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Bundesverwaltungsgericht 27.11.2012 D-5241/2012

27 novembre 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,356 parole·~17 min·1

Riassunto

Asilo e allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 5 settembre 2012 / N

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-5241/2012

Sentenza d e l 2 7 novembre 2012 Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Martin Zoller; cancelliere Gilles Fasola.

Parti

A._______, nata il (...), B._______, nato il (...), C._______, nato il (...), D._______, nato il (...), E._______, nata il (...), F._______, nata il (...), Iraq, ricorrenti,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 5 settembre 2012 / N [...].

D-5241/2012 Pagina 2

Visto le domande di asilo che gli interessati hanno presentato in Svizzera in data 28 settembre 2011; i verbali di audizione del 6 ottobre 2010 relativi al marito (di seguito: verbale 1) e alla moglie (di seguito: verbale 2); l'esame LINGUA al quale i richiedenti sono stai sottoposti in data 7 novembre 2011 e le relative perizie del 23 e 24 gennaio 2012; i verbali di audizione del 4 aprile 2012 relativi al marito (di seguito: verbale 3) e alla moglie (di seguito: verbale 4) con i quali, tra le altre cose, è stato concesso loro il diritto di essere sentiti in merito alle rispettive perizie LINGUA; la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 5 settembre 2012, notificata agli interessati in data 7 settembre 2012 (cfr. A39/1); il ricorso dell'8 ottobre 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 9 ottobre 2012); lo scritto del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) del 10 ottobre 2012 con cui il Tribunale ha informato i ricorrenti della possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura; la decisione incidentale del Tribunale del 26 ottobre 2012 con la quale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, ed ha invitato i ricorrenti a versare, entro il 12 novembre 2012, un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presunte spese processuali, indicando che, in caso d'inosservanza, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile; il tempestivo pagamento del succitato anticipo spese effettuato dagli insorgenti in data 7 novembre 2012; ulteriori fatti ed argomenti adotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;

D-5241/2012 Pagina 3 e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che i ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), e che sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA); che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5);

D-5241/2012 Pagina 4 che, nel corso delle audizioni sulle generalità, i richiedenti hanno dichiarato di essere cittadini iracheni di etnia curda, domiciliati a G._______ nella Provincia di Mossul (Iraq) (cfr. verbali 1 e 2, pag. 3 e 5); che, sebbene non avessero mai subito direttamente alcuna minaccia o persecuzione sarebbero espatriati in quanto, nel Paese di origine, la situazione relativa alla sicurezza sarebbe stata critica a causa del terrorismo; che, in particolare, alcuni mesi prima dell'espatrio, i terroristi avrebbero rapito dei bambini residenti loro quartiere; che, nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato una violazione dell'obbligo di collaborare degli interessati circa la loro provenienza ed ha considerato inverosimili le dichiarazioni dei richiedenti circa i motivi di asilo adotti; che, segnatamente, l'esame LINGUA avrebbe dimostrato che la loro socializzazione, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, sarebbe da individuare con certezza nel Kurdistan iracheno; che, inoltre, i documenti prodotti conterrebbero chiari segni di falsificazione; che, per giunta, i richiedenti si sarebbero contraddetti in merito all'elemento principale del proprio racconto, ossia il citato rapimento di alcuni bambini; che, rilevata la violazione dell'obbligo di collaborare degli interessati e conformemente alla giurisprudenza del Tribunale, le autorità non sarebbero tenute, in assenza di indicazioni da parte dei richiedenti, a sondare l'esistenza di eventuali ostacoli all'allontanamento verso il Paese di origine e, nella fattispecie, verso la molto probabile provenienza da H._______; che, pertanto, l'UFM ha ritenuto che il racconto degli interessati non soddisfa le condizioni di verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq – segnatamente verso una delle tre province nord-irachene (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) – siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, gli insorgenti ribadiscono di avere lasciato l'Iraq per i pericoli legati alle attività del terroristi; che, in particolare, il rapimento di tre bambini vicini di casa avrebbe determinato la loro decisione di espatrio; che, per quanto concerne la contraddizione rilevata dall'UFM in merito all'episodio del rapimento, confermano che i bambini rapiti sarebbero stati tre e che, secondo le voci circolanti nel quartiere, sarebbe stati uccisi; che, sempre in relazione a questo episodio, la moglie, indicando l'anno 2007/2008, avrebbe fatto riferimento all'inizio dei problemi sorti con i terroristi anziché all'episodio del rapimento che sarebbe avvenuto nel 2011;

D-5241/2012 Pagina 5 che, pertanto, non si tratterebbe di una contraddizione tale da rendere inverosimili le proprie dichiarazioni; che, circa i documenti presentati, i ricorrenti ribadiscono la propria buona fede riguardo all'autenticità degli stessi; che, per ciò che concerne le risultanze dell'esame LINGUA, rinviano a quanto già espresso nelle audizioni del 4 novembre 2012, dove hanno avuto la possibilità di esprimersi su questo argomento; che, infine, l'esecuzione dell'allontanamento dovrebbe essere considerata non esigibile ritenuta la situazione vigente nella Provincia di Mossul; che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell'asilo; in via sussidiaria la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione, nonché la concessione dell'ammissione provvisoria; essi hanno, altresì, presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo con protesta di spese e ripetibili; che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati; che esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi); che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi);

D-5241/2012 Pagina 6 che, in altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21); che le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi; che, peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto d'una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1, GICRA 1995 n. 23); che, come rettamente ritenuto nelle querelata decisione, questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni, non corroborate da elementi consistenti, limitandosi, quo ai fatti evocati, ad esprimere delle congetture non fondate su alcuno indizio oggettivo; che, a fondamento della loro domanda d'asilo i ricorrenti hanno fatto valere un clima di insicurezza presente nell'asserito luogo di origine in ragione di presunte violenze perpetrate dai terroristi; che, in merito a questa circostanza, gli insorgenti si sono ripetutamente contraddetti sull'unico elemento concreto del proprio racconto, ovvero l'asserito rapimento dei bambini del loro quartiere; che, in particolare, nel corso della prima audizione essi hanno dichiarato che tre bambini del loro quartiere sarebbero stati rapiti dai terroristi nell'agosto del 2011 e sgozzati da questi ultimi non avendo le famiglie pagato il riscatto richiesto (cfr. verbale 1, pag. 11 e verbale 2, pag. 9); che, tuttavia, nel corso dell'audizione sui motivi di asilo il marito ha affermato che i bambini rapiti sarebbero stati due, di cui uno solo sarebbe stato ucciso (cfr. verbale 3, D16-17, pag. 3); che, oltretutto, il rapimento sarebbe avvenuto nel 2007 anziché il 2011 (cfr. verbale 3, D18, pag. 3); che, fattegli presenti le contraddizioni rispetto alla prima audizione, il ricorrente ha semplicemente affermato che sarebbe lo stesso (cfr. verbale 3, D26, pag. 4); che, d'altro canto, la ricorrente, nell'audizione sui motivi di asilo, ha affermato che i bambini rapiti sarebbero stati tre, di cui uno ucciso

D-5241/2012 Pagina 7 (cfr. verbale 4, D27-30, pag. 4); che, oltretutto, l'episodio sarebbe avvenuto nel 2008 o nel 2009 (cfr. verbale 4, D31, pag. 4); che, per il resto, per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni presenti nella decisione dell'UFM; che, alla luce di quanto sopra, i motivi d'asilo addotti dai ricorrenti non adempiono i criteri di verosimiglianza di cui all'art. 7 LAsi; che, in considerazione di quanto sopraesposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi); che, i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9); che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento; che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4); che si tratta di un tipico caso di applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA; che, nel caso di specie, le dichiarazioni concernenti la regione irachena di provenienza sono manifestamente carenti ed inverosimili al punto tale

D-5241/2012 Pagina 8 che può essere esclusa con certezza l'asserita provenienza dalla Provincia di Mossul; che, infatti, l'esame LINGUA ha rilevato che i ricorrenti hanno delle lacune importanti circa le loro conoscenze della regione da cui asseriscono provenire, nonché della lingua araba, principale idioma parlato nella Provincia di Mossul; che quindi non soccorrono gli insorgenti le generali giustificazioni rese in sede di riscorso secondo cui l'esame non sarebbe stato sufficientemente accurato; che, infatti, va rilevato che nell'esame LINGUA i ricorrenti sono stati confrontati con molteplici aspetti alfine di determinare il probabile luogo di socializzazione, come la conoscenza geografica, culturale ed etnica del distretto di I._______ (Iraq), nonché la lingua parlata dai ricorrenti; che, a titolo esemplificativo, gli insorgenti hanno dichiarato che la moneta in uso nella loro Regione prima del 2003 sarebbe stato lo "Swiss Dinar", allorché in realtà questa moneta era utilizzata unicamente nel Nord dell'Iraq e non nell'Iraq centrale e del Sud dove era invece in vigore il "Copy Dinar"; che, circa i canali TV, hanno affermato di ricevere, prima del 2003, unicamente i canali TV curdi; che, tuttavia, nella Regione da cui asseriscono provenire, all'epoca, i canali TV visibili erano unicamente quelli arabi; che, in merito alla città di I._______, hanno affermato che la stessa sarebbe in maggioranza abitata da arabi musulmani; che, contrariamente a questa affermazione, la città di I._______ risulta essere abitata prevalentemente da cristiani di lingua aramaica e araba; che i ricorrenti parlano il curdo badinani, lingua parlata prevalentemente nel Kurdistan iracheno; che, oltretutto, gli insorgenti non parlano arabo, principale idioma nella Provincia di Mossul; che, dalle risposte fornite dagli interessati e dalle lacune evidenziate, si può senz'altro escludere che la loro socializzazione sia avvenuta nella città I._______ (Iraq), come da essi sostenuto, ma piuttosto che questa sia da localizzarsi nel Kurdistan iracheno; che, a prescindere dalle risultanze dell'esame LINGUA, essi hanno pure presentato documenti di dubbia autenticità; che, pertanto, in ragione dei segni di falsificazione oggettivi constatati dall'UFM sui documenti prodotti (cfr. A 29/4), senza che gli insorgenti abbiano portato fatti o prove concrete rilevanti a sostegno dell'autenticità

D-5241/2012 Pagina 9 degli stessi, non vi è luogo di attribuire ai succitati documenti alcun valore di prova; che, a contrario, essi costituiscono un ulteriore indizio circa la mancata volontà di collaborare nello stabilire i fatti determinanti ai fini del giudizio; che, in altre parole, violando l'obbligo di collaborare con riferimento all'indicazione della vera provenienza regionale, ad essi senz'altro nota, i ricorrenti hanno posto l'autorità nell'impossibilità di determinare con certezza il loro luogo d'origine e l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento giusta, tra le altre cose, le condizioni giurisprudenziali d'esigibilità dell'allontanamento verso le tre province curde dell'Iraq del Nord previste nella sentenza di principio DTAF 2008/5; che, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo degli insorgenti, questi ultimi non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30); che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per i ricorrenti di essere esposti, in caso di allontanamento nel Paese d'origine, verosimilmente nella regione di Dohuk, ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (cfr. art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che, d'altronde, in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo dissimulato la provenienza interna del proprio Paese d'origine, i ricorrenti hanno reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili di minacciarli nel proprio luogo di origine; che, di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti nel loro Paese di origine deve essere considerata come ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi);

D-5241/2012 Pagina 10 che non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che, infatti, i ricorrenti, usando la dovuta diligenza potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34, consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che, ne consegue, l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; che l'autorità inferiore non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA, nonché l'art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che le spese processuali sono compensate con l'anticipo tempestivamente versato il 7 novembre 2012; che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è pertanto definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5241/2012 Pagina 11 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti e sono compensate con l'anticipo versato in data 7 novembre 2012. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Gilles Fasola

Data di spedizione:

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