Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Corte IV D-5304/2012
Sentenza d e l 2 2 ottobre 2012 Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice François Badoud; cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nata il (…), e la figlia B._______, nata il (…), Nigeria, rappresentate dal signor Rosario Mastrosimone, ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino); decisione dell'UFM del 27 settembre 2012 / N […].
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Visto: la domanda d'asilo che A._______ e la figlia B._______, di nazionalità nigeriana, hanno presentato congiuntamente alla figlia minorenne e rispettivamente sorella C._______ di nazionalità italiana e seconda cittadinanza nigeriana (inclusa nell'incarto N […] ma destinataria di una decisione differente [cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-5316/2012 del 22 ottobre 2012]), in data 29 giugno 2012 in Svizzera (cfr. A 1/3 oppure secondo la registrazione del sistema d'informazione centrale sulla migrazione [SIMIC] il 28 giugno 2012 e ricorso, pag. 2); il verbale del 5 luglio 2012 (di seguito: verbale) con il quale, tra le altre cose, è stato concesso il diritto di essere sentito circa un'eventuale evasione della loro domanda d'asilo tramite una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) con il relativo trasferimento verso l'Italia; la decisione dell'UFM del 27 settembre 2012 (notificata con lettera semplice presumibilmente il 3 agosto 2012 [cfr. ricorso, pag. 2]) di non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, con contestuale pronuncia dell'allontanamento delle richiedenti verso l'Italia, ordinando l'esecuzione al più tardi il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso ed indicando che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo in applicazione dell'art. 107a LAsi; la medesima decisione nella quale l'UFM ha considerato il trasferimento delle interessate verso l'Italia come lecito, ragionevolmente esigibile e possibile, posto che, da un lato, l'Italia rispetterebbe il principio del divieto di respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e, dall'altro lato, non sussisterebbero indizi fondati di violazione in detto Stato dei diritti garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e segnatamente del relativo art. 3; il ricorso del 10 ottobre 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 11 ottobre 2012) – con allegati la decisione impugnata, una sentenza del Tribunale per i minorenni di D._______ del 14 aprile 2010 nonché un articolo di giornale del 29 agosto 2007 – con il quale le ricorrenti hanno concluso, in ordine, alla congiunzione della causa con quella della figlia C._______, nonché alla concessione dell'effetto sospensivo e,
D-5304/2012 Pagina 3 in via principale, all'annullamento della decisione impugnata, alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della loro domanda d'asilo ed, in subordine, alla concessione dell'ammissione provvisoria; l'ulteriore conclusione ricorsuale tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali con protestate spese e ripetibili; l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 12 ottobre 2012; le misure cautelari del 12 ottobre 2012, con le quali il Tribunale ha ordinato la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che le ricorrenti sono toccate dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che sono legittimate ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
D-5304/2012 Pagina 4 che, preliminarmente, è respinta la conclusione ricorsuale tendente alla congiunzione della presente procedura con quella relativa alla figlia e sorella C._______; che infatti, i ricorsi in atti separati inoltrati dalle ricorrenti e le due decisioni avversate non concernono fatti di uguale o simile natura e non pongono gli stessi o simili termini di diritto, di modo che non si giustifica la congiunzione delle cause e la pronuncia di una sola sentenza per un motivo di economia processuale (cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, pagg. 115 seg., n. 3.17); che, in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in cui l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda di asilo (art. 32-35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3); che giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi è esaminato il trasferimento del richiedente l'asilo verso uno Stato membro e non l'esecuzione dell'allontanamento verso tale paese giusta l'art. 44 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10.2); che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'ammissione provvisoria è inammissibile; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, in applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti; che vi è luogo di determinare se l'UFM poteva applicare la disposizione di cui all'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, secondo la quale non entra in materia su una domanda di asilo, allorquando le richiedenti possono rendersi in uno Stato terzo competente a condurre la procedura di asilo e di rinvio, in virtù di un accordo internazionale; che, in applicazione dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (ADD, RS 0.142.392.68), l'UFM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti nel
D-5304/2012 Pagina 5 Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio del 18 febbraio 2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50/1 del 25 febbraio 2003; di seguito: Regolamento Dublino II) (cfr. art. 1 e 29a cpv. 1 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurigo, Basilea e Ginevra 2008, pagg. 193 e segg.); che l'esame della domanda d'asilo non deve essere confuso con la procedura di determinazione dello Stato responsabile, quest'ultima dovendo essere fatta sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la sua domanda d'asilo per la prima volta presso uno Stato membro o in Svizzera (cfr. art. 5 cpv. 2 Regolamento Dublino II; CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3ª ed., Vienna 2010, n. 4 pagg. 86 seg.); che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 Regolamento Dublino II, una domanda di asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III; che lo Stato competente è quello dove è autorizzato a soggiornare in qualità di rifugiato un membro della famiglia del richiedente, successivamente, quello che ha rilasciato al richiedente un titolo di soggiorno o un visto, quello tramite il quale il richiedente è entrato, regolarmente o meno, sul territorio di uno o dell'altro degli Stati membri e quello, presso il quale la domanda di asilo è stata presentata la prima volta (cfr. art. 5 in relazione con gli art. 6 a 13 Regolamento Dublino II); che lo Stato membro sul territorio del quale il richiedente ha soggiornato per un periodo continuato di almeno cinque mesi prima dell'inoltro della sua domanda è tenuto a prendere in carico, nelle condizioni previste agli art. 17 a 19 Regolamento Dublino II, il richiedente l'asilo che ha inoltrato una domanda in un altro Stato membro (cfr. art. 10 cpv. 2 e 16 cpv. 1 lett. a Regolamento Dublino II); che tale obbligo cessa se il cittadino di un Paese terzo si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che detto citta-
D-5304/2012 Pagina 6 dino di un Paese terzo non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente (cfr. art. 16 cpv. 3 Regolamento Dublino II); che, tuttavia, in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può esaminare una domanda d'asilo presentata da un cittadino di un Paese terzo (cfr. clausola di sovranità stabilita all'art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino II e la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del citato Regolamento; cfr. ugualmente l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1); che, nel caso di specie, la ricorrente è in possesso di un permesso di soggiorno per stranieri a tempo indeterminato rilasciato dalle autorità italiane per motivi familiari; che il 3 agosto 2012, l'UFM ha presentato alle autorità italiane competenti una richiesta, fondata sull'art. 9 cpv. 1 lett. c Regolamento Dublino II, volta a riprendere in carico le richiedenti l'asilo; che giusta l'art. 16 cpv. 2 Regolamento Dublino II, se uno Stato membro rilascia al richiedente asilo un titolo di soggiorno, gli obblighi previsti all'art. 16 cpv. 1 Regolamento Dublino II (presa in carico o ripresa in carico del richiedente l'asilo) ricadono su detto Stato membro; che, pertanto, non è esplicitamente regolato nel Regolamento Dublino II se in applicazione di tale disposto v'è l'obbligo per l'Italia di procedere con una presa in carico oppure con una ripresa in carico; che, nei casi di cui all'art. 16 cpv. 2, si applica per analogia l'art. 16 cpv. 1 lett. c Regolamento Dublino II il quale dispone l'obbligo di ripresa in carico del richiedente l'asilo (cfr. CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, op. cit., n. 16 pag. 132); che il 21 settembre 2012, le autorità italiane hanno espressamente accettato il trasferimento delle ricorrenti verso l'Italia, in applicazione dell'art. 9 cpv. 1 Regolamento Dublino II; che l'interessata non ha contestato la competenza dell'Italia per trattare la loro domanda d'asilo (cfr. verbale, pag. 9); che, di conseguenza, la competenza dell'Italia è data; che le insorgenti fanno in sostanza valere di temere il rientro in Italia a causa della difficile situazione economica familiare e a causa della possi-
D-5304/2012 Pagina 7 bilità che i servizi sociali separerebbero la madre dalle figlie (cfr. verbale, pag. 7 e ricorso, pag. 4); che, inoltre temerebbe una vendetta da parte del padre delle sue figlie (ricorso, pag. 3); che, in altri termini, un trasferimento in questo Stato le esporrebbe al rischio di essere private del sostentamento minimo; che certo appartiene alle autorità svizzere di vegliare a che l'interessato non sia esposto, in caso di trasferimento verso l'Italia, ad un trattamento contrario al diritto internazionale, in particolare all'art. 3 CEDU; che, tuttavia, questo Stato è segnatario della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), così come della CEDU e della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), nonché della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107); che non incombe quindi alla Svizzera di determinare se le ricorrenti saranno assistite, dopo il loro trasferimento, in condizioni soddisfacenti; che spetta alle insorgenti di provare che la loro situazione potrebbe contravvenire alle esigenze dell'art. 3 CEDU; che, in effetti, vista la presunzione del rispetto del diritto internazionale pubblico da parte dello Stato di destinazione, appartiene al ricorrente di inficiarla, adducendo dei seri indizi che permetterebbero di ammettere che, nel suo caso particolare, le autorità di questo Stato non rispetterebbero questa garanzia e non gli accorderebbero la protezione necessaria o lo priverebbero di condizioni di vita degne (cfr. sentenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo [Corte EDU] M. S. S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, par. 84-85 e 250; cfr. ugualmente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], cause congiunte C-411/10 e C-493/10 del 21 dicembre 2011); che le ricorrenti non sono state in misura di stabilire che lo Stato di destinazione sarebbe sprovvisto di istituzioni pubbliche tali da rispondere, su richiesta dei richiedenti l'asilo, ai loro bisogni; che, segnatamente, se da un lato le insorgenti hanno contestato la qualità della ripresa in carico dei richiedenti l'asilo in Italia, dall'altro lato, elle non hanno fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le loro condizioni di
D-5304/2012 Pagina 8 vita o la loro situazione personale sarebbero tali da contravvenire alla CEDU in caso di esecuzione del loro trasferimento; che, in particolare, elle non hanno stabilito che lo Stato di destinazione violerebbe le norme della direttiva 2003/9/CE del Consiglio del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (GU L 31/18 del 6 febbraio 2003); che incomberà quindi alle ricorrenti di far valere la loro situazione specifica e le loro difficoltà, in rapporto al loro statuto, nonché di prevalersene dinanzi alle autorità italiane competenti, utilizzando le vie di diritto adeguate; che inoltre circa il timore di subire delle rappresaglie dal padre delle sue figlie oppure di essere separata dalle stesse non v'è motivo di ritenere che le ricorrenti non possano ottenere dalle competenti autorità in Italia, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei loro confronti e, altresì, si osserva che le autorità italiane, come giustamente indicato dall'UFM, sono legalmente autorizzate a statuire in merito alla tutela di un minore nel rispetto del sistema giuridico nazionale, nonché degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia come per esempio la CDF; che, pertanto, in mancanza di tali prove, la presunzione secondo la quale lo Stato di destinazione rispetta i suoi obblighi non è inficiata (cfr. sentenza della Corte EDU M. S. S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, par. 69, 342-343 e riferimenti citati; DTAF 2011/35); che, visto quanto precede, le insorgenti non hanno stabilito l'esistenza di un rischio personale, serio e concreto che il loro trasferimento verso lo Stato di destinazione sarebbe contrario all'art. 3 CEDU o ad un altro obbligo derivante dal diritto internazionale pubblico al quale la Svizzera è vincolata; che la ricorrente, in stato interessante, potrà usufruire dell'aiuto del suo compagno, cittadino nigeriano al quale sarebbe stato concesso l'asilo politico in Italia (cfr. verbale, pag. 3), una volta rientrata su suolo italiano; che, in queste condizioni, non esistono nella fattispecie né ostacoli tali da rendere inammissibile l'esecuzione del trasferimento dell'interessato, né delle ragioni umanitarie ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1;
D-5304/2012 Pagina 9 che, pertanto, non v'è ragione di applicare la clausola di sovranità dell'art. 3 cpv. 2 1 a frase Regolamento Dublino II; che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, l'Italia è competente dell'esame della domanda di asilo delle ricorrenti ai sensi del Regolamento Dublino II ed è tenuta a riprenderle in carico giusta le condizioni previste all'art. 20 Regolamento Dublino II; che, quindi, è a giusto titolo che l'UFM non è entrato in materia della domanda di asilo delle insorgenti, in applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 cpv. 1 LAsi, posto che le ricorrenti non possiedono un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1); che in siffatte circostanze non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), giacché detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura di Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10.2); che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione dell'UFM, che rifiuta l'entrata in materia della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, è confermata; che l'UFM e l'autorità cantonale dovranno organizzare il trasferimento delle ricorrenti congiuntamente all'esecuzione dell'allontanamento di C._______ verso l'Italia (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-5316/2012 del 22 ottobre 2012); che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, con la presente sentenza, le misure cautelari pronunciate il 12 ottobre 2012 sono revocate; che, la domanda della concessione dell'effetto sospensivo diviene senza oggetto con la presente sentenza; che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63
D-5304/2012 Pagina 10 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-5304/2012 Pagina 11 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico delle ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. L'UFM e l'autorità cantonale competente per eseguire la decisione di trasferimento dovrà coordinare il trasferimento delle ricorrenti con l'allontanamento verso l'Italia di C._______. 4. La presente sentenza, contemporaneamente a quella di C._______ di cui al cui numero D-5316/2012, è comunicata alle ricorrenti, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: