Corte IV D-5211/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 2 5 agosto 2008 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch, cancelliera Chiara Piras. A._______, dichiaratosi nato il [...] e cittadino camerunese, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM dell'8 agosto 2008 / N . Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-5211/2008 Fatti: A. Il 22 giugno 2008, l'interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbale d'audizione del 2 luglio 2008), d'essere nato e di avere vissuto tutta la sua vita in Camerun (B._______), dove sarebbe stato arrestato e imprigionato senza processo nel gennaio 2006 per avere trasportato delle armi (a sua insaputa). Dopo due anni e sei mesi di detenzione, avrebbe colto l'occasione di una rissa nella prigione per scappare con altri detenuti. Dopo essersi nascosto per una notte a B._______, avrebbe lasciato il suo Paese a bordo di una nave, arrivando in Europa - in una città a lui sconosciuta - per poi proseguire il suo viaggio verso la Svizzera. B. Il 4 luglio 2008, è stata effettuata un'analisi Lingua. L'esaminatore (cognito, in particolare, della lingua inglese parlata nell'Africa occidentale rispettivamente dei dialetti inglesi e della lingua francese), nel rapporto del [...], ha indicato che dall'analisi emerge che l'interessato parla la variante inglese dell'Africa occidentale, in uso in Nigeria (“pidgin english”), e un po' di francese. Infine, nonostante abbia riscontrato che verosimilmente quest'ultimo ha soggiornato per qualche tempo in Camerun, ha comunque escluso che il luogo di socializzazione primario dell'interessato sia il Camerun, bensì, ha determinato con certezza che si tratta della Nigeria. C. Il 24 luglio 2008, l'UFM ha conferito al ricorrente il diritto di essere sentito sulle risultanze del citato rapporto, più precisamente in merito all'inganno sulla sua identità. D. L'8 agosto 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera e l’esecuzione dell’allontanamento verso il suo vero Paese d'origine siccome lecita, esigibile e possibile. Pagina 2
D-5211/2008 E. Il 12 agosto 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato un'istanza d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. 2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa. 2.2 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Pagina 3
D-5211/2008 4. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 5. Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato che, in virtù delle risultanze del rapporto sull'esame Lingua, il ricorrente ha ingannato le autorità svizzere in materia d'asilo sulla propria identità ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi. Dal rapporto sull'esame Lingua emergerebbe con certezza, da un lato, che il luogo di socializzazione primario dell'interessato sarebbe l'Africa occidentale, più precisamente la Nigeria, e dall'altro lato, che il luogo di socializzazione primario dell'interessato non sarebbe il Camerun. In effetti, nonostante quest'ultimo abbia sostenuto di essere nato e cresciuto a B._______, si esprimerebbe molto male in francese, anche se in realtà il francese è più diffuso del “pidgin english”. Anche se non può essere escluso che il ricorrente abbia trascorso un certo periodo di tempo in Camerun, quest'ultimo non sarebbe stato in grado di esprimersi nella lingua locale di B._______. La sua pronuncia e il suo uso dei vocaboli sarebbe invece tipico dell'inglese parlato in Nigeria. L'autorità inferiore ha, altresì, rilevato che nell'ambito dell'audizione concernente il diritto di essere sentito sulle risultanze del citato rapporto, l'interessato si sarebbe limitato a ribadire la sua provenienza camerunese, senza dimostrarla. Infine, l'UFM ha considerato lecita, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso il vero Paese d'origine. 6. Nel gravame, il ricorrente sostiene d'essere originario del Camerun, dove è nato e cresciuto, e di non essere mai stato in Nigeria. Entrambi i suoi genitori sarebbero originari di C._______, vicino alla frontiera con la Nigeria, ma avrebbero vissuto per molti anni a B._______. Peraltro, gli sarebbe impossibile provare la cittadinanza con dei documenti, visto che quest'ultimi sono stati confiscati dalla polizia al momento dell'arresto. Infine, nelle audizioni sostenute in francese, ci sarebbero stati dei malintesi. Avrebbe, infatti, avuto l'impressione che l'interprete non lo capisse bene. 7. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una Pagina 4
D-5211/2008 domanda d'asilo se il richiedente inganna le autorità sulla propria identità e tale fatto è stabilito dai risultati dell'esame dattiloscopico o da altri mezzi di prova. 7.1 Questo Tribunale osserva che l’esame Lingua va sussunto al mezzo di prova dell’informazione giusta l’art. 12 lett. c PA (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 14, tuttora applicabile). Esso soggiace al libero apprezzamento delle prove e costituisce peraltro un mezzo idoneo a dimostrare l’inganno sull’identità ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi (GICRA 1999 n. 19 e n. 20 e GICRA 1998 n. 34) e, dunque, a giustificare la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo. E’ tuttavia consentito ammettere un inganno sull’identità solo allorquando l’esame Lingua consenta d’escludere inequivocabilmente che il richiedente l’asilo provenga dal Paese di cui sostiene di possedere la cittadinanza (GICRA 2004 n. 4). 7.2 Il ricorrente non ha sollevato alcuna censura in merito allo svolgimento dell’esame Lingua, segnatamente alla prospettazione del contenuto essenziale dell’esame ed alla facoltà d’esprimersi al riguardo, senza che vi sia motivo di un intervento d'ufficio da parte del TAF medesimo a causa dell'esistenza di un vizio grave non suscettibile di sanatoria in sede di ricorso. Peraltro, visto che il ricorrente ha dichiarato lui stesso di essere nato e cresciuto a B._______, non lo soccorre la censura secondo cui le persone originarie di B._______ sarebbero in minoranza mentre la maggior parte sarebbero stranieri e parlerebbero l'inglese ed il francese (cfr. verbale d'audizione del 24 luglio 2008 pag. 2). Inoltre, secondo l'esaminatore, la parlata in lingua inglese dell'interessato presenta le caratteristiche dell'inglese parlato in Africa occidentale e, segnatamente, in Nigeria. In tale ambito, non soccorre l'insorgente la generica argomentazione secondo la quale sarebbe originario di C._______, dove le persone parlerebbero come lui (cfr. verbale d'audizione del 24 luglio 2008 pag. 2). Peraltro, né in occasione del diritto d'essere sentito, né nel gravame il ricorrente ha fornito alcuna spiegazione verosimile in relazione alle sue scarse conoscenze della lingua locale di B._______ e del francese così come evidenziate nella decisione impugnata. Dai rapporti sull'analisi Lingua emerge, inoltre, con certezza che, malgrado l'insorgente abbia verosimilmente soggiornato per qualche tempo in Camerun, il suo luogo di socializzazione primaria è l'Africa occidentale, più precisamente la Nigeria. Infine, va rilevato che le censure ricorsuali, Pagina 5
D-5211/2008 secondo le quali sarebbero emersi dei malintesi durante le audizioni in lingua francese (v. gravame, pag. 2), non hanno alcun senso visto che sia l'audizione del 2 luglio 2008, sia l'audizione del 24 luglio 2008 sono state effettuate in inglese. 7.3 Per sovrabbondanza, le allegazioni in materia d'asilo presentate dal ricorrente sono totalmente inconsistenti, poiché s'esauriscono in mere e generiche affermazioni di parte. Peraltro, non compete alle autorità svizzere di pronunciarsi sulla presunta ingiustizia della sentenza emessa dalle autorità camerunesi nei confronti del ricorrente. Inoltre, di regola una sentenza ingiusta o un'errore giudiziario ai danni dell'insorgente è irrilevante in materia d'asilo, senza che il ricorrente abbia presentato argomenti precisi e seri suscettibili di giustificare un'eccezione alla regola. Inoltre, in merito ad un eventuale rinvio nel suo Paese d'origine, il ricorrente ha unicamente sostenuto di avere paura di essere messo in prigione a vita (cfr. verbale d'audizione del 24 luglio 2008 pag. 2). Quest'ultima affermazione permette di rilevare l'inesistenza per l'insorgente di pericoli seri d'esposizione a seri pregiudizi in patria. 7.4 Da quanto esposto, discende che a giusta ragione, in virtù delle emergenze processuali, l’UFM ha considerato siccome adempiti i presupposti per la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi per inganno sull'identità. Pertanto, in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. Non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso il suo effettivo Paese d'origine possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). 8.1 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del “divieto di respingimento”. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione dell'allontanamento, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la Pagina 6
D-5211/2008 salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta al richiedente di dimostrare, nel senso della probabilità preponderante, l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto, alcun elemento di cui agli atti di causa consente di ritenere che il ricorrente sarebbe esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. 8.2 Pertanto, e come rettamente rilevato nella decisione impugnata, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ammissibile. 9. Occorre quindi esaminare se per l'insorgente vi siano pericoli concreti in caso di rimpatrio, tali da rendere inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento (art. 83 cpv. 4 LStr). 9.1 ll TAF osserva che v'è ragione di presumere, in assenza di puntuale e motivata censura ricorsuale, che in Nigeria, Paese ritenuto dall'esaminatore Lingua come quello d'origine del ricorrente, non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 9.2 Quanto alla situazione personale del ricorrente, questo Tribunale constata che lo stesso è giovane, celibe ed ha una certa esperienza professionale. Non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale in patria. 9.3 Ritenuto che neppure ad un esame d'ufficio delle carte processuali emergono circostanze, sussumibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, Pagina 7
D-5211/2008 che ostano alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, il ricorso non merita tutela nemmeno su tale punto di questione. 10. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). L'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 11. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 12. Per conseguenza, anche in materia di allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 13. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 14. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 15. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Pagina 8
D-5211/2008 (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ) - D._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione: Pagina 9