Corte IV D-5093/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 1 9 agosto 2009 Giudice Fulvio Haefeli, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach; cancelliera Lydia Lazar Köhli. A._______, nato il (...), Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM dell'11 agosto 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-5093/2009 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha inoltrato il 5 luglio 2009 in Svizzera, i verbali d'audizione dell'interessato del 13 luglio 2009 e 5 agosto 2009, la decisione dell'UFM dell'11 agosto 2009, notificata all'interessato lo stesso giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dal ricorrente), il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (TAF) il 12 agosto 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato) contro la precitata decisione dell'UFM, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo appare inammissibile, Pagina 2
D-5093/2009 che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano di etnia (...) e di essere nato a B._______ (Nigeria), di avervi vissuto dalla nascita fino ad uno spostamento a Lagos nel (...) e successivo espatrio, e nuovamente dal (...) al secondo espatrio avvenuto nel (...), che il ricorrente ha dichiarato di avere lasciato B._______ per C._______ e di essere poi espatriato perchè sarebbe ricercato da membri di una società occulta e dalla polizia, che lo accuserebbero ingiustamente di avere ucciso un membro di tale gruppo durante una rissa, che l'interessato ha affermato di essere espatriato il (...) volando da C._______ a D._______ e di aver raggiunto la Svizzera il medesimo giorno in automobile, che il ricorrente ha dichiarato di avere passato i controlli aeroportuali munito di un passaporto con false generalità e riportante una foto di una terza persona, procuratogli da un passatore; che egli non ha saputo fornire indicazioni precise né in merito alla compagnia aerea con cui avrebbe viaggiato, né al tragitto percorso da D._______ in direzione della Svizzera, che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che, nella decisione dell'11 agosto 2009, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai Pagina 3
D-5093/2009 sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311], e dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 al. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente contesta che nella fattispecie non sussistano motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi; che egli sottolinea di non aver potuto consegnare alcun documento, non per la sua mancanza di volontà, bensì perchè non ne possederebbe: infatti, egli non saprebbe dove si trovi attualmente il suo passaporto e cosa altro intraprendere oltre che contattare il suo amico, che, oltre all'obiezione di cui sopra, il ricorrente contesta che nel caso concreto non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità di ulteriori chiarimenti per l'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento: in particolare egli adduce di essere fuggito dal suo Paese perchè ingiustamente ricercato da un gruppo di "fanatici" e dalla polizia per un omicidio che non avrebbe commesso; che egli sostiene altresì che in Nigeria sarebbe impossibile ricevere giustizia e che egli non avrebbe mai potuto avere accesso ad un processo equo; che egli afferma inoltre di avere presentato i suoi motivi in maniera chiara e dettagliata, ragione per cui essi dovrebbero essere ritenuti, oltre che verosimili, pure veri, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria; che egli ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione Pagina 4
D-5093/2009 della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente fino ad oggi non ha esibito alcun documento che adempia i criteri testé menzionati, che la dichiarazione del ricorrente secondo cui egli non disporrebbe, in Patria, di altri documenti oltre la patente di guida ed il certificato di nascita (cfr. verbale audizione del 5 agosto 2009 [in seguito: verbale audizione II] pag. 3/D13-14) è in netta contraddizione con la versione resa durante l'audizione sui fatti secondo cui il passaporto che egli si sarebbe procurato nel 2004 al fine di contrarre matrimonio in E._______ si troverebbe attualmente in Nigeria (cfr. verbale audizione del 13 luglio 2009 [in seguito: verbale audizione I] pag. 9); che confrontato con tale discrepanza, il ricorrente dapprima nega la dichiarazione menzionata, per poi invece confermarla ammettendo di avere lasciato il documento in Nigeria di proposito (cfr. verbale audizione II pag. 4/D16-17); che il ricorrente ha dichiarato di avere intrapreso il viaggio d'espatrio da C._______, in aereo, munito di un passaporto con false generalità e raffigurante una terza persona procuratogli da una donna nigeriana rispettivamente italiana (cfr. verbale audizione I pag. 7 e 9), e di avere, con esso, superato i controlli aeroportuali allo sbarco senza problemi (cfr. verbale audizione Pagina 5
D-5093/2009 II pag. 6/D47-48); che, giunto in F._______, egli avrebbe riconsegnato il passaporto falso alla donna di cui parola (cfr. verbale audizione I pag. 7); che egli non è stato in grado di indicare la compagnia aerea con cui avrebbe viaggiato (cfr. verbale audizione II pag. 5/D38), né la durata del volo, se non in maniera molto vaga (cfr. ibidem pag. 6/D46), che le indicazioni dell'insorgente in merito al possesso di un passaporto, al viaggio intrapreso ed alle sue modalità risultano contraddittorie, oltre che vaghe e non corroborate da elementi descrittivi concreti che ne supporterebbero la verosimiglianza; che, inoltre, varcare il confine di Schengen da un aeroporto con un passaporto la cui foto non corrisponde alla persona che lo esibisce al controllo, come l'insorgente sostiene di avere fatto, costituisce un'impresa pressoché impossibile; che, pertanto, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non può avere viaggiato nelle circostanze descritte, che, nonostante – come egli stesso ammette (cfr. verbale audizione II pag. 3/D16-17) – egli abbia lasciato di proposito il suo passaporto in Nigeria , il ricorrente, interpellato sui passi intrapresi per procurarsi un documento d'identità da presentare alle autorità, ha affermato in fase di prima audizione di non sapere cosa fare per procurarselo (cfr. verbale audizione I pag. 5); che egli avrebbe, in seguito, contattato telefonicamente due amici, uno dei quali avrebbe cercato invano il documento presso la sua abitazione (cfr. verbale audizione II pag 4/D18), che, d'altronde, non soccorrono l'insorgente le stereotipate allegazioni ricorsuali secondo cui gli sarebbe oggettivamente impossibile farsi pervenire il passaporto ed altri documenti perchè non saprebbe dove si trovano attualmente e non saprebbe cos'altro intraprendere, oltre che prendere contatto con il suo amico; che, infatti, egli ha avuto oltre tre settimane di tempo per, per lo meno, adoperarsi maggiormente al fine di adempiere al suo obbligo di collaborare, ad esempio sollecitando ulteriormente il suo amico a cercare il documento, rispettivamente dandogli indicazioni più precise in merito; che, al contrario e come emerge dagli atti, egli si è limitato a constare l'esito negativo della ricerca da parte dell'amico, rimanendo successivamente completamente inattivo, che il ricorrente non ha quindi effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio dei suoi documenti, Pagina 6
D-5093/2009 ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché di concreto per procurarsene di nuovi, che, vista l'inverosimiglianza delle modalità del viaggio intrapreso dal ricorrente nonché l'inconsistenza ed inattendibilità delle sue dichiarazioni circa il possesso di documenti d'identità, v'è ragione di concludere che egli dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere ricercato da membri di un gruppo occulto e dalla polizia per un omicidio avvenuto durante una rissa a cui avrebbe partecipato, e di essersi per questo dapprima rifugiato a C._______, e poi in Svizzera, che egli ha dichiarato di temere per la sua vita in caso di ritorno in Nigeria, dove per di più non gli sarebbe garantito un processo equo né la protezione da parte delle autorità (cfr. ricorso pag. 2-3), Pagina 7
D-5093/2009 che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che il ricorrente si è contraddetto su svariati aspetti dell'episodio principe della sua vicenda: ad esempio sulla persona che lo avrebbe informato della violenza subita dalla figlia ("Un'amica di mia figlia è venuta a chiamarmi": verbale di audizione I pag. 5, "Un tizio mi ha chiamato": verbale di audizione II pag. 7/D57) e sul momento, rispetto al giorno della rissa, della visita da parte dei membri del gruppo occulto a casa dell'amico P. ("Una settimana dopo i fatti la polizia è venuta a casa di P. a cercarmi. [...] Lo stesso giorno sono venuti a cercarmi anche i membri della società occulta.": verbale audizione I pag. 6, "Due giorni dopo la rissa": verbale audizione II pag. 9/D84); che l'allegazione secondo cui tra la rissa e la sua partenza da Lagos sarebbe intercorsa meno di una settimana (cfr. verbale audizione II pag. 6/D63) è in contrasto con la dichiarazione resa in fase di prima audizione secondo cui, invece, egli avrebbe lasciato B._______ dopo essersi rifugiato dapprima da P. una settimana dopo la rissa e successivamente anche da un secondo amico C. (cfr. verbale audizione I pag. 6); che egli in una prima versione dichiara, dopo aver passato tempo presso P., di essersi rifugiato presso C. (cfr. ibidem pag. 6), mentre che in una seconda versione tale C. rimane del tutto sottaciuto, rispettivamente la persona che lo avrebbe accolto sarebbe il suo amico N. (cfr. verbale audizione II pag. 11/D100-105); che la spiegazione dell'insorgente al fatto che i membri del gruppo avrebbero saputo con certezza che egli si sarebbe rifugiato presso P. (cfr. ibidem pag. 11/D98) non convince perchè stereotipata e del tutto inattendibile; che illogico risulta pure essere il comportamento dell'insorgente, che pur essendo certo – come egli stessa ha dichiarato (v. sopra) – che i membri del gruppo si sarebbero prima o poi rivolti a P. per rintracciarlo, si sarebbe rifugiato proprio presso quest'ultimo; che se da un lato l'insorgente ha dichiarato di non temere la polizia e che sarebbe stato disposto, in altre circostanze, di recarsi volontariamente presso quest'ultima al fine di chiarire il malinteso circa il decesso avvenuto Pagina 8
D-5093/2009 dopo la rissa (cfr. ibidem pag. 12/D118), egli si contraddice poco dopo affermando di nutrire invece un sentimento di paura nei confronti dell'autorità (cfr. ibidem pag. 12/D120-121); che mal si capisce che il ricorrente abbia optato per l'alternativa estrema dell'espatrio quando, a suo stesso dire, egli durante il soggiorno a C._______ non avrebbe più avuto alcun contatto col gruppo occulto che lo perseguiterebbe, rispettivamente che la sua presunzione che quest'ultimo lo potesse trovare ovunque è rimasta una mera congettura di parte non corroborata da alcun elemento concreto (cfr. ibidem pag. 11/D107-110); che, pertanto e convenendo con l'autorità inferiore, le dichiarazioni del ricorrente a sostegno della sua domanda non meritano credibilità, che d'altronde delle ricerche di polizia o una condanna, secondo leggi nazionali, per reati commessi, sono delle misure statali del tutto legittime che non possono essere qualificate quali persecuzioni pertinenti nell'ottica dell'art. 3 LAsi; che, peraltro, un eventuale errore giudiziario ai danni dell'insorgente non costituisce di per sé un motivo rilevante in materia d'asilo, che, considerata l'evocata inverosimiglianza ed irrilevanza delle dichiarazioni rese dal ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo, non v'è motivo di ritenere che egli non possa ottenere in Patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, rispettivamente non possa beneficiare di un equo processo in relazione ad eventuali accuse mosse nei suoi confronti per ragioni che non appaiono avere alcuna relazione con uno dei motivi enumerati all'art. 3 LAsi, che, d'altronde, non soccorrono l'insorgente le allegazioni contenute nel memoriale di ricorso secondo cui in Nigeria non avrebbe potuto avere accesso ad un processo equo, rispettivamente godere della protezione dello Stato: tali eventualità, infatti, sono state sottaciute durante le audizioni, apparendo tardivamente e senza validi motivi nel corso di procedura, e sono rimaste – anche alla luce del fatto che il ricorrente non avrebbe in alcun momento sollecitato l'aiuto delle autorità rispettivamente sporto denuncia per i fatti avvenuti – mere congetture di parte, non confortate da alcun elemento serio e concreto, Pagina 9
D-5093/2009 che, per sovrabbondanza, nel memoriale di ricorso il ricorrente non si esprime in alcun modo circa le contraddizioni ed inconsistenze sollevate dall'istanza inferiore, bensì si limita a definire le proprie allegazioni come dettagliate e verosimili, che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., Pagina 10
D-5093/2009 RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine è ammissibile, che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria – che non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale – non sembra ostare di per sé alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento verso detto Paese, che, per quanto attiene alla situazione personale dell'insorgente, egli è in giovane età, ha frequentato le scuole per complessivi dodici anni e dispone di un'esperienza pluriennale in veste di autista di bus (cfr. verbale audizione del 13 luglio 2009 pag. 2); che egli, inoltre, può beneficiare in Patria di una rete familiare, potendo, come minimo, fare riferimento ad un fratello a B._______ ed uno zio paterno a G._______ (cfr. ibidem pag. 4), che, d'altronde, il ricorrente non ha fatto valere dei problemi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, Pagina 11
D-5093/2009 che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 12
D-5093/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presenta sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]) - H._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Fulvio Haefeli Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: Pagina 13