative al partito. Pagina 3
D-535/2008 I. Con scritto dell'8 luglio 2008 il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione a sostegno delle proprie allegazioni, e meglio una tessera di membro del F._______, in originale, scaduta il 31 dicembre 2005. J. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ri presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dal la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate al l'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il Pagina 4
D-535/2008 Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Bern 2002, no. 2.2.6.5). 3. 3.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato le allegazioni del richiedente come insufficienti a soddisfare le condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e pertanto all'ammissione della sua domanda d'asilo. In particolare, l'autorità di prima istanza ha messo in evidenza diverse contraddizioni emerse nelle due audizioni sostenute dal richiedente. Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, esigibile e possibile. 3.2 Nel gravame, l'insorgente sostiene di aver addotto validi e suffi cienti motivi a suffragio della propria domanda di asilo e che le contraddizioni rilevate dall'UFM sarebbero fondate su un accertamento incompleto dei fatti rilevanti ai fini della presente procedura. Egli ritiene inoltre che il suo rientro in patria non sarebbe ragionevolmente esigibi le, in quanto la situazione nel nord dell'Iraq sarebbe insostenibile dal profilo della sicurezza e della dignità umana. Per questi motivi il ricor rente ritiene siano adempiute le condizioni per un rinvio degli atti all'autorità inferiore, la quale dovrebbe procedere ad ulteriori indagini e che, subordinatamente, siano adempiute le condizioni per la concessione in suo favore dell'ammissione provvisoria. 3.3 In conclusione, l'insorgente ha chiesto l'accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato e trasmissione degli atti all'autorità inferiore per ulteriori indagini, subordinatamente la concessione dell'ammissione provvisoria. Egli ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento anticipato delle presumibili spese processuali. 3.4 Con osservazioni congiunte del 21 ottobre 2009, l'UFM si è rinnovato, confermandole integralmente, nella propria decisione del 27 dicembre 2007. A ciò ha aggiunto che il ricorrente non è stato in grado di fornire alcuna spiegazione plausibile in merito all'inconsistenza delle sue conoscenze relative al G._______ emersa dalle sue allegazioni. In particolare, l'UFM ha precisato che la recente militanza ed il fatto di Pagina 5
D-535/2008 essere un mercenario non giustificano un tale mancanza di informazioni. Inoltre, ha rilevato che, per quanto riguarda la motivazione che aveva spinto il richiedente ad unirsi al G._______, il richiedente ha for nito versioni contraddittorie. 3.5 In sede di replica, con scritto del 20 marzo 2008, il ricorrente, tra mite il suo rappresentante, ha voluto precisare che il suo grado di conoscenza circa il movimento di appartenenza non è misurabile in base al tempo di militanza, quanto piuttosto con l'analisi di elementi concreti. A questo proposito ha ribadito che egli non è stato un militante parti colarmente convinto e che egli si è sempre occupato di attività secondarie in seno al partito. Infine, ha censurato l'espressione "indottrinato" utilizzata dall'UFM per circostanziare il suo passaggio tra le fila del G._______. Egli, infatti, avrebbe scelto il G._______ dopo aver sempli cemente ascoltato le spiegazioni sulle attività svolte ed il pensiero del gruppo da parte di alcuni membri che venivano nel suo villaggio. Semmai, a suo dire, il fatto di non essere indottrinato dimostrerebbe ulteriormente le proprie lacune conoscitive relative al partito. 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le di sposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifu giate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionali tà, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre al tresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo deter minante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Pagina 6
D-535/2008 In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un ri chiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza de v'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23, GICRA 2005 n. 21, consid. 6.1). 5. Il ricorrente ha allegato di essere espatriato per il timore di ripercussioni nel suo paese da parte dei membri del F._______ dopo che egli avrebbe lasciato il partito per diventare membro del G._______. Ciò, posto che, a causa del suo passaggio tra le fila del G._______, il responsabile della zona per il F._______ sarebbe andato da suo padre per chiedergli spiegazioni e dicendo che non si può entrare nel G._______. 5.1 Questo Tribunale osserva preliminarmente che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, contraddittorie e non corroborate da elementi di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. In particolare questo Tribunale tiene a sottolineare che l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della sua domanda d'asilo, ragione per cui v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza. A titolo di esempio, basti rilevare che, alle domande riguardanti la sua asserita esperienza come guerrigliero del G._______, il ricorrente non ha saputo rispondere che in modo generico e privo di dettagli. Infatti, Pagina 7
D-535/2008 egli non è stato in grado di spiegare quale fosse la matrice ideologica del partito, di indicare con precisione e sicurezza i dirigenti del partito, e di elencare le caratteristiche dell'arma in dotazione. Persino sulle proprie attività all'interno del gruppo il racconto del ricorrente è molto standardizzato. A tal proposito, le motivazioni sollevate in sede di ricorso, non sono per nulla plausibili. Anzitutto, quella che il ricorrente defi nisce una recente militanza, corrisponde ad un periodo di un anno e mezzo di vita interamente dedicato al G._______, durante il quale, inoltre, il ricorrente ha seguito un'istruzione sia teorica che pratica. Pure il fatto che il ricorrente fosse un militante poco convinto e che avrebbe servito il G._______ soltanto per un aspetto finanziario, non giustifica una così ampia disconoscenza della struttura e della quoti dianità relative al gruppo per il quale ha servito, appunto, per un anno e mezzo. Sul punto dell'arruolamento e poi del successivo allontanamento dal partito, emergono inoltre delle contraddizioni tra le due audizioni sostenute dal ricorrente. A proposito dell'avvicinamento al G._______ egli ha infatti dapprima dichiarato di aver deciso di arruolarsi dopo che alcuni membri del partito avevano spiegato il loro pensiero e le loro attività in occasione delle frequenti visite che facevano al suo villaggio (cfr. verbale di audizione del 3 dicembre 2007, pag. 4). In seguito egli ha invece riferito di aver accettato grazie alla promessa di un generoso compenso e della rapida scalata nelle gerarchie del partito (cfr. verbale di audizione del 13 dicembre 2007, pag. 3). Per quanto riguarda l'allontanamento dal partito, invece, il ricorrente ha inizialmente allegato che, a seguito delle incursioni turche, la direzione del G._______ aveva dato indicazioni affinché i guerriglieri si dividessero (cfr. verbale di audizione del 3 dicembre 2007, pag. 4). In seconda battuta, egli ha poi affermato di aver lasciato il proprio gruppo spontaneamente, dopo aver saputo che il G._______ era considerato un gruppo di terroristi (cfr. verbale di audizione del 13 dicembre 2007, pag. 6). 5.2 Tutto ciò stante, vista l'inverosimiglianza delle dichiarazioni rilasciate, vengono a far difetto argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui alla decisione impugnata. 5.3 A titolo meramente abbondanziale, si rileva che il documento versato agli agli atti dal ricorrente in sede di complemento, e meglio la tessera di membro del F._______, risulta inefficace ai fini della presente causa, in quanto essa non prova in alcun modo che egli abbia effet - Pagina 8
D-535/2008 tivamente collaborato in modo attivo nei ranghi del partito, né tantomeno che egli sia ricercato in patria dai membri dello stesso. 5.4 Sia come sia, occorre rilevare che la domanda di asilo del ricorrente si fonda su una mera supposizione di parte. Infatti, l'interessato è espatriato senza sapere se effettivamente i membri del F._______ lo stavano cercando. A ciò aggiungasi che egli, a conforto dei suoi timori, ha semplicemente riferito di aver saputo, per telefono dal padre, che il responsabile del F._______ si è recato a casa sua per avere sue informazioni e che, in quell'occasione, questi avrebbe detto che non si può entrare nel G._______. Pertanto, gli asseriti timori del ricorrente, non corroborati dal benché minimo elemento probatorio, sono da ritenere totalmente infondati. 5.5 Alla luce di quanto precede, a mente di questo Tribunale – anche indipendentemente dall'inverosimiglianza delle dichiarazioni dell'insorgente rettamente rilevata dall'UFM – i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di ri fugiato. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, desti tuito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 6. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'e secuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avreb be dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 come pure art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione del l'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). Pagina 9
D-535/2008 7. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). 7.1 Quo all'ammissibilità, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame è ammissibile. 7.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La prima disposizione citata si applica principalmente ai " réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'al lontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di Pagina 10
D-535/2008 salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposi zione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1 pag. 215). Si tratta, dunque, di esaminare con riferimento ai criteri suesposti se l'interessato conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Iraq, da un lato, e la sua situazione personale, dall'altro. Il ricorrente ha dichiarato di essere originario del distretto di D._______ nel governatorato di E._______, nel nord dell'Iraq (cfr. verbale di audizione del 3 dicembre 2007, pag. 1). Ora, in merito allo stato della sicurezza in Iraq, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile. Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8). Quanto alla situazione personale dell'insorgente, si rileva che egli ha una buona esperienza lavorativa avendo operato in qualità di contadino (cfr. verbale di audizione del 3 dicembre 2007, pag. 2). Dai verbali di audizione emerge inoltre che il ricorrente dispone ancora di una fitta rete sociale in patria, dove ha sempre vissuto e dove ha lasciato i genitori e cinque fratelli (cfr. verbale di audizione del 3 dicembre 2007, pag. 3). Infine, il ricorrente non ha, nelle sue allegazioni ricorsuali, preteso di soffrire di gra- Pagina 11
D-535/2008 vi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), e nemmeno da un esame d'ufficio degli atti di causa emerge la necessità di una permanenza dell'autore del gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, considerati tutti gli elementi di fatto evidenziati, questa autorità ritiene, siccome adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente, un adeguato reinserimento sociale nel suo paese d'origine. Pertanto, l'allontanamento del ricorrente deve essere considerata ragionevolmente esigibile. 7.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 7.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 8. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto. 9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Pagina 12
D-535/2008 10. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 13
D-535/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 3. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di pagamento) - UFM, Divisione soggiorno con allegato l'incarto N (...) (in copia) - H._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Federico Pestoni Data di spedizione: Pagina 14