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Bundesverwaltungsgericht 19.08.2009 D-5139/2009

19 agosto 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,295 parole·~16 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Nichteintreten

Testo integrale

Corte IV D-5139/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 1 9 agosto 2009 Giudice Fulvio Haefeli, giudice unico, con l'approvazione della giudice Emilia Antonioni; cancelliera Chiara Piras. A._______, Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM dell'11 agosto 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-5139/2009 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 7 luglio 2009 in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 15 e del 29 luglio 2009, la decisione dell'UFM dell'11 agosto 2009, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 13 agosto 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato) e, contestualmente, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato : che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere Pagina 2

D-5139/2009 impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano, nato ad B._______ (Anambra State), dove avrebbe vissuto fino al 1988, quando si sarebbe trasferito a C._______ (Anambra State); che nel 2007 avrebbe lasciato il proprio Paese per recarsi a D._______ (Repubblica del Benin), dove sarebbe rimasto fino al maggio 2009, quando avrebbe deciso di recarsi in Svizzera, che l'interessato avrebbe dovuto lasciato il proprio Paese d'origine a causa della sua appartenenza al Mouvement for the Actualisation of the Sovereign State of Biafra (MASSOB); che dopo un'irruzione da parte di polizia e militari durante una riunione con il leader nazionale del detto movimento, il ricorrente, leader del suo villaggio, sarebbe stato costretto a rifugiarsi all'estero, che l'insorgente ha sostenuto di essere salito a D._______ su una nave di compagnia e nome a lui sconosciuti e di avere viaggiato senza documenti e senza subire controlli fino in Europa, dove sarebbe sbarcato in un luogo a lui ignoto; che, arrivato in una città, un camionista gli avrebbe offerto il suo aiuto, portandolo in un posto, dove quest'ultimo gli avrebbe consegnato un foglio di carta, suggerendogli Pagina 3

D-5139/2009 di prendere il treno per arrivare a Chiasso, dove avrebbe potuto chiedere asilo, che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che, nella decisione dell' 11 agosto 2009, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo un documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 al. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la sua esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente fa valere di non aver potuto consegnare alcun documento, non per una sua mancanza di volontà, bensì per una situazione di oggettiva impossibilità; che egli ha affermato di non avere mai posseduto alcun documento d'identità o di viaggio, poiché membro del MASSOB; che, inoltre, sarebbe fuggito dalla Nigeria in quanto appartenente al detto movimento e quindi vittima di continue ed ingiuste persecuzioni, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità Pagina 4

D-5139/2009 di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che il ricorrente ha dichiarato di essere espatriato nel febbraio 2007 recandosi in autobus nella Repubblica del Benin e di avere lasciato detto Paese nel maggio 2009 in nave per l'Europa senza possedere documenti d'identità o di viaggio e senza subire controlli (cfr. verbale d'audizione del 15 luglio 2009 pag. 8), che l'insorgente ha asserito, da un lato, di possedere una carta scolastica e la carta d'appartenenza al MASSOB (cfr. verbale d'audizione del 15 luglio 2009 pag. 4), dall'altro lato, di disporre esclusivamente di una tessera di appartenenza al MASSOB (cfr. verbale d'audizione del 29 luglio 2009 pag. 3 D6), che, nell'atto ricorsuale egli ha, invece, dichiarato di non avere mai posseduto un documento d'identità ufficiale (pag. 2), che, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore nel provvedimento litigioso (pag. 3), non convincono in nessun modo le vaghe e stereotipate allegazioni del ricorrente in merito alla mancanza di documenti d'identità o di viaggio, ritenuto, segnatamente, che egli ha affermato di avere frequentato le scuole per ben 12 anni e di avere tentato di superare due volte l'esame di ammissione per l'università (cfr. verbali d'audizione del 15 luglio 2009 pag. 2 e del 29 luglio 2009 Pagina 5

D-5139/2009 pag. 4 D16), circostanze pressoché impossibili senza alcun documento d'identità, che, inoltre, il racconto del ricorrente in merito al suo viaggio d'espatrio, segnatamente il percorso affrontato dal Benin in Svizzera, è contraddistinto da elementi palesemente imprecisi e stereotipati; che, a titolo d'esempio, il ricorrente non ha saputo dire né il nome, né la compagnia, né la bandiera e le soste della nave, sulla quale si sarebbe imbarcato per arrivare in Europa (cfr. verbale d'audizione del 15 luglio 2009 pag. 8), che, per di più, egli non è stato in grado di nominare neppure la persona che lo avrebbe aiutato a salire sulla nave a D._______ o l'autotrasportatore, che lo avrebbe portato con sé ed aiutato a prendere il treno per Chiasso (cfr. verbale d'audizione del 15 luglio 2009 pag. 8), che, il ricorrente non è stato, altresì, in grado di convincere questo Tribunale di avere intrapreso il viaggio d'espatrio varcando il confine con il Benin, imbarcandosi in seguito per l'Europa ed arrivando in Svizzera (cfr. verbali d'audizione del 15 luglio 2009 pag. 7 a 9 e del 29 luglio 2009 pag. 4 D17/D18) senza documenti e senza subire alcun controllo, che, pertanto, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, Pagina 6

D-5139/2009 in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato di essere entrato a fare parte del MASSOB come membro ordinario nel giugno del 2004; che, dopo l'uccisione del capo del villaggio C._______ nel dicembre 2006 durante un attacco da parte dei miliari, egli sarebbe diventato leader locale temporaneo; che, inoltre egli ha sostenuto che la terza domenica del gennaio 2007, durante una riunione a casa del ricorrente, una squadra di poliziotti e militari avrebbe fatto irruzione nell'abitazione, attaccando gli esponenti del movimento e distruggendo la casa; che in tale occasione la madre del ricorrente sarebbe stata arrestata e portata in prigione; che l'insorgente si è dapprima recato ad B._______, dove avrebbe trascorso alcuni giorni, fuggendo alla prima occasione verso il Benin seguendo un commerciante (cfr. verbali d'audizione del 15 luglio 2009 pagg. 5a7e del 29 luglio 2009 D39, D40, D73, D76 a D88), che il ricorrente ha altresì affermato di essere tuttora ricercato dalle autorità nigeriane per la sua appartenenza al MASSOB (cfr. verbali d'audizione del 15 luglio 2009 pag. 7 e del 29 luglio 2009 pag. 11 D89 a D96), che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, Pagina 7

D-5139/2009 che, segnatamente, e come rettamente sottolineato nella decisione dell'autorità inferiore (pagg. 3 e 4), la versione dei fatti riportata dal ricorrente è caratterizzata da elementi palesemente contraddittori, inverosimil e particolarmente poveri di dettagli, dando così a codesto Tribunale l'impressione che egli non abbia effettivamente vissuto quanto esposto, che, a titolo d'esempio, il ricorrente è stato ripetutamente vago ed approssimativo in merito alla cronologia degli avvenimenti (vale a dire in merito agli episodi principe dell'intero racconto), asserendo di essere diventato membro del MASSOB “nel marzo” o “nel giugno 2004” (cfr. verbali d'audizione del 15 luglio 2009 pag. 5 e del 29 luglio 2009 pag. 6 D39), ma di avere percepito il modulo di appartenenza il “7 gennaio 2005” (cfr. ibidem); che, per di più, egli ha dichiarato che il leader della sua communità sarebbe stato ucciso “nel dicembre 2006” oppure “nei primi giorni del mese di dicembre 2006” (cfr. verbale d'audizione del 15 luglio 2009 pag. 6) o allora “nel novembre 2006 (cfr. verbale d'audizione del 29 luglio 2009 pag. 8 D62); che, oltre a ciò, l'insorgente ha asserito che detto leader era stato ucciso durante una manifestazione nella città di E._______ (cfr. verbale d'audizione del 15 luglio 2009 pag. 6), sostenendo, nel corso della medesima audizione, che quest'ultimo era invece stato ucciso durante una riunione (cfr. ibidem), che, inoltre, l'insorgente si è contraddetto in modo evidente in merito al destino della madre, affermando nell'audizione del 15 luglio 2009 che ella era deceduta per malattia dopo essere stata arrestata (pag. 3); che nel corso dell'audizione del 29 luglio 2009 egli ha invece, in un primo momento, dichiarato che la madre era morta a casa della sua famiglia nella terza settimana del gennaio 2007 (pag. 5, D29), ribadendo poco dopo che ella era invece deceduta in custodia della polizia (pag. 6 D40); che, quando interpellato dal collaboratore dell'autorità inferiore a proposito di tale contraddizzione, egli non è stato in grado di spiegarsi in modo credibile, confermando che la madre era deceduta “in mano dello Stato” e la salma era stata portata “a casa della famiglia” (pag. 7 D47), che, per sovrabbondanza, nel gravame il ricorrente non si è espresso in alcun modo circa le numerose contraddizioni ed inconsistenze sollevate dall'istanza inferiore, Pagina 8

D-5139/2009 che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Pagina 9

D-5139/2009 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, la situazione vigente in Nigeria non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza sanitaria che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, celibe ed è in possesso di una buona formazione generale (cfr. verbale d'audizione del 15 luglio 2009 pag. 2); che, secondo le sue dichiarazioni, in Patria, segnatamente a C._______ ed a B._______, risiedono ancora dei suoi zii (cfr. verbale d'audozione del 15 luglio 2009 pag. 3); che sono pertanto adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità del ricorrente di un adeguato reinserimento sociale in Patria, che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, Pagina 10

D-5139/2009 che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 11

D-5139/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese procedurali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]) - F._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Fulvio Haefeli Chiara Piras Data di spedizione: Pagina 12

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