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Bundesverwaltungsgericht 05.11.2020 D-5191/2020

5 novembre 2020·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,236 parole·~16 min·2

Riassunto

Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato) | Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 13 ottobre 2020

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-5191/2020

Sentenza d e l 5 novembre 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Contessina Theis; cancelliere Jesse Joseph Erard.

Parti A._______, nato il (…), Georgia, (…), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 13 ottobre 2020 / N (…).

D-5191/2020 Pagina 2 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera l'8 settembre 2020, il rilevamento dei dati personali del 14 settembre 2020 (cfr. atto […]11/13 [di seguito: verbale 1]), il verbale relativo all’audizione sui motivi d’asilo svoltasi il 6 ottobre 2020 (cfr. atto […]17/14 [di seguito: verbale 2]), la documentazione versata gli atti della procedura di prima istanza, tra cui figurano un visto russo rilasciato all’interessato, diverse fotografie ritraenti quest’ultimo, nonché diversi indirizzi web concernenti materiale audiovisivo caricato in rete, la bozza di decisione negativa sull’asilo (cfr. atto […]20/6), con cui la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d’asilo e pronunciato l’allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l’esecuzione del provvedimento medesimo in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il parere sulla bozza di decisione inoltrato il 12 ottobre 2020 (cfr. atto […]23/2), la decisione dell’autorità inferiore del 13 ottobre 2020, notificata in medesima data (cfr. atto […]25/1), con per il tramite della quale ha respinto la domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione del provvedimento stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso del 20 ottobre 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 21 ottobre 2020), con cui il ricorrente ha concluso all'annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine alla concessione dell'ammissione provvisoria; altresì ha presentato una domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate tasse, spese e ripetibili, la conferma di ricevimento del gravame indirizzata il 22 ottobre 2020 al ricorrente dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale),

D-5191/2020 Pagina 3 i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),

D-5191/2020 Pagina 4 che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che sentito sui motivi d’asilo, il richiedente ha narrato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che nel corso del 2019, B._______, suo ex datore di lavoro e – a suo dire – figura di spicco nel comune di C._______, sarebbe stato incarcerato con l’accusa di corruzione; che la moglie di quest’ultimo, posta sotto sorveglianza, avrebbe consegnato al ricorrente una missiva redatta dal marito, pregandolo nel contempo di trasmetterla a sua volta al rappresentante del partito politico “(…)”, che la lettera in parola avrebbe contenuto accuse nei confronti di D._______, supposto fondatore del partito “(…)”, ed in particolare dettagli in merito alle sue intenzioni di impadronirsi del controllo di C._______, che l’aver funto da corriere, avrebbe posto l’interessato nel mirino delle autorità georgiane, le quali – desiderose di confiscare i beni dell’ex datore di lavoro – avrebbero convocato il ricorrente ed avrebbero esercitato pressioni affinché questi sottoscrivesse una dichiarazione con la quale ammetteva le attività illecite di B._______; ch’egli si sarebbe visto paventare un procedimento giudiziario a suo carico qualora non avesse aderito a quanto richiestogli; che nondimeno, temendo le ritorsioni del suo ex datore di lavoro, il richiedente si sarebbe astenuto dal collaborare, che a seguito del suo rifiuto, egli sarebbe stato oggetto di telefonate minatorie e di atti di pedinamento; che infine, nell’agosto del 2020 egli avrebbe casualmente incontrato un amico d’infanzia attivo nei servizi segreti georgiani, che lo avrebbe reso attento degli incombenti pericoli; che conseguentemente egli avrebbe maturato la decisione di fuggire dal Paese, che il Tribunale rileva altresì che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi), che il Consiglio federale ha inserito la Georgia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. Lista «Safe Countries» ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, SEM), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera,

D-5191/2020 Pagina 5 che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi); che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che nella querelata decisione, l’autorità di prima istanza, dopo aver rammentato che la Georgia rientra tra gli stati in cui non si rischiano persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, ha considerato che nel

D-5191/2020 Pagina 6 caso concreto non vi sarebbero indizi che potrebbero capovolgere la presunzione confutabile dell’assenza di persecuzione, che invero, la SEM ha ritenuto che l’interessato non avrebbe reso verosimile le persecuzioni addotte, essendo il suo esposto vago e contraddittorio, che a titolo esemplificativo, l’interessato non sarebbe stato in grado di chiarire il nesso fra l’aver funto da corriere e l’asserita convocazione presso la procura; che inoltre, egli non avrebbe sostanziato i motivi per cui le autorità georgiane avrebbero avuto ragione di agire contro di lui al fine di perseguire legalmente B._______, che vieppiù, la descrizione delle minacce telefoniche o degli asseriti appostamenti sarebbe inconsistente; che d’altro canto egli non sarebbe nemmeno riuscito a circostanziare chi fosse – fra polizia, servizi segreti o funzionari politici – all’origine delle persecuzioni evocate; che a ciò si aggiungerebbe il fatto che il ricorrente non avrebbe neppure concretizzato per quale ragione temesse per la sua incolumità, che infine, a mente dell’autorità in parola, sarebbe illogico che il ricorrente si sia astenuto dal contattare sin da subito l’amico d’infanzia operante in seno ai servizi segreti georgiani, che la SEM ha dappoi ritenuto che il racconto dell’interessato fosse perdipiù contraddittorio; che in tal senso egli avrebbe inizialmente sostenuto di essere stato convocato dalle autorità di polizia, salvo però sostenere in un secondo tempo che si trattasse dei servizi segreti, che pertanto, l’autorità in parola ha concluso che le dichiarazioni dell'interessato non soddisferebbero le condizioni richieste per ammettere la verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi, che con il gravame, l’insorgente avversa le valutazioni della SEM, che le sue dichiarazioni sarebbero anzitutto precise e pertanto da considerarsi verosimili (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 2, punto 2); che oltracciò, egli non sarebbe in grado di spiegare per quale motivo le autorità georgiane abbiano deciso di perseguitarlo con il fine di colpire B._______; che del resto, egli avrebbe attirato l’attenzione dell’autorità inferiore su di un link atto a chiarire la situazione in Georgia anche rispetto all’evenienza in esame; che nondimeno, nella sindacata decisione non vi sarebbe alcun riscontro in tal senso,

D-5191/2020 Pagina 7 ch’egli non confuta tuttavia gli ulteriori punti d’inverosimiglianza, che orbene, a mente del Tribunale il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che difatti nel caso in esame v’è da ritenere che le dichiarazioni dell’insorgente riguardo ai suoi motivi d'asilo sono manifestamente inverosimili giacché vaghe, confuse e finanche incongruenti, che anzitutto, come rettamente osservato dalla SEM, il ricorrente non ha chiarito l’origine delle persecuzioni delle quali si avvale nell’ambito del presente procedimento; che in proposito, egli ha confusamente imputato le supposte telefonate minatorie, così come gli asseriti appostamenti nei pressi del suo domicilio, ai servizi segreti georgiani (cfr. verbale 2, pag. 8, D45-D46); che in un secondo tempo il medesimo ha poi però fumosamente ricondotto quanto accadutogli alle macchinazioni di funzionari corrotti e criminalità organizzata (cfr. verbale 2, pag. 9, D56 e pag. 11, D70-71), che inoltre, per ammissione stessa del ricorrente, la dichiarazione secondo la quale le telefonate e gli appostamenti fossero da ricondurre a membri dei servizi segreti, si riduce ad una mera supposizione, dettata dal fatto ch’egli non avrebbe avuto altri nemici (cfr. verbale 2, pag. 9, D51), che vieppiù, la descrizione delle telefonate e degli appostamenti appare poco convincente; che in questo senso, l’insorgente si è in effetti limitato a spiegare di aver ricevuto telefonate ogni settimana, con le quali – dietro più o meno velate minacce − gli veniva domandato se avesse sottoscritto il documento (cfr. verbale 2, pag. 6, D31), che in conclusione, già solo alla luce di tali considerazioni ed indipendentemente dagli ulteriori indicatori d’inverosimiglianza analizzati dall’autorità di prima istanza, l’insorgente non è riuscito a rendere verosimili i motivi d’asilo allegati, che i mezzi di prova versati agli atti non sono suscettibili di condurre a diversa valutazione giacché non comprovanti i motivi d’asilo addotti; che in particolare, i link concernenti materiale audiovisivo caricato in rete − sottoposti all’attenzione della SEM e richiamati in sede ricorsuale (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 3, punto 2) − non trattano delle motivazioni addotte a sostegno della domanda d’asilo (cfr. verbale 2, pag. 5, D29),

D-5191/2020 Pagina 8 che pertanto, l’interessato non ha apportato alcuna motivazione convincente atta a confutare la presunzione quale Stato sicuro per la Georgia ex art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, che di conseguenza è a giusto titolo che l’autorità di prima istanza ha respinto la sua domanda d’asilo e non gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato, che in definitiva, per quanto riguarda il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo v’è pertanto da confermare la decisione della SEM, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che per prassi invalsa del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2),

D-5191/2020 Pagina 9 che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che con il gravame il richiedente contesta genericamente anche tale assunto; che a suo dire, l’allontanamento verso la Georgia sarebbe da considerarsi inammissibile e non ragionevolmente esigibile alla luce del rischio di persecuzioni future, che nella misura in cui questo Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo dell’insorgente, quest'ultima non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per la ricorrente d'essere esposta, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che il Consiglio federale ha inserito la Georgia nell’elenco dei Paesi di origine o di provenienza nei quali il ritorno è di norma ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 5 LStrI; cfr. allegato 2 dell’Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri [OEAE; RS 142.281]), che dagli atti all’inserto non emergono elementi suscettibili di inficiare tale presunzione, che d’altro canto A._______ è giovane e in buona salute (cfr. verbale 2, pag. 2, D5), ha beneficiato di un’istruzione accademica e gode di una buona esperienza lavorativa quale cuoco e amministratore di un ristorante, ciò che gli ha sempre permesso di provvedere alle necessità della propria famiglia (cfr. verbale 2, pag. 3, D11 e segg.), sicché nulla parrebbe impedire concretamente una sua integrazione del mondo del lavoro,

D-5191/2020 Pagina 10 che a ciò si aggiunge il fatto che la moglie e il figlio sono tutt’ora residenti in Georgia (cfr. verbale 2, pag. 2, D6 e segg.); che egli dispone quindi di una rete sociale soddisfacente sulla quale costruire una nuova base esistenziale, che ad ogni modo, giova rilevare che ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che la situazione vigente in Georgia non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nell’integrità del territorio nazionale, che ne discende che l’esecuzione dell’allontanamento è da reputarsi ragionevolmente esigibile, che infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che di conseguenza anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione la sindacata decisione va confermata, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso va pertanto respinto, che da ultimo, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA) e la domanda di esenzione dal versamento dell’anticipo spese è da considerarsi priva di oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1

D-5191/2020 Pagina 11 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5191/2020 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard

Data di spedizione:

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