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Bundesverwaltungsgericht 13.11.2020 D-5298/2020

13 novembre 2020·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·5,403 parole·~27 min·2

Riassunto

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 28 settembre 2020

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-5298/2020

Sentenza d e l 1 3 novembre 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), William Waeber, Simon Thurnheer, cancelliere Lorenzo Rapelli.

Parti A._______, nato il (…), Armenia, patrocinato da Roberta Condemi, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 28 settembre 2020 / N (…).

D-5298/2020 Pagina 2 Fatti: A. L’interessato, cittadino armeno originario di Erevan, è giunto in Svizzera il 29 dicembre 2019 munito di un visto Shengen valido sino al 19 gennaio 2020. Egli ha quindi raggiunto la straniera B._______ (N […]), cittadina yemenita provvisoriamente ammessa in Svizzera per causa d’inesigibilità, già conosciuta su internet nel corso del 2019. Avrebbe vissuto presso quest’ultima a Lucerna per un mese e mezzo per poi trasferirsi da un conoscente sino al 14 agosto 2020. Pochi giorni dopo essere tornato da B._______ ed a seguito di diversi mesi di soggiorno illegale, l’interessato ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera il 20 agosto 2020 (cfr. atti SEM 1/2, 11/9, 14/2, 23/11, 28/11). B. Il 15 settembre 2020 il richiedente è stato sentito sui suoi motivi d’asilo. In tale contesto egli ha addotto che nel 2016, allorquando stava scontando una condanna a cinque anni di detenzione in Russia, avrebbe conosciuto un detenuto armeno con il quale, dopo il suo rilascio avvenuto il 14 novembre 2017, avrebbe avviato un’attività commerciale ad Erevan. Sennonché, sul finire del 2018, l’officina sarebbe stata chiusa dalle autorità a seguito di alcune accuse di illecito. Il socio in affari si sarebbe però presentato dal richiedente accompagnato da altre persone onde riscuotere la somma di denaro che aveva investito nella società. L’interessato sarebbe poi finito vittima di un pestaggio, cosa che lo avrebbe convinto a rivolgersi alla locale polizia. Ciò non di meno, a soli tre giorni di distanza dalla denuncia, egli sarebbe stato sequestrato e maltrattato. I persecutori lo avrebbero rilasciato previa richiesta di poter visionare l’appartamento della madre, a cui avrebbero anche chiesto dei soldi, cosa che lo avrebbe condotto a cambiare domicilio. Altre persone legate all’ex consociato avrebbero tentato di estorcere denaro anche al fratello residente a Mosca (cfr. atto SEM 28/11). C. Il 17 novembre 2020 l’interessato ha contratto matrimonio in Svizzera con B._______ (cfr. atti SEM 30/4, 44/2). D. Il 25 settembre 2020 la rappresentante legale ha trasmesso alla SEM nei termini legali prescritti il parere (cfr. atto SEM 33/4) in merito alla bozza di decisione negativa del 24 settembre 2020 (cfr. atto SEM 32/6).

D-5298/2020 Pagina 3 E. Con decisione del 28 settembre 2020, notificata al ricorrente il medesimo giorno (cfr. atto SEM 35/1), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto la succitata domanda d’asilo e pronunciato l’allontanamento del richiedente dalla Svizzera. Nel contempo ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l’esecuzione dell’allontanamento. F. In data 28 ottobre 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 29 ottobre 2020), l’interessato è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), concludendo unicamente che gli venisse riconosciuto un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno ed in subordine di essere ammesso provvisoriamente in Svizzera per causa d’inammissibilità ed inesigibilità. Nell’allegato ricorsuale egli ha tuttavia censurato anche la valutazione della SEM circa la pertinenza dei fatti in materia d’asilo. Altresì, ha presentato una domanda di esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili. G. Con decisione incidentale del 30 ottobre 2020, il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria invitando nel contempo l’autorità inferiore a presentare una risposta al gravame. H. Il 1° novembre 2020 B._______ ha trasmesso al Tribunale un certificato medico riguardante la sua situazione, il quale faceva peraltro già parte degli allegati presentati col ricorso. I. Il 5 novembre 2020 la SEM ha inoltrato le proprie osservazioni sull’allegato ricorsuale, proponendone la reiezione. Le stesse sono state trasmesse per conoscenza all’insorgente il 9 novembre 2020. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,

D-5298/2020 Pagina 4 in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 Ordinanza COVID-19 asilo [RS 142.318]), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato del tutto irrilevanti in materia d’asilo i fatti addotti dall’interessato. In primo luogo, esso non avrebbe fatto valere alcun motivo ai sensi dell’art. 3 LAsi. Si sarebbe del resto avvalso di un timore di subire persecuzioni ad opera di terzi, cosa che implicherebbe la possibilità di ottenere protezione dalle autorità del suo paese d’origine. 3.2 Nel gravame, l’insorgente sottolinea di non essere riuscito ad ottenere protezione dalle autorità armene. La denuncia da lui presentata non avrebbe avuto alcun esito, verosimilmente alla luce della pregressa condanna a suo carico e non avrebbe impedito il realizzarsi di ulteriori atti pregiudizievoli a suo danno. L’inefficacia e la corruzione delle forze di

D-5298/2020 Pagina 5 polizia armene sarebbe d’altro canto attestata da diverse rapporti indipendenti, alle cui conclusioni viene rinviato anche nell’allegato ricorsuale. La valutazione della pertinenza in materia d’asilo sarebbe così stata svolta su presupposti errati, visto che il ricorrente non avrebbe modo di contare su di una protezione statale effettiva. 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 4.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all’art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza. 4.3 Le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria all’interessato. Infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all’art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente l’asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d’origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche: sentenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3). 5. In specie, è pacifico che le problematiche di cui l’insorgente si è avvalso non siano riconducibili ad un motivo di persecuzione relazionato con la sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o alle sue opinioni politiche. Così, la questione dell’effettiva protezione da parte delle autorità armene non è di principio decisiva in

D-5298/2020 Pagina 6 materia d’asilo (cfr. sentenza del Tribunale E-4117/2014 del 6 febbraio 2017 consid. 4 – 5) atteso ad ogni modo che la giurisprudenza non la esclude d’acchito e che il ricorrente non ha addotto elementi atti a rimetterla in discussione con riferimento alle circostanze concrete del caso in esame (cfr. a titolo illustrativo sentenza del Tribunale D-1201/2014 del 26 marzo 2014). D’altro canto, sebbene gli indicatori circa l’effettiva esistenza di problematiche nel sistema giudiziario come risultano dai rapporti citati nel ricorso non possano essere ignorati, v’è altresì da constatare come in concreto la locale polizia abbia all’apparenza regolarmente registrato la querela depositata dell’insorgente. Peraltro, il ricorrente, nonostante i numerosi episodi di violenza allegati si è rivolto alle autorità in una sola occasione (cfr. atto SEM 28/11, pag. 6 e seg.) cosa che rende difficile ammettere la necessità di concedergli una protezione internazionale, per sua stessa natura sussidiaria. Ancora, il fatto che l’insorgente, dopo il suo arrivo in Svizzera, abbia atteso pressoché 8 mesi per depositare una domanda d’asilo non propende certo in favore dell’esistenza di un fondato timore di subire persecuzioni. È invero lecito attendersi che colui che teme per la sua incolumità a tal punto da abbandonare il proprio paese d’origine, richieda senza indugio protezione allo Stato d’accoglienza. Per tutti questi motivi, la valutazione dell’autorità inferiore può essere tutelata. Il ricorrente non può prevalersi di un rischio di esposizione a pregiudizi rilevanti materia d’asilo. 6. In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell’asilo va respinto e la decisione impugnata confermata. 7. 7.1 Nella propria decisione la SEM non ha ritenuto date le condizioni in virtù delle quali avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dell’insorgente dalla Svizzera. Ha altresì considerato l’esecuzione dalla misura ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 7.2 Il ricorrente sostiene invece di poter vantare un potenziale diritto al rilascio di un permesso di soggiorno grazie al matrimonio con B._______. Sebbene quest’ultima disponga unicamente un’ammissione provvisoria in Svizzera, la giurisprudenza riconoscerebbe a tale categoria di stranieri un diritto di residenza di fatto in presenza di un soggiorno di lunga durata e della garanzia che una revoca non sia da attendersi nel prossimo futuro. In casu sarebbe bene osservare come la moglie dell’insorgente abbia ottenuto il permesso F nel 2014, essendo però giunta in Svizzera già nel

D-5298/2020 Pagina 7 2010. Inoltre non vi sarebbe alcun motivo per presumere una revoca dell’ammissione provvisoria vista anche la situazione attuale in Yemen. B._______ si sarebbe d’altro canto “integrata molto bene in Svizzera” conoscendo la lingua del suo cantone di residenza e svolgendo dei lavori compatibilmente alla sua compromessa situazione valetudinaria. Ciò non di meno, essa soffrirebbe di disturbi psicologici che imporrebbero la presenza costante del marito qui ricorrente ed una presa carico medica continuativa. A tal riguardo, nel ricorso viene rinviato alla documentazione medica versata agli atti. Viene poi disquisito sulla natura delle prestazioni sociali ch’essa percepisce e fatto presente che l’insorgente sarebbe in grado, oltre che di assisterla al domicilio, di attivarsi per mantenerla economicamente anche grazie alle pregresse esperienze lavorative. Sul principio dell’unità della vita famigliare ai sensi dell’art. 8 CEDU, il ricorrente sottolinea come non vi sarebbero ragioni per mettere in dubbio che il suo rapporto con la moglie sia stretto, autentico ed effettivamente vissuto. Gli scambi telematici intercorsi con quest’ultima prima del congiungimento in Svizzera sarebbero stati frequenti e la relazione instaurata solida. Non appena giunto in Svizzera, sarebbe iniziata la convivenza. Inoltre, subito dopo aver depositato la domanda d’asilo, il ricorrente avrebbe richiesto ed ottenuto l’autorizzazione per alloggiare esternamente al CFA. Nel ricorso viene dipoi evidenziato come un eventuale rinvio dell’interessato pregiudicherebbe definitivamente qualsiasi possibilità di vita famigliare, vista l’impossibilità di un trasferimento di entrambi in Yemen o in Armenia, ove la situazione per i musulmani sarebbe problematica. Da ultimo, il ricorrente contesta l’esigibilità del rinvio conto tenuto dell’attuale situazione di instabilità venutasi a creare nella regione del Nagorno-Karabakh. 8. 8.1 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). 8.2 Il principio testé esposto – di portata più estesa rispetto all’art. 8 CEDU (cfr. sentenza del Tribunale D-6528/2014 del 10 marzo 2015 consid. 4.3) – impone alle autorità competenti di evitare di separare i membri della famiglia del richiedente l’asilo. In altre parole, si tratta di scongiurare che alcuni di essi vengano allontanati a differenza di altri, oppure che i richiedenti vengano rinviati verso paesi diversi (cfr. DTAF 2012/4 consid. 4.8). La disposizione non si applica tuttavia nei casi in cui il famigliare abbia ottenuto un permesso di soggiorno prima dell’arrivo in Svizzera della persona che se ne avvale. Ammettere il contrario

D-5298/2020 Pagina 8 equivarrebbe infatti a privare della loro portata i disposti legali della LStrI (RS 142.20) in materia di ricongiungimento familiare. In una pari eventualità, sarebbe infatti sufficiente depositare una domanda d’asilo, anche manifestamente infondata, per eluderle (cfr. sentenze del Tribunale D-4155/2019 del 13 luglio 2020 consid. 5.3, D-2107/2018 del 18 maggio 2018 consid. 4 e D-787/2016 del 31 maggio 2016 consid. 6.3). 8.3 Nel caso che ci occupa, la novella moglie dell’insorgente è stata ammessa provvisoriamente in Svizzera il 7 marzo 2014 mentre che A._______ ha depositato la propria domanda d’asilo soltanto il 20 agosto 2020. Di conseguenza, è indubbio che il ricorrente non possa prevalersi del principio dell’unità della famiglia ex art. 44 LAsi. 8.4 Indipendentemente da ciò, giusta l’art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) l’allontanamento dalla Svizzera non è deciso se il richiedente l’asilo possiede un permesso di soggiorno o di dimora validi. Su questi presupposti, il Tribunale amministrativo federale esamina a titolo pregiudiziale l’esistenza di un diritto potenziale del richiedente al rilascio di un permesso di dimora derivante dal diritto al rispetto della vita privata e famigliare ai sensi dell’art. 8 CEDU. Tale esame è compiuto unicamente qualora l’autorità cantonale competente secondo la legislazione sugli stranieri venga sollecitata con una domanda tendente al rilascio di un permesso. Nel caso in cui si constati l’esistenza di un tale diritto potenziale, la SEM o il Tribunale amministrativo federale deve rinunciare alla pronuncia dell’allontanamento, rispettivamente annullarlo (cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4). In concreto il ricorrente, per i motivi che verranno esposti al consid. 10.3, non adempie però le condizioni per appellarsi all’art. 8 CEDU. Dagli atti non si evince del resto l’esistenza di una domanda tendente al rilascio di un permesso presentata da B._______ in favore del ricorrente. Non essendo riscontrabili ulteriori eccezioni, il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento. 9. 9.1 Per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento, per rinvio dell’art. 44 LAsi, l’art. 83 LStrI prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).

D-5298/2020 Pagina 9 9.2 Secondo prassi costante del Tribunale, nella valutazione degli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un ostacolo all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). 10. 10.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L’applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l’esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all’interessato rendere plausibile l’esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2, GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 10.2 Il principio di non respingimento protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Nel caso in esame, visto che l’interessato non è riuscito a dimostrare l’esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, il principio di non respingimento non trova applicazione ed il rinvio dell’insorgente verso l’Armenia è dunque ammissibile sotto l’aspetto dell’art. 5 cpv. 1 LAsi. Il ricorrente non ha d’altro canto resi credibile l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto, nel suo Paese d’origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell’art. 3 CEDU o dell’art. 1 Conv. tortura. Conformemente alla CorteEDU ed al Comitato dell’ONU contro la tortura, spetta all’interessato rendere plausibile l’esistenza di un reale rischio (“real risk”) di essere sottoposto a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. sentenza della CorteEDU Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti). 10.3 10.3.1 Seppure l’art. 8 CEDU, rispettivamente l’art. 13 Cost., non garantiscano il diritto a soggiornare in un determinato Stato, la garanzia del rispetto della vita famigliare e privata può essere violata qualora ad uno

D-5298/2020 Pagina 10 straniero, la cui famiglia risiede in Svizzera, viene vietata la presenza in tale Paese e con ciò impedita la vita famigliare (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1). La protezione conferita dalla norma convenzionale non è assoluta. Un’ingerenza nella vita familiare è invero ammissibile se questa è prevista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr. art. 8 par. 2 CEDU). A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l’interesse dello Stato all’allontanamento dello straniero e, dall’altra, l’interesse di quest’ultimo a mantenere le sue relazioni familiari. 10.3.2 L’art. 8 CEDU tutela innanzitutto la famiglia detta nucleare, ovvero le relazioni tra coniugi come pure tra genitori e figli minorenni che coabitano (cfr. DTF 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2008/47 consid. 4.1). Tale relazione sarà di norma preesistente (cfr. in particolare: sentenze del TF 2C_555/2011 del 29 novembre 2011 consid. 3.1 e 2C_537/2009 del 31 marzo 2010 consid. 3). La CorteEDU distingue tra i casi di migranti la cui famiglia esisteva già prima il loro arrivo nello Stato in questione da quelli che avrebbero invece contratto matrimonio soltanto dopo il loro arrivo in tale Stato (cfr. sentenze del Tribunale D-2516/2019 del 17 giugno 2019 consid. 8.1.1 e E-293/2015 del 31 maggio 2018 consid. 7.2). Il concetto di vita famigliare ha una portata autonoma e la questione della sua esistenza o assenza dipende dalla realtà pratica e dalla presenza di stretti legami personali (sentenze della CorteEDU Paradiso e Campanelli c. Italia del 24 gennaio 2017 §140 e Mallah c. Francia del 10 novembre 2011 §29; cfr. anche la sentenza del Tribunale penale federale in materia d’estrazione RR.2019.191 del 22 aprile 2020 consid. 2.2.3). L’esistenza di legami de jure non è sufficiente per il riconoscimento di una vita famigliare, poiché è essenziale che il rapporto sia effettivamente vissuto (GIORGIO MALINVERNI, La Convention européenne des droits de l’homme, in: Hertig Randall/Hottelier [ed.], Introduction aux droits de l’homme, 2014, p. 407; CHRISTOPH GRABENWARTER, European Convention on Human Rights, Commentary, 2014, n. 19 ad art. 8 CEDU; Meyer-Ladewig/Nettesheim, EMRK, Europäische Menschenrechtskonvention, Handkommentar, 4. Aufl., Baden-Baden 2017, n. 54 ad art. 8 CEDU; sentenza del Tribunale E- 5615/2019 del 1° novembre 2019 consid. 5.3). Acquisiscono così rilevanza la convivenza, l’interdipendenza finanziaria, la durata e la stabilità del rapporto, nonché l’interesse e l’impegno reciproco dei partner (cfr. sentenze del Tribunale E-903/2020 dell’11 marzo 2020 consid. 6.3; E- 6932/2016 del 1° dicembre 2016 consid. 6.4).

D-5298/2020 Pagina 11 10.3.3 Secondo la giurisprudenza, per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure quest’ultima benefici di un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. tra le altre DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 con giurisprudenza ivi citata; DTAF 2013/49 consid. 8.4.1 con rinvii, 2012/4 consid. 4.3 con giurisprudenza ivi citata). Può avvalersi di un tale status la persona che possiede la nazionalità svizzera, che ha un permesso di domicilio oppure che ha un permesso di dimora fondato su un diritto assicurato (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 I 281 consid. 3.1). La giurisprudenza ha esteso il concetto anche ad altre categorie di persone. Ad esempio, il Tribunale federale ha ritenuto data tale condizione per i rifugiati a cui è stato concesso asilo in Svizzera (DTF 139 I 330 consid. 1.2 e 3.1). Un diritto di presenza può altresì riconosciuto ai rifugiati ammessi provvisoriamente, se la loro presenza in Svizzera è accettata come realtà di fatto e purché la revoca del loro statuto non sia prevedibile a breve termine (cfr. DTAF 2017 VII/4 consid. 6.2). In situazioni del tutto eccezionali, possono invocare la protezione della vita privata e famigliare anche le persone la cui presenza non è disciplinata dalla legge o che non hanno un diritto di soggiorno consolidato ai sensi della giurisprudenza citata, ma la cui presenza in Svizzera è di fatto accettata come realtà o deve esserlo per motivi oggettivi (cfr. DTF 138 I 246 E. 3.3.1 e rif. citati; sentenza del Tribunale F-1975/2018 del 30 aprile 2020 consid. 6.1). Questa giurisprudenza può di principio applicarsi anche alle persone ammesse provvisoriamente senza statuto di rifugiato, ammesso che possano avvalersi di un soggiorno pluriennale in Svizzera (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale F-1975/2018 precitata consid. 6.3 [questione lasciata aperta]; F-1251/2020 del 30 marzo 2020 consid. 6.2.2 e 6.2.3 [durata del soggiorno quattro anni e mezzo; diritto di presenza de facto negato]; F-7054/2016 del 17 dicembre 2018 consid. 5.8 e segg. [durata del soggiorno sette anni; diritto di presenza de facto stabilito affermato]). La nostra Alta Corte aveva d’altro canto già da tempo stemperato la condizione del diritto di presenza assicurato (cfr. sentenze del TF 2C_639/2012 del 13 febbraio 2013; DTF 130 II 281; 139 I 37; cfr. anche, tra le altre, sentenza del Tribunale D-2107/2018 del 18 maggio 2018. 5.3.3.6) nel senso che in alcuni casi, l’applicazione restrittiva di tale condizione deve cedere il passo ad una ponderazione della situazione famigliare della persona soggiornante in Svizzera, tenendo inoltre conto di eventuali circostanze particolari favorevoli, come ad esempio il grado d’integrazione o la durata del soggiorno in Svizzera (cfr. DTF 130 II 281 consid. 3; sentenza del TF 2C_459/2011 del 26 aprile 2012).

D-5298/2020 Pagina 12 10.3.4 Non priva di rilevanza è pure la questione a sapere se la vita famigliare si sia sviluppata in un momento nel quale le persone interessate erano a conoscenza del fatto che la loro situazione in merito alle regole sull’immigrazione era precaria (cfr. DTAF 2012/4 consid. 4.4). In una tale costellazione una violazione dell’articolo 8 della CEDU con una misura di allontanamento può invero essere riconosciuta solo in casi eccezionali (cfr. sentenza della CorteEDU Jeunesse c. Paesi Bassi del 3 ottobre 2014, n. 12738/10, § 108 e seguenti, con rif.; sentenza del Tribunale E-4124/2020 del 13 ottobre 2020 consid. 6.6). 10.3.5 B._______ è stata ammessa provvisoriamente in Svizzera il 13 marzo 2014 per causa inesigibilità. Essa non può quindi avvalersi di un diritto di presenza assicurato in Svizzera. Dipoi, nemmeno si può ritenere che la sua situazione rientri nel novero delle casistiche per cui sia possibile derogare a tale condizione. Se è vero che la ricorrente può in concreto avvalersi di un pluriennale soggiorno in Svizzera, v’è altresì da constatare che nel caso oggetto della sentenza F-7054/2016 si trattava di una procedura fondata sull’art. 85 cpv. 7 LStrI e nel cui contesto l’applicazione dell’art. 8 CEDU è stata ammessa solo a titolo eccezionale sulla base delle circostanze particolari in presenza. Di fatto determinante è segnatamente stata la prognosi sulla situazione finanziaria della coppia del cui sostentamento la persona da ricongiungere avrebbe potuto farsi carico in forza ad un contratto di lavoro regolarmente sottoscritto (cfr. sentenza F- 7054/2016 consid. 5.9 e seg.) permettendo alla coniuge di emanciparsi dall’assistenza sociale. Ora, nonostante l’insorgente sembri sostenere il contrario, nella presente disamina la situazione non risulta comparabile. In specie non si intravede infatti un’alta probabilità che quest’ultimo, già condannato all’estero ad una pena detentiva pluriennale e con un passato professionale non particolarmente chiaro e caratterizzato da collaborazioni a suo stesso dire poco rispettabili, incida positivamente sull’integrazione socio-economica della coppia. Certo, secondo quanto attestato dalla documentazione medica agli atti e le argomentazioni ricorsuali, la presenza continuativa di A._______ parrebbe indispensabile alla stabilità psichica di B._______. Ciò stride però con il fatto che il ricorrente, dopo un iniziale breve soggiorno presso quest’ultima, abbia preferito recarsi presso un amico residente in un altro cantone e far ritorno da lei ad agosto inoltrato senza peraltro intraprendere nel frattempo alcuna iniziativa per regolarizzare la sua situazione. Nulla vieta d’altro canto alla coppia di frequentarsi e sostenersi a distanza grazie ad ausili tecnologici, come del resto fatto per tutto il periodo precedente all’arrivo in Svizzera dell’insorgente. Da notare poi, come la questione dell’esistenza di un rapporto di dipendenza sia di norma decisiva in altre tipologie di legami

D-5298/2020 Pagina 13 famigliari (cfr. BESSON/KLEBER, Code annoté de droit des migrations - Volume I, Droits humains, 2014, pag. 32). Su questi presupposti, non si può partire dall’assunto che le circostanze del caso in esame permettano di derogare alla condizione del diritto di presenza assicurato. 10.3.6 A prescindere da ciò, il Tribunale constata altresì come l’effettività della relazione in essere appaia discutibile. Il ricorrente e la partner si sono infatti incontrati per la prima volta il 29 dicembre 2019. Essi hanno vissuto assieme per un solo mese e mezzo ad inizio 2020 e, successivamente, a partire dal 14 agosto 2020. I contatti pregressi, peraltro iniziati non prima del 2019, risultano aver avuto luogo unicamente per il tramite di applicativi web. Nessun legame economico tra i coniugi è peraltro ravvisabile nella fattispecie. I due erano del resto pienamente coscienti di instaurare una relazione non preesistente e del tutto precaria rispetto alla regolamentazione in materia di polizia degli stranieri. Inoltre, dagli atti non risulta che B._______, nonostante possa vantare una presenza in Svizzera di oltre tre anni, abbia introdotto una richiesta di ricongiungimento familiare ex art. 85 cpv. 7 LStrI in favore di A._______. Si rammenti a questo proposito che la procedura d’asilo non ha come fine quello di ottenere un’autorizzazione di soggiorno per ricongiungimento familiare e non è, in nessun caso, utilizzabile per eludere i disposti legali della LStrI (cfr. sentenze del Tribunale E-5805/2015 del 2 febbraio 2016 consid. 7.1 e D- 656/2015 del 5 febbraio 2015 consid. 7.4). Non è inoltre del tutto chiaro se e in che modo il ricorrente intenda conciliare il rapporto con la figlia nata il 7 marzo 2019 dal suo secondo matrimonio nel caso di una sua ammissione provvisoria in Svizzera. Non è del resto da escludersi per l’interessato, rispetto al quale è già stata negata l’esistenza di un rischio di subire persecuzioni rilevanti in materia d’asilo o atti contrari all’art. 3 CEDU, la possibilità di richiedere un ricongiungimento con la moglie in Armenia. Le asserite difficoltà ad inserirsi nel contesto armeno per le persone di religione musulmana, quali B._______, potranno senz’altro essere attenuate dall’intercessione del coniuge che gode della cittadinanza e di un’estesa rete famigliare in tale Paese. 10.3.7 Alla luce di un apprezzamento complessivo e globale delle suesposte circostanze e pur tenuto conto delle peculiarità del caso di specie, l’art. 8 CEDU non è da pertanto considerarsi ostativo all’esecuzione dell’allontanamento dell’interessato. 10.4 Ne consegue pertanto che l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 LStrl in relazione con l’art. 44 LAsi.

D-5298/2020 Pagina 14 11. 11.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Entrano altresì in linea di conto i motivi personali, segnatamente medici, che possono esporre a pericolo concreto il richiedente l’asilo (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7). 11.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l’ordinaria quotidianità d’una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L’autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). 11.3 Al momento, non si può ritenere che in Armenia viga una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme del territorio nazionale. Certo, il recente riacutizzarsi del conflitto nel Nagorno-Karabakh e la firma dell’accordo di pace con l’Azerbaijan ha creato un certo grado di tensione nel Paese (cfr. https://www.corriere.it/ esteri/20_novembre_10/nagorno-karabakh-armenia-azerbaijan-firmanocessate-fuoco-totale-d20ef9a2-22e6-11eb-bd01-ee72f0d01280.shtml). La congiuntura attuale non è però tale da rendere generalmente inesigibile l’esecuzione dell’allontanamento. La situazione personale dell’interessato non risulta inoltre ostativa al disbrigo della misura. Di conseguenza, l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente è ragionevolmente esigibile.

D-5298/2020 Pagina 15 12. In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l’art. 44 LAsi). L’esecuzione dell’allontanamento è dunque pure possibile. 13. Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va dunque respinto. 14. Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 30 ottobre 2020, non sono riscosse spese. 15. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli

Data di spedizione:

D-5298/2020 — Bundesverwaltungsgericht 13.11.2020 D-5298/2020 — Swissrulings