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Bundesverwaltungsgericht 03.11.2020 D-5274/2020

3 novembre 2020·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,162 parole·~11 min·2

Riassunto

Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato) | Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 20 ottobre 2020

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-5274/2020

Sentenza d e l 3 novembre 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l’approvazione del giudice Gérard Scherrer; cancelliere Lorenzo Rapelli.

Parti A._______, nato il (…), Italia, c/o CFA Chiasso, Via Milano 23, 6830 Chiasso, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo senza allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 20 ottobre 2020 / N (…).

D-5274/2020 Pagina 2

Visto: la domanda d’asilo che l’interessato ha presentato in Svizzera il 14 settembre 2020, il rilevamento dei dati personali del 25 settembre 2020 (atto 15/9), il verbale relativo all’audizione sui motivi d’asilo svoltasi il 9 ottobre 2020 (atto 19/10; di seguito verbale), la bozza di decisione negativa sull’asilo del 16 ottobre 2020 (atto 22/6) ed il parere al riguardo della rappresentante legale, consegnato alla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) il giorno seguente con annessa una presa di posizione scritta di proprio pugno dal richiedente l’asilo (atto 24/8), la decisione della SEM del 20 ottobre 2020, notificata il giorno medesimo (cfr. atto 27/1), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d’asilo senza procedere ad ulteriori chiarimenti demandando la decisione concernente l’ulteriore soggiorno dell’interessato alle autorità cantonali, e meglio, non pronunciando il suo allontanamento dalla Svizzera, la rinuncia al mandato da parte della rappresentanza legale (cfr. atto 28/1), il ricorso del 27 ottobre 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 28 ottobre 2020), per il cui tramite l’interessato ha concluso alla concessione dell’asilo, in subordine alla retrocessione degli atti all’autorità inferiore per lo svolgimento di ulteriori accertamenti, la conferma di ricevimento del gravame indirizzata il 28 ottobre 2020 al ricorrente dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato: che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),

D-5274/2020 Pagina 3 che fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che tema di litigio (“Streitgegenstand”) dinanzi ad un’istanza superiore possono essere solo i rapporti giuridici regolati dalla decisione impugnata (KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, pag. 298), che avendo la SEM omesso di pronunciare l’allontanamento dell’insorgente, che in quanto cittadino italiano può avvalersi dei diritti derivanti dall’accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), oggetto della presente procedura ricorsuale risulta essere esclusivamente la questione della concessione dell’asilo e del riconoscimento dello statuto di rifugiato (cfr. sentenza del Tribunale E-626/2020 del 6 febbraio 2020 consid. 6), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5),

D-5274/2020 Pagina 4 che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il richiedente, cittadino italiano originario di (…), ha chiesto asilo in Svizzera a seguito di alcune vicissitudini intercorse con il fratello nel contesto delle scelte circa la presa a carico della madre invalida; fratello che si sarebbe spinto sino a falsificare dei certificati medici onde addossare all’insorgente presunte patologie psichiatriche e disporre con la complicità del tutore quanto alla collocazione della madre; che a seguito del ricovero di quest’ultima in seno ad un istituto su disposizione del perito consulente del tribunale, il richiedente avrebbe denotato prontamente segnalato le negligenze cui essa era sottoposta, salvo subire un procedimento penale, poi archiviato, per interruzione del pubblico servizio; che il ricorrente ha affermato di aver a sua volta fatto avviare una procedura penale nei confronti del tutore e della struttura che la aveva in cura per i fatti a margine; procedura che risulterebbe tutt’ora pendente al foro di (…); che inoltre, avendo constatato una sorta di avallo della gestione negligente dell’istituto da parte dei giudici tutelari, li avrebbe a loro volta deferiti presso la procura di (…), trovandosi però a dover far fronte alle false dichiarazioni del fratello e del tutore quanto alle sue condizioni psichiche; che a seguito di diverse anomalie nel processo di interdizione nel frattempo impostato nei suoi confronti, segnatamente quanto ai consulenti nominati, e nonostante innumerevoli tentativi di ricusa, l’insorgente si troverebbe ora limitato dall’istituzione di un’amministrazione di sostegno ed interdetto nelle scelte personali, temendo altresì una collocazione coatta (cfr. verbale), che nella querelata decisione, l’autorità inferiore, dopo aver constatato che l’Italia rientrerebbe nel novero degli stati rispetto ai quali si può presumere l’assenza di persecuzioni rilevanti in materia d’asilo, ha ritenuto che le condizioni per il riconoscimento dello statuto di rifugiato non sarebbero riunite in specie, non essendo l’interessato stato in grado di fornire indizi di essere stato sottoposto a pregiudizi per mano delle autorità o di rischiare tali trattamenti in futuro, che con ricorso l’insorgente, dopo aver precisato e riproposto i motivi addotti in corso di procedura, sottolinea come sia fuori di dubbio che il suo caso riguardi l’espressione di un’opinione ai sensi dell’art. 3 LAsi visti i pensieri da lui espressi nei confronti dello Stato e del gruppo di persone consistente nei magistrati e nei loro consulenti d’ufficio per le loro condotte ed i metodi persecutori applicati; che i pregiudizi in essere già ora comporterebbero gravissime limitazioni della sua libertà e si tradurrebbero altresì

D-5274/2020 Pagina 5 nell’aumento delle preclusioni a danno della madre; che i mezzi di prova forniti dall’insorgente sarebbero molti di più rispetto a quelli elencati nel provvedimento impugnato; che l’insorgente allega un DVD, a suo dire già in possesso dell’autorità inferiore e contenente una serie di mezzi di prova che contribuirebbero a “vincere la presunzione” dettata dalla qualifica di paese sicuro; che così mal si comprenderebbe il motivo per il quale la SEM gli abbia chiesto di selezionare i mezzi di prova più importanti; che anche il fatto di aver effettuato una sola audizione apparrebbe anomalo e non adeguato; che l’autorità inferiore non avrebbe svolto un’analisi puntuale e dettagliata di quanto evidenziato nell’audizione e nel parere; che diversamente da quanto sostenuto dalla SEM, le modalità di gestione della denuncia presentata contro i magistrati di Torino sarebbe rilevante in materia d’asilo; che la documentazione riguardante la madre, origine delle problematiche, sarebbe degna di ulteriori indagini, che la tesi ricorsuale non merita tutela, che sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi), che a tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che l’Italia rientra negli Stati d’origine liberi da persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; Allegato 2 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali [RS 142.311]); che in un tale contesto vi è una presunzione generale che non vi sia alcuna persecuzione statale significativa e che le autorità garantiscano la protezione da persecuzioni ad opera di terzi; che detta presunzione può essere sovvertita solo in presenza di indizi concreti e comprovati (cfr. sentenza del Tribunale E-626/2020 del 6 febbraio 2020 consid. 5.2), che in concreto l’insorgente si è però limitato ad addurre congetture di natura puramente soggettiva, le quali, in assenza di elementi concreti che permettano di constatare l’esistenza di una situazione di persecuzione ingenerata da un motivo rilevante in materia d’asilo, non giustificano il riconoscimento dello statuto di rifugiato; che in altri termini, dagli atti non si

D-5274/2020 Pagina 6 evince in che modo il ricorrente possa essere esposto ad atti pregiudizievoli diretti contro di lui a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale o opinioni politiche, che in primo luogo, è del tutto opinabile la tesi secondo la quale alla base della situazione venutasi a creare vi siano intenti riconducibili ad un motivo di cui all’art. 3 LAsi, atteso che non si intravede alcuna attività politica o religiosa a monte né tantomeno un’appartenenza etnica che possa averli ingenerati, quanto più alcune ordinarie vicissitudini da ricondurre ad una presunta diatriba famigliare, che la definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all’art. 3 cpv. 1 LAsi, è invero esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-2767/2020 del 5 giugno 2020), che nel rammentare poi il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, non si può che sottolineare come il ricorrente abbia a disposizione un sistema giudiziario funzionate a cui far capo, non avendo del resto esaurito per sua stessa ammissione i gradi di giudizio da esso previsto e permanendo per di più tutt’ora delle procedure pendenti a seguito delle sue denunce in cui egli avrà se del caso modo di far valere ulteriormente i suoi diritti, che su questi presupposti, il fatto che l’autorità inferiore non abbia vagliato dettagliatamente tutti i mezzi di prova prodotti imponendo una cernita all’insorgente, non risulta problematico, atteso che non è arbitrario ritenere che una valutazione più approfondita non avrebbe potuto modificare il suo convincimento e visto anche che la procedura si iscrive nel campo di applicazione dell’art. 40 LAsi (cfr. apprezzamento anticipato delle prove; DTF 140 I 285 consid. 6.3.1, DTAF 131 I 153 consid. 3; DTAF 2009/46 consi. 4.1), che i mezzi di prova contenuti nel supporto elettronico addotto in sede ricorsuale, vagliati da questo Tribunale, non sono infatti tali da rimettere in discussione l’apprezzamento di cui sopra, che così, nemmeno si giustificavano accertamenti supplementari, essendo riuniti tutti gli elementi necessari al giudizio della fattispecie nell’ambito dell’analisi da effettuarsi conto tenuto della qualifica di stato d’origine libero da persecuzioni di cui gode l’Italia,

D-5274/2020 Pagina 7 che in definitiva l’autorità di prima istanza ha a giusto titolo negato il riconoscimento della qualità di rifugiato all’insorgente e respinto la sua domanda d’asilo sulla base dell’art. 40 in combinato disposto con l’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, che ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5274/2020 Pagina 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli

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