Corte IV D-5337/2010/ {T 0/2} Sentenza d e l 2 5 agosto 2010 Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Martin Zoller, Fulvio Haefeli, cancelliera Antonella Guarna. A._______, nato il 7 marzo 1982, B._______, nata il 1° gennaio 1986, C._______, nata il 1° gennaio 2001, D._______, nato il 1° gennaio 2007, Kosovo, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo ed allontanamento (domanda di restituzione del termine); decisione dell'UFM del 20 aprile 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-5337/2010 Fatti: A. Il (...), gli interessati hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera. B. Il 20 aprile 2010, l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo dei richiedenti ed ha pronunciato nello stesso tempo l'allontanamento dei medesimi dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo. C. Il 21 maggio 2010, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione dell'UFM. Hanno altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento anticipato delle presumibili spese processuali. D. Il Tribunale, con decisione incidentale del 9 giugno 2010 (notificata ai ricorrenti l'11 giugno 2010; cfr. risultanze processuali), ha respinto la surriferita domanda di assistenza giudiziaria ed ha invitato i ricorrenti a versare, entro il 25 giugno 2010, un anticipo di CHF 600.- (art. 63 cpv. 4 e cpv. 5 della legge sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. E. Con scritto del 18 giugno 2010, i ricorrenti, prevalendosi di una situazione finanziaria precaria composta unicamente dal sussidio della Confederazione, hanno ribadito la loro impossibilità a versare l'anticipo richiesto chiedendo tuttavia l'ammissione del loro ricorso. F. Il 5 luglio 2010, il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dagli insorgenti, in considerazione del decorso infruttuoso del termine assegnato ai medesimi per versare l'anticipo richiesto sulle presumibili spese processuali (cfr. incarto D-[...]). Pagina 2
D-5337/2010 G. Il 19 luglio 2010, i ricorrenti hanno proceduto al pagamento dell'anticipo richiesto di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese processuali (cfr. risultanze processuali), oltre a CHF 200.- a titolo di spese processuali per la procedura conclusa con la sentenza d'inammissibilità del 5 luglio 2010 (cfr. incarto D-[...]). H. Con scritto del 20 luglio 2010, inoltrato via telefax, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di considerare il loro caso, nonostante il pagamento di cui sopra sia tardivo. I. Il 30 luglio 2010, con decisione incidentale, il Tribunale ha concesso ai ricorrenti un termine di sette giorni, a decorrere dal giorno seguente la notifica della presente decisione incidentale, per regolarizzare – mediante invio dell'originale firmato – la suddetta richiesta interpretata dal Tribunale come domanda di restituzione, ai sensi dell'art. 24 PA, per inosservanza del termine di pagamento. J. Con scritto del 2 agosto 2010 in originale e debitamente firmato, i ricorrenti hanno ribadito la loro richiesta di restituzione del termine, facendo valere di aver avuto bisogno di più tempo per raccogliere il denaro necessario. Hanno inoltre allegato al suddetto scritto la copia della richiesta del 20 luglio 2010, nonché le ricevute in originale dei pagamenti effettuati. Diritto: 1. Il Tribunale giudica definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32], nonché art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). 2. Il Tribunale è competente per statuire nei casi di domande di Pagina 3
D-5337/2010 restituzione dei termini nelle fattispecie che rientrano nella sua giurisdizione (URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zürich 1985, S. 233). 3. 3.1 La restituzione per l’inosservanza di un termine (stabilito dalla legge o dall'autorità) può essere accordata se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, d’agire entro il termine stabilito. La domanda motivata di restituzione dev’essere presentata nei trenta giorni dalla cessazione dell’impedimento. Entro lo stesso termine deve altresì essere compiuto l’atto omesso (art. 24 cpv. 1 PA). Le tre suddette condizioni devono realizzarsi in modo cumulativo. La prova del rispetto di tali condizioni incombe al ricorrente. 3.2 Nel caso concreto, è da considerare in favore del ricorrente che l'atto omesso, ovvero il pagamento dell'anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese processuali, così come la domanda di restituzione del termine, sono stati inoltrati entro il termine legale di trenta giorni dalla cessazione dell'impedimento, malgrado la natura di quest'ultimo e malgrado il ricorrente non abbia potuto specificarne il termine di cessasione. Pertanto, ne consegue che detta domanda è ricevibile. 3.3 Un impedimento è considerato senza colpa quando un ricorrente o il suo rappresentante non è oggettivamente in grado d'osservare il termine fissato sia per causa di forza maggiore sia a seguito di grave malattia contratta improvvisamente poco prima dello spirare del termine, nella misura in cui né il ricorrente né il suo patrocinatore potevano agire od incaricare un rappresentante (DTF 119 II 87 consid. 2a). In altri termini, non basta che il ricorrente medesimo sia stato impedito d'agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo inoltre essere pure stato impossibilitato di incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari. La giurisprudenza in materia di restituzione dei termini è molto restrittiva (v. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2a ed., Berna 2002, p. 267, n. 2.2.6.7). Non appena sia esigibile che la persona in oggetto agisca personalmente o che affidi ad un terzo la salvaguardia dei suoi interessi, cessa l'impedimento senza sua colpa ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 PA. Pagina 4
D-5337/2010 3.4 Nel caso di specie, il Tribunale osserva che i ricorrenti non ha fatto valere, ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 PA, motivo alcuno, non imputabile a propria colpa, che avrebbe impedito loro dall'agire entro il termine di 15 giorni, stabilito conformemente alla prassi del Tribunale dal Giudice istruttore con decisione incidentale del 9 giugno 2010, ritenuto che quest'ultima è stata notificata ai ricorrenti l'11 giugno 2010 e il termine di pagamento scadeva il 25 giugno 2010 [cfr. risultanze processuali; incarto D-[...]). Infatti, l'assenza delle necessarie risorse finanziarie per ottemperare al pagamento dell'anticipo richiesto, rispettivamente la necessità di usufruire di più tempo per raccogliere la somma richiesta – peraltro nemmeno comprovate – non rientrano nella suesposta definizione di impedimento senza colpa suscettibile di ammettere la restituzione del termine. D'altronde, la richiesta di restituzione del termine, fondata su una tale motivazione, rasenta l'abuso processuale, ritenuto che ai ricorrenti non poteva in buona fede sfuggire il fatto che essa non avrebbe avuto alcun esito favorevole, allorquando nella decisione incidentale del 9 giugno 2010 era già stato loro espressamente indicato che l'indigenza non costituisce un motivo particolare per rinunciare alla richiesta di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, rispettivamente che una nuova domanda d'assistenza giudiziaria – o una d'esenzione dall'anticipo spese, di riduzione o versamento rateale del medesimo o di proroga del termine di versamento – sarebbe stata scartata senza assegnazione d'alcun termine di grazia ed il ricorso dichiarato irricevibile. 3.5 Per conseguenza, la richiesta di restituzione del termine è respinta in assenza di un ostacolo oggettivo che avrebbe impedito, senza colpa, ai ricorrenti d'agire in tempo utile. 4. 4.1 In considerazione di quanto precede, il pagamento dell'anticipo di CHF 600.- effettuato il 19 luglio 2010 dai ricorrenti è tardivo e pertanto inammissibile. Di conseguenza, i ricorrenti hanno diritto alla restituzione della citata somma. 4.2 Tuttavia, visto l'esito della procedura, ovvero la soccombenza dei ricorrenti nella presente procedura di restituzione del termine, le spese processuali di CHF 600.- devono essere poste a carico dei medesimi (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 3 lett. b del Regolamento sulle tasse e Pagina 5
D-5337/2010 sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 4.3 Di conseguenza, le spese processuali di CHF 600.- sono computate con il pagamento della medesima somma già effettuato dai ricorrenti in data 19 luglio 2010. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 6
D-5337/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. La domanda di restituzione del termine è respinta. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Esse sono computate con il pagamento della medesima somma effettuato dai ricorrenti a titolo d'anticipo spese. 3. Comunicazione a: - ricorrenti (Raccomandata) - UFM, Divisione Soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) - E._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 7