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Bundesverwaltungsgericht 07.02.2008 D-5311/2006

7 febbraio 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,146 parole·~11 min·3

Riassunto

Asilo e allontanamento | la decisione del 7 agosto 2006 in materia d'asilo,...

Testo integrale

Corte IV D-5311/2006/cac {T 0/2} Sentenza d e l 7 febbraio 2008 Giudice Vito Valenti, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérald Bovier, cancelliera Marisa Murray. A._______, Niger/Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna autorità inferiore. Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 7 agosto 2006 / N . Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-5311/2006 Fatti: A. L'interessato ha presentato una domanda d'asilo il 25 marzo 2004. Successivamente è stato attribuito al Cantone Ticino. Ha dichiarato, per quanto è qui di rilievo (v. verbali d'audizione del 2 aprile e del 12 maggio 2004), d'essere cittadino del Niger, minorenne, e d'essere espatriato, nel febbraio del 2004, perché minacciato di morte dalla prima moglie di suo padre, la quale nel gennaio del 2004 aveva già ucciso suo fratello per potersi assicurare l'integralità dell'eredità del defunto padre. B. Il 14 giugno 2004, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente, e di seguito, UFM) non è entrato nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Nello stesso tempo, ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e ritenuto lecita, esigibile e possibile l'esecuzione del suo allontanamento verso il suo Paese d'origine. C. Il 21 giugno 2004, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. D. Con sentenza del 1° marzo 2005, la CRA ha accolto il ricorso interposto dall'insorgente ed annullato la decisione impugnata. La Commissione ha considerato che in base alle risultanze processuali, allo stato di allora, non era consentito di concludere all'inconsistenza delle allegazioni rese dall'insorgente sulle evocate minore età e cittadinanza nigerina. Gli atti di causa sono pertanto stati rinviati all'UFM per completamento dell'istruttoria e pronuncia di un nuovo giudizio. Pagina 2

D-5311/2006 E. Il 7 agosto 2006, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato. Nello stesso tempo, ha pronunciato l'allontanamento dello stesso dalla Svizzera e ritenuto lecita, esigibile e possibile l'esecuzione del suo allontanamento verso il Niger. F. Il 6 settembre 2006, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla CRA contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato e la concessione dell'asilo. G. Con decisione incidentale del 29 settembre 2006, la CRA ha chiesto all'insorgente il versamento di un anticipo, di fr. 600.--, a copertura delle presumibili spese processuali. Il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. H. Il 24 gennaio 2008, l'insorgente ha dichiarato d'essere cittadino della Nigeria e chiesto di potersi mettere in contatto con la propria ambasciata (v. dichiarazione agli atti). Diritto: 1. Il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. Il TAF osserva che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). Pagina 3

D-5311/2006 3. Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto. 4. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021). 5. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata (redatta in francese). In virtù del medesimo articolo, possono ammettersi delle eccezioni, segnatamente allorquando il ricorso è redatto, come nel caso di specie, in un'altra lingua ufficiale (l'italiano). 6. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 7. Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha ritenuto che l'interessato ha fatto valere delle persecuzioni da parte di terzi non imputabili alle autorità statali e che sulla base degli atti di causa non v'è ragione di ritenere che, se adeguatamente sollecitate, le autorità statali medesime non gli accorderebbero un'appropriata protezione. Per conseguenza, ha considerato che i pregiudizi addotti dall'interessato sono irrilevanti e non soddisfano pertanto le condizioni richieste per il riconoscimento dello statuto di rifugiato giusta l'art. 3 LAsi. 8. Nel gravame, il ricorrente sostiene che le autorità statali non sono in grado di fornirgli un'adeguata protezione, ritenuto segnatamente che non hanno nemmeno promosso un procedimento giudiziario nei confronti della prima moglie di suo padre, alfine di stabilirne le Pagina 4

D-5311/2006 responsabilità nel decesso del fratello. L'autorità inferiore avrebbe omesso di tenere conto del fatto che il padre della prima moglie appartiene ad una famiglia influente, economicamente, socialmente e politicamente, della zona e che l'importante carica che riveste gli consentirebbe "di controllare la nomina delle funzioni importanti in seno agli organi di polizia e pertanto d'influenzare direttamente le inchieste in genere e in particolare quella relativa alla propria figlia". Pertanto, in caso di rimpatrio il ricorrente sarebbe esposto a reale pericolo per la sua vita. 9. Questo Tribunale rileva che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, delle allegazioni decisive in materia d'asilo da lui presentate in corso di procedura. Quest'ultime sono irrilevanti, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere, nella misura in cui riassunte nel presente giudizio, rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti ancora rilevare che non v'è comunque ragione di ritenere, tanto meno sulla base d'allegazioni imprecise, che le autorità statali non accorderebbero all'insorgente un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti. In particolare, il ricorrente non ha dimostrato l'invocato influente status del genitore della prima moglie del padre, rispettivamente la possibilità seria e concreta d'effettiva influenza sull'intero apparato giudiziario. Per conseguenza, la censura sollevata con riferimento alla decisione impugnata è inconsistente e va rigettata. 10. Per sovrabbondanza, il TAF osserva, altresì, che le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dal ricorrente s'esauriscono comunque in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Peraltro, il fatto che il ricorrente, dopo anni di procedura d'asilo in Svizzera, sostenga ora d'essere cittadino della Nigeria, e non più del Niger come preteso finora, dimostra ampiamente la sua inattendibilità generale. Dall'insieme degli atti di causa non è comunque desumibile alcun indizio suscettibile di corroborare l'esistenza di un motivo rilevante dal profilo dell'art. 3 LAsi con riferimento all'agire della prima moglie del padre del ricorrente, rispettivamente della di lei famiglia, nei confronti dell'insorgente medesimo. Pagina 5

D-5311/2006 11. Da quanto esposto, consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento e che sconfina nella temerarietà processuale, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 12. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 13. Per gli stessi motivi citati al considerando 9 del presente giudizio (ma pure al considerando 10), non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso il suo effettivo Paese d'origine, sia esso il Niger o la Nigeria, possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). 14. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del "non-refoulement". Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. 14.1 Nel caso concreto non è dato rilevare – in sostanza per le ragioni già indicate al considerando 9 del presente giudizio (ma pure al considerando 10) – alcun serio indizio secondo cui l'insorgente possa essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri termini, il ricorrente Pagina 6

D-5311/2006 non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. Infine, ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'illiceità del rimpatrio secondo le disposizioni della Convenzione (GICRA 1995 n. 12 consid. 10a pag. 110 e segg. nonché relativi riferimenti). 14.2 Pertanto, e come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile. 15. Occorre quindi esaminare se per il ricorrente vi siano pericoli concreti in caso d'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (art. 83 cpv. 4 LStr). 15.1 Come noto, in Niger non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o di violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione sull'integralità del territorio nazionale (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-8428/2007 dell'8 gennaio 2008). Da questo profilo, l'esecuzione dell'allontanamento è pertanto ragionevolmente esigibile. Quanto suesposto vale anche nell'eventualità in cui il Paese d'origine del ricorrente dovesse essere, come infine da questi sostenuto, la Nigeria (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-61/2008 del 24 gennaio 2008). 15.2 Quanto alla situazione personale del ricorrente, il TAF constata che lo stesso è giovane e conosce più lingue, segnatamente l'hausa, il broken english e l'inglese. Non emerge altresì dalle carte processuali che soffra di seri problemi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24). V'è dunque motivo di formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un suo adeguato reinserimento sociale nel vero Paese d'origine, sia esso il Niger o la Nigeria. 15.3 Ritenuto, infine, che neppure ad un esame d'ufficio delle carte processuali emergono circostanze, sussumibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, che ostano alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera verso il Niger, rispettivamente la Nigeria, il ricorso non merita tutela nemmeno su tale punto di questione. Pagina 7

D-5311/2006 16. Peraltro, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 17. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 18. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 8

D-5311/2006 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo, di fr. 600.--, versato il 14 ottobre 2006, è computato con le spese processuali. 3. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (plico raccomandato) - autorità inferiore (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM) - B._______ (in copia) Il giudice: La cancelliera: Gérald Bovier Marisa Murray Data di spedizione: Pagina 9

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