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Corte IV D-5301/2020
Sentenza d e l 4 maggio 2023 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Thomas Segessenmann, Yanick Felley; cancelliere Kevin Togni.
Parti A._______, (…), Nigeria, patrocinato dall’MLaw Natalie Marrer, Caritas Schweiz, (…), ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 25 settembre 2020 / (…).
D-5301/2020 Pagina 2 Fatti: A. Il ricorrente, privo di documenti di identità ma in possesso di una carta militare nigeriana, dichiaratosi cittadino nigeriano, di etnia Igbo e con ultimo domicilio nella città di B._______ (capitale dello stato federale di C._______), è arrivato in Svizzera il (…) settembre 2019 (cfr. atto Segreteria di Stato della migrazione di seguito: “SEM” n. […]-10/6) e vi ha depositato, il 1° ottobre 2019, una domanda d’asilo (cfr. atto SEM n. 1/2). B. Il 1° ottobre 2019, nel questionario “Europa”, il ricorrente ha indicato di aver lasciato la Nigeria nel mese di giugno 2019 e di essersi recato in Spagna nel mese di settembre 2019 (cfr. atto SEM n. 2/2), prima di raggiungere la Svizzera. C. Il 19 novembre 2019, la SEM ha provveduto all’audizione sui motivi d’asilo del ricorrente (cfr. atto SEM n. 16/15), completata dalle successive audizioni del 10 dicembre 2019 (cfr. atto SEM n. 20/10) e dell’11 settembre 2020 (cfr. atto SEM n. 38/22). Dai verbali redatti in tali occasioni risulta sostanzialmente che il ricorrente ha dichiarato di essere di origine nigeriana, originario di D._______, un villaggio situato nello Stato di E._______, (…). Egli si sarebbe arruolato nel mese di (…) e sarebbe stato assegnato alla caserma di F._______, nello Stato (…) di F._______. Dal (…) al mese di gennaio (…), avrebbe seguito un addestramento di base nella caserma di G._______, una città situata nello Stato di H._______, (…). Nello stesso mese (…), avrebbe poi svolto un addestramento specialistico nella caserma di I._______, nelle vicinanze della città di J._______, nello Stato di K._______, (…). Da tale mese al mese di (…), sarebbe invece stato stazionato a L._______, una città nelle vicinanze della capitale B._______, situata nello Stato di C._______. (…), durante uno spostamento verso la capitale, lui e altri suoi commilitoni sarebbero stati vittima di un’imboscata da parte delle forze armate dell’organizzazione terroristica jihadista Boko Haram. In tale occasione, gli assalitori avrebbero aperto il fuoco contro il convoglio militare che li trasportava e ucciso una buona parte dei soldati presenti. Di conseguenza, egli, con altri due soldati, una volta constatato di essere stati sopraffatti dai loro assalitori, si sarebbe dato alla fuga. Per paura di essere considerato un disertore e per le conseguenze che ciò avrebbe implicato, in particolare il rischio di venire incarcerato per una durata di 14 anni, rispettivamente di essere giustiziato, il ricorrente avrebbe preso la decisione di espatriare nei giorni immediatamente successivi all’imboscata.
D-5301/2020 Pagina 3 D. Con decisione incidentale del 16 dicembre 2019, la SEM ha assegnato il caso alla procedura ampliata. E. Con lettera raccomandata del 15 settembre 2020, il ricorrente ha chiesto alla SEM di accertare d’ufficio la sua situazione medica considerato il suo vissuto possibilmente traumatico, elemento che sarebbe stato inoltre rilevante nell’analisi del suo eventuale allontanamento verso la Nigeria. F. Con lettera raccomandata del 16 settembre 2020, il ricorrente ha trasmesso alla SEM un estratto dell’analisi effettuata dall’Organizzazione svizzera di aiuto per i rifugiati (OSAR) sulle conseguenze penali che potrebbero attendersi coloro che si sottraggono al combattimento in Nigeria. La versione aggiornata è stata invece trasmessa alla SEM solamente il 18 settembre 2020. G. Con decisione del 25 settembre 2020 (notificata il 28 settembre 2020, cfr. avviso di ricevimento; atto SEM n. 45/11) la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato del ricorrente per inverosimiglianza della sua qualità di rifugiato ai sensi dell’art. 7 LAsi, ha respinto la sua domanda d’asilo e ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera. H. Con ricorso del 28 ottobre 2020 (notificato il 29 ottobre 2020, cfr. timbro di entrata) il ricorrente è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale) avverso la predetta decisione chiedendo, principalmente, l’annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell’asilo. In via subordinata, egli ha domandato che il suo allontanamento venga considerato non ammissibile e non ragionevolmente esigibile e che egli venga ammesso provvisoriamente in Svizzera. In via ancor più subordinata, egli ha protestato l’annullamento della decisione impugnata, il rinvio della causa all’autorità inferiore per nuova decisione e ha chiesto che gli venga accordato un termine suppletorio per completare il proprio gravame. Egli ha presentato, inoltre, istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria totale, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo come pure il gratuito patrocinio. I. Con i complementi al ricorso del 13 novembre 2020 (notificato il 16 novembre 2020, cfr. timbro di entrata) e del 14 novembre 2020 (notificato il
D-5301/2020 Pagina 4 16 novembre 2020, cfr. timbro di entrata) il ricorrente ha approfondito le proprie motivazioni e prodotto nuovi mezzi di prova a sostegno delle stesse. J. Con lettere raccomandate del 17 e del 20 novembre 2020 il ricorrente ha trasmesso al Tribunale ulteriori mezzi di prova. K. Con decisione incidentale del 20 gennaio 2021 il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria totale del ricorrente e invitato lo stesso a versare, entro il 4 febbraio 2021, un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presumibili spese processuali, con la comminatoria d’inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. Il 3 febbraio 2021, il ricorrente ha provveduto al versamento di tale anticipo. L. Con le lettere raccomandate del 4 marzo 2021, del 6 aprile 2021, del 15 maggio 2021, del 25 giugno 2021 e del 22 dicembre 2021 il ricorrente ha sostanzialmente precisato le sue argomentazioni, rispettivamente trasmesso al Tribunale ulteriori mezzi di prova. M. Con decisione incidentale del 15 giugno 2022 il Tribunale ha invitato la SEM a prendere posizione sul ricorso e sulle successive comunicazioni dell’insorgente, compresi i nuovi mezzi di prova, entro il 30 giugno 2022. N. Con risposta del 24 giugno 2022 la SEM ha sostanzialmente sostenuto che gli argomenti avanzati dal ricorrente non fossero verosimili e che neppure i mezzi di prova da lui prodotti permettessero di pervenire a una diversa conclusione. O. Con decisione incidentale del 18 luglio 2022 il Tribunale ha trasmesso al ricorrente la presa di posizione concedendogli un termine scadente il 3 agosto 2022, prorogato fino al 18 agosto 2022 (cfr. timbro di proroga del termine), per presentare delle eventuali osservazioni. P. Con replica del 18 agosto 2022 il ricorrente ha sostanzialmente ribadito le proprie motivazioni e prodotto nuovi mezzi di prova. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l’esito della procedura.
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Diritto: 1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell’art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito a suddetto ricorso. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 1 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) come pure, in materia di diritto degli stranieri, l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. Con il suo ricorso, il ricorrente si prevale anzitutto di un accertamento incompleto del suo stato di salute. A tal proposito si ricorda al ricorrente che i richiedenti l’asilo devono far valere i problemi di salute rilevanti per la procedura d’asilo e di
D-5301/2020 Pagina 6 allontanamento, a loro già noti al momento della presentazione della domanda d’asilo, immediatamente dopo la presentazione della domanda, ma al più tardi durante l'audizione sui motivi d’asilo o al momento della concessione del diritto di essere sentiti (art. 26a cpv. 1 LAsi). I problemi di salute fatti valere successivamente possono essere presi in considerazione se sono provati. In via eccezionale può essere sufficiente che siano resi verosimili se il ritardo è giustificato da motivi scusabili o se in un caso specifico non può essere fornita una prova per motivi medici (art. 26a cpv. 3 LAsi). Nel caso di specie, il Tribunale rileva tuttavia che la situazione di salute dell’interessato risulta chiara come d’altro canto giustamente osservato dalla SEM nel provvedimento impugnato. L’insorgente non si è mai sottoposto a un esame medico e ha ripetutamente dichiarato di sentirsi bene (cfr. atto SEM n. 13/1; atto SEM n. 16/15, R105; atto SEM n. 20/10, R6; atto SEM n. 38/22, R3 e R4). Per quanto concerne invece l’asserito trauma subito a causa del suo vissuto, nessun elemento agli atti permette di avvalorare la sua tesi. In merito alla censura secondo cui l’auditore, durante l’audizione, avrebbe dovuto porre ulteriori domande al ricorrente (cfr. complemento al ricorso del 13 novembre 2020, pag. 5), in particolare in merito alla mancata esposizione, da parte del suo superiore gerarchico, dei gradi militari (cfr. complemento al ricorso del 14 novembre 2020, pag. 6), si rileva che l’autorità inferiore ha concesso allo stesso, durante le tre audizioni sui motivi d’asilo, la possibilità di esprimersi a riguardo. La SEM non avrebbe pertanto dovuto svolgere ulteriori indagini, anche considerato l’obbligo di collaborazione che incombe a quest’ultimo, per di più rappresentato (art. 8 cpv. 1 LAsi). Non vi è dunque motivo per ritenere che i fatti non siano stati pienamente accertati o che vi sia stata una violazione del suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 Cost, RS 101). Ne consegue che alla SEM non può essere imputato un accertamento incompleto dei fatti rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La censura ricorsuale va pertanto, in tal senso, respinta. 4. 4.1 Nella decisione impugnata, l’autorità di prima istanza ha dapprima evidenziato che le dichiarazioni del richiedente non ottempererebbero le condizioni di verosimiglianza poste dall’art. 7 LAsi e, per questo motivo, un esame dell’art. 3 LAsi non risulterebbe neppure necessario. La SEM ha rilevato sostanzialmente che le allegazioni del ricorrente non sarebbero sufficientemente motivate in quanto, in punti essenziali, non apparrebbero concrete, dettagliate e circostanziate così da dare l’impressione che gli
D-5301/2020 Pagina 7 eventi addotti non siano stati vissuti personalmente dal ricorrente. In particolare, la descrizione del trasferimento alla caserma di L._______ e del periodo precedente e successivo all’imboscata da parte dei militanti di Boko Haram sarebbero poco consistenti; le dichiarazioni relative al servizio militare reso dal ricorrente sarebbero estremamente vaghe e generiche; le indicazioni precise riguarderebbero esclusivamente luoghi che sono stati oggetto di mediatizzazione internazionale; la descrizione della caserma di L._______ risulterebbe essere molto generica, inconsistente e vaga; la geografia del luogo verrebbe indicata in modo molto vago; la descrizione dell’addestramento speciale avvenuto nella caserma di I._______ sarebbe inconsistente e troppo generica; le dichiarazioni sulla sua incorporazione militare sarebbero inconsistenti e generiche; le contraddizioni presenti nel suo racconto non permetterebbero di ritenere verosimile il servizio militare svolto nello Stato di K._______ e di C._______. Da questo quadro riassuntivo risulterebbe un’inverosimiglianza dei motivi d’asilo avanzati dal ricorrente. I mezzi di prova addotti non permetterebbero, inoltre, di giungere a una diversa conclusione. 4.2 Nel ricorso del 28 ottobre 2020 e nei successivi complementi del 13 novembre 2020 e del 14 novembre 2020 il ricorrente sostiene invece che le sue dichiarazioni dovrebbero essere considerate credibili avendo egli descritto sufficientemente le circostanze della sua fuga e la successione cronologica dei fatti. L’insorgente rileva, d’altronde, che la SEM avrebbe effettuato un’applicazione eccessivamente restrittiva dell’art. 7 LAsi: le sue dichiarazioni comprenderebbero una descrizione dei motivi d’asilo ampia e precisa. In particolare, l’insorgente sarebbe innanzitutto stato in grado di fornire una descrizione dettagliata dei membri di Boko Haram e una corretta indicazione dei villaggi e delle varie caserme in cui si è recato durante il suo servizio. Il ricorrente sostiene, inoltre, di essere stato in grado di descrivere con precisione la differenza tra un addestramento di base e un addestramento speciale. Il ricorrente rileva, infine, di aver fornito una descrizione accurata della sua gerarchia di comando all’interno dell’esercito nigeriano, di non essersi contraddetto in merito alla posizione della prigione di M._______ e di non aver potuto fornire indicazioni più precise relative all’imboscata di cui avrebbe preso parte perché la situazione di pericolo e topografica non lo permetteva. 4.3 L’autorità inferiore, chiamata ad esprimersi sul ricorso del 28 ottobre 2020, sui complementi del 13 novembre 2020 e del 14 novembre 2020 e sui mezzi di prova successivamente prodotti ha, da una parte, riconfermato la propria decisione e, d’altra parte, rilevato che le argomentazioni dell’insorgente sarebbero unicamente dichiarazioni di parte che non apporterebbero alcun elemento oggettivo che possa avvalorare la
D-5301/2020 Pagina 8 verosimiglianza delle sue allegazioni. Lo stesso vale per i mezzi di prova da lui addotti. 4.4 Con replica del 18 agosto 2022 il ricorrente si è limitato a rilevare che la differenza tra le uniformi dei militi dell’esercito nigeriano al Nord e al Sud del Paese, che risulta dalla visione delle fotografie da lui prodotte, permetterebbe di concludere che egli fosse stato presente in entrambi i luoghi. A comprova della sua tesi allega altre fotografie che lo ritrarrebbero in abiti militari. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. 5.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina riconosce quattro elementi costitutivi della “verosimiglianza”: le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plausibili. Il richiedente dev’essere, inoltre, credibile. La credibilità delle affermazioni del ricorrente viene messa in dubbio se egli nasconde degli elementi importanti o se rifiuta di collaborare con l’autorità all’accertamento dei fatti (cfr. FANNY MATTHEY, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 15 ad art. 7 LAsi). Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
D-5301/2020 Pagina 9 5.3 In concreto, il Tribunale considera che le tesi ricorsuali del ricorrente non possano essere seguite in quanto si constata come le sue allegazioni contengano effettivamente, come rettamente esposto dall’autorità inferiore, numerosi indicatori d’inverosimiglianza, su dei punti essenziali, che rendono la sua intera narrazione dei motivi che l’avrebbero indotto all’espatrio inverosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi. Ne consegue che un esame dell’esistenza di motivi d’asilo ai sensi dell’art. 3 LAsi non sia necessario. 5.3.1 Nello specifico, appare in primo luogo che il ricorrente non ha fornito dichiarazioni sufficientemente fondate in merito al servizio militare reso nel (…) del Paese. Inoltre, durante l’interrogatorio sui motivi d’asilo del 19 novembre 2019, egli ha presentato un racconto dei fatti che risulta essere, in numerosi punti, privo di accuratezza, rispettivamente di dettagli che permettano di considerare che sia stato vissuto personalmente (cfr. atto SEM n. 20/10, R12, R29, R34; atto SEM n. 38/22, R135, R138, R143, R156, R172, R181, R189). Rappresentativo è, a tal proposito, l’utilizzo, da parte del ricorrente, degli avverbi “normalmente” (cfr. atto SEM n. 16/15, R59; atto SEM n. 20/10, R34) e “di solito” (cfr. atto SEM n. 38/22, R26, R143). A titolo esemplificativo, il ricorrente fornisce una descrizione generica del comportamento dei membri di Boko Haram, quando egli stesso sostiene di essere stato oggetto di una loro imboscata una sola volta (cfr. atto SEM n. 20/10, R42). Se da un lato si riconosce che il ricorrente abbia fornito una descrizione corretta dell’abbigliamento (cfr. atto SEM n. 38/22, R150) e delle aree di attività dei militanti di Boko Haram (cfr. atto SEM n. 38/22, R202), non si può trascurare il fatto che trattandosi di un’organizzazione terroristica mediatizzata, tali informazioni, oltre che ad essere disponibili in rete (ex pluris Jacob Zenn / African Arguments, Where will Boko Haram go next after ten years of moving around?, 23.07.2023, <https://africanarguments.org/2019/07/where-will-boko-haram-go-nextafter-ten-years-ofmoving-around/>, consultato il 25.04.2023; British Broadcasting Corporation (BBC), Analysis: Islamic State strengthens ties with Boko Haram, 24.04.2015, <https://www.bbc.com/news/world-africa- 32435614>, consultato il 05.04.2023; British Broadcasting Corporation (BBC), Nigeria troops repel Boko Haram attack on city of Gombe, 14.02.2015, <https://www.bbc.com/news/world-africa-31469073>, consultato il 25.04.2023), possono essere considerate fatti notori alla popolazione nigeriana. 5.3.2 In secondo luogo, il ricorrente non ha fornito delle dichiarazioni sufficientemente concludenti. Innanzitutto, al momento del suo arrivo in Svizzera, egli ha indicato di aver lasciato la Nigeria nel mese di (…) (cfr. atto SEM n. 2/2); allorché invece, durante l’interrogatorio sui motivi d’asilo del 19 novembre 2019, egli ha dichiarato di aver lasciato tale Paese nei primi giorni del mese di (…) (cfr. atto SEM n. 16/15, R28), dopo aver
D-5301/2020 Pagina 10 organizzato il suo espatrio (cfr. atto SEM n. 16/15, R59). A ciò si aggiunga che il suo racconto presenta numerose altre contraddizioni. A titolo meramente esemplificativo, il ricorrente ha dapprima affermato che egli era presente nel video da lui prodotto raffigurante il luogo dell’imboscata (cfr. atto SEM n. 16/15, R19); questionato successivamente alla visione del video da parte del funzionario, egli ha invece dichiarato che in realtà non era presente (cfr. atto SEM n. 16/15, R21). A ciò si aggiunga che egli ha indicato, inizialmente, di avere a disposizione delle fotografie sul proprio cellulare (cfr. atto SEM n. 16/15, R15) per poi dichiarare di averlo perso durante il viaggio (cfr. atto SEM n. 16/15 n. R90) non permettendo così all’autorità di determinare con precisione il momento in cui esse siano state effettivamente scattate. Egli ha, peraltro, menzionato che alcuni giovani gli avevano indicato un sentiero per fuggire dal luogo dell’agguato e per raggiungere la città di B._______ (cfr. atto SEM n. 16/15, R59). Interrogato successivamente a tal riguardo, egli ha invece dichiarato che era stato un uomo anziano a indicargli la direzione (cfr. atto SEM n. 20/10, R36). Questi esempi, tra altri, dimostrano che le dichiarazioni rilasciate presentano numerose incoerenze e contraddizioni alle quali il ricorrente non riesce a dare delle sufficienti spiegazioni. 5.3.3 In terzo luogo, la veridicità del racconto del ricorrente può essere fortemente messa in dubbio anche sulla base di valutazioni di plausibilità. A titolo esemplificativo, per quanto concerne le visite che il ricorrente sostiene di aver effettuato al carcere di M._______, egli dichiara inizialmente che la prigione si trova in periferia (cfr. atto SEM n. 20/10, R55). Da fonti pubbliche risulta tuttavia che la prigione di M._______ si trova invece nel centro città ([…]). Ora, non è plausibile che egli non sappia di preciso dove si trovi la prigione avendo dichiarato di occuparsi personalmente dell’accompagnamento delle persone presso tale istituto (cfr. atto SEM n. 20/10, R55). Le contraddizioni nelle dichiarazioni del ricorrente relative al numero di volte che egli vi si sia recato (cfr. atto SEM n. 20/10, R58 e atto SEM n. 38/22, R146) non fanno che confermare questa tesi. Del resto, anche le sue affermazioni in merito alla persona dei suoi superiori risultano non plausibili: inizialmente, il ricorrente afferma che il suo superiore, nella caserma di L._______, sia stato un certo N._______ (cfr. atto SEM n. 20/10, R21) per poi identificare il suo superiore nella persona del (…) O._______ (cfr. atto SEM n. 38/22, R60). A titolo abbondanziale, occorre d’altronde rilevare che il ricorrente non ha tutt’ora prodotto, ai sensi dell’art. 1a lett. b e lett. c dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull’asilo dell’11 agosto 1999 OAsi 1, RS 142.311), alcun documento che certifichi la sua effettiva identità, malgrado l’autorità gli abbia assegnato un termine a tal proposito (cfr. atto SEM n. 13/1). L’assenza di collaborazione da parte dello stesso non fa che fomentare i dubbi relativi alla veridicità delle sue dichiarazioni. Sebbene la
D-5301/2020 Pagina 11 stessa SEM non metta in dubbio che egli abbia servito quale soldato, non è infine possibile trascurare il fatto che egli si contraddice su elementi essenziali relativi al suo servizio: in un primo momento, il ricorrente dichiara che sarebbero necessari cinque anni di servizio per ottenere un grado (cfr. atto SEM n. 16/15, R64; atto SEM n. 20/10, R19) per poi dichiarare, in un secondo momento, che ne sarebbero necessari solamente quattro (cfr. atto SEM n. 38/22, R58). A ciò si aggiunga che, per quanto concerne il presunto addestramento speciale che avrebbe seguito nel nord-est del Paese, il ricorrente non è riuscito a descrivere dettagliatamente in cosa esso consista (cfr. atto SEM n. 20/10, R11). Risulta difficile immaginare che un militare con tre anni di esperienza non sia in grado di fornire una descrizione maggiormente precisa e dettagliata in merito a questo particolare aspetto. 5.3.4 I mezzi di prova prodotti dall’insorgente sia nel corso della procedura di prima istanza che mediante il ricorso e i rispettivi complementi non permettono inoltre né di provare né di rendere verosimili le sue allegazioni. In particolare, le fotografie da lui allegate, non essendo datate, rendono verosimile la sua attività di soldato ma nulla provano in merito alla sua posizione geografica al momento in cui sono state scattate. A tal proposito, occorre rilevare che il ricorrente, se avesse avuto a disposizione sul proprio cellulare le proprie fotografie (cfr. atto SEM n. 16/15, R15), avrebbe certamente potuto fornire delle indicazioni più precise in tal senso. Per quanto riguarda invece il documento – presunto segreto – allegato tramite lettera raccomandata del 22 dicembre 2021, esso non è stato versato agli atti in forma originale. Già solo perché prodotto in copia, a tale documento non può che essere riconosciuto un valore probatorio ridotto. In questo caso, non è infatti possibile effettuare un esame in merito alla sua autenticità ed escludere una sua potenziale falsificazione (cfr. sentenza del Tribunale D-1636/2019 del 5 ottobre 2022 consid. 5.5.3). 5.4 Fatte queste premesse, da una valutazione complessiva delle allegazioni del ricorrente risulta che l’intera narrazione riguardante il servizio militare fornito dal ricorrente nel nord-est del Paese, l’imboscata subita da parte dei membri dell’organizzazione terroristica Boko Haram e i motivi che l’hanno condotto all’espatrio, non possa essere ritenuta verosimile ai sensi dell’art. 7 LAsi. Le dichiarazioni del ricorrente non sono sufficientemente fondate, parzialmente inconcludenti, non plausibili e non credibili. Per questi motivi, la decisione della SEM dev’essere, sotto questo aspetto, confermata. 6. 6.1 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione (art. 44 LAsi).
D-5301/2020 Pagina 12 6.2 Nella misura in cui il Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest’ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell’ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all’art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30). 6.3 L’insorgente non adempie, inoltre, le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera ai sensi dell’art. 32 cpv. 1 OAsi 1. Il Tribunale è pertanto tenuto per legge a confermare tale provvedimento. 6.4 L’esecuzione dell’allontanamento è invece regolamentata all’art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In particolare, l’esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d’origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato (art. 83 cpv. 2 LStrI). Inoltre, l’esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d’origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStrI), in particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura). L’applicazione di tali disposizioni presuppone, tuttavia, l’esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari alle succitate disposizioni. Infine, l’esecuzione non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (art. 83 cpv. 4 LStrI). Motivi medici rendono inesigibile l’esecuzione dell’allontanamento esclusivamente quando le cure necessarie ed essenziali non sono ottenibili nel Paese di origine e un rimpatrio comprometterebbe rapidamente lo stato di salute della persona mettendone a rischio la vita (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2). 7. 7.1 Gli atti non contengono alcun indizio serio e convincente che renda verosimile (art. 7 LAsi) l’esistenza di un probabile rischio che il ricorrente possa subire un trattamento contrario all’art. 3 CEDU o all’art. 3 Conv. tortura. L’esecuzione dell’allontanamento è dunque ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI).
D-5301/2020 Pagina 13 7.2 Inoltre, in Nigeria, malgrado le attività terroristiche del gruppo terroristico Boko Haram, ad oggi conosciuto con il nome The Bakura Faction, non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che possa portare ad ammettere, per tutti i richiedenti provenienti da questo Paese e indipendentemente dalle circostanze di ogni singolo caso, l’esistenza di un ostacolo all’esecuzione dell'allontanamento riconducibile all’art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi. Per quanto concerne invece il suo stato di salute, dagli atti non risulta alcun elemento che permetta di opporsi al suo allontanamento. Il ricorrente ha d’altronde ripetutamente dichiarato di sentirsi bene (cfr. atto SEM n. 13/1; atto SEM n. 16/15, R105; atto SEM n. 20/10, R6; atto SEM n. 38/22, R3 e R4) e non si è sottoposto ad alcun esame medico. Il richiedente è giovane, in buona salute, non ha responsabilità familiari, ha un diploma di maturità e la madre come pure la sorella si trovano in Nigeria: tutti fattori che dovrebbero consentirgli di reinsediarsi nel suo Paese senza incontrare eccessive difficoltà. Di conseguenza, l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere ritenuta ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 7.3 Infine, siccome il ricorrente è in misura d’intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo paese d’origine in vista dell’ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12) non risultano impedimenti sotto l’aspetto della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI). 7.4 Ne discende che l’esecuzione dell’allontanamento è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile. Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, la decisione dell’autorità inferiore dev’essere confermata. 8. Il ricorso dev’essere pertanto respinto e la decisione impugnata confermata. 9. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
D-5301/2020 Pagina 14 10. La decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-5301/2020 Pagina 15 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 750.--, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare è prelevato sull’anticipo spese, del medesimo importo, versato dal ricorrente il 3 febbraio 2021. 3. Questa sentenza è comunicata al rappresentante del ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Manuel Borla Kevin Togni
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